Decreto cautelare 10 maggio 2023
Ordinanza cautelare 8 giugno 2023
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 11807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11807 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11807/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7130 del 2023, proposto da AT LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Cugia Di Sant'Orsola, Silvia Giampaolo e Tiziana Bastianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IP LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Parodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.U.0005800 del 29 gennaio 2020 emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto l'imposizione di pagamento di oneri contributivi annuali a carico dell'operatore AT LI, per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, e 2020 nella misura di euro 151.304,00;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame parte ricorrente impugna la nota in epigrafe specificata, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche solo MISE, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha chiesto a AT LI s.p.a. (di seguito anche solo AT o Società), ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle Comunicazioni elettroniche” (di seguito CCE), il pagamento dei contributi amministrativi connessi all’autorizzazione generale per la fornitura di un servizio di telefonia fissa accessibile al pubblico ottenuta dalla Società in data 26 agosto 2013.
A fondamento del gravame parte ricorrente fa valere tre motivi di ricorso come di seguito rubricati:
“ 1. Illegittimità del Provvedimento; Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 34, d.lgs. 259/2003; Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 1, lett. b) n.3 dell’allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche (vigente in data 26.6.2013); Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. b), n.4 e n.5, dell’allegato 10, del codice delle comunicazioni, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. B), n. 1), l. 29 luglio 2015, n. 115 (dalla data di vigore di tale norma); Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza ”;
“ 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, Direttiva 2002/20/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE; Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, D.Lgs. 259/2003; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, dell’allegato 10, del D.Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche, comma modificato dall'art. 6, comma 4, lett. a), b), c) e d), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115.); Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere sub specie di difetto di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria ”;
“ 3. Violazione e falsa applicazione art. 34 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (ante riforma del 2021 ex D. Lgs. 08/11/2021, n. 207) e art. 16, comma 1 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (post riforma del 2021 ex D. Lgs. 08/11/2021, n. 207 ”.
2. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE) si è costituito per resistere al gravame.
3. All’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2023, con ordinanza n. 2921, pubblicata il giorno successivo, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, con ordinanza n. 2096 pubblicata in data 31 gennaio 2025, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, e segnatamente:
- richieste di chiarimenti e il deposito di atti e documenti alle parti;
- l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società IP LI (di seguito anche solo “IP”);
- richieste di chiarimenti ad AGCOM alla quale sono stati rivolti i seguenti quesiti: “ se AT offra il servizio telefonico accessibile al pubblico su un terreno avente più di un milione di abitanti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, n.) 2, lett. b) e se IP possa essere qualificato o meno come utente business ai fini dell’applicazione del regime agevolato ” invocato da AT.
5. All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini e ai limitati fini di seguito precisati.
6.1. Con il primo motivo parte ricorrente rappresenta quanto segue:
- di essere stata autorizzata, ex art. 25 CCE, all’erogazione del servizio telefonico accessibile al pubblico su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, comprendente le aree di copertura dei Comune di Assago, Vigevano, Garlasco, Lomella, Valenza, Casteggio, Sant'Angelo Lodigiano, Crema, Broni, Castel San Giovanni, Rivolta d'Adda e Agrate Brianza, con titolo rilasciato il 26 giugno 2013;
- di essere altresì titolare di “ altre autorizzazioni per offerta al pubblico di servizi in qualità di Internet Service Provider (accesso ad Internet) e trasmissione di SMS in qualità di operatore mobile Air Time Reseller (ATR, di cui alla DIA del 28 giugno 2011) su sistemi di rete fissa e mobili ”;
- di non aver mai fornito il servizio di telefonia in Italia;
- che “ Il MISE elabora la richiesta di cui al provvedimento impugnato (…) a titolo di fornitura di servizio telefonico fisso accessibile al pubblico, sull’arbitrario assunto che AT offra detto servizio (...) e serva un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti (coperture su Roma e Milano (…) ;
- che AT “ offre il proprio servizio di connettività esclusivamente alla società IP LI, in conformità al contratto del 1° marzo 2015 (Allegato 9), per l’offerta di servizi di messaggistica aziendale tramite Alias. Quindi AT NON serve nemmeno un territorio avente fino a 200.000 abitanti come da autorizzazione del 2013, quanto piuttosto un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000. L’importo dovuto risulta per norma € 300 ”;
- « Il calcolo di oneri eseguito dal MISE nella Nota è illogico e illegittimo, in quanto (…) intende escludere AT dal regime contributivo agevolato per i servizi resi agli “utenti finali” pari o inferiore a 50.000, in quanto esercitante attività unicamente a livello “wholesale” a vantaggio dell’operatore IP, mentre tale attività “wholesale” si riferisce all’offerta di accesso a reti mobili, per il servizio Alias svolto da detto operatore IP, pertanto non trovando applicazione il calcolo basato su numero di clienti serviti (…) »;
- “ l’Allegato 10 del Codice stabilisce le regole per il computo degli oneri dovuti subordinando il calcolo all’effettivo servizio erogato dagli operatori, specie se titolari di diverse autorizzazioni: il computo del MISE eseguito in Nota si incentra sull’autorizzazione per servizi fissi geolocalizzati del tutto inesistenti in quanto non offerti da AT ”;
- “ la Nota stabilisce l’applicazione a carico di AT di oneri su popolazione residente a Roma e Milano mai servita nei fatti, in quanto il relativo bacino non potrebbe in ogni caso esser oggetto del servizio fisso interessato (come detto mai offerto ad oggi da AT in Italia), essendo i territori oggetto di autorizzazione altri rispetto a Roma e Milano ”;
- « La Nota MISE viola i principi di cui all’art. 34 del Codice delle Comunicazioni elettroniche secondo cui “(…) I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente (…)” (La Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza resa in data 18 luglio 2013 da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, EU:C:2013:495; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., (ud. 09/01/2019) 28-05- 2019, n. 6631) e lede il principio di proporzionalità ».
6.2. In premessa allo scrutinio del primo motivo va evidenziato che AT è un fornitore del servizio di transito di messaggistica (di seguito anche solo FT), ossia un soggetto intermedio tra il fornitore di servizi di messaggistica aziendale con “Alias” (di seguito anche solo FS) e il fornitore del servizio di consegna di messaggistica (di seguito anche solo FC) e svolge il predetto servizio nei confronti di IP (operatore che fornisce servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico mediante tecnologia VOIP Nomadico nei confronti di clientela business). AT, dunque, fornisce un servizio “wholesale” (ingrosso) di comunicazione elettronica a vantaggio del suo unico cliente italiano (IP LI), al fine di permettere a quest’ultimo di operare come fornitore di “Servizi Alias” in territorio italiano. Per fornire il servizio di transito a IP LI (FS) AT ha convenuto accordi wholesale con operatori mobili, come TI e LI, che agiscono come fornitori del servizio di consegna di messaggistica (FC) al destinatario; in particolare AT, secondo quanto dichiarato al MISE in data 22 gennaio 2020, utilizza apparati ospitati in hosting a Roma e Milano, che servono ad assicurare l’interconnessione con reti mobili ai fini di offerta – da parte degli operatori mobili nazionali interconnessi - di servizi SMS nel territorio.
6.3. Tanto chiarito in ordine alla tipologia di servizio erogato da AT, la disamina del primo motivo impone di stabilire, anzitutto, se il predetto servizio possa essere considerato o meno come offerta di servizio telefonico accessibile al pubblico.
Tale questione è stata affrontata in modo molto approfondito dall’Autorità nella relazione depositata in esecuzione della citata ordinanza istruttoria ed è stata risolta nel senso che AT “ non offre un servizio telefonico accessibile al pubblico, bensì offre una rete di comunicazione elettronica con apparecchiature che, per quanto risulta essere stato dichiarato al Mimit nelle mail depositate da quest’ultimo in giudizio, sarebbero collocate a Roma e Milano ”.
Nel rinviare alla relazione istruttoria dell’AGCOM anche ai fini della puntuale ricostruzione del quadro normativo, ai presenti fini, per escludere che AT offra un servizio telefonico accessibile al pubblico, e che quindi non sia soggetto alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 1, lett. b) dell’Allegato 10 CCE (nella versione vigente ratione temporis ) si ritiene sufficiente richiamare i seguenti passaggi della relazione dell’Autorità:
« 2.1 Il D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito “Codice”) fornisce il quadro normativo di riferimento per la fornitura di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto qui di specifico interesse, occorre osservare che alcune delle definizioni riportate nel Codice nella versione vigente ratione temporis consentono di distinguere i ruoli svolti dai diversi soggetti coinvolti nella fornitura di reti e/o servizi. Agli estremi della comunicazione vi sono gli utenti finali a cui sono offerti servizi di comunicazione elettronica. Si anticipa (v. infra) che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. qq) del Codice, l’utente finale è “un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico”. Tutti gli altri soggetti coinvolti nella filiera sono fornitori di reti e/o di servizi di comunicazione elettronica.
I servizi e le reti sono in continua evoluzione. Il Codice fornisce anche una classificazione dei servizi di comunicazione elettronica. L’art. 1, comma 1, lettera gg) definisce “servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;”.
Il Codice definisce anche al medesimo comma alla lettera dd), le “reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;” (enfasi aggiunta).
2.2 I criteri per la determinazione degli importi da corrispondere per i diritti ammnistrativi connessi alle autorizzazioni generali rilasciate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito “Mimit”, già Ministero dello sviluppo economico) per la fornitura di reti e/o servizi di comunicazione elettronica sono indicati nell’articolo 1 dell’allegato 10 al Codice.
3. Di seguito viene riportato l’art. 1, comma 1, dell’Allegato 10 al Codice nella versione vigente ratione temporis (anni 2016-2020), laddove si legge che: «1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell’articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull’impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico…, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l’anno dal quale decorre l’autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno…è determinato nei seguenti importi: a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale; b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico: 1) sull’intero territorio nazionale: 75.500 euro; 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro; 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale; […]” (enfasi aggiunta).
Ai fini della determinazione dei diritti amministrativi di cui allegato 10 del Codice, i fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica descrivono al Mimit le reti e i servizi che intendono fornire o che forniscono. Sulla base di tale descrizione il Mimit determina il contributo inquadrando la fornitura della rete o dei diversi servizi descritti con quelli definiti nel Codice.
In generale, un singolo soggetto può offrire oltre che reti anche diversi tipi di servizi e ciascuno di questi ultimi, anche se innovativi, va inquadrato in funzione di quelli previsti nel Codice.
(…)
“ 3.1 Dall’allegato n. 14 alla memoria AT dell’11 aprile 2025 risulta che la stessa ha stipulato un accordo il 1° marzo 2015 con la Società IP LI, entrambe con sede legale nel Regno Unito, in virtù del quale “COMPATEL runs the business of international messaging services” e “CLIENT intends to avail such services from COMPATEL”, dove per client si intende IP LI. Tra le definizioni vi è
• “CLIENT Content” means any information, data, or messages provided to COMPATEL by or
on behalf of the CLIENT, any Third Party Provider, or an End User using CLIENT Services for transmission by COMPATEL to a Network Operator” Nell’allegato “SCHEDULE 2: SERVICE DESCRIPTION” è riportato “SMS
1. COMPATEL Services (as defined in the Agreement) features a solution that shall enable CLIENT to deliver mobile terminated SMS to multiple mobile networks worldwide through the Platform.
2. COMPATEL Services include: a) Connectivity between CLIENT’s information system and the Platform; b) Configuration of the Platform to receive SMS traffic generated by CLIENT and the handling and routing of such SMS traffic to available Network Operators; c) Billing of such SMS traffic processed by COMPATEL;” (enfasi aggiunta)
Da quanto precede risulta che l’accordo in esame è stato concluso per consentire a IP LI l’accesso ai sistemi di trasmissione (connettività e instradamento) di AT, cioè, per la trasmissione degli SMS di clienti IP LI verso i clienti di fornitori di servizi mobili in tutto il mondo. La società AT, secondo le definizioni del Codice, agisce come operatore e più specificatamente (secondo quanto si legge dal contratto sopra riportato) come operatore di transito a livello sia nazionale sia internazionale. Il contratto in esame si riferisce al traffico nella direzione da clienti (utenti finali) di IP LI ai clienti di fornitori di servizi mobili (utenti finali nazionali e internazionali). Più in dettaglio, per quanto concerne l’oggetto del predetto accordo, in base alla definizione del Codice, art. 1, comma 1, lettera l), AT offre ad IP LI la “fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete”. AT sempre ai sensi del Codice e, in particolare, della definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u) è un “operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;” (enfasi aggiunta). Da quanto in atti, e con specifico riferimento al richiamato contratto concluso tra AT e IP LI, può concludersi che AT non offre un servizio telefonico accessibile al pubblico, bensì offre una rete di comunicazione elettronica con apparecchiature che, per quanto risulta essere stato dichiarato al Mimit nelle mail depositate da quest’ultimo in giudizio, sarebbero collocate a Roma e Milano. Tale fornitura consente la comunicazione tra i clienti (utenti finali o altri fornitori di reti o servizi) di IP LI e i clienti dei fornitori di servizi mobili, alle cui rispettive reti AT è interconnessa attraverso gli apparati collocati a Roma e Milano. L’interconnessione realizzata tra le infrastrutture/apparecchiature di AT e le infrastrutture degli operatori di rete mobile, consente la comunicazione tra i clienti di IP LI (attualmente unico fornitore di originazione di servizi di comunicazione elettronica, SMS, ad essere contrattualizzato da AT) e i clienti dei fornitori di servizi mobili, di fatto, su tutto il territorio nazionale, sia come originazione sia come terminazione.
3.2 (…) AT in qualità di operatore di transito consente a IP LI l’accesso ai propri sistemi di trasmissione (connettività e instradamento) i cui apparati per l’interconnessione con gli operatori mobili, per quanto risulta essere stato dichiarato al Mimit, sono collocati a Roma e Milano. Si ribadisce, in questa prospettiva che, in generale, l’operatore di transito anche con un solo punto di interconnessione può consentire, al fornitore di originazione di servizi di comunicazione elettronica di erogare il proprio servizio verso utenza di destinazione collocata su tutto il territorio nazionale, in quanto possono essere usate anche le reti di transito e di terminazione degli operatori di rete mobile, ai quali l’operatore di transito (in questo caso AT) è interconnesso. Nel caso di specie, IP LI fornisce ai propri utenti finali (clienti) il servizio di comunicazione elettronica, consistente nell’invio di SMS, risultando autorizzata a fornire servizi nomadici su tutto il territorio nazionale (https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_servizio_vocale_nomadico_11_03_2025_INTERNET.pdf), attraverso la rete di transito di AT interconnessa, per il tramite degli apparati di Roma e Milano, con le reti degli operatori mobili ».
Il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi dalle conclusioni di AGCOM, anche considerato che l’approfondita e argomentata relazione dell’Autorità – cui si rinvia per ragione di sintesi per quanto non riprodotto in questa sede - non è stata oggetto di puntuali contestazioni ad opera delle parti.
6.4. Una volta chiarito che AT “ non offre un servizio telefonico accessibile al pubblico ”, il Collegio non può che rilevare la fondatezza del dedotto vizio di violazione di legge, denunciato con il primo motivo, avendo il Ministero richiesto il pagamento dei diritti amministrativi (e quantificato il loro onere) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b) dell’allegato 10 al CCE, disposizione che, riferendosi proprio a tale tipologia di servizio, non può essere applicata a AT.
Vale precisare che non osta alla presente decisione di accoglimento del primo motivo, nei termini precisati, la circostanza dell’eventuale debenza di AT di ulteriori somme a titolo di oneri amministrativi per la fornitura di rete, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), dell’Allegato 10 CCE, essendo tale questione rimessa ad una successiva valutazione del MISE, prima della quale questo Tribunale non può pronunciarsi stante il disposto dell’articolo 34, comma 4, cod. proc. amm.
6.5. L’accoglimento della censura esaminata nei precedenti paragrafi, nella misura in cui determina l’annullamento del provvedimento impugnato, soddisfa l’interesse di parte ricorrente fatto valere con il presente gravame e assorbe, dunque, l’esame di ogni ulteriore profilo di doglianza.
Resta ferma la possibilità del Ministero di rideterminarsi in ordine alla debenza dei contributi per diritti amministrativi nei confronti di AT a diverso titolo, anche tenuto conto di quanto chiarito dall’AGCOM in relazione alla natura di fornitore di rete di AT (che lo rende in astratto soggetto a contributo, sia pur a diverso titolo) e all’impossibilità di qualificare IP quale utente finale data la natura wholesale del servizio fornito a quest’ultima Società da AT ai sensi del richiamato contratto.
7. La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato, fermi gli ulteriori poteri dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO