Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2798/2023 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Lentini, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
C.F. , e CP_1 C.F._2 Controparte_2
, in
[...] Controparte_3 Controparte_4
persona dei soci e , rappresentati e difesi dagli CP_1 Controparte_3 CP_4
avv.ti Salvatore Manganello e Luigi Di Natali, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.11.2023, l'odierno ricorrente – premesso di aver lavorato irregolarmente alle dipendenze delle parti convenute dal 30.08.2020 al 31.08.2021 quale panettiere - chiede condannarsi queste ultime al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 33.450,90 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità e compenso per lavoro straordinario e notturno. Con condanna alle spese.
e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso,
[...] Controparte_3 Controparte_4
del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va ricordato che, secondo la regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta alla parte che intende far valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente,
“il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cassazione 4 ottobre 2013 n.
22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n. 1878).
Segnatamente, occorre rilevare che, al fine di far valere in giudizio i diritti di natura patrimoniale connessi allo svolgimento di attività lavorativa, tocca al prestatore di lavoro provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dimostrando di aver lavorato, dietro retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro, così come previsto dall'art. 2094 c.c.; segnatamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione del contratto di lavoro subordinato bisogna accertare se ricorra o meno il requisito tipico della subordinazione, ossia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (ex multis, Cassazione 9 marzo 2009 n. 5645; Cassazione 28 giugno 2006 n. 21028).
Sotto questo profilo, la giurisprudenza ha più volte affermato che, affinché le direttive impartite dal datore di lavoro possano essere considerate espressione di subordinazione, le stesse devono essere assolutamente pregnanti ed assidue e devono tradursi in un'attività di direzione costante e cogente volta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia;
in sostanza, il potere direttivo e disciplinare deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale (ex multis, Cassazione 8 febbraio 2010 n.
2728).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che l'odierno ricorrente
– sul quale, come detto, gravava il relativo onere probatorio - non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio l'elemento tipico che, come detto, contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, ossia la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
sul punto, va altresì precisato che una prova del genere non poteva essere raggiunta neppure mediante l'ammissione delle prove orali articolate in ricorso, stante la genericità dei capitoli ivi indicati.
Alla luce di tali considerazioni, rimangono assorbite le domande volte alla corresponsione di differenze retributive, tredicesima mensilità e compenso per lavoro straordinario e notturno.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo