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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3711/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
RA EI e AR EG,
e
(C.F. ), con gli avv.ti RA Parte_2 C.F._2
EI e AR EG,
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, la sig.ra Parte_2 continuerà a risiedere nell'immobile di sua esclusiva proprietà di via Andrea Mantegna n.21 in Zelarino
(Ve) con le figlie mentre il sig. ha già provveduto a trasferire la propria residenza in Parte_1
Cannaregio 4503 in Venezia;
pag. 1 di 3 2) dato atto delle attuali condizioni economiche dei coniugi, disporre in favore della ricorrente Parte_2
un assegno di mantenimento del coniuge pari ad euro 800,00 mensili, somma che sarà aggiornata
[...] di anno in anno secondo gli indici Istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
3) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 31.05.1997 a Venezia
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia, anno 1997, al numero 61 parte 2 serie A, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni della sentenza;
4) Riconoscere in favore della ricorrente un assegno divorzile del coniuge pari ad euro Parte_2
800,00 mensili, somma che sarà aggiornata di anno in anno secondo gli indici Istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario
5) Spese legali a carico del sig. ”; Parte_1
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti,
i quali hanno contratto matrimonio in data 31/5/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al n. 61 parte II serie A anno 1997;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025, fissata innanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis.51 c.p.c., dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nel ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate;
visto l'intervento del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate appaiano altresì congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto di rimandare alla definizione della causa ogni determinazione in punto di spese;
rilevato infine che la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
pag. 2 di 3
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti nel ricorso e confermate all'udienza di trattazione scritta, qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, la sig.ra continuerà a risiedere nell'immobile di Parte_2 sua esclusiva proprietà di via Andrea Mantegna n.21 in Zelarino (Ve) con le figlie mentre il sig. Parte_1 ha già provveduto a trasferire la propria residenza in Cannaregio 4503 in Venezia;
[...]
2) dato atto delle attuali condizioni economiche dei coniugi, disporre in favore della ricorrente Parte_2
un assegno di mantenimento del coniuge pari ad euro 800,00 mensili, somma che sarà aggiornata
[...] di anno in anno secondo gli indici Istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
RA EI e AR EG,
e
(C.F. ), con gli avv.ti RA Parte_2 C.F._2
EI e AR EG,
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, la sig.ra Parte_2 continuerà a risiedere nell'immobile di sua esclusiva proprietà di via Andrea Mantegna n.21 in Zelarino
(Ve) con le figlie mentre il sig. ha già provveduto a trasferire la propria residenza in Parte_1
Cannaregio 4503 in Venezia;
pag. 1 di 3 2) dato atto delle attuali condizioni economiche dei coniugi, disporre in favore della ricorrente Parte_2
un assegno di mantenimento del coniuge pari ad euro 800,00 mensili, somma che sarà aggiornata
[...] di anno in anno secondo gli indici Istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
3) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 31.05.1997 a Venezia
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia, anno 1997, al numero 61 parte 2 serie A, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni della sentenza;
4) Riconoscere in favore della ricorrente un assegno divorzile del coniuge pari ad euro Parte_2
800,00 mensili, somma che sarà aggiornata di anno in anno secondo gli indici Istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario
5) Spese legali a carico del sig. ”; Parte_1
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti,
i quali hanno contratto matrimonio in data 31/5/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al n. 61 parte II serie A anno 1997;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025, fissata innanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis.51 c.p.c., dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nel ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate;
visto l'intervento del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate appaiano altresì congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto di rimandare alla definizione della causa ogni determinazione in punto di spese;
rilevato infine che la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
pag. 2 di 3
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti nel ricorso e confermate all'udienza di trattazione scritta, qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, la sig.ra continuerà a risiedere nell'immobile di Parte_2 sua esclusiva proprietà di via Andrea Mantegna n.21 in Zelarino (Ve) con le figlie mentre il sig. Parte_1 ha già provveduto a trasferire la propria residenza in Cannaregio 4503 in Venezia;
[...]
2) dato atto delle attuali condizioni economiche dei coniugi, disporre in favore della ricorrente Parte_2
un assegno di mantenimento del coniuge pari ad euro 800,00 mensili, somma che sarà aggiornata
[...] di anno in anno secondo gli indici Istat al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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