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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1526/2024 R.G.L., promossa da
HI IC, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonietta Sara
De Micco e Luigi Lo Bello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Grazia Guerra ed elettivamente domiciliato come in atti convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria -
Ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 3.10.2024, ha esposto di avere ricevuto intimazione di pagamento n. 068 2024 90250185 04000 notificata il
14.9.2024 (doc. n. 2 fasc. ricorrente), per la somma di euro 28.818,94, relativa alle seguenti cartelle di pagamento: n. 068 2015 0044751857000,
n. 068 2017 0015145774000, n. 068 2017 0034092104000, n. 068 2017
0059046630000 n. 068 2018 0000483705000, n. 068 2021
0021534604000, a titolo di spese processuali 2007, 2008, 2009 e 2014, ammenda e spese processuali 2017, Imposta registro sentenza CdA
Napoli 2008, e i seguenti avvisi di addebito: n. 368 2016
0017261637000, n. 368 2017 0023668714000, n. 368 2018
0020649833000, n. 368 2019 0026301784000, n. 368 2021
0000923262000 e n. 368 2022 0017136377000, a titolo di contributi IVS coltivatori diretti dal 2015 al 2021.
Il ricorrente, lamentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per cessazione dell'attività imprenditoriale nell'anno 2000 e chiusura della procedura concorsuale nell'anno 2006 (doc. n. 3 fasc. ricorrente), nonché la mancata notifica degli avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali, trovandosi in detenzione dall'anno 2013 all'anno 2024 (doc.
n. 4 e 5 fasc. ricorrente) ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Accertata l'omessa notifica degli avvisi di addebito identificati in narrativa da parte dell'INPS di Benevento, quali vizi procedurali invalidanti la formazione della pretesa tributaria, dichiarare la nullità parziale dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla parte di contributi IVS;
In via principale nel merito:
2. Voglia, poi, il
Giudice del Lavoro adito, comunque, entrare nel merito della pretesa avanzata dall'ente impositore, accertata l'assenza di qualifica di coltivatore
2 diretto in capo al sig. IC UM negli anni di riferimento, ovvero dal 2015 al 2022, per le ragioni e le argomentazioni esposte ed accertato, pertanto, l'assenza del presupposto impositivo previdenziale, dichiarare che nulla è dovuto limitatamente ai contributi previdenziali IVS (dal 2015 al
2021, come identificati in narrativa) richiesti e portati nell'intimazione di pagamento impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da attribuirsi direttamente ai sottoscritti difensori che si dichiarano essere antistatari ex art. 93 c.p.c. Si producono
i documenti citati in narrativa e come da separato elenco”.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, per essere stata la posizione assicurativa presso la gestione coltivatori diretti annullata d'ufficio il
24.10.2024 e i sei avvisi di addebito oggetto di sgravio totale (doc. n. 1 fasc. convenuto).
All'esito della discussione odierna, svoltasi con collegamento da remoto, parte ricorrente ha dato atto dello sgravio totale dell'avviso di addebito, insistendo per la condanna al pagamento delle spese di lite dell'Inps che, invece, ha chiesto dichiararsi l'integrale compensazione.
All'esito della discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, stante l'annullamento d'ufficio della posizione assicurativa del ricorrente presso la gestione coltivatori diretti (doc. n. 1 fasc. convenuto) e lo sgravio totale degli avvisi di addebito.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerato che l'annullamento d'ufficio della posizione del ricorrente dalla gestione coltivatori diretti, è intervenuto il 24.10.2024,
3 successivamente al deposito del ricorso (3.10.2024) e alla notifica dello stesso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti
(14.10.2024), così come lo sgravio degli avvisi di addebito, per i quali non
è stata documentata la notifica da parte dell'Inps, si ritiene di doverle porre a carico di parte convenuta che ha dato atto, nel provvedimento di annullamento d'ufficio, della mancanza di requisiti in capo al ricorrente per l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti sin dal 14.11.2000.
Va disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'Inps rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Busto Arsizio, 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1526/2024 R.G.L., promossa da
HI IC, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonietta Sara
De Micco e Luigi Lo Bello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Grazia Guerra ed elettivamente domiciliato come in atti convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria -
Ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 3.10.2024, ha esposto di avere ricevuto intimazione di pagamento n. 068 2024 90250185 04000 notificata il
14.9.2024 (doc. n. 2 fasc. ricorrente), per la somma di euro 28.818,94, relativa alle seguenti cartelle di pagamento: n. 068 2015 0044751857000,
n. 068 2017 0015145774000, n. 068 2017 0034092104000, n. 068 2017
0059046630000 n. 068 2018 0000483705000, n. 068 2021
0021534604000, a titolo di spese processuali 2007, 2008, 2009 e 2014, ammenda e spese processuali 2017, Imposta registro sentenza CdA
Napoli 2008, e i seguenti avvisi di addebito: n. 368 2016
0017261637000, n. 368 2017 0023668714000, n. 368 2018
0020649833000, n. 368 2019 0026301784000, n. 368 2021
0000923262000 e n. 368 2022 0017136377000, a titolo di contributi IVS coltivatori diretti dal 2015 al 2021.
Il ricorrente, lamentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per cessazione dell'attività imprenditoriale nell'anno 2000 e chiusura della procedura concorsuale nell'anno 2006 (doc. n. 3 fasc. ricorrente), nonché la mancata notifica degli avvisi di addebito relativi ai contributi previdenziali, trovandosi in detenzione dall'anno 2013 all'anno 2024 (doc.
n. 4 e 5 fasc. ricorrente) ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. Accertata l'omessa notifica degli avvisi di addebito identificati in narrativa da parte dell'INPS di Benevento, quali vizi procedurali invalidanti la formazione della pretesa tributaria, dichiarare la nullità parziale dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla parte di contributi IVS;
In via principale nel merito:
2. Voglia, poi, il
Giudice del Lavoro adito, comunque, entrare nel merito della pretesa avanzata dall'ente impositore, accertata l'assenza di qualifica di coltivatore
2 diretto in capo al sig. IC UM negli anni di riferimento, ovvero dal 2015 al 2022, per le ragioni e le argomentazioni esposte ed accertato, pertanto, l'assenza del presupposto impositivo previdenziale, dichiarare che nulla è dovuto limitatamente ai contributi previdenziali IVS (dal 2015 al
2021, come identificati in narrativa) richiesti e portati nell'intimazione di pagamento impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da attribuirsi direttamente ai sottoscritti difensori che si dichiarano essere antistatari ex art. 93 c.p.c. Si producono
i documenti citati in narrativa e come da separato elenco”.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, per essere stata la posizione assicurativa presso la gestione coltivatori diretti annullata d'ufficio il
24.10.2024 e i sei avvisi di addebito oggetto di sgravio totale (doc. n. 1 fasc. convenuto).
All'esito della discussione odierna, svoltasi con collegamento da remoto, parte ricorrente ha dato atto dello sgravio totale dell'avviso di addebito, insistendo per la condanna al pagamento delle spese di lite dell'Inps che, invece, ha chiesto dichiararsi l'integrale compensazione.
All'esito della discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, stante l'annullamento d'ufficio della posizione assicurativa del ricorrente presso la gestione coltivatori diretti (doc. n. 1 fasc. convenuto) e lo sgravio totale degli avvisi di addebito.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerato che l'annullamento d'ufficio della posizione del ricorrente dalla gestione coltivatori diretti, è intervenuto il 24.10.2024,
3 successivamente al deposito del ricorso (3.10.2024) e alla notifica dello stesso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti
(14.10.2024), così come lo sgravio degli avvisi di addebito, per i quali non
è stata documentata la notifica da parte dell'Inps, si ritiene di doverle porre a carico di parte convenuta che ha dato atto, nel provvedimento di annullamento d'ufficio, della mancanza di requisiti in capo al ricorrente per l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti sin dal 14.11.2000.
Va disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'Inps rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Busto Arsizio, 11/03/2025
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