Art. 3.
All' articolo 96 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' aggiunta la seguente lettera:
"s) nelle commissioni di avanzamento di cui all' articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza".
All' articolo 96 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' aggiunta la seguente lettera:
"s) nelle commissioni di avanzamento di cui all' articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza".