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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/12/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 337/2025 L.P. CA NT contro
Controparte_1
CP_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PUMA GAETANO per la parte ricorrente e dell'Avv. PANFILI ENRICO per CP_3
e che non risultano depositate note per conto di CP_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 337 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA CA NT (C.F = ) C.F._1 residente in [...], strada Capretta 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Gaetano Puma del foro di Spoleto (PG), C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, presso lo studio dello stesso legale
[...] tel Ritaldi (PG), Fraz. Bruna, P.zza Partigiani, 2, dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il domicilio eletto e al seguente indirizzo pec
- fax 0743/51855 Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 bblico e entrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, alle società del gruppo ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 22.10.2016 n. 193, in persona del CP_4 Responsabile della U.O. Atti Introduttivi del Giudizio Direzione Regionale Lazio Sig. CP_5
, giusta procura speciale per atto Notaio di Roma rilas
[...] Persona_1 25.07.2024, Rep. 181515, Racc. 12772, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Panfili (C.F.
), domicilio digitale pec per notificazioni: P.E.C. CodiceFiscale_3
Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. = ) Controparte_6 P.IVA_2 corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Ivanoe Ciocca (c.f. posta C.F._4 elettronica certificata: t), in virtù di procura generale alle Email_3 liti a rogito del dott. epertorio n. 37875 e Raccolta n. Persona_2
7313 del 22.3.2024, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'ufficio legale distrettuale. RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a iscrizione di ipoteca. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 5.3.2025 ON NT ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro proponendo opposizione alla comunicazione in data 10.2.2025 di iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Viterbo, abitazione di tipo civile, sita in Viterbo, strada Capretta n 13/A operata da sulla scorta dei seguenti titoli: CP_3 CP_
- Avviso di addebito n 42520190000712779000 Ente creditore notificato il 29/07/2019 importo 5.506,06 per contributi;
CP_
- Avviso di addebito n 42520190001757215000 Ente creditore notificato il 05/12/2019 importo 4.492,00 per contributi;
CP_
- Avviso di addebito n 42520210000768545000 Ente creditore notificato il 25/01/2022 importo 4.192,20 per contributi;
CP_
- Avviso di addebito n 42520220000960992000 Ente creditore notificato il 16/09/2022 importo 4.492,00 per contributi;
CP_
- Avviso di addebito n 42520220002165851000 Ente creditore notificato il 06/03/2023 importo 3.332,84 per contributi;
- Avviso di Accertamento n 000000000782 Ente creditore Comune di Viterbo notificato il 23/08/2021 l'importo 221,44 a titolo di TARI. A sostegno dell'opposizione ha eccepito: a) l'omessa notifica del preavviso di cui all'art. 7 dPR 602/73; b) l'omessa notifica degli atti presupposti;
c) la prescrizione del credito degli enti impositori. Ha quindi concluso chiedendo “Ain via preliminare, anche inaudita altera parte disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito e dell'avviso di accertamento, sopra indicati, e specifica e allegato, e qui da intendere integralmente riportati e trascritti indicate nell'atto di intimazione di pagamento, qui richiamate in premessa, ricorrendone i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato, atteso che già è stata iscritta ipoteca sull'immobile, di proprietà della ricorrente, che ha già comportato comporterebbe pregiudizio economico per la ricorrente nel merito, accogliere la presente opposizione;
B- per l'effetto dichiarare la illegittimità della iscrizione ipotecaria per i motivi indicati nel ricorso e, in particolare per violazione dell 'art. 7 del DPR n. 602/1973, C); per l'effetto ordinare la immediata cancellazione della iscrizione ipotecaria a danno di e Parte_1 sull'immobile di essa D) accertare e dichiarare la mancata notifica degli avvisi di addebiti e dell'avviso di accertamento E) - dichiarare la prescrizione e comunque la nullità degli avvisi di addebito e di accertamento indicato nel presente atto F- dichiarare non dovute gli importi indicati nell'avvisi di addebito, in virtu della eccepita prescrizione G- dichiarare la prescrizione e/o la decadenza del diritto ai tributi e alla riscossione richiesti nelle cartelle. H- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. e si sono costituiti resistendo alle domande, eccependo la carenza di giurisdizione CP_2 CP_3 s unale in merito all'avviso di accertamento del Comune di Viterbo, la tardiva proposizione del ricorso ex art. 617 c.p.c. e la sua conseguente inammissibilità, la regolare notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e dei singoli atti presupposti, l'infondatezza della eccezione di prescrizione. ha quindi concluso chiedendo “… rigettata l' istanza di sospensione CP_2 e ogni contraria istanza eccezio zione: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine CP_2 alle domande avverso l'azione esecutiva in genere e rigettare tutte le altre domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione iscrizione ipotecaria, dalla notifica degli avvisi di addebito o dalla data di conoscenza degli stessi nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova. Con vittoria di spese e competenze” ha invece CP_3 formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alla eccezione inerente la mancata notificazione dell'avviso di accertamento N. 000000000782 emesso dal per il mancato pagamento della TARI annualità 2017. In via Controparte_7 ulteriorme l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420, comma nove, c.p.c. per consentire la chiamata in causa dell' sede di Viterbo e del qualora CP_2 Controparte_7 il Tribunale adito non ritenga di dichi proprio difetto di giu t'ultimo emesso, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in riferimento alle eccezioni relative alla presunta mancata notificazione degli avvisi di addebito e dell'avviso di accertamento. Nel merito, previo differimento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420, comma nove, c.p.c. per consentire la chiamata in causa dell' sede di Viterbo e del qualora il Tribunale adito non ritenga CP_2 Controparte_7 di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito all'atto da quest'ultimo emesso, rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CNA in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter cp.c. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e va quindi respinto.
L'ECCEZIONE DI CARENZA DI GIURISDIZIONE L'eccezione è fondata limitatamente a quella parte dell'avviso di iscrizione di ipoteca concernente l'Avviso di Accertamento n 000000000782 Ente emesso a titolo di Tassa Rifiuti dal Comune di Viterbo e notificato il 23/08/2021 per l'importo di € 221,44. Relativamente a tale credito la giurisdizione sulla validità della iscrizione ipotecaria deve essere riconosciuta alla Corte di Giustizia Tributaria secondo l'orientamento consolidato della S.C. secondo il quale a fronte di una iscrizione ipotecaria, la giurisdizione e la competenza vanno ripartiti in ragione della natura dei crediti azionati, di talché che il potere di decidere spetta al giudice del lavoro limitatamente ai crediti di natura previdenziale, assistenziale o assicurativo, e alla giurisdizione tributaria ogni questione concernente crediti di altra natura [pronunciandosi sull'argomento sia pure in materia di fermo amministrativo, la S.C. ha affermato un principio valido anche in tema di iscrizione ipotecaria, osservando che nel caso in cui i crediti rientrino nella giurisdizione di giudici diversi, "il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 86, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve accertare quale sia la natura - tributaria o non tributaria - dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti" (Sez. Un. n. 14831 del 05/06/2008). Sull'impugnazione della iscrizione ipotecaria inerente il credito di natura tributaria va quindi disconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.
SULLA NATURA DELLA ISCRIZIONE DI IPOTECA L'iscrizione di ipoteca è disciplinata dall'art. 77 DPR 602/73 il quale prevede che "Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
… Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione". Il richiamato art. 50 co. 1, chiarisce che l'iscrizione può avvenire negli stessi termini entro i quali è possibile procedere ad esecuzione forzata, ovvero "… quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento". Appare quindi evidente come l'iscrizione di ipoteca non sia atto della procedura di esecuzione, bensì iniziativa volta a garantire la soddisfazione del credito in vista di una eventuale futura procedura esecutiva (come espressamente chiarisce l'art. 77 co. 2 del DPR 602/73 lì dove prevede che "Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione"). Il co.
2-bis introdotto dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, parallelamente a quanto previsto per il fermo amministrativo, ha previsto che “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. SULLE QUESTIONI INERENTI ALLA NOTIFICA DEL PREAVVISO E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI Va premesso che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (ovvero alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione da luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 d.lgs 46/99, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente impositore, che benché convenuto nell'opposizione conserva il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La S.C. la qualifica come azione di accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa – deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva (ed abbia quindi naturalmente ad oggetto fatti impeditivi, modificativi o estintivi verificatisi successivamente alla formazione del titolo), l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell' se ha ad oggetto l'avviso di addebito;
dell'agente della riscossione se CP_2 concerne gli atti em quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Alla luce di tali premesse l'opposizione – per la parte fondata sulla omessa notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca e degli atti presupposti – deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non avendo l'eccezione lo scopo di recuperare il rimedio di cui all'art. 24 d.lgs 46/99 ai fini della contestazione nel merito della pretesa ed avendo invece l'unico obiettivo di denunciare l'irregolarità del procedimento di riscossione e l'invalidità derivata dell'atto di iscrizione di ipoteca. Così qualificata l'azione deve essere ritenuta inammissibile, poiché proposta (in data 5.3.2025) oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e decorrente dalla notifica della comunicazione di iscrizione di ipoteca (avvenuta il 10.02.2025). Le eccezioni sono comunque anche infondate nel merito. L'Agente della riscossione ha fornito prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576202300001985000 (fascicolo n. 2023/23518) in data 11.01.2024 mediante deposito nella casa comunale essendo risultato sconosciuto ed irreperibile presso la residenza di Viterbo Strada Capretta 13/A. L'istituto previdenziale ha invece fornito prova della notifica di tutti gli avvisi di addebito emessi nei confronti della ricorrente e menzionati dalla comunicazione di iscrizione di ipoteca:
- Avviso di addebito n 42520190000712779000 in data 29/07/2019
- Avviso di addebito n 42520190001757215000 in data 05/12/2019
- Avviso di addebito n 42520210000768545000 in data 25/01/2022
- Avviso di addebito n 42520220000960992000 in data 16/09/2022
- Avviso di addebito n 42520220002165851000 in data 06/03/2023.
SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEI CREDITI Nella parte in cui è volto ad eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione (di cui all'art. 3 co. 9 della legge n. 335 del 1995), il ricorso deve invece essere qualificato come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. avendo essa natura e contenuto di azione di accertamento negativo del credito (in tal senso anche Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 rv. 636309) essendo volta a far accertare l'insussistenza del diritto dell'agente di procedere in via esecutiva per la riscossione dei suddetti crediti. L'eccezione è tuttavia infondata nel merito. Basta osservare che il primo degli avvisi di addebito di cui al preavviso prima e alla comunicazione di iscrizione poi, è quello contrassegnato dal n. 42520190000712779000 il quale risulta notificato in data 29/07/2019. Il predetto avviso di addebito, al pari dei restanti atti menzionati nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, erano stati tuttavia oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576202300001985000 (fascicolo n. 2023/23518), notificato come detto in data 12.01.2024. A tale preavviso è da riconoscere efficacia interruttiva del termine di prescrizione;
ne consegue che alla data di notifica dell'atto impugnato (comunicazione di iscrizione ipotecaria) avvenuta in data 10.2.2025, nessuna estinzione del credito poteva ritenersi maturata per prescrizione. Alla luce di tali premesse il ricorso va quindi integralmente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la carenza di giurisdizione di questo Tribunale relativamente alla parte della opposizione alla iscrizione ipotecaria fondata sull'Avviso di Accertamento n 000000000782 emesso dal Comune di Viterbo a titolo di TARI;
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
e comunicazione Controparte_1 CP_2 ipotecaria in data 10.2.2025 nella parte riguardante l'omessa notifica del preavviso di iscrizione e l'omessa notifica degli atti presupposti;
- respinge nel merito il ricorso per la parte restante;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno degli enti convenuti in € 2.950,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi relativamente ad in favore del procuratore antistatario CP_3 Avv. Enrico Panfili. Viterbo lì, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 337/2025 L.P. CA NT contro
Controparte_1
CP_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PUMA GAETANO per la parte ricorrente e dell'Avv. PANFILI ENRICO per CP_3
e che non risultano depositate note per conto di CP_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 337 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA CA NT (C.F = ) C.F._1 residente in [...], strada Capretta 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Gaetano Puma del foro di Spoleto (PG), C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, presso lo studio dello stesso legale
[...] tel Ritaldi (PG), Fraz. Bruna, P.zza Partigiani, 2, dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il domicilio eletto e al seguente indirizzo pec
- fax 0743/51855 Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 bblico e entrato dal 1° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, alle società del gruppo ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 22.10.2016 n. 193, in persona del CP_4 Responsabile della U.O. Atti Introduttivi del Giudizio Direzione Regionale Lazio Sig. CP_5
, giusta procura speciale per atto Notaio di Roma rilas
[...] Persona_1 25.07.2024, Rep. 181515, Racc. 12772, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Panfili (C.F.
), domicilio digitale pec per notificazioni: P.E.C. CodiceFiscale_3
Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. = ) Controparte_6 P.IVA_2 corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Ivanoe Ciocca (c.f. posta C.F._4 elettronica certificata: t), in virtù di procura generale alle Email_3 liti a rogito del dott. epertorio n. 37875 e Raccolta n. Persona_2
7313 del 22.3.2024, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'ufficio legale distrettuale. RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a iscrizione di ipoteca. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 5.3.2025 ON NT ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro proponendo opposizione alla comunicazione in data 10.2.2025 di iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Viterbo, abitazione di tipo civile, sita in Viterbo, strada Capretta n 13/A operata da sulla scorta dei seguenti titoli: CP_3 CP_
- Avviso di addebito n 42520190000712779000 Ente creditore notificato il 29/07/2019 importo 5.506,06 per contributi;
CP_
- Avviso di addebito n 42520190001757215000 Ente creditore notificato il 05/12/2019 importo 4.492,00 per contributi;
CP_
- Avviso di addebito n 42520210000768545000 Ente creditore notificato il 25/01/2022 importo 4.192,20 per contributi;
CP_
- Avviso di addebito n 42520220000960992000 Ente creditore notificato il 16/09/2022 importo 4.492,00 per contributi;
CP_
- Avviso di addebito n 42520220002165851000 Ente creditore notificato il 06/03/2023 importo 3.332,84 per contributi;
- Avviso di Accertamento n 000000000782 Ente creditore Comune di Viterbo notificato il 23/08/2021 l'importo 221,44 a titolo di TARI. A sostegno dell'opposizione ha eccepito: a) l'omessa notifica del preavviso di cui all'art. 7 dPR 602/73; b) l'omessa notifica degli atti presupposti;
c) la prescrizione del credito degli enti impositori. Ha quindi concluso chiedendo “Ain via preliminare, anche inaudita altera parte disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito e dell'avviso di accertamento, sopra indicati, e specifica e allegato, e qui da intendere integralmente riportati e trascritti indicate nell'atto di intimazione di pagamento, qui richiamate in premessa, ricorrendone i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato, atteso che già è stata iscritta ipoteca sull'immobile, di proprietà della ricorrente, che ha già comportato comporterebbe pregiudizio economico per la ricorrente nel merito, accogliere la presente opposizione;
B- per l'effetto dichiarare la illegittimità della iscrizione ipotecaria per i motivi indicati nel ricorso e, in particolare per violazione dell 'art. 7 del DPR n. 602/1973, C); per l'effetto ordinare la immediata cancellazione della iscrizione ipotecaria a danno di e Parte_1 sull'immobile di essa D) accertare e dichiarare la mancata notifica degli avvisi di addebiti e dell'avviso di accertamento E) - dichiarare la prescrizione e comunque la nullità degli avvisi di addebito e di accertamento indicato nel presente atto F- dichiarare non dovute gli importi indicati nell'avvisi di addebito, in virtu della eccepita prescrizione G- dichiarare la prescrizione e/o la decadenza del diritto ai tributi e alla riscossione richiesti nelle cartelle. H- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. e si sono costituiti resistendo alle domande, eccependo la carenza di giurisdizione CP_2 CP_3 s unale in merito all'avviso di accertamento del Comune di Viterbo, la tardiva proposizione del ricorso ex art. 617 c.p.c. e la sua conseguente inammissibilità, la regolare notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e dei singoli atti presupposti, l'infondatezza della eccezione di prescrizione. ha quindi concluso chiedendo “… rigettata l' istanza di sospensione CP_2 e ogni contraria istanza eccezio zione: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine CP_2 alle domande avverso l'azione esecutiva in genere e rigettare tutte le altre domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione iscrizione ipotecaria, dalla notifica degli avvisi di addebito o dalla data di conoscenza degli stessi nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova. Con vittoria di spese e competenze” ha invece CP_3 formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alla eccezione inerente la mancata notificazione dell'avviso di accertamento N. 000000000782 emesso dal per il mancato pagamento della TARI annualità 2017. In via Controparte_7 ulteriorme l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420, comma nove, c.p.c. per consentire la chiamata in causa dell' sede di Viterbo e del qualora CP_2 Controparte_7 il Tribunale adito non ritenga di dichi proprio difetto di giu t'ultimo emesso, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in riferimento alle eccezioni relative alla presunta mancata notificazione degli avvisi di addebito e dell'avviso di accertamento. Nel merito, previo differimento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420, comma nove, c.p.c. per consentire la chiamata in causa dell' sede di Viterbo e del qualora il Tribunale adito non ritenga CP_2 Controparte_7 di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito all'atto da quest'ultimo emesso, rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CNA in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter cp.c. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e va quindi respinto.
L'ECCEZIONE DI CARENZA DI GIURISDIZIONE L'eccezione è fondata limitatamente a quella parte dell'avviso di iscrizione di ipoteca concernente l'Avviso di Accertamento n 000000000782 Ente emesso a titolo di Tassa Rifiuti dal Comune di Viterbo e notificato il 23/08/2021 per l'importo di € 221,44. Relativamente a tale credito la giurisdizione sulla validità della iscrizione ipotecaria deve essere riconosciuta alla Corte di Giustizia Tributaria secondo l'orientamento consolidato della S.C. secondo il quale a fronte di una iscrizione ipotecaria, la giurisdizione e la competenza vanno ripartiti in ragione della natura dei crediti azionati, di talché che il potere di decidere spetta al giudice del lavoro limitatamente ai crediti di natura previdenziale, assistenziale o assicurativo, e alla giurisdizione tributaria ogni questione concernente crediti di altra natura [pronunciandosi sull'argomento sia pure in materia di fermo amministrativo, la S.C. ha affermato un principio valido anche in tema di iscrizione ipotecaria, osservando che nel caso in cui i crediti rientrino nella giurisdizione di giudici diversi, "il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 86, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve accertare quale sia la natura - tributaria o non tributaria - dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti" (Sez. Un. n. 14831 del 05/06/2008). Sull'impugnazione della iscrizione ipotecaria inerente il credito di natura tributaria va quindi disconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.
SULLA NATURA DELLA ISCRIZIONE DI IPOTECA L'iscrizione di ipoteca è disciplinata dall'art. 77 DPR 602/73 il quale prevede che "Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
… Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione". Il richiamato art. 50 co. 1, chiarisce che l'iscrizione può avvenire negli stessi termini entro i quali è possibile procedere ad esecuzione forzata, ovvero "… quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento". Appare quindi evidente come l'iscrizione di ipoteca non sia atto della procedura di esecuzione, bensì iniziativa volta a garantire la soddisfazione del credito in vista di una eventuale futura procedura esecutiva (come espressamente chiarisce l'art. 77 co. 2 del DPR 602/73 lì dove prevede che "Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione"). Il co.
2-bis introdotto dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, parallelamente a quanto previsto per il fermo amministrativo, ha previsto che “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”. SULLE QUESTIONI INERENTI ALLA NOTIFICA DEL PREAVVISO E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI Va premesso che in materia di riscossione dei crediti contributivi mediante ruolo possono essere proposte (singolarmente o congiuntamente) tre diversi tipi di azione (Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2020, n. 18256): a) l'opposizione al ruolo esattoriale (ovvero alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, proponibile nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (il cui rispetto è rimesso alla verifica anche d'ufficio del giudice: Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019; Cass., 15 aprile 2021 n. 10031); con tale rimedio è consentito al contribuente contestare, sotto il profilo genetico, l'esistenza dell'obbligo contributivo e del relativo credito. La mancata tempestiva proposizione dell'opposizione da luogo alla incontestabilità del credito. L'opposizione, da proporre nei confronti dell'ente impositore, introduce un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, sicché l'eventuale annullamento della cartella o dell'avviso di addebito per motivi formali e per decadenza dal potere impositivo ex art. 25 d.lgs 46/99, non esonera il giudice dall'obbligo di accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Resta peraltro fermo che sull'ente impositore, che benché convenuto nell'opposizione conserva il ruolo di attore in senso sostanziale, grava l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. esperibile allorché si contesti il diritto di procedere in esecuzione per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, o l'intervenuto pagamento della somma precettata). La S.C. la qualifica come azione di accertamento negativo del credito. Anche questa azione – attinente al merito della pretesa – deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore innanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.). Sebbene sia finalizzata a contestare il diritto di procedere in via esecutiva (ed abbia quindi naturalmente ad oggetto fatti impeditivi, modificativi o estintivi verificatisi successivamente alla formazione del titolo), l'azione è esperibile anche in via recuperatoria dell'opposizione al ruolo sopra menzionata (e, dunque, per la deduzione di fatti impeditivi dell'insorgenza dell'obbligo o del credito, o di fatti modificativi ed estintivi del credito antecedenti alla formazione e alla notifica del titolo) allorché si deduca l'omessa notifica dell'avviso di addebito (o della cartella di pagamento) e dunque si eccepisca di non aver mai avuto conoscenza del titolo esecutivo (presupposto dell'atto di riscossione) e di non aver mai potuto avvalersi del rimedio giurisdizionale predisposto a tutela dall'ordinamento; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto oggetto della opposizione (in virtù del rinvio operato dall'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/1999), per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo, ovvero alla cartella di pagamento (o avviso di addebito), alla loro notifica o a quella dei successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo e di ipoteca) e deve essere anch'essa incardinata innanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) già iniziata. Essa è esperibile nei confronti dell'ente che ha emesso l'atto oggetto dell'opposizione: dell' se ha ad oggetto l'avviso di addebito;
dell'agente della riscossione se CP_2 concerne gli atti em quest'ultimo ed è volta a denunciare vizi del singolo atto o della sequenza procedimentale di riscossione o della esecuzione (anche conseguente alla omessa notifica dell'atto presupposto). Alla luce di tali premesse l'opposizione – per la parte fondata sulla omessa notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca e degli atti presupposti – deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non avendo l'eccezione lo scopo di recuperare il rimedio di cui all'art. 24 d.lgs 46/99 ai fini della contestazione nel merito della pretesa ed avendo invece l'unico obiettivo di denunciare l'irregolarità del procedimento di riscossione e l'invalidità derivata dell'atto di iscrizione di ipoteca. Così qualificata l'azione deve essere ritenuta inammissibile, poiché proposta (in data 5.3.2025) oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e decorrente dalla notifica della comunicazione di iscrizione di ipoteca (avvenuta il 10.02.2025). Le eccezioni sono comunque anche infondate nel merito. L'Agente della riscossione ha fornito prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576202300001985000 (fascicolo n. 2023/23518) in data 11.01.2024 mediante deposito nella casa comunale essendo risultato sconosciuto ed irreperibile presso la residenza di Viterbo Strada Capretta 13/A. L'istituto previdenziale ha invece fornito prova della notifica di tutti gli avvisi di addebito emessi nei confronti della ricorrente e menzionati dalla comunicazione di iscrizione di ipoteca:
- Avviso di addebito n 42520190000712779000 in data 29/07/2019
- Avviso di addebito n 42520190001757215000 in data 05/12/2019
- Avviso di addebito n 42520210000768545000 in data 25/01/2022
- Avviso di addebito n 42520220000960992000 in data 16/09/2022
- Avviso di addebito n 42520220002165851000 in data 06/03/2023.
SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEI CREDITI Nella parte in cui è volto ad eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione (di cui all'art. 3 co. 9 della legge n. 335 del 1995), il ricorso deve invece essere qualificato come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. avendo essa natura e contenuto di azione di accertamento negativo del credito (in tal senso anche Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 rv. 636309) essendo volta a far accertare l'insussistenza del diritto dell'agente di procedere in via esecutiva per la riscossione dei suddetti crediti. L'eccezione è tuttavia infondata nel merito. Basta osservare che il primo degli avvisi di addebito di cui al preavviso prima e alla comunicazione di iscrizione poi, è quello contrassegnato dal n. 42520190000712779000 il quale risulta notificato in data 29/07/2019. Il predetto avviso di addebito, al pari dei restanti atti menzionati nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, erano stati tuttavia oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12576202300001985000 (fascicolo n. 2023/23518), notificato come detto in data 12.01.2024. A tale preavviso è da riconoscere efficacia interruttiva del termine di prescrizione;
ne consegue che alla data di notifica dell'atto impugnato (comunicazione di iscrizione ipotecaria) avvenuta in data 10.2.2025, nessuna estinzione del credito poteva ritenersi maturata per prescrizione. Alla luce di tali premesse il ricorso va quindi integralmente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la carenza di giurisdizione di questo Tribunale relativamente alla parte della opposizione alla iscrizione ipotecaria fondata sull'Avviso di Accertamento n 000000000782 emesso dal Comune di Viterbo a titolo di TARI;
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
e comunicazione Controparte_1 CP_2 ipotecaria in data 10.2.2025 nella parte riguardante l'omessa notifica del preavviso di iscrizione e l'omessa notifica degli atti presupposti;
- respinge nel merito il ricorso per la parte restante;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno degli enti convenuti in € 2.950,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi relativamente ad in favore del procuratore antistatario CP_3 Avv. Enrico Panfili. Viterbo lì, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO