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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: Opposizione all'esecuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2355 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1
nato ad [...] l'[...], e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Olindo Di Francesco;
ATTORE
nei confronti di:
[...]
con unico socio, con sede legale in Viale Brenta n. 18/B e per Controparte_1 essa (denominazione assunta da ) rappresentata e difesa CP_2 CP_3 dall'Avv. Caterina Santangelo;
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 05.08.2019 la e per essa la notificava al Controparte_1 CP_2
atto di precetto per la somma di € 85.279,33, per capitale e interessi relativi Parte_1 all'esposizione debitoria inerente il contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, stipulato il 28.05.2001, rep. N. 8621 racc. n. 309.
Il creditore procedeva con pignoramento immobiliare iscritto al n. 165/2019 RGE;
il
[...]
proponeva opposizione all'esecuzione; il Giudice dell'Esecuzione rigettava la Parte_1
1 richiesta di sospensione della procedura esecutiva (rigetto confermato anche in sede di reclamo) e assegnava termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Pertanto con atto di citazione regolarmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1 la insistendo nella nullità, inesistenza ed illegittimità dell'atto di Controparte_4 precetto e di pignoramento per i seguenti motivi:
1) Prescrizione del credito, per essere trascorsi 13 anni dal primo atto di precetto notificato in data 12.12.2005 ed il successivo atto di precetto notificato il 05.08.2019.
Al riguardo sostiene l'attore che il decorso dei termini prescrizionali non sarebbe stato interrotto dalla successiva e conseguente procedura esecutiva incoata avanti al
Tribunale di Agrigento al n. 39/06 R.E., dichiarata estinta in data 08.03.2019 per condotta ascrivibile al creditore;
2) nullità ex art. 1815, co. 2 cod. civ. delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi in quanto usurari, dovendosi tener conto di tutti i costi previsti in contratto, sia quelli certi che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata;
3) nullità ex artt. 1418 e 1346 c. c. e 117 del Tub delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi debitori ultralegali per indeterminatezza del tasso di interesse, atteso che il parametro a cui si riferisce la variabilità del tasso è indicata nell'Euribor senza alcun altro specifico riferimento;
indeterminatezza dei tassi di mora e nullità degli interessi anatocistici;
4) inidoneità del contratto di mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo sia per violazione dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., sia per essere stato lo stesso oggetto di risoluzione ad opera della banca opposta;
5) nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38, secondo comma, D. Lgs. n.
385 del 1993 (c.d. Testo Unico Bancario) con riguardo al limite di finanziabilità.
6) vessatorietà delle clausole, non espressamente sottoscritte dall'opponente e per le quali non vi è stata alcuna trattativa individuale, in violazione del codice del consumo;
Chiedeva dunque al Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, di ritenere e dichiarare inesistenti e/o nulli e/o illegittimi e/o improduttivi di effetti giuridici l'atto di pignoramento immobiliare opposto ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Ritenere e dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto di titolo esecutivo e comunque per i motivi sopraesposti;
per l'effetto, condannare l'opposto a restituire le eventuali somme incassate, con ogni conseguente statuizione di legge.
2 La e per essa la (denominazione assunta da Controparte_1 CP_2
) contestava tutte le avverse pretese chiedendo al Tribunale di rigettare CP_3
l'opposizione poiché del tutto infondata.
Il procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali;
quindi posto in decisione sulle conclusioni delle parti e previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
La domanda spiegata va innanzitutto qualificata in termini di opposizione all'esecuzione poiché l'attore contesta il diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata deducendo, tra le altre cose, la prescrizione del credito.
Premesso che parte attrice non contesta minimamente l'avvenuta erogazione delle somme in suo favore, le domande spiegate devono essere rigettate in quanto non meritevoli di accoglimento sotto diversi profili.
Innanzitutto, la pretesa non è prescritta avendo la convenuta documentato l'intervenuta interruzione producendo in giudizio la raccomandata destinata al ritualmente Parte_1 ricevuta dallo stesso in data 13.01.2011 e, nuovamente, con precetto del 13 agosto 2019.
Benchè il testo della prima missiva sia indirizzata al solo fideiussore ( , la stessa Per_1 contiene la specifica indicazione del soggetto obbligato (nell'oggetto della nota è indicato il numero della posizione, il nominativo e l'esposizione debitoria Parte_1 sussistente alla data del 17/12/2010); l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione di adempimento sono elementi rappresentativi dell'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore. Inoltre, come già rilevato, il creditore ha prodotto la raccomandata ritualmente indirizzata al
[...]
con la correlata cartolina di ricevimento. Parte_1
Al riguardo le deduzioni circa la non riconducibilità al debitore della firma di cui all'avviso di ricevimento non consentono di ritenere superata la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c. essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento restituito al mittente che consente di presumere che il contenuto della missiva sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario stesso.
Il disconoscimento della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata deve ritenersi inammissibile in quanto, venendo in rilievo un'attività compiuta dall'ufficiale postale ha natura di atto che gode di fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, per superare la quale è necessaria la querela di falso (v Cass. ord. n. 17291/2018, Cass. n. 23040/2016, Cass. n. 11452/2003).
Per ciò che concerne tale ultimo profilo, anche la querela, formulata genericamente dal solo procuratore dell'attore all'udienza del 15 ottobre 2024, è inammissibile per inosservanza delle formalità previste dall'art. 221 c.p.c..
3 Difatti la procura alle liti manca ogni riferimento alla querela di falso e, pertanto, non soddisfa i requisiti richiesti dalla norma che implicano che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela
(Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1058). Ulteriormente, non sono stati indicati gli elementi e le prove della falsità.
Quanto alle deduzioni sull'applicazione di interessi usurari e anatocismo, ostano ad una pronuncia di accoglimento le gravi carenze tanto assertive quanto probatorie riscontrabili negli atti difensivi di parte attrice.
Sul punto giova rammentare che colui il quale agisca per la ripetizione o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa e, in modo specifico, le contestazioni sollevate.
La parte attrice, cioè, non può limitarsi ad allegazioni generiche, quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi o commissioni asseritamente non convenuti o addebitato competenze senza titolo, perché ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa.
Orbene, nel caso in esame deve rilevarsi come le allegazioni di parte attrice siano generiche e prive di riferimenti specifici al rapporto di mutuo.
Alla genericità delle allegazioni attoree conseguono carenze anche sotto il profilo probatorio.
Le istanze di parte attrice finalizzate alla nomina di un c.t.u, a fronte della genericità assertiva, sono state infatti rigettate con provvedimento che deve essere ribadito
Peraltro, come questo Tribunale ha avuto modo in più occasioni di rilevare, ai fin della verifica dell'usurarietà del mutuo non possono prendersi in considerazione né sommarsi i costi solo eventuali come la commissione di estinzione anticipata, i costi per il rilascio di documenti, estratti conto, piano di ammortamento, certificazione degli interessi passivi.
L'applicazione meramente eventuale di detti costi e commissioni esclude difatti che possano sommarsi tutti, quasi che si volesse ipotizzare il contemporaneo esercizio di tutte le facoltà previste in contratto.
Peraltro alcuni costi, quali la commissione per l'estinzione anticipata, si pongono anche in alternativa rispetto alla previsione di rimborso rateale, cosicché nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo, sarà tenuto a versare alla banca il capitale residuo ed a titolo di commissione una somma pari alla percentuale di tale residuo credito stabilita in contratto, rimanendo, per contro, esonerato dal pagamento degli interessi corrispettivi sulle rate a scadere.
4 I due costi, quindi, in concreto non possono essere applicati nello stesso tempo e, pertanto, non si sommano. La concreta incidenza della commissione in questione, poi, dipende esclusivamente dalla data in cui matura la decisione dell'estinzione anticipata e dall'ammontare del capitale residuo, che ricade nella libera determinazione del mutuatario, cosicché la convenienza in concreto di estinguere il mutuo anzi tempo, ovvero di proseguire nel rimborso rateale, sarà rimessa alla libera scelta del mutuatario.
Per contro, appare legittima la previsione di una simile commissione che, nell'ipotesi in cui il mutuatario eserciti la facoltà a lui rimessa dell'estinzione anticipata, remuneri la banca dell'investimento operato con il finanziamento erogato, sostituendo, quasi a scopo indennitario, al previsto introito dilazionato per gli interessi corrispettivi sulle rate a scadere, che non potrà più percepire, l'importo una tantum della commissione per l'estinzione anticipata. Il costo di tale commissione, dunque, non rileva e non va considerato ai fini della verifica usuraria (cfr. Cass. civ. n. 7352/2022).
Quanto detto è stato confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III, n. 8109/22) secondo cui 'l'impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usura, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018,
e più di recente Cass. n. 01464 del 18/01/2019).
Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva in primo luogo l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.
A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso.
In relazione alle altre contestazioni, va osservato che i tassi di interesse corrispettivi e moratori sono sufficientemente determinati.
In particolare, quanto agli interessi di mora, è stata prevista una maggiorazione di quattro punti rispetto al tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolate
5 vigente per il primo ed il settimo mese di ogni anno. E nel caso in cui per qualsiasi motivo il predetto tasso non fosse più determinato, è stabilito semestre per semestre in misura pari alla media mensile, maggiorata di quattro punti semestrali, dell'EURIBOR a sei mesi pubblicata da “Il Sole 24 Ore”.
Le deduzioni dell'attore circa dell'indeterminatezza del tasso di interesse attraverso il richiamo nel contratto di mutuo al parametro dell'Euribor non sono meritevoli di apprezzamento dal momento che il tasso di interesse è determinabile tempo per tempo mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, ovvero il richiamo alla media mensile dell'EURIBOR a sei mesi pubblicata da “Il Sole 24 Ore”.
Difatti è ammessa la determinazione della misura degli interessi anche "per relationem", purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato ed i tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza (Tribunale Roma sez. XVII, 18/09/2023,
n.13212).
In definitiva per tali ragioni non è stata ammessa la c.t.u. contabile sollecitata dall'attore che avrebbe avuto fine meramente esplorativo.
Quanto alla doglianza di cui al punto 4),
l'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (v. la recentissima
Cassazione civile sez. III, 17/09/2024, n.2494)
Invece, circa il limite di finanziabilità, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza
33719/22, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale apertosi in ordine alle conseguenze prodotte dalla violazione dell'art. 38 Tub, sottolineando che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto ..”
L'arresto giurisprudenziale depone in modo inequivocabile nel senso che la violazione dell'art. 38 Tub non può, in nessun caso, determinare la nullità del contratto di mutuo fondiario, salva la possibilità di addebitare all'istituto mutuante una responsabilità da inadempimento di un dovere di condotta, nella specie neppure dedotta.
6 L'attore deduce altresì l'esistenza di clausole vessatorie.
In merito, vale la pena rilevare che, in concreto, l'attore nemmeno indica quali clausole sarebbero affette da significativo squilibrio a danno del consumatore.
Difatti, premesso che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola, è mancata l'allegazione e prova, da parte dell'attore, della concreta applicazione delle clausole ritenute abusive e delle circostanze per le quali le stesse comporterebbero un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Del resto, il potere del giudice di rilevare d'ufficio invalidità negoziali o di singole clausole va coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con la conseguenza che il contraente, qualora deduca la nullità di una clausola, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie istruttorie (cfr. Cass. 5952/2014).
In ogni caso non appaiono rinvenibili elementi di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio. Il contratto di finanziamento posto alla base della pretesa azionata dall'ingiungente individua con precisione tutte le informazioni rilevanti, tra cui l'importo del credito concesso, il numero delle rate e il tasso di interesse;
nemmeno sono sussistenti altre clausole che, nell'esperienza, sono indicate come quelle più frequenti riscontrate, per come puntualmente elaborate nel “Vademecum predisposto dal Tribunale di Milano” (ovvero, ad esempio clausola che deroga alla giurisdizione o alla competenza;
clausola penale di importo manifestamente eccessivo, la clausola che prevede, in ipotesi di intimazione della risoluzione che il consumatore sia tenuto a pagare una penale per un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo del contratto;
la clausola che nei contratti di durata, come, il mutuo, prevede la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata). Anche tale doglianza, pertanto, non è meritevole.
Quanto all'ulteriore rilievo svolto nel corso del processo in relazione all'eccepito difetto di legittimazione attiva della e per essa la cessionaria Controparte_1 CP_2 del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta ex artt. 1 e 4 L. n. 130/99 ed art. 58 T.U.B., si osserva quanto segue.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
7 singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
D'altronde, richiedere la produzione del singolo documento di cessione azzererebbe la portata innovativa dell'art. 58 TUB, che disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., proprio al fine di agevolare operazioni di ampia portata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge chiaramente che sono stati oggetto di cessione i crediti qualificati come “deteriorati” derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 ( tra i quali è ricompreso il credito deteriorato vantato nei confronti del poiché alla data della cessione già era Parte_1 pendente la procedura esecutiva). Ne deriva pertanto che il creditore è pienamente legittimato ad agire in via esecutiva.
In definitiva, pertanto, con tutte le doglianze sono infondate e vanno respinte sussistendo dunque il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 valore fino ad €
85.279,33) e successive modifiche ed integrazioni, in un valore più vicino ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, seguono come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza
[...] Controparte_5 ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RESPINGE ogni domanda dell'attore e lo CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 7200,00 per compensi professionali, spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 22 giugno 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2355 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1
nato ad [...] l'[...], e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Olindo Di Francesco;
ATTORE
nei confronti di:
[...]
con unico socio, con sede legale in Viale Brenta n. 18/B e per Controparte_1 essa (denominazione assunta da ) rappresentata e difesa CP_2 CP_3 dall'Avv. Caterina Santangelo;
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 05.08.2019 la e per essa la notificava al Controparte_1 CP_2
atto di precetto per la somma di € 85.279,33, per capitale e interessi relativi Parte_1 all'esposizione debitoria inerente il contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, stipulato il 28.05.2001, rep. N. 8621 racc. n. 309.
Il creditore procedeva con pignoramento immobiliare iscritto al n. 165/2019 RGE;
il
[...]
proponeva opposizione all'esecuzione; il Giudice dell'Esecuzione rigettava la Parte_1
1 richiesta di sospensione della procedura esecutiva (rigetto confermato anche in sede di reclamo) e assegnava termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Pertanto con atto di citazione regolarmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1 la insistendo nella nullità, inesistenza ed illegittimità dell'atto di Controparte_4 precetto e di pignoramento per i seguenti motivi:
1) Prescrizione del credito, per essere trascorsi 13 anni dal primo atto di precetto notificato in data 12.12.2005 ed il successivo atto di precetto notificato il 05.08.2019.
Al riguardo sostiene l'attore che il decorso dei termini prescrizionali non sarebbe stato interrotto dalla successiva e conseguente procedura esecutiva incoata avanti al
Tribunale di Agrigento al n. 39/06 R.E., dichiarata estinta in data 08.03.2019 per condotta ascrivibile al creditore;
2) nullità ex art. 1815, co. 2 cod. civ. delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi in quanto usurari, dovendosi tener conto di tutti i costi previsti in contratto, sia quelli certi che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata;
3) nullità ex artt. 1418 e 1346 c. c. e 117 del Tub delle pattuizioni contrattuali relative agli interessi debitori ultralegali per indeterminatezza del tasso di interesse, atteso che il parametro a cui si riferisce la variabilità del tasso è indicata nell'Euribor senza alcun altro specifico riferimento;
indeterminatezza dei tassi di mora e nullità degli interessi anatocistici;
4) inidoneità del contratto di mutuo fondiario a valere quale titolo esecutivo sia per violazione dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., sia per essere stato lo stesso oggetto di risoluzione ad opera della banca opposta;
5) nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38, secondo comma, D. Lgs. n.
385 del 1993 (c.d. Testo Unico Bancario) con riguardo al limite di finanziabilità.
6) vessatorietà delle clausole, non espressamente sottoscritte dall'opponente e per le quali non vi è stata alcuna trattativa individuale, in violazione del codice del consumo;
Chiedeva dunque al Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, di ritenere e dichiarare inesistenti e/o nulli e/o illegittimi e/o improduttivi di effetti giuridici l'atto di pignoramento immobiliare opposto ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Ritenere e dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto di titolo esecutivo e comunque per i motivi sopraesposti;
per l'effetto, condannare l'opposto a restituire le eventuali somme incassate, con ogni conseguente statuizione di legge.
2 La e per essa la (denominazione assunta da Controparte_1 CP_2
) contestava tutte le avverse pretese chiedendo al Tribunale di rigettare CP_3
l'opposizione poiché del tutto infondata.
Il procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali;
quindi posto in decisione sulle conclusioni delle parti e previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
La domanda spiegata va innanzitutto qualificata in termini di opposizione all'esecuzione poiché l'attore contesta il diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata deducendo, tra le altre cose, la prescrizione del credito.
Premesso che parte attrice non contesta minimamente l'avvenuta erogazione delle somme in suo favore, le domande spiegate devono essere rigettate in quanto non meritevoli di accoglimento sotto diversi profili.
Innanzitutto, la pretesa non è prescritta avendo la convenuta documentato l'intervenuta interruzione producendo in giudizio la raccomandata destinata al ritualmente Parte_1 ricevuta dallo stesso in data 13.01.2011 e, nuovamente, con precetto del 13 agosto 2019.
Benchè il testo della prima missiva sia indirizzata al solo fideiussore ( , la stessa Per_1 contiene la specifica indicazione del soggetto obbligato (nell'oggetto della nota è indicato il numero della posizione, il nominativo e l'esposizione debitoria Parte_1 sussistente alla data del 17/12/2010); l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione di adempimento sono elementi rappresentativi dell'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore. Inoltre, come già rilevato, il creditore ha prodotto la raccomandata ritualmente indirizzata al
[...]
con la correlata cartolina di ricevimento. Parte_1
Al riguardo le deduzioni circa la non riconducibilità al debitore della firma di cui all'avviso di ricevimento non consentono di ritenere superata la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c. essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento restituito al mittente che consente di presumere che il contenuto della missiva sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario stesso.
Il disconoscimento della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata deve ritenersi inammissibile in quanto, venendo in rilievo un'attività compiuta dall'ufficiale postale ha natura di atto che gode di fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, per superare la quale è necessaria la querela di falso (v Cass. ord. n. 17291/2018, Cass. n. 23040/2016, Cass. n. 11452/2003).
Per ciò che concerne tale ultimo profilo, anche la querela, formulata genericamente dal solo procuratore dell'attore all'udienza del 15 ottobre 2024, è inammissibile per inosservanza delle formalità previste dall'art. 221 c.p.c..
3 Difatti la procura alle liti manca ogni riferimento alla querela di falso e, pertanto, non soddisfa i requisiti richiesti dalla norma che implicano che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela
(Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1058). Ulteriormente, non sono stati indicati gli elementi e le prove della falsità.
Quanto alle deduzioni sull'applicazione di interessi usurari e anatocismo, ostano ad una pronuncia di accoglimento le gravi carenze tanto assertive quanto probatorie riscontrabili negli atti difensivi di parte attrice.
Sul punto giova rammentare che colui il quale agisca per la ripetizione o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa e, in modo specifico, le contestazioni sollevate.
La parte attrice, cioè, non può limitarsi ad allegazioni generiche, quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi o commissioni asseritamente non convenuti o addebitato competenze senza titolo, perché ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa.
Orbene, nel caso in esame deve rilevarsi come le allegazioni di parte attrice siano generiche e prive di riferimenti specifici al rapporto di mutuo.
Alla genericità delle allegazioni attoree conseguono carenze anche sotto il profilo probatorio.
Le istanze di parte attrice finalizzate alla nomina di un c.t.u, a fronte della genericità assertiva, sono state infatti rigettate con provvedimento che deve essere ribadito
Peraltro, come questo Tribunale ha avuto modo in più occasioni di rilevare, ai fin della verifica dell'usurarietà del mutuo non possono prendersi in considerazione né sommarsi i costi solo eventuali come la commissione di estinzione anticipata, i costi per il rilascio di documenti, estratti conto, piano di ammortamento, certificazione degli interessi passivi.
L'applicazione meramente eventuale di detti costi e commissioni esclude difatti che possano sommarsi tutti, quasi che si volesse ipotizzare il contemporaneo esercizio di tutte le facoltà previste in contratto.
Peraltro alcuni costi, quali la commissione per l'estinzione anticipata, si pongono anche in alternativa rispetto alla previsione di rimborso rateale, cosicché nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo, sarà tenuto a versare alla banca il capitale residuo ed a titolo di commissione una somma pari alla percentuale di tale residuo credito stabilita in contratto, rimanendo, per contro, esonerato dal pagamento degli interessi corrispettivi sulle rate a scadere.
4 I due costi, quindi, in concreto non possono essere applicati nello stesso tempo e, pertanto, non si sommano. La concreta incidenza della commissione in questione, poi, dipende esclusivamente dalla data in cui matura la decisione dell'estinzione anticipata e dall'ammontare del capitale residuo, che ricade nella libera determinazione del mutuatario, cosicché la convenienza in concreto di estinguere il mutuo anzi tempo, ovvero di proseguire nel rimborso rateale, sarà rimessa alla libera scelta del mutuatario.
Per contro, appare legittima la previsione di una simile commissione che, nell'ipotesi in cui il mutuatario eserciti la facoltà a lui rimessa dell'estinzione anticipata, remuneri la banca dell'investimento operato con il finanziamento erogato, sostituendo, quasi a scopo indennitario, al previsto introito dilazionato per gli interessi corrispettivi sulle rate a scadere, che non potrà più percepire, l'importo una tantum della commissione per l'estinzione anticipata. Il costo di tale commissione, dunque, non rileva e non va considerato ai fini della verifica usuraria (cfr. Cass. civ. n. 7352/2022).
Quanto detto è stato confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III, n. 8109/22) secondo cui 'l'impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usura, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018,
e più di recente Cass. n. 01464 del 18/01/2019).
Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva in primo luogo l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.
A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso.
In relazione alle altre contestazioni, va osservato che i tassi di interesse corrispettivi e moratori sono sufficientemente determinati.
In particolare, quanto agli interessi di mora, è stata prevista una maggiorazione di quattro punti rispetto al tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolate
5 vigente per il primo ed il settimo mese di ogni anno. E nel caso in cui per qualsiasi motivo il predetto tasso non fosse più determinato, è stabilito semestre per semestre in misura pari alla media mensile, maggiorata di quattro punti semestrali, dell'EURIBOR a sei mesi pubblicata da “Il Sole 24 Ore”.
Le deduzioni dell'attore circa dell'indeterminatezza del tasso di interesse attraverso il richiamo nel contratto di mutuo al parametro dell'Euribor non sono meritevoli di apprezzamento dal momento che il tasso di interesse è determinabile tempo per tempo mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, ovvero il richiamo alla media mensile dell'EURIBOR a sei mesi pubblicata da “Il Sole 24 Ore”.
Difatti è ammessa la determinazione della misura degli interessi anche "per relationem", purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato ed i tassi Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza (Tribunale Roma sez. XVII, 18/09/2023,
n.13212).
In definitiva per tali ragioni non è stata ammessa la c.t.u. contabile sollecitata dall'attore che avrebbe avuto fine meramente esplorativo.
Quanto alla doglianza di cui al punto 4),
l'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (v. la recentissima
Cassazione civile sez. III, 17/09/2024, n.2494)
Invece, circa il limite di finanziabilità, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza
33719/22, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale apertosi in ordine alle conseguenze prodotte dalla violazione dell'art. 38 Tub, sottolineando che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto ..”
L'arresto giurisprudenziale depone in modo inequivocabile nel senso che la violazione dell'art. 38 Tub non può, in nessun caso, determinare la nullità del contratto di mutuo fondiario, salva la possibilità di addebitare all'istituto mutuante una responsabilità da inadempimento di un dovere di condotta, nella specie neppure dedotta.
6 L'attore deduce altresì l'esistenza di clausole vessatorie.
In merito, vale la pena rilevare che, in concreto, l'attore nemmeno indica quali clausole sarebbero affette da significativo squilibrio a danno del consumatore.
Difatti, premesso che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola, è mancata l'allegazione e prova, da parte dell'attore, della concreta applicazione delle clausole ritenute abusive e delle circostanze per le quali le stesse comporterebbero un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Del resto, il potere del giudice di rilevare d'ufficio invalidità negoziali o di singole clausole va coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con la conseguenza che il contraente, qualora deduca la nullità di una clausola, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie istruttorie (cfr. Cass. 5952/2014).
In ogni caso non appaiono rinvenibili elementi di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio. Il contratto di finanziamento posto alla base della pretesa azionata dall'ingiungente individua con precisione tutte le informazioni rilevanti, tra cui l'importo del credito concesso, il numero delle rate e il tasso di interesse;
nemmeno sono sussistenti altre clausole che, nell'esperienza, sono indicate come quelle più frequenti riscontrate, per come puntualmente elaborate nel “Vademecum predisposto dal Tribunale di Milano” (ovvero, ad esempio clausola che deroga alla giurisdizione o alla competenza;
clausola penale di importo manifestamente eccessivo, la clausola che prevede, in ipotesi di intimazione della risoluzione che il consumatore sia tenuto a pagare una penale per un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo del contratto;
la clausola che nei contratti di durata, come, il mutuo, prevede la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata). Anche tale doglianza, pertanto, non è meritevole.
Quanto all'ulteriore rilievo svolto nel corso del processo in relazione all'eccepito difetto di legittimazione attiva della e per essa la cessionaria Controparte_1 CP_2 del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta ex artt. 1 e 4 L. n. 130/99 ed art. 58 T.U.B., si osserva quanto segue.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
7 singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
D'altronde, richiedere la produzione del singolo documento di cessione azzererebbe la portata innovativa dell'art. 58 TUB, che disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., proprio al fine di agevolare operazioni di ampia portata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge chiaramente che sono stati oggetto di cessione i crediti qualificati come “deteriorati” derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 ( tra i quali è ricompreso il credito deteriorato vantato nei confronti del poiché alla data della cessione già era Parte_1 pendente la procedura esecutiva). Ne deriva pertanto che il creditore è pienamente legittimato ad agire in via esecutiva.
In definitiva, pertanto, con tutte le doglianze sono infondate e vanno respinte sussistendo dunque il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 valore fino ad €
85.279,33) e successive modifiche ed integrazioni, in un valore più vicino ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, seguono come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza
[...] Controparte_5 ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RESPINGE ogni domanda dell'attore e lo CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 7200,00 per compensi professionali, spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 22 giugno 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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