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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°4045/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 28.08.2024 da
nata in [...] il [...], cittadina Parte_1 italiana, con l'avv. Monica Montecchio ricorrente contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del p.m. oggetto: Separazione giudiziale
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 07.03.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale dell'11.03.2025 conclusioni: per la ricorrente: “pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi;
spese, diritti, onorari di causa ed accessori rifusi”. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/08/2024 la ricorrente Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con
[...] [...]
in in data 24.03.2016, Controparte_1 Controparte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Vicenza al n. 340, Parte II, Serie C dell'anno 2016 e che dall'unione non sono nati figli, adiva il Tribunale affinchè fosse dichiarata la separazione personale dal marito.
All'udienza del 07.03.2025 compariva personalmente la ricorrente, nessuno compariva per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente A detta Controparte_1
udienza la ricorrente rendeva le dichiarazioni riportate a verbale, il procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso e concludeva come sopra, rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente, presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità
(parte resistente è cittadino americano e il matrimonio è stato contratto a
[...]
va accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice CP_2
italiano.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto i) del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle “autorità giurisdizionali dello
Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi” che, come allegato dalla ricorrente, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data 28.08.2024
Nel caso de quo i coniugi hanno contratto matrimonio in e CP_2
successivamente si sono trasferiti in Italia, ponendo la loro residenza
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abituale in Padova alla via Capitello n. 62, presso l'immobile adibito a casa familiare.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, dagli altri elementi desumibili dagli atti e dal disinteresse di parte resistente che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c. Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. spese di lite
Nulla sulle spese processuali, in considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e ordinandosi all'Ufficiale
[...] Controparte_1
dello Stato Civile del comune di Vicenza di annotare la sentenza nei registri
(atto n. 340, Parte II, Serie C dell'anno 2016 del registro degli atti di matrimonio);
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'18.03.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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