Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1952, n. 2988
Articolo 2
Versione
28 gennaio 1953
Art. 1.
La norma contenuta nell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378 , concernente le promozioni per merito di guerra, deve intendersi applicabile anche agli avanzamenti per merito di guerra.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1953