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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 787/2024
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 09.09, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini sono comparsi per il Comune opponente l'Avv. Luca
Damiano in sostituzione dell'Avv. Giulio Tarsitano, nonché per la parte opposta l'Avv. Rosario Di Giacomo.
L'Avv. Damiano si riporta all'atto di opposizione, impugnando la comparsa avversaria ed insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale anche in favore del Tribunale di Cosenza. Si oppone, in ogni caso, alla concessione della provvisoria esecuzione, insistendo per le richieste istruttorie laddove venisse disattesa.
L'Avv. Rosario Di Giacomo si riporta alla comparsa di costituzione e ne chiede l'integrale accoglimento anche in relazione a quanto dedotto sulla competenza territoriale, atteso che si tratta comunque di luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione di pagamento, insiste per la concessione della provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
Il Giudice, ritenuto di dover decidere innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, in assenza delle parti, dà lettura della sentenza che qui di seguito redatta costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, all'udienza del 27/3/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIULIO TARSITANO, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso;
opponente contro
(CF. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. ROSARIO DI GIACOMO, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso;
opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il ha adito il Tribunale di Vasto per Parte_1 sentir revocare il decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto, su istanza di il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 28.379,95, oltre interessi e spese della procedura,
a fronte del mancato pagamento della fornitura di attrezzatture sportive per la realizzazione di playground pubblico, a seguito di
1 determinazione dirigenziale n.31 del 31/3/2023 e di fattura n.122/PA del 30/9/2023.
Il opponente ha, innanzitutto, eccepito l'incompetenza Pt_1 territoriale del Tribunale di Vasto per essere competente, in base agli artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Cosenza. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 contestato gli avversi motivi di opposizioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
* * *
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è fondata.
Invero, va esclusa la competenza dell'intestato Tribunale all'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, essendo competente il Tribunale di Cosenza. Ciò sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. quale luogo in cui ha sede il comune di , sia ai sensi dell'art. Pt_1
20 c.p.c. quale luogo in cui è stato stipulato il contratto e quale luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio, considerato che i pagamenti dei debiti pecuniari delle
P.A., in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma III, c.c., si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice (c.d. obbligazioni querable) (cfr. Cass. , Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 32405 del 2023, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7687 del 18/03/2021).
Inconferenti appaiono le sentenze di Cassazione citate dall'opponente, atteso che, nelle fattispecie ivi esaminate, il soggetto debitore è sempre un soggetto privato, sicché opera il principio generale di cui all'art. 1182, comma III, c.c., mentre, nel presente caso, il soggetto debitore è una pubblica amministrazione, per cui, in virtù delle norme sulla contabilità pubblica, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma III,
2 c.c., i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione corrispondente all'importo ingiunto, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio ed introduttiva. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della prossimità dell'importo ingiunto al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
R.G. 787/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale essendo competente il Tribunale di Cosenza;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) fissa termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio;
4) condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, quantificate in € 1.453,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, 27/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 787/2024
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 09.09, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini sono comparsi per il Comune opponente l'Avv. Luca
Damiano in sostituzione dell'Avv. Giulio Tarsitano, nonché per la parte opposta l'Avv. Rosario Di Giacomo.
L'Avv. Damiano si riporta all'atto di opposizione, impugnando la comparsa avversaria ed insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale anche in favore del Tribunale di Cosenza. Si oppone, in ogni caso, alla concessione della provvisoria esecuzione, insistendo per le richieste istruttorie laddove venisse disattesa.
L'Avv. Rosario Di Giacomo si riporta alla comparsa di costituzione e ne chiede l'integrale accoglimento anche in relazione a quanto dedotto sulla competenza territoriale, atteso che si tratta comunque di luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione di pagamento, insiste per la concessione della provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
Il Giudice, ritenuto di dover decidere innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa riportandosi ai propri scritti.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, in assenza delle parti, dà lettura della sentenza che qui di seguito redatta costituisce parte integrante del presente verbale.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, all'udienza del 27/3/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIULIO TARSITANO, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso;
opponente contro
(CF. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. ROSARIO DI GIACOMO, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso;
opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il ha adito il Tribunale di Vasto per Parte_1 sentir revocare il decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto, su istanza di il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 28.379,95, oltre interessi e spese della procedura,
a fronte del mancato pagamento della fornitura di attrezzatture sportive per la realizzazione di playground pubblico, a seguito di
1 determinazione dirigenziale n.31 del 31/3/2023 e di fattura n.122/PA del 30/9/2023.
Il opponente ha, innanzitutto, eccepito l'incompetenza Pt_1 territoriale del Tribunale di Vasto per essere competente, in base agli artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Cosenza. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 contestato gli avversi motivi di opposizioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
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L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è fondata.
Invero, va esclusa la competenza dell'intestato Tribunale all'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, essendo competente il Tribunale di Cosenza. Ciò sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c. quale luogo in cui ha sede il comune di , sia ai sensi dell'art. Pt_1
20 c.p.c. quale luogo in cui è stato stipulato il contratto e quale luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio, considerato che i pagamenti dei debiti pecuniari delle
P.A., in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma III, c.c., si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice (c.d. obbligazioni querable) (cfr. Cass. , Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 32405 del 2023, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7687 del 18/03/2021).
Inconferenti appaiono le sentenze di Cassazione citate dall'opponente, atteso che, nelle fattispecie ivi esaminate, il soggetto debitore è sempre un soggetto privato, sicché opera il principio generale di cui all'art. 1182, comma III, c.c., mentre, nel presente caso, il soggetto debitore è una pubblica amministrazione, per cui, in virtù delle norme sulla contabilità pubblica, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma III,
2 c.c., i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione corrispondente all'importo ingiunto, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio ed introduttiva. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della prossimità dell'importo ingiunto al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
R.G. 787/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale essendo competente il Tribunale di Cosenza;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) fissa termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio;
4) condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, quantificate in € 1.453,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, 27/3/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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