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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, iscritta al n. 872 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), alla Via F. C.F._1
T. Marinetti n. 11, presso lo studio dell'Avv. Gloria Cimarra che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via S. Maria della Grotticella n. 85, presso lo studio dell'Avv. Marco Alunni che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da conclusioni depositate in data 20 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario contratto in data 20 settembre 1987 a Viterbo con la sig.ra
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte Controparte_1
II, serie A, n. 187).
Al riguardo ha premesso che dall'unione con la convenuta è nato il figlio
[...]
a Viterbo l'11 giugno 1989, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
che i coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Viterbo in data 13 febbraio 2019; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Si è costituita in giudizio la convenuta che, nulla opponendo in Controparte_1
merito alla declaratoria di divorzio, ha contestato le condizioni di mantenimento avanzate da parte ricorrente.
Emessi i provvedimenti urgenti, le parti hanno raggiunto un accordo per trasformare il procedimento da contenzioso in congiunto, stabilendo le seguenti condizioni:
“1. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 350,00 a Pt_1 CP_1
titolo di assegno divorzile, entro il 15 di ogni mese;
2. gli arretrati dal mese di maggio 2025 ad oggi, così come previsti nell'ordinanza presidenziale, verranno corrisposti dal sig in due rate dello stesso importo, la Pt_1
prima il giorno dell'udienza 02/12/2025 e il saldo il 15 gennaio 2026;
3. entrambi rinunciano all'impugnazione del presente provvedimento;
4. ognuno provvederà al pagamento delle spese legali;
5. le parti richiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, ordinando la trasmissione della sentenza per il compimento degli adempimenti di legge al Comune di Viterbo;
6. i sigg si impegnano, altresì, a trovare un accordo per gli assegni Pt_1 CP_1
di mantenimento arretrati in favore della sig.ra , relativi al periodo gennaio CP_1
2024 – aprile 2025, entro il mese di febbraio 2025”.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, iscritta al n. 872 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), alla Via F. C.F._1
T. Marinetti n. 11, presso lo studio dell'Avv. Gloria Cimarra che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via S. Maria della Grotticella n. 85, presso lo studio dell'Avv. Marco Alunni che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da conclusioni depositate in data 20 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario contratto in data 20 settembre 1987 a Viterbo con la sig.ra
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte Controparte_1
II, serie A, n. 187).
Al riguardo ha premesso che dall'unione con la convenuta è nato il figlio
[...]
a Viterbo l'11 giugno 1989, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
che i coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Viterbo in data 13 febbraio 2019; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Si è costituita in giudizio la convenuta che, nulla opponendo in Controparte_1
merito alla declaratoria di divorzio, ha contestato le condizioni di mantenimento avanzate da parte ricorrente.
Emessi i provvedimenti urgenti, le parti hanno raggiunto un accordo per trasformare il procedimento da contenzioso in congiunto, stabilendo le seguenti condizioni:
“1. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 350,00 a Pt_1 CP_1
titolo di assegno divorzile, entro il 15 di ogni mese;
2. gli arretrati dal mese di maggio 2025 ad oggi, così come previsti nell'ordinanza presidenziale, verranno corrisposti dal sig in due rate dello stesso importo, la Pt_1
prima il giorno dell'udienza 02/12/2025 e il saldo il 15 gennaio 2026;
3. entrambi rinunciano all'impugnazione del presente provvedimento;
4. ognuno provvederà al pagamento delle spese legali;
5. le parti richiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, ordinando la trasmissione della sentenza per il compimento degli adempimenti di legge al Comune di Viterbo;
6. i sigg si impegnano, altresì, a trovare un accordo per gli assegni Pt_1 CP_1
di mantenimento arretrati in favore della sig.ra , relativi al periodo gennaio CP_1
2024 – aprile 2025, entro il mese di febbraio 2025”.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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