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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5486/2021
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
01.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 5486/2021
TRA
AVV. , da sé stessa rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio dell'avv. Costantino Catapano, in Ottaviano (NA), alla Via Pappalardo n. 95
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CI OL, presso il cui studio è Controparte_1
elettivamente domiciliato, in Somma Vesuviana (NA), alla Via Monte n. 50, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1253/2021 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.9.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 1253/2021 del Giudice di Pace Parte_1
di Nola, con la quale era stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto nei confronti di , e con il quale quest'ultimo era stato condannato al pagamento Controparte_1
della somma di € 291,51, oltre interessi legali e competenze del procedimento monitorio, per il mancato versamento delle spese straordinarie di mantenimento dei figli, come da provvedimento presidenziale reso dal Tribunale di Nola il 22.12.2017 in sede di procedimento di separazione coniugale.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello deducendo la violazione dei principi Parte_1
regolatori della materia e delle norme sul procedimento. L'appellante chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e restituzione dell'importo di € 205,88, oltre interessi legali dalla data del pagamento, versati al difensore dell'opponente a titolo di spese di giudizio, come previste nella sentenza di primo grado.
Si è costituito in giudizio , sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello ed Controparte_1
insistendo per il suo rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii, dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 25.9.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 30.3.2021, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 30.8.2021 ed iscrizione a ruolo in data 06.9.2021; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
3 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Premesso ciò, con riguardo al primo motivo di appello, nel caso in esame il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ritenendo non dovute le spese richieste in quanto di natura non straordinaria, ovvero non riconducibili direttamente ai minori.
Ritiene il Tribunale che la sentenza impugnata sia sul punto corretta e congruamente motivata e debba, pertanto, essere confermata.
Giova, preliminarmente, chiarire che, in mancanza di una definizione legislativa (cfr. art. 155 c.c., modificato dall'art. 5 del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie è stata delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Per “spese straordinarie”, come tali non rientranti nell'assegno di mantenimento, devono intendersi le spese: a) concernenti eventi sostanzialmente eccezionali o comunque episodici nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive agonistiche, viaggi di studio); b) concernenti eventi, che seppure prevedibili, non possono considerarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione dell'assegno di mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo e materiale scolastico di inizio anno, ecc.), ove la straordinarietà della spesa deriva dalla sua incidenza sulla complessiva economia del nucleo familiare (secondo concetti usuali anche nelle famiglie non separate), con la precisazione che il parametro discretivo diventa in questo secondo caso proprio la misura dell'assegno di mantenimento, giacché la stessa spesa può essere considerata straordinaria o meno a seconda della misura della contribuzione ordinaria.
In particolare, devono certamente escludersi dal concetto di spese straordinarie le spese che risultano fisiologiche e prevedibili nel corso dell'anno e fanno, dunque, carico al singolo genitore che avrà cura dei figli in coincidenza con l'emergere della necessità della spesa (si cfr., ex multis, Cass., sez. VI,
23.01.2020, n. 1562: «In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione
4 in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno
“cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti»; nonché Cass., sez. VI, 21.02.2020, n. 4513, secondo cui «In materia di assegno di mantenimento, ove il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie relative ai figli, sia pure pro quota, non adempia spontaneamente, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice, affinché accerti l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità». Nella giurisprudenza di merito, si cfr. Tribunale Salerno, sez. I, 03.01.2020, in Redazione Giuffrè
2020).
Anche di recente, i giudici di legittimità hanno confermato che «In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno» (Cassazione civile sez. I,
18.3.2024, n. 7169).
Secondo, poi, costante orientamento giurisprudenziale, alcune spese straordinarie collegate alle scelte di maggior interesse relative all'educazione e alla salute dei figli devono essere preventivamente concordate dai genitori: quando è previsto questo accordo, il genitore che richiede il rimborso ha l'onere di documentare la spesa e di dimostrare di aver consultato preventivamente l'altro genitore per ottenere il consenso (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 08.3.2023, n. 6933).
In mancanza di preventivo assenso, se cioè la spesa è effettuata in modo unilaterale da un coniuge, senza la ricerca di alcun accordo, non è possibile pretendere il rimborso.
5 Si parla, al riguardo, della regola della cd. “concertazione preventiva”, ossia l'obbligo di concordare sull'opportunità della spesa ovvero su eventuali soluzioni alternative meno dispendiose.
In ogni caso, il giudice è tenuto a verificare se l'esborso extra ordinem è nell'interesse del figlio, valutando e misurando l'entità della spesa rispetto all'utilità ed alla sostenibilità della stessa, ovvero il grado il grado di necessità e la sussistenza di vie alternative per il minor aggravio economico dei genitori (Cass., sez. VI, 23.02.2017, n. 4753).
Quanto, poi, al richiamo operato dall'appellante al protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Nola con il COA di Nola, esso risponde esclusivamente all'esigenza di contrastare i molteplici e mutevoli orientamenti esistenti all'interno del medesimo ufficio giudiziario soprattutto, per la materia scrutinata, nella qualificazione e differenziazione tra spese ordinarie e straordinarie, senza alcuna efficacia vincolante per il giudicante.
Occorre, quindi, analizzare le spese in contestazione, alla luce dei principi sopra evidenziati.
L'appellante aveva agito in sede monitoria sulla scorta del provvedimento presidenziale emesso, in data
22.12.2017, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale recante R.G. 3681/2017, che regolamentava il mantenimento dei figli della coppia, posto a carico del chiedendo il CP_1
pagamento della somma di € 291,51, pari al 70% delle spese sostenute per l'acquisto: di scarpe ortopediche, di occhiali da vista, di materiale del corredo scolastico di inizio anno e di farmaci.
Ebbene, anche alla luce del provvedimento presidenziale del 22.12.2017, le spese mediche sostenute per l'acquisto di scarpe ortopediche (nella specie, presso “Ortopedia Pisano s.a.s.”), non sono rimborsabili, trattandosi di spese erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di prescrizione medica (tra l'altro, non rinvenibile nella documentazione depositata), per le quali la scelta di acquisto presso struttura private avrebbe richiesto la preventiva concertazione tra i genitori, assente nel caso in esame, a fronte piuttosto del dissenso manifestato esplicitamente dal padre (cfr. mail di settembre 2019, nella produzione di parte opponente di primo grado).
Quanto alle spese per medicinali, in primo luogo, l'appellante non ha depositato prescrizioni mediche abbinate agli scontrini prodotti, pertanto non è possibile riferire concretamente i farmaci acquistati alla cura dei figli.
6 In secondo luogo, le spese per farmaci da banco di modico valore rientrano tra quelle coperte dall'assegno di mantenimento. Gli scontrini depositati in atti ammontano, per il medicinale più costoso, ad € 11,10. Trattasi, all'evidenza, di spesa non gravosa e ricadente nell'ambito delle spese ordinarie.
Infine, le restanti voci di spesa richieste dall'appellante non possono essere addebitate pro quota all'appellato, poiché totalmente prive dei relativi giustificativi di spesa, dai quali ricavare la riferibilità alla prole della spesa sostenuta o comunque la ragione della spesa. Da questo punto di vista, infatti, nessun valore probatorio possono assumere gli scontrini sia di farmacia, sia di cartoleria, che di libreria.
Priva di pregio, infine, è anche la doglianza inerente la mancata pronuncia del giudicante di primo grado in ordine alla mancata ripetizione dell'importo sostenuto per l'acquisto delle lenti (per € 120,00: cfr. fascicolo primo grado della parte opponente); al riguardo, infatti, nell'atto di Controparte_1
citazione in opposizione al decreto ingiuntivo dichiarava di aver corrisposto l'importo di € 100,04
(ovvero il 70% delle spese relative all'acquisto degli occhiali da vista ed al ticket della visita neuropsichiatrica), circostanza non oggetto di specifica contestazione e comprovata dal deposito della ricevuta di bonifico (cfr. pec di contestazione delle spese straordinarie, con allegati, prodotta nel fascicolo di primo grado dell'appellato).
Per tutte le esposte ragioni, il primo motivo di appello va rigettato.
Passando al secondo motivo di impugnazione, ritiene il Tribunale fondata la doglianza con cui la ha lamentato l'erronea statuizione in punto di spese di lite di primo grado. Pt_1
Ed invero, il giudice di prime cure ha liquidato a carico dell'appellante la somma di “€ 200 euro, di cui €
30, per compenso professionale, spese generali al 15% iva e cpa come per legge” (cfr. pag. 3 della sentenza appellata).
In particolare, parte appellante, nel dolersi dell'erronea liquidazione, ha richiamato il disposto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (ratione temporis vigente), ai sensi del quale “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Al riguardo, occorre richiamare anche il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in materia di spese di giustizia, che al secondo comma, statuisce “Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e
7 cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”, fermo il pagamento di ogni altra spesa di giustizia, ove dovuta;
il quadro normativo di riferimento per i processi riguardanti la prole è rimasto fermo, anche, in seguito alle modifiche intervenute successivamente con il d.lgs. 164/ 2024, che ha novellato l'art. 13 del D.P.R. citato.
Alla luce del presente quadro normativo, in mancanza di spese documentate in atti, l'analizzato motivo di appello va accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escluso il pagamento di spese di primo grado, va condannata al pagamento del solo importo Parte_1
liquidato a titolo di compenso professionale di avvocato, pari ad € 30,00, somma coperta dal giudicato, in assenza di appello incidentale.
In definitiva, dunque, sulla base dei principi sopra esposti, l'appello deve essere parzialmente accolto, nei limiti sopra esposti.
L'appellante ha, inoltre, invocato, con domanda ritualmente formulata nell'atto di appello, la condanna del alla restituzione della somma, corrisposta in forza dell'esecuzione della sentenza CP_1
impugnata, di € 205,88, come da documentazione in atti (si cfr. ricevuta di bonifico, in all. n. 3 nella produzione di parte appellata).
Stante la riforma sul punto della sentenza di primo grado e la prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'appellante, la domanda di restituzione così proposta, in maniera rituale e specifica, va accolta nei limiti dell'importo di € 200,00, «atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza» (Cass., sez. III,
13.4.2007, n. 8829).
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
8 1. Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento del solo importo di € 30,00, posto a suo Parte_1
carico dalla sentenza appellata a titolo di compenso professionale, con attribuzione all'avv.
CI OL, confermando per il resto la sentenza impugnata;
2. Dispone la restituzione, in favore di della somma di € 200,00 riscossa in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, riformata sul punto;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso l'1.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
01.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 5486/2021
TRA
AVV. , da sé stessa rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio dell'avv. Costantino Catapano, in Ottaviano (NA), alla Via Pappalardo n. 95
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CI OL, presso il cui studio è Controparte_1
elettivamente domiciliato, in Somma Vesuviana (NA), alla Via Monte n. 50, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1253/2021 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.9.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 1253/2021 del Giudice di Pace Parte_1
di Nola, con la quale era stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto nei confronti di , e con il quale quest'ultimo era stato condannato al pagamento Controparte_1
della somma di € 291,51, oltre interessi legali e competenze del procedimento monitorio, per il mancato versamento delle spese straordinarie di mantenimento dei figli, come da provvedimento presidenziale reso dal Tribunale di Nola il 22.12.2017 in sede di procedimento di separazione coniugale.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello deducendo la violazione dei principi Parte_1
regolatori della materia e delle norme sul procedimento. L'appellante chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e restituzione dell'importo di € 205,88, oltre interessi legali dalla data del pagamento, versati al difensore dell'opponente a titolo di spese di giudizio, come previste nella sentenza di primo grado.
Si è costituito in giudizio , sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello ed Controparte_1
insistendo per il suo rigetto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii, dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 25.9.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 30.3.2021, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 30.8.2021 ed iscrizione a ruolo in data 06.9.2021; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
3 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Premesso ciò, con riguardo al primo motivo di appello, nel caso in esame il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione ritenendo non dovute le spese richieste in quanto di natura non straordinaria, ovvero non riconducibili direttamente ai minori.
Ritiene il Tribunale che la sentenza impugnata sia sul punto corretta e congruamente motivata e debba, pertanto, essere confermata.
Giova, preliminarmente, chiarire che, in mancanza di una definizione legislativa (cfr. art. 155 c.c., modificato dall'art. 5 del D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie è stata delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Per “spese straordinarie”, come tali non rientranti nell'assegno di mantenimento, devono intendersi le spese: a) concernenti eventi sostanzialmente eccezionali o comunque episodici nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive agonistiche, viaggi di studio); b) concernenti eventi, che seppure prevedibili, non possono considerarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione dell'assegno di mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo e materiale scolastico di inizio anno, ecc.), ove la straordinarietà della spesa deriva dalla sua incidenza sulla complessiva economia del nucleo familiare (secondo concetti usuali anche nelle famiglie non separate), con la precisazione che il parametro discretivo diventa in questo secondo caso proprio la misura dell'assegno di mantenimento, giacché la stessa spesa può essere considerata straordinaria o meno a seconda della misura della contribuzione ordinaria.
In particolare, devono certamente escludersi dal concetto di spese straordinarie le spese che risultano fisiologiche e prevedibili nel corso dell'anno e fanno, dunque, carico al singolo genitore che avrà cura dei figli in coincidenza con l'emergere della necessità della spesa (si cfr., ex multis, Cass., sez. VI,
23.01.2020, n. 1562: «In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione
4 in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno
“cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti»; nonché Cass., sez. VI, 21.02.2020, n. 4513, secondo cui «In materia di assegno di mantenimento, ove il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie relative ai figli, sia pure pro quota, non adempia spontaneamente, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice, affinché accerti l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità». Nella giurisprudenza di merito, si cfr. Tribunale Salerno, sez. I, 03.01.2020, in Redazione Giuffrè
2020).
Anche di recente, i giudici di legittimità hanno confermato che «In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno» (Cassazione civile sez. I,
18.3.2024, n. 7169).
Secondo, poi, costante orientamento giurisprudenziale, alcune spese straordinarie collegate alle scelte di maggior interesse relative all'educazione e alla salute dei figli devono essere preventivamente concordate dai genitori: quando è previsto questo accordo, il genitore che richiede il rimborso ha l'onere di documentare la spesa e di dimostrare di aver consultato preventivamente l'altro genitore per ottenere il consenso (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 08.3.2023, n. 6933).
In mancanza di preventivo assenso, se cioè la spesa è effettuata in modo unilaterale da un coniuge, senza la ricerca di alcun accordo, non è possibile pretendere il rimborso.
5 Si parla, al riguardo, della regola della cd. “concertazione preventiva”, ossia l'obbligo di concordare sull'opportunità della spesa ovvero su eventuali soluzioni alternative meno dispendiose.
In ogni caso, il giudice è tenuto a verificare se l'esborso extra ordinem è nell'interesse del figlio, valutando e misurando l'entità della spesa rispetto all'utilità ed alla sostenibilità della stessa, ovvero il grado il grado di necessità e la sussistenza di vie alternative per il minor aggravio economico dei genitori (Cass., sez. VI, 23.02.2017, n. 4753).
Quanto, poi, al richiamo operato dall'appellante al protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Nola con il COA di Nola, esso risponde esclusivamente all'esigenza di contrastare i molteplici e mutevoli orientamenti esistenti all'interno del medesimo ufficio giudiziario soprattutto, per la materia scrutinata, nella qualificazione e differenziazione tra spese ordinarie e straordinarie, senza alcuna efficacia vincolante per il giudicante.
Occorre, quindi, analizzare le spese in contestazione, alla luce dei principi sopra evidenziati.
L'appellante aveva agito in sede monitoria sulla scorta del provvedimento presidenziale emesso, in data
22.12.2017, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale recante R.G. 3681/2017, che regolamentava il mantenimento dei figli della coppia, posto a carico del chiedendo il CP_1
pagamento della somma di € 291,51, pari al 70% delle spese sostenute per l'acquisto: di scarpe ortopediche, di occhiali da vista, di materiale del corredo scolastico di inizio anno e di farmaci.
Ebbene, anche alla luce del provvedimento presidenziale del 22.12.2017, le spese mediche sostenute per l'acquisto di scarpe ortopediche (nella specie, presso “Ortopedia Pisano s.a.s.”), non sono rimborsabili, trattandosi di spese erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di prescrizione medica (tra l'altro, non rinvenibile nella documentazione depositata), per le quali la scelta di acquisto presso struttura private avrebbe richiesto la preventiva concertazione tra i genitori, assente nel caso in esame, a fronte piuttosto del dissenso manifestato esplicitamente dal padre (cfr. mail di settembre 2019, nella produzione di parte opponente di primo grado).
Quanto alle spese per medicinali, in primo luogo, l'appellante non ha depositato prescrizioni mediche abbinate agli scontrini prodotti, pertanto non è possibile riferire concretamente i farmaci acquistati alla cura dei figli.
6 In secondo luogo, le spese per farmaci da banco di modico valore rientrano tra quelle coperte dall'assegno di mantenimento. Gli scontrini depositati in atti ammontano, per il medicinale più costoso, ad € 11,10. Trattasi, all'evidenza, di spesa non gravosa e ricadente nell'ambito delle spese ordinarie.
Infine, le restanti voci di spesa richieste dall'appellante non possono essere addebitate pro quota all'appellato, poiché totalmente prive dei relativi giustificativi di spesa, dai quali ricavare la riferibilità alla prole della spesa sostenuta o comunque la ragione della spesa. Da questo punto di vista, infatti, nessun valore probatorio possono assumere gli scontrini sia di farmacia, sia di cartoleria, che di libreria.
Priva di pregio, infine, è anche la doglianza inerente la mancata pronuncia del giudicante di primo grado in ordine alla mancata ripetizione dell'importo sostenuto per l'acquisto delle lenti (per € 120,00: cfr. fascicolo primo grado della parte opponente); al riguardo, infatti, nell'atto di Controparte_1
citazione in opposizione al decreto ingiuntivo dichiarava di aver corrisposto l'importo di € 100,04
(ovvero il 70% delle spese relative all'acquisto degli occhiali da vista ed al ticket della visita neuropsichiatrica), circostanza non oggetto di specifica contestazione e comprovata dal deposito della ricevuta di bonifico (cfr. pec di contestazione delle spese straordinarie, con allegati, prodotta nel fascicolo di primo grado dell'appellato).
Per tutte le esposte ragioni, il primo motivo di appello va rigettato.
Passando al secondo motivo di impugnazione, ritiene il Tribunale fondata la doglianza con cui la ha lamentato l'erronea statuizione in punto di spese di lite di primo grado. Pt_1
Ed invero, il giudice di prime cure ha liquidato a carico dell'appellante la somma di “€ 200 euro, di cui €
30, per compenso professionale, spese generali al 15% iva e cpa come per legge” (cfr. pag. 3 della sentenza appellata).
In particolare, parte appellante, nel dolersi dell'erronea liquidazione, ha richiamato il disposto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (ratione temporis vigente), ai sensi del quale “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Al riguardo, occorre richiamare anche il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in materia di spese di giustizia, che al secondo comma, statuisce “Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e
7 cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”, fermo il pagamento di ogni altra spesa di giustizia, ove dovuta;
il quadro normativo di riferimento per i processi riguardanti la prole è rimasto fermo, anche, in seguito alle modifiche intervenute successivamente con il d.lgs. 164/ 2024, che ha novellato l'art. 13 del D.P.R. citato.
Alla luce del presente quadro normativo, in mancanza di spese documentate in atti, l'analizzato motivo di appello va accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escluso il pagamento di spese di primo grado, va condannata al pagamento del solo importo Parte_1
liquidato a titolo di compenso professionale di avvocato, pari ad € 30,00, somma coperta dal giudicato, in assenza di appello incidentale.
In definitiva, dunque, sulla base dei principi sopra esposti, l'appello deve essere parzialmente accolto, nei limiti sopra esposti.
L'appellante ha, inoltre, invocato, con domanda ritualmente formulata nell'atto di appello, la condanna del alla restituzione della somma, corrisposta in forza dell'esecuzione della sentenza CP_1
impugnata, di € 205,88, come da documentazione in atti (si cfr. ricevuta di bonifico, in all. n. 3 nella produzione di parte appellata).
Stante la riforma sul punto della sentenza di primo grado e la prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'appellante, la domanda di restituzione così proposta, in maniera rituale e specifica, va accolta nei limiti dell'importo di € 200,00, «atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza» (Cass., sez. III,
13.4.2007, n. 8829).
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
8 1. Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento del solo importo di € 30,00, posto a suo Parte_1
carico dalla sentenza appellata a titolo di compenso professionale, con attribuzione all'avv.
CI OL, confermando per il resto la sentenza impugnata;
2. Dispone la restituzione, in favore di della somma di € 200,00 riscossa in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, riformata sul punto;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso l'1.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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