Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. Unitario 78-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Enrico Quaranta -Presidente dr.ssa Marta Sodano - Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso -Giudice Rel.
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.06.2025 ed all'esito della camera di consiglio tenutasi nella medesima data ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 78-1/2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di: n. 2 in Santa Maria Capua Vetere (iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Caserta Controparte_1 in p.l.r.p.t. sig. Controparte_2 con sede legale alla Via Pastore
piva P.IVA_1 ;
su ricorso, ed annessa documentazione, depositata il 24.3.2025 presentato da [...]
CP_3 (P.IVA P.IVA_2
esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta in data 3.4.2025;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CCI spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale,
rilevato che, sempre in punto di legittimazione attiva del creditore, il Tribunale fallimentare conosce del credito incidentalmente, in applicazione del costante orientamento dei Giudici di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 1521/2013; cfr, inoltre, Cass., n. 23420/2016, secondo cui: “la L. Fall., art. 6, stabilisce infatti che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante")"; accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito di circa euro 3.700,04 (valore D.I.) oltre interessi, spese legali e spese di precetto, fondato sul decreto ingiuntivo n. 3471/2024, emesso dal Giudice di Pace di Caserta, notificato il
11.11.2024 e dichiarato esecutivo in data 10.01.2024, per somme dovute per la fornitura ed il montaggio di merci;
considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art. 121 del d.lgs. 14/2019, come modificato dal d.lgs. 83/2022 (Codice della Crisi D'Impresa - CCI) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di società che ha per oggetto l'attività di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali (cfr. visura storica CCIAA, in atti); considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della
Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui "il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”); considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCI;
rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che l'ultimo bilancio depositato riguarda l'esercizio 2020, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del mancato superamento delle soglie indicate nei tre bilanci precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che dall'elenco cartelle/avvisi aggiornato al 03.04.2025 ed inoltrato dall'
[...]
risulta iscritto a ruolo un totale di debiti fiscali pari ad euro Controparte_4
,
284.235,30, a cui vanno aggiunti quelli risultanti dal “certificato unico debiti tributari” inviato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Controparte_5
[...] e aggiornato al 04/04/2025;
considerato che
l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCI;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile, cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
- il protratto inadempimento del debito nei confronti del creditore istante;
- l'esistenza di un decreto ingiuntivo per circa 3.700,04 euro, munito di formula esecutiva
(cfr. "allegato al ricorso decreto ingiuntivo esecutivo" allegato al ricorso);
- la notifica dell'atto di precetto rimasta senza riscontro (cfr. Atto di precetto notificato" allegato al ricorso);
- una esposizione debitoria della società nei confronti dell' Controparte_4 pari ad euro
284.235,30;
- l'omesso deposito dei bilanci di esercizio a partire dal 2020;
- la condotta processuale della resistente, rimasta contumace;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni,
e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di: Controparte_1 (P.IVA P.IVA_1 ) con sede legale in Santa Maria Capua Vetere
(come da visura camerale(CE) alla Via Pastore in persona del l.r.p.t. sig. Controparte_2 in atti);
NOMINA
giudice delegato alla procedura la dr.ssa Marta Sodano curatore il dott. Persona_1 , in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
ORDINA
al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del Codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA
che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA
il giorno 9.10.2025 ore 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Sentenza da prenotarsi a debito.
DISPONE
che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Santa Maria Capua Vetere, 20.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Enrico Quaranta Dott.ssa Simona Di Rauso