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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - 2^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere est. dott.ssa Katia Pinto - consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 77/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del
16/9/2025, vertente -
T R A
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico C.F._2
SI e NZ SO;
attori in riassunzione contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
US A. Marasco;
convenuto in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 1511/2022 pubblicata il 19.1.2022.
MOTIVAZIONE
1.- Nell'ordinanza della Corte di Cassazione, che ha disposto il presente giudizio di rinvio, viene così descritto l'oggetto del contendere:
“-l'architetto ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di e CP_1 Pt_1
per il pagamento del compenso di prestazioni professionali;
-il Parte_2 decreto ingiuntivo fu opposto dagli ingiunti che ne contestavano il quantum in relazione all'opera del professionista;
-il tribunale respingeva l'opposizione; - proposto gravame, la corte d'appello dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto non erano state dedotte le questioni di merito da riesaminare;
- a seguito di impugnazione la corte di cassazione ha annullato con rinvio e, riassunto il processo ed istruito a mezzo ctu, la corte d'appello ha liquidato gli importi dovuti al professionista sulla scorta dell'elaborato del ctu che ne ha fatto risalire l'esaurimento alla data del 21.11.1981, data dei verbali di ispezione dell'ufficiale sanitario e del direttore dell'ufficio tecnico ai fini del rilascio della certificazione di regolarità amministrativa, cui era finalizzato l'incarico conferito;
-sulla scorta di detta conclusione, rilevante ai fini dell'individuazione del tariffario applicabile, la corte
d'appello ha accertato l'importo dovuto all'architetto , dopodichè ha verificato CP_1 che gli opponenti hanno versato somme superiori a quanto dovuto, con la Parte_1 conseguente condanna alla restituzione dell'eccedenza pari ad euro 838,12 oltre interessi, con parziale compensazione delle spese di lite”.
2.- Proposto ricorso per cassazione da parte dei , la Suprema Corte, CP_2 con ordinanza n. 1511/2022 in data 23.9.2021, pubblicata il 19.1.2022, ha dichiarato inammissibile il primo motivo con il quale i ricorrenti avevano dedotto la violazione dell'art. 2230 con riferimento all'art. 2233 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente sostenuto che l'incarico dell'architetto si esauriva con il rilascio del certificato di abitabilità; al riguardo la S.C. ha rilevato che il motivo non specificava quale principio interpretativo riguardante gli artt. 2230 e 2233 c.c. sarebbe stato disatteso, per cui la censura colpiva ingiustificatamente l'argomentata ricostruzione dell'oggetto dell'incarico affidato e svolto dal professionista.
La Corte di Cassazione ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando la violazione dell'art. 2729 cod. civ. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto provata la presenza del professionista ai sopralluoghi effettuati dall'ufficiale sanitario e dal direttore dell'ufficio tecnico sulla scorta della considerazione che detta presenza rientra nei compiti che naturalmente si assume qualsiasi tecnico. La
Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura dei ricorrenti avverso la presunzione che l'architetto era presente ai sopralluoghi, presunzione fondata sulla CP_1 considerazione che ciò rientra nei compiti che notoriamente si assume qualunque tecnico e che la presenza dello stesso, sebbene non provata dal non era stata CP_1 neanche specificamente contestata dai . Nella specie non si è in presenza Parte_1 di una deduzione grave ed univoca, che consenta di ritenere provato il fatto principale della presenza dell'architetto ai sopralluoghi dell'ufficiale sanitario e CP_1 del direttore dell'ufficio tecnico, così da ritenere confermato l'esaurimento dell'incarico alla data del 21.11.1981. Ha osservato il giudice di legittimità che “la mancata prova della presenza, prova che per il principio di vicinanza lo stesso
pag. 2/12 architetto avrebbe potuto fornire, non appare sopperibile con la considerazione che notoriamente così avviene, trattandosi di dato non evincibile dall'id quod plerumque accidit ma costituente oggetto di specifico accordo fra le parti”.
La Corte di Cassazione ha accolto anche il terzo motivo, con il quale i CP_2 hanno lamentato che la Corte di appello non aveva considerato che agli atti di causa risultava una quarta fattura per lire 4.879.739 dell'1/9/1986 emessa dal per le CP_1 competenze professionali spettanti al medesimo, saldata dai e mai Parte_1 contestata dallo stesso;
il suddetto documento comproverebbe, ad avviso dei ricorrenti, il pagamento di tutto quanto dovutogli in forza della sentenza di primo grado del GOA di Lecce che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, sicchè
i conteggi effettuati dalla corte territoriale in ordine alle rispettive partite di dare/avere tra i ed il era errata. La S.C. ha ritenuto fondata la Parte_1 CP_1 censura, rilevando che della fattura in questione non viene dato conto nei conteggi trascritti nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha quindi disposto il rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, demandando alla stessa anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
3. Con atto di riassunzione notificato il 26.1.23 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di: “1) accertare e dichiarare, per quanto rilevato dalla Corte
[...]
Suprema con la pronuncia rescindente, che l'opera professionale svolta dall'Arch.
in favore dei germani è cessata al massimo al 09/04/1981, e per CP_1 Parte_1 conseguenza accertare e dichiarare che la somma dovuta dai all'Arch. Parte_1
per i compensi professionali da lui maturati è pari ad €. 4.272,41 (£. CP_1
8.272.544) come determinata nella consulenza integrativa 09/04/14 dell'Ing.
, con riferimento all'anzidetta data del 09/04/81 di ultimazione dell'incarico; Per_1
2) per l'effetto, dichiarare tenuto e, quindi, condannare l'Arch. alla CP_1 restituzione, in favore dei Sigg. e , di tutte le Parte_1 Parte_2 somme dal primo percepite in forza del titolo provvisorio da lui azionato ammontanti
a complessivi €. 40.168,20 …, per le causali tutte innanzi indicate nella parte espositiva, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta più congrua, ferme le causali suddette. Oltre interessi successivi al 30/06/22
o alla diversa data ritenuta più esatta, sino al soddisfo. 3) Condannare, sempre e
pag. 3/12 comunque, l'Arch. al risarcimento dei danni ex art. 96, II° comma c.p.c. da CP_1 liquidarsi nella somma che l'Ecc. Corte riterrà più equa”.
4. Si è costituito , con comparsa di risposta, nella quale ha CP_1 eccepito in via preliminare la violazione dell'art. 392 c.p.c. per avere i Parte_1 riassunto la causa oltre il termine trimestrale dalla data di pubblicazione
(19.01.2022) della pronuncia della Corte di Cassazione.
Nel merito, il convenuto ha contestato la ricostruzione degli attori circa la data di conclusione dell'incarico, chiedendo la conferma dell'importo dei compensi determinato dalla Corte di appello nel primo giudizio di rinvio. In ordine alle richieste restitutorie, ha dedotto che la imputazione ad “interessi di mora per ritardato pagamento …” della somma di lire 4.879.739 portata dalla fattura nr. 04 dell'01.09.1986, sarebbe circostanza “neutra” rispetto al conteggio della Corte
d'Appello sulle rispettive partite di dare/avere, in quanto, trattandosi di interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento dei compensi professionali, le relative somme sono estranee rispetto alle voci inserite in detto conteggio. L'importo della fattura sarebbe comunque inidoneo a provocare la “rideterminazione” ex adverso invocata. All'uopo è da ritenersi inammissibile la produzione della perizia di parte a firma del dott. er il calcolo degli interessi legali. Per_2
Il convenuto contesta inoltre la richiesta di condanna ex art. 96, II° comma,
c.p.c con riferimento alla iscrizione ipotecaria, la quale risultò senz'altro necessitata dall'inadempimento dei . Parte_1
In ordine alle spese di lite, deduce il convenuto che il relativo regolamento non può basarsi soltanto sull'esito dell'ultimo ricorso per cassazione, ma si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo. Di certo non potrà riflettersi in danno dell'arch. la necessità, in mancanza di un iniziale CP_1 spontaneo adempimento da parte dei , di adire la tutela Pt_3 Parte_1 giurisdizionale per ottenere il compenso legittimamente maturato.
** ** **
5. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'atto di riassunzione. In tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua pag. 4/12 entrata in vigore (Cass. n. 16124/2025, Rv. 674995 - 01). Poiché il giudizio che ci occupa è iniziato nel 1982, allo stesso si applica il termine annuale previsto dalla precedente normativa.
6. Quanto al merito, la prospettazione degli attori in riassunzione risulta fondata e va accolta per quanto di ragione.
Sulla base delle statuizioni della Suprema Corte, in assenza di prove dell'espletamento di attività professionale da parte dell'arch. in epoca CP_1 successiva alla presentazione del progetto di variante in data 9 aprile 1981, va accolta la ricostruzione delle competenze illustrata dal ctu ing. con la Per_1 relazione integrativa depositata il 9.4.2014; è appena il caso di osservare, che qualsiasi prospettazione in ordine all'espletamento di attività in epoca successiva alla presentazione di tale variante (ad es. ipotizzando l'intervento del professionista nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con il rilascio del certificato di agibilità, oppure la realizzazione di lavori correlati alla variante) sarebbe sprovvista di elementi prova, potendosi a tutto concedere fare ricorso a semplici presunzioni, che la decisione della S.C. ha già ritenuto non sufficienti sul piano dimostrativo.
Ne consegue che l'epoca a cui si deve fare riferimento per il calcolo delle competenze spettanti al professionista è quella relativa all'anzidetta data del
9.4.1981. Tale calcolo è stato effettuato sulla base del prezziario ARIAP riferito al terzo trimestre 1981, con riduzione dei prezzi del 5%, stante l'impossibilità di reperire il prezziario relativo al secondo trimestre.
Per tutte le prestazioni svolte dall'arch. risulta quindi dovuto il compenso CP_1 complessivo di lire 8.272.544, oltre iva (v. relazione ctu ing. depositata il Per_1
9.4.14, pagg. 12-19). Sottraendo la somma di lire 2.608.696 versata a titolo di acconto dai (pagamento della fattura n.3 del 29.12.1981), il credito Parte_1 professionale residuo spettante al al momento della emissione del decreto CP_1 ingiuntivo ammontava ad euro 5.663.848, pari ad euro 2.925,13 (relazione citata pag.19), importo, questo, inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto
(lire 9.172.970), il quale deve pertanto essere revocato.
7. Al fine di procedere al conteggio delle poste di dare/avere, occorre tenere conto che i successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo hanno Parte_1 versato le seguenti somme, regolarmente fatturate dal : CP_1
-fattura n.5 del 7.6.1984 di lire 3.205.345
pag. 5/12 -fattura n.9 del 30.10.1984 di lire 4.787.484
-fattura n.3 del 5.8.1985 di lire 1.250.000
Per un totale di lire 9.242.829.
Poiché l'importo dovuto (al netto della fattura di acconto del 29.12.1981) ammonta a lire 5.663.848, la somma pagata in eccedenza dai , e quindi Parte_1 oggetto dell'obbligazione restitutoria a carico del , risulta pari a lire 3.578.981 CP_1
(= 9.242.829 - 5.663.848), corrispondenti ad € 1.848,39.
8. Sulla somma da restituire sono dovuti da parte del interessi passivi al CP_1 tasso legale dalla data in cui sono stati versati gli importi eccedenti. Al fine di determinare la sorte capitale e la decorrenza di questi interessi (il tasso è quello legale in vigore nel corso del tempo), vanno considerati i seguenti elementi: la somma di lire 3.205.345 (fattura n.5 del 7.6.1984) risulta interamente dovuta;
la somma di lire 4.787.484 (fattura n.9 del 30.10.1984) è dovuta fino alla concorrenza di lire 2.458.503 (= 5.663.848 - 3.205.345), per cui va restituita la quota residua di lire 2.328.981 (= 4.787.484 - 2.458.503); su questo importo residuo sono dovuti interessi con decorrenza 30.10.1984; la somma di lire 1.250.000 (fattura n.3 del 5.8.1985) va interamente restituita, maggiorata di interessi con decorrenza 5.8.1985.
Pertanto, il convenuto va condannato a restituire agli attori in solido i seguenti importi: euro 1.202,81 (lire 2.328.981) oltre interessi legali con decorrenza
30.10.1984 al soddisfo;
euro 645,57 (lire 1.250.000) oltre interessi legali con decorrenza 5.8.1985 al soddisfo.
9. Occorre, per altro verso, considerare gli interessi attivi dovuti al sulla CP_1 parte dei compensi ricevuti in ritardo. Come sopra esposto, i compensi spettanti al professionista ammontano complessivamente a lire 8.272.544, oltre iva, e sono stati pagati con le seguenti modalità:
a) con l'acconto di lire 2.608.696 (fattura n.3 del 29.12.1981), sul quale non sono dovuti interessi, non sussistendo alcun ritardo al momento del pagamento;
b) con i versamenti di lire 3.205.345 (€ 1.655,42) di cui alla fattura n.5 del
7.6.1984, e di lire 2.458.503 (€ 1.269,71), in relazione alla quota parte della fattura n.9 del 30.10.1984; su questi importi sono dovuti interessi al tasso legale vigente all'epoca, con decorrenza 26.4.1982, corrispondente alla data di notifica del pag. 6/12 decreto ingiuntivo, e fino alle date delle fatture anzidette, nei seguenti importi: sulla somma di euro 1.655,42 sono dovuti interessi pari ad euro 156,01 (= 1.655,42 x 5 x
688/36500) e sulla somma di euro 1.269,71 sono dovuti interessi pari ad euro
159,49 (= 1.269,71 x 5 x 917/36500); per complessivi euro 315,50.
10. Infine, in conformità al dettato della Suprema Corte (terzo motivo del ricorso), va considerata la fattura nr. 04 dell'01.09.1986 per lire 4.879.739 (pari ad euro 2.520,17) emessa dal con la causale “interessi di mora per ritardato CP_1 pagamento …”. Da questa somma vanno scomputati gli interessi attivi dovuti al sui pagamenti ricevuti in epoca successiva al 26.4.1982 (v. precedente n.9); CP_1 per la differenza di euro 2.304,67 (= 2.520,17 - 315,50), maggiorata di interessi legali dall'1.9.1986 al soddisfo, lo stesso convenuto è tenuto alla restituzione in favore degli attori.
11. Infine, va rigettata la domanda di indennizzo ex art. 96 c.p.c., in quanto dalla condotta dell'opposto non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave. Anche l'iscrizione ipotecaria è risultata giustificata stante l'inadempimento dei , accertato nel presente giudizio, sia pure in misura Parte_1 inferiore alla somma azionata in via monitoria.
12. Quanto al regolamento delle spese di lite, vanno restituiti agli attori i compensi liquidati nel d.i. corrispondenti ad euro 113,62, stante la revoca dell'ingiunzione.
Per quanto riguardo il regolamento delle spese dei vari gradi del giudizio di opposizione, occorre considerare, in primo luogo, che l'esito della lite vede la conferma di un credito professionale residuo spettante al al momento della CP_1 emissione del decreto ingiuntivo pari ad euro 5.663.848, laddove i , con Parte_1
l'atto di opposizione, assumevano di aver già corrisposto il dovuto mediante il versamento di lire 3 milioni e chiedevano l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, nel regolamento delle spese di lite occorre tenere conto che, nel procedimento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente. Pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per pag. 7/12 un importo ridotto, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente e legittimamente può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, ove ricorrano i presupposti di cui all'art.92 cpc.
La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute. (Cass. n. 9587/2015,
Rv. 635269 - 01).
Le Sezioni Unite hanno stabilito che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. S.U. n. 32061/2022).
Da ultimo, va evidenziato che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. Quindi, egli non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la pag. 8/12 parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte ( Cass. S.U. n.
32061/2022; Cass. n. 16645/2025, Rv. 675019 – 01; Cass. n. 29056/2024,
Rv. 672654 – 01; Cass. n. 15506/2018, Rv. 649258 - 01).
Nel caso di specie la domanda del , diretta ad ottenere il pagamento del CP_1 proprio credito professionale, è risultata fondata, sia pure in misura ridotta rispetto a quella espressa nella richiesta di decreto ingiuntivo. Pertanto, non può ravvisarsi reciproca soccombenza, vertendosi, in questo caso, nell'ipotesi di accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo.
In conformità dei criteri testé richiamati, gli attori in riassunzione vanno condannati al pagamento delle spese di lite dei vari gradi in favore del convenuto, parametrando i compensi sulla base del decisum corrispondente al residuo credito professionale esistente al momento della richiesta di decreto ingiuntivo, pari all'importo di lire 5.663,848 (€ 2.925,13).
Per la liquidazione dei compensi di avvocato deve applicarsi lo scaglione da €
1.101 a € 5.200 del DM n.55/2014 aggiornato al DM 147/2022. Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello (art. 394, 2 comma, cpc). Di regola, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello. La giurisprudenza ha infatti precisato che “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della
pag. 9/12 sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass.
n. 31884 del 10/12/2018, Rv. 651920 – 01; conformi Cass. n. 19989/2021,
Rv. 661839 – 02 e Cass. n. 13840/2024, Rv. 671357 - 01).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della Corte di Appello di Lecce – Sezione Promiscua in sede di precedente giudizio di rinvio per l'impugnazione della sentenza di primo grado n. 2618/2002 del Tribunale di Lecce in data 18.10.2002 pubblicata l'11.12.2002, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il
[...] decreto ingiuntivo n.478 emesso dal Presidente del Tribunale di Lecce in data 8.5.1982;
2) determina il credito professionale residuo dell'arch. CP_1
alla data di emissione dell'anzidetto decreto ingiuntivo in lire
[...]
5.663,848;
3) dichiara che e hanno Parte_1 Parte_2 corrisposto al creditore l'intero importo dovuto;
4) condanna a restituire a e CP_1 Parte_1
, in solido, le seguenti somme: euro 1.202,81 oltre Parte_2 interessi legali dal 30.10.1984 al soddisfo, euro 645,57 oltre interessi legali dal 5.8.1985 al soddisfo, ed euro 2.304,67 oltre interessi legali dall'1.9.1986 al soddisfo;
5) condanna a restituire a e CP_1 Parte_1
, in solido, la somma euro 113,62 versati a titolo di Parte_2 compensi liquidati nel decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dalla data di pagamento al soddisfo;
6) condanna e in solido alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate, per il CP_1 giudizio di primo grado in euro 1.200,00, per il giudizio di appello in euro
1.000,00, per il primo giudizio di cassazione in euro 950,00, per il primo pag. 10/12 giudizio di rinvio in euro 1.500,00, per il secondo giudizio di cassazione in euro 1.000,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 1.000,00, oltre, per tutti gli importi, rimborso spese di studio nella misura forfettaria del
15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Lecce, 2 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
pag. 11/12
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - 2^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere est. dott.ssa Katia Pinto - consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 77/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del
16/9/2025, vertente -
T R A
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico C.F._2
SI e NZ SO;
attori in riassunzione contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
US A. Marasco;
convenuto in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 1511/2022 pubblicata il 19.1.2022.
MOTIVAZIONE
1.- Nell'ordinanza della Corte di Cassazione, che ha disposto il presente giudizio di rinvio, viene così descritto l'oggetto del contendere:
“-l'architetto ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di e CP_1 Pt_1
per il pagamento del compenso di prestazioni professionali;
-il Parte_2 decreto ingiuntivo fu opposto dagli ingiunti che ne contestavano il quantum in relazione all'opera del professionista;
-il tribunale respingeva l'opposizione; - proposto gravame, la corte d'appello dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto non erano state dedotte le questioni di merito da riesaminare;
- a seguito di impugnazione la corte di cassazione ha annullato con rinvio e, riassunto il processo ed istruito a mezzo ctu, la corte d'appello ha liquidato gli importi dovuti al professionista sulla scorta dell'elaborato del ctu che ne ha fatto risalire l'esaurimento alla data del 21.11.1981, data dei verbali di ispezione dell'ufficiale sanitario e del direttore dell'ufficio tecnico ai fini del rilascio della certificazione di regolarità amministrativa, cui era finalizzato l'incarico conferito;
-sulla scorta di detta conclusione, rilevante ai fini dell'individuazione del tariffario applicabile, la corte
d'appello ha accertato l'importo dovuto all'architetto , dopodichè ha verificato CP_1 che gli opponenti hanno versato somme superiori a quanto dovuto, con la Parte_1 conseguente condanna alla restituzione dell'eccedenza pari ad euro 838,12 oltre interessi, con parziale compensazione delle spese di lite”.
2.- Proposto ricorso per cassazione da parte dei , la Suprema Corte, CP_2 con ordinanza n. 1511/2022 in data 23.9.2021, pubblicata il 19.1.2022, ha dichiarato inammissibile il primo motivo con il quale i ricorrenti avevano dedotto la violazione dell'art. 2230 con riferimento all'art. 2233 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente sostenuto che l'incarico dell'architetto si esauriva con il rilascio del certificato di abitabilità; al riguardo la S.C. ha rilevato che il motivo non specificava quale principio interpretativo riguardante gli artt. 2230 e 2233 c.c. sarebbe stato disatteso, per cui la censura colpiva ingiustificatamente l'argomentata ricostruzione dell'oggetto dell'incarico affidato e svolto dal professionista.
La Corte di Cassazione ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando la violazione dell'art. 2729 cod. civ. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto provata la presenza del professionista ai sopralluoghi effettuati dall'ufficiale sanitario e dal direttore dell'ufficio tecnico sulla scorta della considerazione che detta presenza rientra nei compiti che naturalmente si assume qualsiasi tecnico. La
Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura dei ricorrenti avverso la presunzione che l'architetto era presente ai sopralluoghi, presunzione fondata sulla CP_1 considerazione che ciò rientra nei compiti che notoriamente si assume qualunque tecnico e che la presenza dello stesso, sebbene non provata dal non era stata CP_1 neanche specificamente contestata dai . Nella specie non si è in presenza Parte_1 di una deduzione grave ed univoca, che consenta di ritenere provato il fatto principale della presenza dell'architetto ai sopralluoghi dell'ufficiale sanitario e CP_1 del direttore dell'ufficio tecnico, così da ritenere confermato l'esaurimento dell'incarico alla data del 21.11.1981. Ha osservato il giudice di legittimità che “la mancata prova della presenza, prova che per il principio di vicinanza lo stesso
pag. 2/12 architetto avrebbe potuto fornire, non appare sopperibile con la considerazione che notoriamente così avviene, trattandosi di dato non evincibile dall'id quod plerumque accidit ma costituente oggetto di specifico accordo fra le parti”.
La Corte di Cassazione ha accolto anche il terzo motivo, con il quale i CP_2 hanno lamentato che la Corte di appello non aveva considerato che agli atti di causa risultava una quarta fattura per lire 4.879.739 dell'1/9/1986 emessa dal per le CP_1 competenze professionali spettanti al medesimo, saldata dai e mai Parte_1 contestata dallo stesso;
il suddetto documento comproverebbe, ad avviso dei ricorrenti, il pagamento di tutto quanto dovutogli in forza della sentenza di primo grado del GOA di Lecce che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, sicchè
i conteggi effettuati dalla corte territoriale in ordine alle rispettive partite di dare/avere tra i ed il era errata. La S.C. ha ritenuto fondata la Parte_1 CP_1 censura, rilevando che della fattura in questione non viene dato conto nei conteggi trascritti nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha quindi disposto il rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, demandando alla stessa anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
3. Con atto di riassunzione notificato il 26.1.23 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di: “1) accertare e dichiarare, per quanto rilevato dalla Corte
[...]
Suprema con la pronuncia rescindente, che l'opera professionale svolta dall'Arch.
in favore dei germani è cessata al massimo al 09/04/1981, e per CP_1 Parte_1 conseguenza accertare e dichiarare che la somma dovuta dai all'Arch. Parte_1
per i compensi professionali da lui maturati è pari ad €. 4.272,41 (£. CP_1
8.272.544) come determinata nella consulenza integrativa 09/04/14 dell'Ing.
, con riferimento all'anzidetta data del 09/04/81 di ultimazione dell'incarico; Per_1
2) per l'effetto, dichiarare tenuto e, quindi, condannare l'Arch. alla CP_1 restituzione, in favore dei Sigg. e , di tutte le Parte_1 Parte_2 somme dal primo percepite in forza del titolo provvisorio da lui azionato ammontanti
a complessivi €. 40.168,20 …, per le causali tutte innanzi indicate nella parte espositiva, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta più congrua, ferme le causali suddette. Oltre interessi successivi al 30/06/22
o alla diversa data ritenuta più esatta, sino al soddisfo. 3) Condannare, sempre e
pag. 3/12 comunque, l'Arch. al risarcimento dei danni ex art. 96, II° comma c.p.c. da CP_1 liquidarsi nella somma che l'Ecc. Corte riterrà più equa”.
4. Si è costituito , con comparsa di risposta, nella quale ha CP_1 eccepito in via preliminare la violazione dell'art. 392 c.p.c. per avere i Parte_1 riassunto la causa oltre il termine trimestrale dalla data di pubblicazione
(19.01.2022) della pronuncia della Corte di Cassazione.
Nel merito, il convenuto ha contestato la ricostruzione degli attori circa la data di conclusione dell'incarico, chiedendo la conferma dell'importo dei compensi determinato dalla Corte di appello nel primo giudizio di rinvio. In ordine alle richieste restitutorie, ha dedotto che la imputazione ad “interessi di mora per ritardato pagamento …” della somma di lire 4.879.739 portata dalla fattura nr. 04 dell'01.09.1986, sarebbe circostanza “neutra” rispetto al conteggio della Corte
d'Appello sulle rispettive partite di dare/avere, in quanto, trattandosi di interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento dei compensi professionali, le relative somme sono estranee rispetto alle voci inserite in detto conteggio. L'importo della fattura sarebbe comunque inidoneo a provocare la “rideterminazione” ex adverso invocata. All'uopo è da ritenersi inammissibile la produzione della perizia di parte a firma del dott. er il calcolo degli interessi legali. Per_2
Il convenuto contesta inoltre la richiesta di condanna ex art. 96, II° comma,
c.p.c con riferimento alla iscrizione ipotecaria, la quale risultò senz'altro necessitata dall'inadempimento dei . Parte_1
In ordine alle spese di lite, deduce il convenuto che il relativo regolamento non può basarsi soltanto sull'esito dell'ultimo ricorso per cassazione, ma si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo. Di certo non potrà riflettersi in danno dell'arch. la necessità, in mancanza di un iniziale CP_1 spontaneo adempimento da parte dei , di adire la tutela Pt_3 Parte_1 giurisdizionale per ottenere il compenso legittimamente maturato.
** ** **
5. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'atto di riassunzione. In tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua pag. 4/12 entrata in vigore (Cass. n. 16124/2025, Rv. 674995 - 01). Poiché il giudizio che ci occupa è iniziato nel 1982, allo stesso si applica il termine annuale previsto dalla precedente normativa.
6. Quanto al merito, la prospettazione degli attori in riassunzione risulta fondata e va accolta per quanto di ragione.
Sulla base delle statuizioni della Suprema Corte, in assenza di prove dell'espletamento di attività professionale da parte dell'arch. in epoca CP_1 successiva alla presentazione del progetto di variante in data 9 aprile 1981, va accolta la ricostruzione delle competenze illustrata dal ctu ing. con la Per_1 relazione integrativa depositata il 9.4.2014; è appena il caso di osservare, che qualsiasi prospettazione in ordine all'espletamento di attività in epoca successiva alla presentazione di tale variante (ad es. ipotizzando l'intervento del professionista nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con il rilascio del certificato di agibilità, oppure la realizzazione di lavori correlati alla variante) sarebbe sprovvista di elementi prova, potendosi a tutto concedere fare ricorso a semplici presunzioni, che la decisione della S.C. ha già ritenuto non sufficienti sul piano dimostrativo.
Ne consegue che l'epoca a cui si deve fare riferimento per il calcolo delle competenze spettanti al professionista è quella relativa all'anzidetta data del
9.4.1981. Tale calcolo è stato effettuato sulla base del prezziario ARIAP riferito al terzo trimestre 1981, con riduzione dei prezzi del 5%, stante l'impossibilità di reperire il prezziario relativo al secondo trimestre.
Per tutte le prestazioni svolte dall'arch. risulta quindi dovuto il compenso CP_1 complessivo di lire 8.272.544, oltre iva (v. relazione ctu ing. depositata il Per_1
9.4.14, pagg. 12-19). Sottraendo la somma di lire 2.608.696 versata a titolo di acconto dai (pagamento della fattura n.3 del 29.12.1981), il credito Parte_1 professionale residuo spettante al al momento della emissione del decreto CP_1 ingiuntivo ammontava ad euro 5.663.848, pari ad euro 2.925,13 (relazione citata pag.19), importo, questo, inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto
(lire 9.172.970), il quale deve pertanto essere revocato.
7. Al fine di procedere al conteggio delle poste di dare/avere, occorre tenere conto che i successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo hanno Parte_1 versato le seguenti somme, regolarmente fatturate dal : CP_1
-fattura n.5 del 7.6.1984 di lire 3.205.345
pag. 5/12 -fattura n.9 del 30.10.1984 di lire 4.787.484
-fattura n.3 del 5.8.1985 di lire 1.250.000
Per un totale di lire 9.242.829.
Poiché l'importo dovuto (al netto della fattura di acconto del 29.12.1981) ammonta a lire 5.663.848, la somma pagata in eccedenza dai , e quindi Parte_1 oggetto dell'obbligazione restitutoria a carico del , risulta pari a lire 3.578.981 CP_1
(= 9.242.829 - 5.663.848), corrispondenti ad € 1.848,39.
8. Sulla somma da restituire sono dovuti da parte del interessi passivi al CP_1 tasso legale dalla data in cui sono stati versati gli importi eccedenti. Al fine di determinare la sorte capitale e la decorrenza di questi interessi (il tasso è quello legale in vigore nel corso del tempo), vanno considerati i seguenti elementi: la somma di lire 3.205.345 (fattura n.5 del 7.6.1984) risulta interamente dovuta;
la somma di lire 4.787.484 (fattura n.9 del 30.10.1984) è dovuta fino alla concorrenza di lire 2.458.503 (= 5.663.848 - 3.205.345), per cui va restituita la quota residua di lire 2.328.981 (= 4.787.484 - 2.458.503); su questo importo residuo sono dovuti interessi con decorrenza 30.10.1984; la somma di lire 1.250.000 (fattura n.3 del 5.8.1985) va interamente restituita, maggiorata di interessi con decorrenza 5.8.1985.
Pertanto, il convenuto va condannato a restituire agli attori in solido i seguenti importi: euro 1.202,81 (lire 2.328.981) oltre interessi legali con decorrenza
30.10.1984 al soddisfo;
euro 645,57 (lire 1.250.000) oltre interessi legali con decorrenza 5.8.1985 al soddisfo.
9. Occorre, per altro verso, considerare gli interessi attivi dovuti al sulla CP_1 parte dei compensi ricevuti in ritardo. Come sopra esposto, i compensi spettanti al professionista ammontano complessivamente a lire 8.272.544, oltre iva, e sono stati pagati con le seguenti modalità:
a) con l'acconto di lire 2.608.696 (fattura n.3 del 29.12.1981), sul quale non sono dovuti interessi, non sussistendo alcun ritardo al momento del pagamento;
b) con i versamenti di lire 3.205.345 (€ 1.655,42) di cui alla fattura n.5 del
7.6.1984, e di lire 2.458.503 (€ 1.269,71), in relazione alla quota parte della fattura n.9 del 30.10.1984; su questi importi sono dovuti interessi al tasso legale vigente all'epoca, con decorrenza 26.4.1982, corrispondente alla data di notifica del pag. 6/12 decreto ingiuntivo, e fino alle date delle fatture anzidette, nei seguenti importi: sulla somma di euro 1.655,42 sono dovuti interessi pari ad euro 156,01 (= 1.655,42 x 5 x
688/36500) e sulla somma di euro 1.269,71 sono dovuti interessi pari ad euro
159,49 (= 1.269,71 x 5 x 917/36500); per complessivi euro 315,50.
10. Infine, in conformità al dettato della Suprema Corte (terzo motivo del ricorso), va considerata la fattura nr. 04 dell'01.09.1986 per lire 4.879.739 (pari ad euro 2.520,17) emessa dal con la causale “interessi di mora per ritardato CP_1 pagamento …”. Da questa somma vanno scomputati gli interessi attivi dovuti al sui pagamenti ricevuti in epoca successiva al 26.4.1982 (v. precedente n.9); CP_1 per la differenza di euro 2.304,67 (= 2.520,17 - 315,50), maggiorata di interessi legali dall'1.9.1986 al soddisfo, lo stesso convenuto è tenuto alla restituzione in favore degli attori.
11. Infine, va rigettata la domanda di indennizzo ex art. 96 c.p.c., in quanto dalla condotta dell'opposto non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave. Anche l'iscrizione ipotecaria è risultata giustificata stante l'inadempimento dei , accertato nel presente giudizio, sia pure in misura Parte_1 inferiore alla somma azionata in via monitoria.
12. Quanto al regolamento delle spese di lite, vanno restituiti agli attori i compensi liquidati nel d.i. corrispondenti ad euro 113,62, stante la revoca dell'ingiunzione.
Per quanto riguardo il regolamento delle spese dei vari gradi del giudizio di opposizione, occorre considerare, in primo luogo, che l'esito della lite vede la conferma di un credito professionale residuo spettante al al momento della CP_1 emissione del decreto ingiuntivo pari ad euro 5.663.848, laddove i , con Parte_1
l'atto di opposizione, assumevano di aver già corrisposto il dovuto mediante il versamento di lire 3 milioni e chiedevano l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, nel regolamento delle spese di lite occorre tenere conto che, nel procedimento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente. Pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per pag. 7/12 un importo ridotto, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente e legittimamente può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, ove ricorrano i presupposti di cui all'art.92 cpc.
La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute. (Cass. n. 9587/2015,
Rv. 635269 - 01).
Le Sezioni Unite hanno stabilito che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. S.U. n. 32061/2022).
Da ultimo, va evidenziato che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. Quindi, egli non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la pag. 8/12 parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte ( Cass. S.U. n.
32061/2022; Cass. n. 16645/2025, Rv. 675019 – 01; Cass. n. 29056/2024,
Rv. 672654 – 01; Cass. n. 15506/2018, Rv. 649258 - 01).
Nel caso di specie la domanda del , diretta ad ottenere il pagamento del CP_1 proprio credito professionale, è risultata fondata, sia pure in misura ridotta rispetto a quella espressa nella richiesta di decreto ingiuntivo. Pertanto, non può ravvisarsi reciproca soccombenza, vertendosi, in questo caso, nell'ipotesi di accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo.
In conformità dei criteri testé richiamati, gli attori in riassunzione vanno condannati al pagamento delle spese di lite dei vari gradi in favore del convenuto, parametrando i compensi sulla base del decisum corrispondente al residuo credito professionale esistente al momento della richiesta di decreto ingiuntivo, pari all'importo di lire 5.663,848 (€ 2.925,13).
Per la liquidazione dei compensi di avvocato deve applicarsi lo scaglione da €
1.101 a € 5.200 del DM n.55/2014 aggiornato al DM 147/2022. Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello (art. 394, 2 comma, cpc). Di regola, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello. La giurisprudenza ha infatti precisato che “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della
pag. 9/12 sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass.
n. 31884 del 10/12/2018, Rv. 651920 – 01; conformi Cass. n. 19989/2021,
Rv. 661839 – 02 e Cass. n. 13840/2024, Rv. 671357 - 01).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della Corte di Appello di Lecce – Sezione Promiscua in sede di precedente giudizio di rinvio per l'impugnazione della sentenza di primo grado n. 2618/2002 del Tribunale di Lecce in data 18.10.2002 pubblicata l'11.12.2002, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il
[...] decreto ingiuntivo n.478 emesso dal Presidente del Tribunale di Lecce in data 8.5.1982;
2) determina il credito professionale residuo dell'arch. CP_1
alla data di emissione dell'anzidetto decreto ingiuntivo in lire
[...]
5.663,848;
3) dichiara che e hanno Parte_1 Parte_2 corrisposto al creditore l'intero importo dovuto;
4) condanna a restituire a e CP_1 Parte_1
, in solido, le seguenti somme: euro 1.202,81 oltre Parte_2 interessi legali dal 30.10.1984 al soddisfo, euro 645,57 oltre interessi legali dal 5.8.1985 al soddisfo, ed euro 2.304,67 oltre interessi legali dall'1.9.1986 al soddisfo;
5) condanna a restituire a e CP_1 Parte_1
, in solido, la somma euro 113,62 versati a titolo di Parte_2 compensi liquidati nel decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dalla data di pagamento al soddisfo;
6) condanna e in solido alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate, per il CP_1 giudizio di primo grado in euro 1.200,00, per il giudizio di appello in euro
1.000,00, per il primo giudizio di cassazione in euro 950,00, per il primo pag. 10/12 giudizio di rinvio in euro 1.500,00, per il secondo giudizio di cassazione in euro 1.000,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 1.000,00, oltre, per tutti gli importi, rimborso spese di studio nella misura forfettaria del
15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Lecce, 2 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
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