Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 24 Gennaio 2015 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9379 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX
Settembre, 45, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Succi, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 12.09.2023, il ricorrente premetteva che di essere titolare della prestazione assistenziale per invalidità civile CAT. AS, n. CP_ ; che l' , con raccomandata n. 66483917770-4, datata 22.05.2023, gli aveva comunicato, che P.IVA_1 per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013, erano stati pagati € 1.925,24, in più sulla predetta pensione e per l'effetto ne chiedeva la restituzione.
1
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN PRINCIPALITA': - ritenere e dichiarare che nessuna somma erogata antecedentemente all'emanazione del provvedimento di riliquidazione e CP_ contestazione di indebito datato 22.05.2023, deve essere restituita dal ricorrente all' , per i motivi di cui in narrativa e segnatamente che non è ripetibile la complessiva somma di € 1.925,34, ivi indicata e richiesta. CP_ Condannando l' alla restituzione delle somme eventualmente a tal titolo trattenute sulle prestazioni in godimento al Sig. , con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al Parte_2 soddisfo. IN SUBORDINE: - in caso di mancato accoglimento della domanda formulata in principalità, ritenere e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, Legge n. 88/89, così come autenticamente interpretato CP_ dall'art. 13 della Legge n. 412/91, l' non ha diritto a richiedere la restituzione delle somme erogate al ricorrente a titolo di assegno sociale, nell'anno 2013, attesa la buona fede del ricorrente ed il fatto che l' , CP_1 per l'anno in contestazione, era stato regolarmente e tempestivamente messo a conoscenza del reddito percepito dall'assistito, nella forma e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, attraverso la tempestiva, puntuale e corretta annuale presentazione della relativa dichiarazione RED;
Con vittoria dei compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario.” CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e rilevando come il ricorrente, aveva ricevuto una somma di denaro a titolo di assegno sociale superiore rispetto a quanto dovutogli in considerazione del suo reddito complessivo costituito dalla pensione di vecchiaia;
contestava la sussistenza della buona fede in capo al ricorrente e deduceva come l'onere di provare che il reddito derivante da pensione di vecchiaia fosse inferiore a quanto invece valutato dall' ai CP_1 fini della richiesta di restituzione dell'eccedenza a titolo di assegno sociale incombeva sul ricorrente.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 14.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamato, infine, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
2 Va osservato che, nella specie, controverso è il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito che a tenore del CP_1
CP_ provvedimento dell' “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”. CP_ Va preliminarmente evidenziato come l non abbia minimamente motivato le ragioni della corresponsione delle somme in misura maggiore a quelle spettanti al ricorrente nel provvedimento impugnato e solo in questa sede rilevava che l'indebito era derivato dal superamento del reddito derivante dalla pensione di vecchiaia, parimenti usufruita dal ricorrente. Pensione di vecchiaia di cui peraltro non ne prova né l'esistenza né la corresponsione.
Con riferimento all'anno di riferimento dei redditi percepiti la valutazione del superamento dei limiti va eseguita tenendo conto di quelli dell'anno cui afferisce la prestazione, richiamando quanto stabilito dall'art. 35, comma
8, del D. L 207/2008, conv. con mod. dalla L 14/2019. Infatti, il secondo periodo del suindicato art. 8, così recita “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Inoltre, il comma 6, lett. c), del citato articolo ha aggiunto all'articolo 35, del D.L. 207/2008, conv. con mod. dalla L 14/2009, dopo il comma 10 il seguente comma "10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso."
Tale ipotesi riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione (Cfr. Cass. 3805/2018).
Sulla mancanza di obbligo di comunicazione dei dati reddituali, già comunicati all'Amministrazione Finanziaria, CP_ è intervenuta in epoca successiva al periodo oggetto di contestazione la Circolare n. 195 del CP_ 30.11.2015, nella quale l precisa “Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto
3 previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul CP_1 diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. L' non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati CP_1 interessati alle verifiche volte a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del
1991.
Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali.
Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti.”
Ciò posto, va osservato come parte ricorrente ha provato di avere comunicato mediante Modello RED, inviato il 17.11.2014, i redditi posseduti da lui e dal proprio coniuge.
Inoltre, va evidenziato come l'ente previdenziale non ha supportato con alcuna documentazione probatoria i redditi percepiti dal ricorrente, né conseguentemente che essi superavano il limite di legge, né che vi sia stata una contestazione dell'indebito nei termini di legge.
Infatti, la missiva del 02.02.2014, di rideterminazione della prestazione e della formazione dell'indebito, non è corredata dalla prova dell'avvenuta notificazione al ricorrente e neppure in tale atto vengono indicate le ragioni della variazione dell'importo della prestazione, con violazione del diritto di difesa.
Infine, con riguardo alla ripetizione di indebito, va richiamato il più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, nella CP_ quale così viene statuito “3. – Ed infatti se è vero che, come sostiene l , in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
4 5. – In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v. pure n.
11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
6. – Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (ord. n. 264/2004).
7. – Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”'.
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
5 10. – Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'”accipiens”.
11. – Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).“
12. – Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. P.); e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del
21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13. – Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il
“dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 – prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al
2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso CP_ comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14. – L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha CP_ stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però,
6 dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma
(anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.
15. – Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16. – Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
17. – Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui CP_ l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18. – Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei CP_ beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o CP_ assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del
”Casellario dell'Assistenza” ” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente CP_ comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione
7 CP_ finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.”
20. – L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, CP_ ecc. ) devono essere però dichiarati all' .
21. – Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di CP_ qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. CP_1
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge CP_ 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul CP_ godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio CP_ 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma stabilisce ”Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo
8 dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
22. – Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. P.).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati CP_ reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nel caso di specie, alla stregua della sopra riportata esegesi, quindi, le prestazioni non si possano recuperare indiscriminatamente;
in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato, di cui l'istituto non ha fornito prova. CP_ Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, e tenuto conto che l , non avendo fornito la prova nè che il ricorrente godesse di redditi diversi dalle prestazioni erogate dallo stesso né che tali prestazioni CP_1 superavano il limite reddituale per godere integralmente dell'assegno sociale, non avendo prodotto alcuna documentazione relativa ai redditi del ricorrente, rilevante ai fini della formazione dell'indebito, va ritenuta illegittima la ripetizione di indebito disposta dall' . Controparte_2
3. Spese.
La peculiarità concreta della fattispecie e l'evoluzione giurisprudenziale formatasi, consente di compensare le CP_ spese del giudizio in ragione della metà e ponendo la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
9 Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 12.09.2023 da contro l in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimità la ripetizione dell'indebito.
2. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e liquida la restante metà, al netto della già operata compensazione, in complessivi € 884,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge se dovute, che distrae in favore del procuratore costituito, avv. Giuseppe Succi.
Così deciso in Catania all'udienza del 24.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
10