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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7681 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 35964/24 R.G. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. RA MA Cosmai Presidente Rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.10.2024 da 1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Alessia Pasquali presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a[...] e domiciliato in Milano, via Piero Martinetti n.7 con l'Avv. Bruna Repetto presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 17.11.2018 a Calci (PI) (Atto N. 4 parte II serie C - anno 2018 - Comune di CALCI - PI)
-separati consensualmente con sentenza n. 2860/2025 pubbl. il 04/04/2025 emessa nel presente giudizio;
- Con i seguenti figli: , nato il [...] in [...], cittadino italiano e , Per_1 Per_2 nata il [...] in [...], cittadina italiana.
FATTO Con ricorso depositato il 16.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico e con la produzione della relativa documentazione, la signora sia è rivolta al Tribunale di Milano per sentir pronunciare prima la separazione e poi Parte_1 il divorzio dal marito signor alle condizioni in esso indicate. Con comparsa Parte_2 depositata il 28.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico e con la produzione della relativa documentazione, si è costituito in giudizio il signor chiedendo a sua volta la pronuncia della separazione e del divorzio, alle Parte_2 condizioni in essa indicate. Nelle more dell'udienza le parti hanno raggiunto un accordo e con istanza congiunta 4.3.2025 hanno quindi chiesto la pronuncia della separazione (pronunciata con sentenza n. 2860/2025 pubbl. il 04/04/2025) e del divorzio poi alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente dei medesimi con la madre, presso la ex casa familiare in Milano.
2) Frequentazione padre-figli nel periodo scolastico Durante il fine settimana, salvo diverso accordo, i bambini staranno con il padre a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da asilo/scuola alla domenica sera alle ore 20.00. Nel periodo infrasettimanale, ferma la frequentazione padre-figli a week-end alternati, e a prescindere da questa, i bambini staranno con il padre un pomeriggio a settimana individuato in quello del mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19.30 fino al mese di settembre 2025. Dal mese di settembre 2025, dall'inizio dell'anno scolastico 2025-2026, i bambini staranno con il padre un giorno a settimana individuato in quello del mercoledì, dall'uscita da scuola, con pernotto, sino alla mattina successiva in cui il padre li riaccompagnerà a scuola. Frequentazione padre-figli nel periodo non scolastico Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno una settimana consecutiva con il padre e una con la madre, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla fine delle stesse, ad anni alterni e seguendo il principio dell'alternanza. Il periodo di cui sopra sarà stabilito tra i genitori entro il mese di agosto di ogni anno. Durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno le intere vacanze scolastiche-pasquali con il padre o con la madre ad anni alterni e seguendo il regime dell'alternanza. Per le vacanze estive-scolastiche, fermo restando il suddetto calendario di frequentazione padre- figli, il padre inoltre trascorrerà con i medesimi almeno quattro settimane, di cui due anche consecutive. I genitori concorderanno entro il mese di marzo di ogni anno, sia i rispettivi periodi di vacanza, sia i periodi in cui i figli potranno recarsi in vacanza presso la casa dei nonni materni a Magliano in Toscana. E' fatta comunque salva per il padre, la possibilità di recarsi a trovare i figli presso la casa dei nonni materni a Magliano in Toscana, previa comunicazione alla madre almeno due giorni prima della visita. I figli trascorreranno gli annuali ponti delle festività e/o scolastici alternativamente con entrambi i genitori. Il padre potrà tenere i bambini un ponte in più della madre, rispetto a quelli che sarebbero di competenza del medesimo. Detti periodi dovranno essere stabiliti tra i coniugi entro il mese di gennaio di ogni anno.
3) Contributo mantenimento Il padre verserà alla madre la somma mensile di € 300,00 a figlio (€ 600,00 mensili complessivi) quale contributo al mantenimento degli stessi, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione. L'Assegno Unico Universale (e in generale le misure economiche a sostegno del nucleo familiare e previste dalla legge, anche in sostituzione di tale misura) verrà integralmente percepito dalla madre collocataria. Le spese straordinarie, con decorrenza dal momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, per le quali dovrà farsi riferimento alle linee guida del Tribunale di Milano, ad eccezione di quelle relative alla baby-sitter che saranno regolate come segue.
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Quanto alle spese di baby sitter, il Sig. orrisponderà alla madre a titolo di rimborso, la somma Pt_2 forfettaria di € 275 mensili (entro il giorno 5 di ogni mese), per 12 mensilità, da intendersi omnicomprensive di ogni onere ed accessorio di legge e/o di contratto. Di contro il padre potrà ricorrere, senza ulteriore onere economico per il medesimo, alla collaborazione della baby-sitter nei periodi di sua pertinenza, come sopra individuati, e comunque nei giorni di frequentazione padre- figli, sarà a disposizione del medesimo, nel loro interesse, anche in caso di imprevisti e di possibile necessità di accudimento contemporaneo dei due bambini con impegni diversi e/o per ogni altra intervenuta esigenza dei medesimi. Con decorrenza dal momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione. 4) Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa al rapporto coniugale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno confermato di non volersi riconciliare. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
l 17.11.2018 a Calci (PI);
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calci (Pi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pisa dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 8.10.2025 Il Presidente Rel. Est
Dott.ssa RA MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. RA MA Cosmai Presidente Rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.10.2024 da 1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Alessia Pasquali presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a[...] e domiciliato in Milano, via Piero Martinetti n.7 con l'Avv. Bruna Repetto presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 17.11.2018 a Calci (PI) (Atto N. 4 parte II serie C - anno 2018 - Comune di CALCI - PI)
-separati consensualmente con sentenza n. 2860/2025 pubbl. il 04/04/2025 emessa nel presente giudizio;
- Con i seguenti figli: , nato il [...] in [...], cittadino italiano e , Per_1 Per_2 nata il [...] in [...], cittadina italiana.
FATTO Con ricorso depositato il 16.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico e con la produzione della relativa documentazione, la signora sia è rivolta al Tribunale di Milano per sentir pronunciare prima la separazione e poi Parte_1 il divorzio dal marito signor alle condizioni in esso indicate. Con comparsa Parte_2 depositata il 28.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico e con la produzione della relativa documentazione, si è costituito in giudizio il signor chiedendo a sua volta la pronuncia della separazione e del divorzio, alle Parte_2 condizioni in essa indicate. Nelle more dell'udienza le parti hanno raggiunto un accordo e con istanza congiunta 4.3.2025 hanno quindi chiesto la pronuncia della separazione (pronunciata con sentenza n. 2860/2025 pubbl. il 04/04/2025) e del divorzio poi alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente dei medesimi con la madre, presso la ex casa familiare in Milano.
2) Frequentazione padre-figli nel periodo scolastico Durante il fine settimana, salvo diverso accordo, i bambini staranno con il padre a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da asilo/scuola alla domenica sera alle ore 20.00. Nel periodo infrasettimanale, ferma la frequentazione padre-figli a week-end alternati, e a prescindere da questa, i bambini staranno con il padre un pomeriggio a settimana individuato in quello del mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle ore 19.30 fino al mese di settembre 2025. Dal mese di settembre 2025, dall'inizio dell'anno scolastico 2025-2026, i bambini staranno con il padre un giorno a settimana individuato in quello del mercoledì, dall'uscita da scuola, con pernotto, sino alla mattina successiva in cui il padre li riaccompagnerà a scuola. Frequentazione padre-figli nel periodo non scolastico Durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno una settimana consecutiva con il padre e una con la madre, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla fine delle stesse, ad anni alterni e seguendo il principio dell'alternanza. Il periodo di cui sopra sarà stabilito tra i genitori entro il mese di agosto di ogni anno. Durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno le intere vacanze scolastiche-pasquali con il padre o con la madre ad anni alterni e seguendo il regime dell'alternanza. Per le vacanze estive-scolastiche, fermo restando il suddetto calendario di frequentazione padre- figli, il padre inoltre trascorrerà con i medesimi almeno quattro settimane, di cui due anche consecutive. I genitori concorderanno entro il mese di marzo di ogni anno, sia i rispettivi periodi di vacanza, sia i periodi in cui i figli potranno recarsi in vacanza presso la casa dei nonni materni a Magliano in Toscana. E' fatta comunque salva per il padre, la possibilità di recarsi a trovare i figli presso la casa dei nonni materni a Magliano in Toscana, previa comunicazione alla madre almeno due giorni prima della visita. I figli trascorreranno gli annuali ponti delle festività e/o scolastici alternativamente con entrambi i genitori. Il padre potrà tenere i bambini un ponte in più della madre, rispetto a quelli che sarebbero di competenza del medesimo. Detti periodi dovranno essere stabiliti tra i coniugi entro il mese di gennaio di ogni anno.
3) Contributo mantenimento Il padre verserà alla madre la somma mensile di € 300,00 a figlio (€ 600,00 mensili complessivi) quale contributo al mantenimento degli stessi, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione. L'Assegno Unico Universale (e in generale le misure economiche a sostegno del nucleo familiare e previste dalla legge, anche in sostituzione di tale misura) verrà integralmente percepito dalla madre collocataria. Le spese straordinarie, con decorrenza dal momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, per le quali dovrà farsi riferimento alle linee guida del Tribunale di Milano, ad eccezione di quelle relative alla baby-sitter che saranno regolate come segue.
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Quanto alle spese di baby sitter, il Sig. orrisponderà alla madre a titolo di rimborso, la somma Pt_2 forfettaria di € 275 mensili (entro il giorno 5 di ogni mese), per 12 mensilità, da intendersi omnicomprensive di ogni onere ed accessorio di legge e/o di contratto. Di contro il padre potrà ricorrere, senza ulteriore onere economico per il medesimo, alla collaborazione della baby-sitter nei periodi di sua pertinenza, come sopra individuati, e comunque nei giorni di frequentazione padre- figli, sarà a disposizione del medesimo, nel loro interesse, anche in caso di imprevisti e di possibile necessità di accudimento contemporaneo dei due bambini con impegni diversi e/o per ogni altra intervenuta esigenza dei medesimi. Con decorrenza dal momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione. 4) Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa al rapporto coniugale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno confermato di non volersi riconciliare. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
l 17.11.2018 a Calci (PI);
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calci (Pi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pisa dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 8.10.2025 Il Presidente Rel. Est
Dott.ssa RA MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG