Articolo 5 della Legge 7 giugno 1999, n. 213
Articolo 4Articolo 6
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3 luglio 1999
Art. 5. Proposizione della richiesta negli Stati contraenti 1. La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati e' formulata, dinanzi all'autorita' indicata dallo Stato contraente a norma dell'articolo 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , la richiesta di restituzione puo' essere altresi' formulata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
3. La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati e' formulata esclusivamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
Note all' art. 5:
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089 , reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico".
- Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 , reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
Entrata in vigore il 3 luglio 1999