Articolo 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 675
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 dicembre 1981
Art. 3.
All' articolo 96 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' aggiunta la seguente lettera:
"s) nelle commissioni di avanzamento di cui all' articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza".
Entrata in vigore il 13 dicembre 1981