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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 24-9-2024 e vertente
TRA
, TE
C.F. , con sede legale in Ciampino, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio dell'avv.
Gianluigi Martino, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa civile R.G. n. 29540/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma
APPELLANTE
E
, CP_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, in via C.F._1
Santa Maria Mediatrice n. 1, presso lo studio degli avv.ti
Fabrizio Bucci e Mario Arpino, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d'appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 14 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24-9-2024,
l'attrice concludeva come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma la nella persona del legale rappresentante pro TE tempore, affinché, previa risoluzione del contratto di fornitura precedentemente stipulato per inadempimento della società fornitrice, la stessa fosse condannata a versare in suo favore: la somma di € 1.251,35 a titolo di restituzione del prezzo già corrisposto per la merce acquistata (3 pezzi di ricambio per la caldaia); € 122,00 per il rimborso del costo di una riparazione resasi necessaria dopo il montaggio di due dei tre pezzi di ricambio;
€ 800,00 per i danni morali asseritamente subiti a causa dell'inadempienza contrattuale della fornitrice.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la
[...] quale, nel resistere alle pretese avversarie dichiarava che la mancata consegna di uno dei tre pezzi acquistati da non CP_1 poteva esserle addebitata, essendosi trovata nell'impossibilità di adempiere a causa della sopravvenuta uscita dal mercato del ricambio ordinato (un cablaggio bruciatore). La società, inoltre, evidenziava che, a fronte della sopravvenuta impossibilità della prestazione aveva restituito al cliente, mediante bonifico bancario, il costo del pezzo di ricambio mancante, incassato al momento dell'ordine (€ 72,35).
In esito al giudizio di primo grado, con sentenza n.
24203/2022, il Giudice di Pace di Roma, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta e dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura di cui trattasi: a) condannava la
Pag. 2 a 14 a restituire all'acquirente il prezzo TE incassato per la fornitura dei 3 pezzi di ricambio (€ 1.251,35), detratta la somma di € 72,35 già corrisposta (oltre interessi legali dalla domanda), nonché, la somma di € 122,00 come rimborso della spesa sostenuta dall'attore per la riparazione della caldaia;
b) ordinava all'attore di restituire alla società fornitrice i 2 pezzi di ricambio consegnati;
c) rigettava la domanda di risarcimento dei danni morali;
d) condannava la a rifondere a controparte le spese TE processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la TE
conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale
[...] [...]
e, proponendo appello avverso la citata sentenza, chiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, quale Giudice
d'appello, in riforma della Sentenza resa dal Giudice di Pace di
Roma, n.24203/2022, Rep.9497/2022, all'esito del
Proc.RG.29540/2021 così decidere:
1) in via principale, rigettare la domanda formulata dal Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi CP_1 di cui in narrativa;
accertare ex art. 1256 c.c. l'impossibilità sopravvenuta della prestazione in riferimento alla fornitura del
“cablaggio bruciatore” e dichiarare estinta, per non imputabilità nei confronti del debitore, l'obbligazione della TE
nei confronti del Sig. che è stato rimborsato
[...] CP_1 del costo sostenuto;
2) in via subordinata, rigettare la domanda formulata dal Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi CP_1 di cui in narrativa;
accertare ex art. 1258 c.c. l'impossibilità parziale all'adempimento della prestazione e dichiarare estinta
l'obbligazione, per causa non imputabile alla TE poiché parte della prestazione è divenuta impossibile e che è stato rimborsato il costo sostenuto dall'attuale appellato;
3) in ogni caso, rigettare la domanda di applicazione della regola dell'indebito perché infondata in fatto ed in diritto;
Pag. 3 a 14 4) condannare l'appellato alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado del giudizio, ivi compresa la fase della negoziazione assistita.
Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad €.1.301,00 e che il C.U. dovuto è di € 147,00.
Salvis juribus”.
L'appellante, innanzitutto, deduceva che:
- in data 19-11-2019, tramite la Idrotermica Centro CP_1
S.r.l., aveva ordinato 3 componenti di ricambio per la propria caldaia “Thermital SVC 35 1P” (un ventilatore, un cablaggio bruciatore ed una scheda di controllo) per il complessivo importo di € 1.323,70, versato tramite bonifico bancario in data
22-11-2019;
- in data 26-11-2019, aveva inoltrato l'ordine dei componenti alla società grossista Fit Service S.p.A.;
- in data 27-11-2019, aveva comunicato a (tramite la CP_1
Idrotermica Centro S.r.l.) che erano giunti in sede solo due dei tre componenti ordinati, ossia il ventilatore e la scheda di controllo;
che, come riferito dalla società grossista Fit
Service S.p.A., per la consegna del cablaggio bruciatore la casa produttrice aveva indicato un'attesa di circa 40 giorni lavorativi;
- dopo un ulteriore ritardo a sé non imputabile, aveva comunicato alla Idrotermica Centro S.r.l. (incaricata dal Re della manutenzione della caldaia), che la società fornitrice avrebbe protratto l'attesa per l'arrivo del cablaggio bruciatore sino alla data del 14-2-2020;
- in data 21-2-2020, appreso dalla Fit Service S.p.A. che il suddetto componente non era disponibile, aveva informato la
Idrotermica Centro S.r.l. della irreperibilità del pezzo, dichiarandosi disposta a restituire al cliente il prezzo del componente mancante, senza ottenere risposta;
- in data 20-7-2020, aveva nuovamente comunicato alla Idrotermica
Centro S.r.l. di essere impossibilitata a fornire il componente Pag. 4 a 14 di ricambio data l'irreperibilità dello stesso sul mercato, insistendo per avere il codice IBAN del cliente per il relativo rimborso, ma ancora una volta, non aveva ricevuto risposta;
- con diffida ad adempiere del 28-8-2020, aveva CP_1 reiterato la richiesta di fornitura del pezzo di ricambio mancante, nonostante lo stesso non fosse più prodotto e tantomeno commercializzato;
- i tentativi di bonario componimento della lite non erano giunti a buon fine, giacché anche in sede di negoziazione assistita il cliente aveva preteso la consegna del pezzo di ricambio da lui ordinato;
- nelle more del giudizio, con un intervento di riparazione la caldaia era stata resa funzionante, giacché era stato possibile sostituire il pezzo di ricambio in oggetto con un prodotto similare;
- in data 7-4-2021, era riuscita a restituire al cliente, tramite bonifico bancario, l'importo di € 72,35, corrispondente al valore del cablaggio bruciatore da quest'ultimo pagato.
Ciò detto, l'appellante rilevava che il Giudice di Pace di
Roma, in applicazione dell'art. 1455 c.c., avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione contrattuale formulata da
[...]
, posto che il proprio inadempimento/inesatto adempimento CP_1 era da reputarsi di scarsa importanza, giacché il cliente, tramite l'installazione dei pezzi di ricambio regolarmente consegnati e l'utilizzo del vecchio cablaggio del bruciatore, era riuscito comunque a ripristinare il funzionamento della caldaia. Dovendo perciò concludersi, considerata l'esiguità della prestazione rimasta ineseguita rispetto al valore dell'obbligazione regolarmente adempiuta alla luce dell'oggetto del contratto e del concreto interesse dell'acquirente, che il rapporto sinallagmatico tra le parti contraenti era rimasto sostanzialmente inalterato.
L'appellante sosteneva, poi, che il Giudice di Pace, erroneamente, non aveva ritenuto assolto l'onere probatorio su di sé gravante circa la sopravvenuta impossibilità della prestazione
Pag. 5 a 14 avente ad oggetto la consegna del pezzo di ricambio “cablaggio bruciatore”, per cause non imputabili al venditore.
A tal proposito, l'appellante evidenziava che la documentazione prodotta in primo grado dimostrava la legittimità della propria condotta, volta ad evadere l'ordine nella sua interezza, e che il parziale inadempimento era riconducibile esclusivamente al fatto che il pezzo di ricambio richiesto era fuori produzione (circostanza comunicata dal fornitore all'ingrosso, dopo vari solleciti).
L'appellante perciò riteneva che, a rigore, la fattispecie de quo non era riconducibile all'istituto della risoluzione del contratto per inadempimento, ma a quello della sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione.
La evidenziava, quindi, che l'acquirente, TE facendo istallare i pezzi di ricambio regolarmente consegnati al fine di ripristinare il buon funzionamento della caldaia, aveva dimostrato un apprezzabile interesse a ricevere la prestazione, sebbene parziale. Pertanto, l'appellante osservava che , avendo già CP_1 ottenuto, ex art. 1464 c.c., la riduzione della propria controprestazione tramite la restituzione del prezzo del componente non consegnato, non aveva più nulla da pretendere e, quindi, il
Giudice di Pace avrebbe dovuto respingere l'azione dallo stesso esercitata.
L'appellante rilevava, inoltre, che il Giudice di Pace nel dichiarare la risoluzione del rapporto negoziale de quo per inadempimento, in totale carenza di prova, aveva dato per presupposta l'unitarietà della prestazione oggetto del contratto, la quale in realtà era divisibile, come provato dal fatto stesso che l'acquirente aveva installato due dei tre pezzi di ricambio ordinati ed ottenuto grazie a tale intervento il ripristino del funzionamento della caldaia.
Dunque, in via subordinata, nel caso in cui la fattispecie fosse considerata dall'intestato Tribunale riconducibile all'istituto della risoluzione del contratto per inadempimento e fosse ravvisata una propria condotta colpevole, l'appellante domandava pronunciarsi la risoluzione parziale ex art. 1458 c.c., applicabile nell'ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea quando l'oggetto di esso consiste
Pag. 6 a 14 nella consegna di più beni aventi una propria individualità e autonoma negoziabilità, con conseguente limitazione degli effetti restitutori al solo controvalore della prestazione non eseguita, ovvero al prezzo del componente non fornito (versato a controparte prima dell'instaurazione del giudizio).
Infine, l'appellante riteneva non sufficientemente motivato il capo della sentenza n. 24203/2022 del Giudice di Pace di Roma che lo condannava a versare a la somma di € 122,00 a titolo CP_1 di rimborso della spesa dallo stesso sostenuta per la riparazione della caldaia.
L'appellante evidenziava, altresì, la carenza di nesso eziologico tra la propria condotta (mancata consegna del pezzo di ricambio per causa a sé non imputabile) ed il pagamento della suddetta somma alla Idrotermica Centro S.r.l., quale corrispettivo dovuto da controparte per un intervento di manutenzione dipendente dallo stato di malfunzionamento della caldaia, anteriore rispetto alla mancata consegna del terzo pezzo di ricambio.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Tutto ciò premesso e considerato, l'appellato ed i sottoscritti difensori e procuratori domiciliatari del medesimo chiedono che l'On. Tribunale adito voglia:
- in via principale dichiarare infondato l'avversario atto di appello, per l'effetto, rigettandolo integralmente e così confermando la sentenza impugnata;
- in ogni caso ai sensi di legge, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare gli importi dei compensi e delle spese imponibili, generali ed escluse dalla base imponibile, oltre a rimborsare l'importo della maggiorazione per il contributo integrativo previdenziale forense, oltre iva, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Pag. 7 a 14 Nel sostenere la correttezza della decisione assunta dal
Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 24203/2022, l'appellato rilevava che:
- la non aveva assolto l'onere della prova TE circa la non imputabilità alla propria condotta dell'inadempimento o del mancato esatto adempimento della prestazione, che non poteva essere considerato di lieve entità a fronte del fatto che non era stato consegnato solamente uno dei tre pezzi di ricambio ordinati, giacché i 3 ricambi erano funzionalmente destinati ad un uso congiunto finalizzato alla riparazione della medesima caldaia, tanto che il prezzo versato per l'acquisto dei 3 componenti era stato indicato dal venditore cumulativamente, non frazionato fra i tre elementi;
- la in violazione dei principi di TE correttezza, diligenza e buona fede ex artt. 1175, 1176, 1337 e
1375 c.c., aveva venduto il ricambio mancante (cablaggio bruciatore) senza averne la disponibilità, lo aveva più volte rassicurato sul fatto che il pezzo sarebbe arrivato, per poi informarlo della irreperibilità del componente trascorsi 3 mesi dall'ordine e, infine, durante la negoziazione assistita gli aveva proposto la consegna del pezzo reperito presso il magazzino di un altro rivenditore, ma senza alcuna garanzia di legge;
- l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per irreperibilità del pezzo asseritamente uscito dalla produzione era, pertanto, dubbia e non provata;
inoltre, laddove reputata sussistente, ex art. 1463 c.c., doveva comunque applicarsi la risoluzione del contratto e la disciplina dell'indebito
(giungendosi per altra via, alla stessa conclusione del Giudice di Pace, che aveva accertato l'inadempimento o inesatto adempimento della prestazione assunta dalla TE avente ad oggetto la completa fornitura dei 3 pezzi necessari alla piena riparazione della caldaia, con conseguente risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.);
Pag. 8 a 14 - il fatto che la caldaia, dopo la riparazione di emergenza della
Idrotermica Centro S.r.l. tramite montaggio dei ricambi consegnati e adattamento del vecchio cablaggio bruciatore, fosse rimasta in funzione per molti mesi prima di essere definitivamente cambiata, era del tutto irrilevante, trattandosi in ogni caso di una soluzione precaria, resasi necessaria a fronte della condotta inadempiente di controparte;
- pertanto, il Giudice di Pace aveva correttamente condannato la a risarcirgli la somma di € 122,00, quale TE rimborso della spesa che era stato costretto a sostenere per il temporaneo funzionamento della caldaia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti;
all'udienza del 24-9-2024 queste precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle emergenze in atti, l'impugnata sentenza n.
24203/2022 deve essere riformata, non potendosi condividere le ragioni che hanno condotto il Giudice di prime cure a dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le parti nel novembre 2019, con conseguente condanna agli effetti restitutori di cui alla citata sentenza, in quanto, come rilevato dall'appellante, l'inesatto adempimento della prestazione assunta dalla (alla stessa riconducibile, non essendo TE stata sufficientemente provata la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al venditore) non può essere considerato tale da integrare la gravità dell'inadempimento postulata dall'art. 1455 c.c. quale necessario presupposto della risoluzione contrattuale.
Orbene, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa Pag. 9 a 14 importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Dunque, per la risoluzione di un contratto è necessario che l'inadempienza sia rilevante e che incida sul sinallagma contrattuale.
Sul punto, la Suprema Corte, ribadendo il proprio costante orientamento, da ultimo ha avuto modo di specificare che: “I criteri alla stregua dei quali valutare la gravità dell'inadempimento sono chiaramente indicati da Cass. n. 7083 del
2006, la cui massima riprende Cass. n. 1773 del 2001, che impone di tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione , ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità.
L'apprezzamento dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione integra l'elemento oggettivo della gravità dell'inadempimento, laddove nell'elemento soggettivo rientrano i comportamenti dell'una e dell'altra parte tali da rendere, nel caso concreto, meno grave un inadempimento che sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente, raggiungerebbe la soglia della risoluzione. La valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale.
Essa quindi non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma considera in che Pag. 10 a 14 misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte” (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 22346 del 22-10-2014).
Potendosi perciò affermare, in base ai criteri sopra esposti, che la risoluzione deve essere dichiarata quando l'inadempimento di una parte comporta l'irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto;
quando, invece,
l'inadempimento non impedisce la realizzabilità dello scopo perseguito dalle parti tramite la stipula del negozio giuridico, fermo restando il diritto al risarcimento del danno del contraente non inadempiente (ove ne ricorrano i presupposti), la risoluzione non può essere dichiarata.
Fatta tale premessa, deve osservarsi che la mancata consegna di uno dei tre componenti di ricambio oggetto di fornitura (pur essendo gli stessi, nella volontà contrattuale dell'acquirente, indivisibili in quanto funzionalmente destinati ad un uso congiunto finalizzato alla riparazione della medesima caldaia) non può configurare un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché, nonostante l'inesatto adempimento della prestazione convenuta da parte del fornitore, l'acquirente ha comunque realizzato il concreto interesse prefissatosi con la stipula del contratto, ossia il ripristino del funzionamento della caldaia, in modo obiettivamente durevole.
Per tale ragione, non può riscontrarsi, nel caso di specie, una rilevante alterazione del rapporto sinallagmatico in danno dell'acquirente odierno appellato, che, laddove sussistente, avrebbe privato di causa l'arricchimento del venditore giustificando la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive.
Del resto, lo stesso acquirente negli atti del giudizio di prime cure, nonché in quelli del presente grado di giudizio, ha allegato e dato prova di aver incaricato, nel dicembre 2019 (cfr. doc.
9 - fascicolo di primo grado), la Idrotermica Centro s.r.l. Pag. 11 a 14 di installare i due pezzi di ricambio regolarmente consegnati dalla adattando per il funzionamento dei TE suddetti componenti il vecchio cablaggio del bruciatore in proprio possesso, e di aver ottenuto grazie a tale intervento il ripristino del funzionamento della caldaia (evidentemente, a prescindere dall'installazione del pezzo di ricambio non fornito), fino a marzo del 2023 (cfr. docc. 1 e 2 dell'appellato), dunque, per un cospicuo periodo di tempo, tale da escludere il carattere transitorio della riparazione.
Con ciò, potendosi certamente affermare che nell'economia complessiva del rapporto giuridico in contestazione,
l'inadempimento del venditore debba essere considerato di lieve entità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; che, pertanto, il contratto di fornitura stipulato tra le parti nel novembre 2019 non deve essere risolto;
che, non producendosi alcun effetto restitutorio, la non è tenuta a TE rifondere a il prezzo incassato per la fornitura dei 3 CP_1 pezzi di ricambio (€ 1.251,35) - a maggior ragione ove si consideri che la somma di € 72,35 versata per l'acquisto del cablaggio bruciatore risulta già restituita (cfr. doc. 11 - fascicolo di primo grado) - così come l'acquirente non è tenuto a rendere alla società fornitrice i 2 pezzi di ricambio ricevuti in consegna e, per lungo tempo, installati nella propria caldaia.
Accolto il primo motivo di gravame, per le ragioni sopra esposte, il secondo ed il terzo motivo di appello devono ritenersi assorbiti.
Infine, ritenuto condivisibile il quarto motivo di appello proposto dalla , deve affermarsi che la stessa TE non è obbligata a versare a la somma di € 122,00, quale CP_1 risarcimento della spesa da questi sostenuta per la riparazione della caldaia nel dicembre 2019, non riscontrandosi alcun nesso di causalità tra il suddetto intervento di riparazione e la mancata consegna del cablaggio bruciatore, posto che il malfunzionamento della caldaia avrebbe comportato un costo per la sua riparazione,
Pag. 12 a 14 anche laddove fossero stati installati tutti i pezzi di ricambio ordinati.
All'accoglimento dell'appello proposto dalla TE
e, per quanto di ragione, alla integrale riforma della
[...] sentenza n. 24203/2022, deve far seguito la condanna di CP_1 alla rifusione nei confronti dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
accoglie l'appello proposto dalla e, per TE
l'effetto, riforma la sentenza n. 24203/2022 del Giudice di Pace di Roma;
respinge la domanda di di condanna della CP_1
a rifondere il prezzo incassato per la TE fornitura dei 3 pezzi di ricambio dallo stesso acquistati (€
1.251,35, decurtati della somma di € 72,35), e, per l'effetto, dichiara che non è tenuto a rendere alla società CP_1 fornitrice i 2 pezzi di ricambio regolarmente consegnati;
respinge la domanda di risarcimento del danno formulata da
[...]
in primo grado e dichiara che la non è CP_1 TE obbligata a rimborsare a la somma di € 122,00; CP_1
condanna al pagamento in favore della CP_1 TE
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che
[...] liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 1.350,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 4 marzo 2025.
Pag. 13 a 14 il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 14 a 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 24-9-2024 e vertente
TRA
, TE
C.F. , con sede legale in Ciampino, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio dell'avv.
Gianluigi Martino, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa civile R.G. n. 29540/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma
APPELLANTE
E
, CP_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, in via C.F._1
Santa Maria Mediatrice n. 1, presso lo studio degli avv.ti
Fabrizio Bucci e Mario Arpino, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d'appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 14 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24-9-2024,
l'attrice concludeva come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma la nella persona del legale rappresentante pro TE tempore, affinché, previa risoluzione del contratto di fornitura precedentemente stipulato per inadempimento della società fornitrice, la stessa fosse condannata a versare in suo favore: la somma di € 1.251,35 a titolo di restituzione del prezzo già corrisposto per la merce acquistata (3 pezzi di ricambio per la caldaia); € 122,00 per il rimborso del costo di una riparazione resasi necessaria dopo il montaggio di due dei tre pezzi di ricambio;
€ 800,00 per i danni morali asseritamente subiti a causa dell'inadempienza contrattuale della fornitrice.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la
[...] quale, nel resistere alle pretese avversarie dichiarava che la mancata consegna di uno dei tre pezzi acquistati da non CP_1 poteva esserle addebitata, essendosi trovata nell'impossibilità di adempiere a causa della sopravvenuta uscita dal mercato del ricambio ordinato (un cablaggio bruciatore). La società, inoltre, evidenziava che, a fronte della sopravvenuta impossibilità della prestazione aveva restituito al cliente, mediante bonifico bancario, il costo del pezzo di ricambio mancante, incassato al momento dell'ordine (€ 72,35).
In esito al giudizio di primo grado, con sentenza n.
24203/2022, il Giudice di Pace di Roma, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta e dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura di cui trattasi: a) condannava la
Pag. 2 a 14 a restituire all'acquirente il prezzo TE incassato per la fornitura dei 3 pezzi di ricambio (€ 1.251,35), detratta la somma di € 72,35 già corrisposta (oltre interessi legali dalla domanda), nonché, la somma di € 122,00 come rimborso della spesa sostenuta dall'attore per la riparazione della caldaia;
b) ordinava all'attore di restituire alla società fornitrice i 2 pezzi di ricambio consegnati;
c) rigettava la domanda di risarcimento dei danni morali;
d) condannava la a rifondere a controparte le spese TE processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la TE
conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale
[...] [...]
e, proponendo appello avverso la citata sentenza, chiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, quale Giudice
d'appello, in riforma della Sentenza resa dal Giudice di Pace di
Roma, n.24203/2022, Rep.9497/2022, all'esito del
Proc.RG.29540/2021 così decidere:
1) in via principale, rigettare la domanda formulata dal Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi CP_1 di cui in narrativa;
accertare ex art. 1256 c.c. l'impossibilità sopravvenuta della prestazione in riferimento alla fornitura del
“cablaggio bruciatore” e dichiarare estinta, per non imputabilità nei confronti del debitore, l'obbligazione della TE
nei confronti del Sig. che è stato rimborsato
[...] CP_1 del costo sostenuto;
2) in via subordinata, rigettare la domanda formulata dal Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi CP_1 di cui in narrativa;
accertare ex art. 1258 c.c. l'impossibilità parziale all'adempimento della prestazione e dichiarare estinta
l'obbligazione, per causa non imputabile alla TE poiché parte della prestazione è divenuta impossibile e che è stato rimborsato il costo sostenuto dall'attuale appellato;
3) in ogni caso, rigettare la domanda di applicazione della regola dell'indebito perché infondata in fatto ed in diritto;
Pag. 3 a 14 4) condannare l'appellato alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado del giudizio, ivi compresa la fase della negoziazione assistita.
Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad €.1.301,00 e che il C.U. dovuto è di € 147,00.
Salvis juribus”.
L'appellante, innanzitutto, deduceva che:
- in data 19-11-2019, tramite la Idrotermica Centro CP_1
S.r.l., aveva ordinato 3 componenti di ricambio per la propria caldaia “Thermital SVC 35 1P” (un ventilatore, un cablaggio bruciatore ed una scheda di controllo) per il complessivo importo di € 1.323,70, versato tramite bonifico bancario in data
22-11-2019;
- in data 26-11-2019, aveva inoltrato l'ordine dei componenti alla società grossista Fit Service S.p.A.;
- in data 27-11-2019, aveva comunicato a (tramite la CP_1
Idrotermica Centro S.r.l.) che erano giunti in sede solo due dei tre componenti ordinati, ossia il ventilatore e la scheda di controllo;
che, come riferito dalla società grossista Fit
Service S.p.A., per la consegna del cablaggio bruciatore la casa produttrice aveva indicato un'attesa di circa 40 giorni lavorativi;
- dopo un ulteriore ritardo a sé non imputabile, aveva comunicato alla Idrotermica Centro S.r.l. (incaricata dal Re della manutenzione della caldaia), che la società fornitrice avrebbe protratto l'attesa per l'arrivo del cablaggio bruciatore sino alla data del 14-2-2020;
- in data 21-2-2020, appreso dalla Fit Service S.p.A. che il suddetto componente non era disponibile, aveva informato la
Idrotermica Centro S.r.l. della irreperibilità del pezzo, dichiarandosi disposta a restituire al cliente il prezzo del componente mancante, senza ottenere risposta;
- in data 20-7-2020, aveva nuovamente comunicato alla Idrotermica
Centro S.r.l. di essere impossibilitata a fornire il componente Pag. 4 a 14 di ricambio data l'irreperibilità dello stesso sul mercato, insistendo per avere il codice IBAN del cliente per il relativo rimborso, ma ancora una volta, non aveva ricevuto risposta;
- con diffida ad adempiere del 28-8-2020, aveva CP_1 reiterato la richiesta di fornitura del pezzo di ricambio mancante, nonostante lo stesso non fosse più prodotto e tantomeno commercializzato;
- i tentativi di bonario componimento della lite non erano giunti a buon fine, giacché anche in sede di negoziazione assistita il cliente aveva preteso la consegna del pezzo di ricambio da lui ordinato;
- nelle more del giudizio, con un intervento di riparazione la caldaia era stata resa funzionante, giacché era stato possibile sostituire il pezzo di ricambio in oggetto con un prodotto similare;
- in data 7-4-2021, era riuscita a restituire al cliente, tramite bonifico bancario, l'importo di € 72,35, corrispondente al valore del cablaggio bruciatore da quest'ultimo pagato.
Ciò detto, l'appellante rilevava che il Giudice di Pace di
Roma, in applicazione dell'art. 1455 c.c., avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione contrattuale formulata da
[...]
, posto che il proprio inadempimento/inesatto adempimento CP_1 era da reputarsi di scarsa importanza, giacché il cliente, tramite l'installazione dei pezzi di ricambio regolarmente consegnati e l'utilizzo del vecchio cablaggio del bruciatore, era riuscito comunque a ripristinare il funzionamento della caldaia. Dovendo perciò concludersi, considerata l'esiguità della prestazione rimasta ineseguita rispetto al valore dell'obbligazione regolarmente adempiuta alla luce dell'oggetto del contratto e del concreto interesse dell'acquirente, che il rapporto sinallagmatico tra le parti contraenti era rimasto sostanzialmente inalterato.
L'appellante sosteneva, poi, che il Giudice di Pace, erroneamente, non aveva ritenuto assolto l'onere probatorio su di sé gravante circa la sopravvenuta impossibilità della prestazione
Pag. 5 a 14 avente ad oggetto la consegna del pezzo di ricambio “cablaggio bruciatore”, per cause non imputabili al venditore.
A tal proposito, l'appellante evidenziava che la documentazione prodotta in primo grado dimostrava la legittimità della propria condotta, volta ad evadere l'ordine nella sua interezza, e che il parziale inadempimento era riconducibile esclusivamente al fatto che il pezzo di ricambio richiesto era fuori produzione (circostanza comunicata dal fornitore all'ingrosso, dopo vari solleciti).
L'appellante perciò riteneva che, a rigore, la fattispecie de quo non era riconducibile all'istituto della risoluzione del contratto per inadempimento, ma a quello della sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione.
La evidenziava, quindi, che l'acquirente, TE facendo istallare i pezzi di ricambio regolarmente consegnati al fine di ripristinare il buon funzionamento della caldaia, aveva dimostrato un apprezzabile interesse a ricevere la prestazione, sebbene parziale. Pertanto, l'appellante osservava che , avendo già CP_1 ottenuto, ex art. 1464 c.c., la riduzione della propria controprestazione tramite la restituzione del prezzo del componente non consegnato, non aveva più nulla da pretendere e, quindi, il
Giudice di Pace avrebbe dovuto respingere l'azione dallo stesso esercitata.
L'appellante rilevava, inoltre, che il Giudice di Pace nel dichiarare la risoluzione del rapporto negoziale de quo per inadempimento, in totale carenza di prova, aveva dato per presupposta l'unitarietà della prestazione oggetto del contratto, la quale in realtà era divisibile, come provato dal fatto stesso che l'acquirente aveva installato due dei tre pezzi di ricambio ordinati ed ottenuto grazie a tale intervento il ripristino del funzionamento della caldaia.
Dunque, in via subordinata, nel caso in cui la fattispecie fosse considerata dall'intestato Tribunale riconducibile all'istituto della risoluzione del contratto per inadempimento e fosse ravvisata una propria condotta colpevole, l'appellante domandava pronunciarsi la risoluzione parziale ex art. 1458 c.c., applicabile nell'ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea quando l'oggetto di esso consiste
Pag. 6 a 14 nella consegna di più beni aventi una propria individualità e autonoma negoziabilità, con conseguente limitazione degli effetti restitutori al solo controvalore della prestazione non eseguita, ovvero al prezzo del componente non fornito (versato a controparte prima dell'instaurazione del giudizio).
Infine, l'appellante riteneva non sufficientemente motivato il capo della sentenza n. 24203/2022 del Giudice di Pace di Roma che lo condannava a versare a la somma di € 122,00 a titolo CP_1 di rimborso della spesa dallo stesso sostenuta per la riparazione della caldaia.
L'appellante evidenziava, altresì, la carenza di nesso eziologico tra la propria condotta (mancata consegna del pezzo di ricambio per causa a sé non imputabile) ed il pagamento della suddetta somma alla Idrotermica Centro S.r.l., quale corrispettivo dovuto da controparte per un intervento di manutenzione dipendente dallo stato di malfunzionamento della caldaia, anteriore rispetto alla mancata consegna del terzo pezzo di ricambio.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Tutto ciò premesso e considerato, l'appellato ed i sottoscritti difensori e procuratori domiciliatari del medesimo chiedono che l'On. Tribunale adito voglia:
- in via principale dichiarare infondato l'avversario atto di appello, per l'effetto, rigettandolo integralmente e così confermando la sentenza impugnata;
- in ogni caso ai sensi di legge, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare gli importi dei compensi e delle spese imponibili, generali ed escluse dalla base imponibile, oltre a rimborsare l'importo della maggiorazione per il contributo integrativo previdenziale forense, oltre iva, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Pag. 7 a 14 Nel sostenere la correttezza della decisione assunta dal
Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 24203/2022, l'appellato rilevava che:
- la non aveva assolto l'onere della prova TE circa la non imputabilità alla propria condotta dell'inadempimento o del mancato esatto adempimento della prestazione, che non poteva essere considerato di lieve entità a fronte del fatto che non era stato consegnato solamente uno dei tre pezzi di ricambio ordinati, giacché i 3 ricambi erano funzionalmente destinati ad un uso congiunto finalizzato alla riparazione della medesima caldaia, tanto che il prezzo versato per l'acquisto dei 3 componenti era stato indicato dal venditore cumulativamente, non frazionato fra i tre elementi;
- la in violazione dei principi di TE correttezza, diligenza e buona fede ex artt. 1175, 1176, 1337 e
1375 c.c., aveva venduto il ricambio mancante (cablaggio bruciatore) senza averne la disponibilità, lo aveva più volte rassicurato sul fatto che il pezzo sarebbe arrivato, per poi informarlo della irreperibilità del componente trascorsi 3 mesi dall'ordine e, infine, durante la negoziazione assistita gli aveva proposto la consegna del pezzo reperito presso il magazzino di un altro rivenditore, ma senza alcuna garanzia di legge;
- l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per irreperibilità del pezzo asseritamente uscito dalla produzione era, pertanto, dubbia e non provata;
inoltre, laddove reputata sussistente, ex art. 1463 c.c., doveva comunque applicarsi la risoluzione del contratto e la disciplina dell'indebito
(giungendosi per altra via, alla stessa conclusione del Giudice di Pace, che aveva accertato l'inadempimento o inesatto adempimento della prestazione assunta dalla TE avente ad oggetto la completa fornitura dei 3 pezzi necessari alla piena riparazione della caldaia, con conseguente risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.);
Pag. 8 a 14 - il fatto che la caldaia, dopo la riparazione di emergenza della
Idrotermica Centro S.r.l. tramite montaggio dei ricambi consegnati e adattamento del vecchio cablaggio bruciatore, fosse rimasta in funzione per molti mesi prima di essere definitivamente cambiata, era del tutto irrilevante, trattandosi in ogni caso di una soluzione precaria, resasi necessaria a fronte della condotta inadempiente di controparte;
- pertanto, il Giudice di Pace aveva correttamente condannato la a risarcirgli la somma di € 122,00, quale TE rimborso della spesa che era stato costretto a sostenere per il temporaneo funzionamento della caldaia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti;
all'udienza del 24-9-2024 queste precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle emergenze in atti, l'impugnata sentenza n.
24203/2022 deve essere riformata, non potendosi condividere le ragioni che hanno condotto il Giudice di prime cure a dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le parti nel novembre 2019, con conseguente condanna agli effetti restitutori di cui alla citata sentenza, in quanto, come rilevato dall'appellante, l'inesatto adempimento della prestazione assunta dalla (alla stessa riconducibile, non essendo TE stata sufficientemente provata la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al venditore) non può essere considerato tale da integrare la gravità dell'inadempimento postulata dall'art. 1455 c.c. quale necessario presupposto della risoluzione contrattuale.
Orbene, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa Pag. 9 a 14 importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Dunque, per la risoluzione di un contratto è necessario che l'inadempienza sia rilevante e che incida sul sinallagma contrattuale.
Sul punto, la Suprema Corte, ribadendo il proprio costante orientamento, da ultimo ha avuto modo di specificare che: “I criteri alla stregua dei quali valutare la gravità dell'inadempimento sono chiaramente indicati da Cass. n. 7083 del
2006, la cui massima riprende Cass. n. 1773 del 2001, che impone di tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione , ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità.
L'apprezzamento dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione integra l'elemento oggettivo della gravità dell'inadempimento, laddove nell'elemento soggettivo rientrano i comportamenti dell'una e dell'altra parte tali da rendere, nel caso concreto, meno grave un inadempimento che sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente, raggiungerebbe la soglia della risoluzione. La valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale.
Essa quindi non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma considera in che Pag. 10 a 14 misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente di realizzare l'interesse che intendeva perseguire e per il quale ha instaurato il vincolo obbligatorio con l'altra parte” (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 22346 del 22-10-2014).
Potendosi perciò affermare, in base ai criteri sopra esposti, che la risoluzione deve essere dichiarata quando l'inadempimento di una parte comporta l'irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto;
quando, invece,
l'inadempimento non impedisce la realizzabilità dello scopo perseguito dalle parti tramite la stipula del negozio giuridico, fermo restando il diritto al risarcimento del danno del contraente non inadempiente (ove ne ricorrano i presupposti), la risoluzione non può essere dichiarata.
Fatta tale premessa, deve osservarsi che la mancata consegna di uno dei tre componenti di ricambio oggetto di fornitura (pur essendo gli stessi, nella volontà contrattuale dell'acquirente, indivisibili in quanto funzionalmente destinati ad un uso congiunto finalizzato alla riparazione della medesima caldaia) non può configurare un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché, nonostante l'inesatto adempimento della prestazione convenuta da parte del fornitore, l'acquirente ha comunque realizzato il concreto interesse prefissatosi con la stipula del contratto, ossia il ripristino del funzionamento della caldaia, in modo obiettivamente durevole.
Per tale ragione, non può riscontrarsi, nel caso di specie, una rilevante alterazione del rapporto sinallagmatico in danno dell'acquirente odierno appellato, che, laddove sussistente, avrebbe privato di causa l'arricchimento del venditore giustificando la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive.
Del resto, lo stesso acquirente negli atti del giudizio di prime cure, nonché in quelli del presente grado di giudizio, ha allegato e dato prova di aver incaricato, nel dicembre 2019 (cfr. doc.
9 - fascicolo di primo grado), la Idrotermica Centro s.r.l. Pag. 11 a 14 di installare i due pezzi di ricambio regolarmente consegnati dalla adattando per il funzionamento dei TE suddetti componenti il vecchio cablaggio del bruciatore in proprio possesso, e di aver ottenuto grazie a tale intervento il ripristino del funzionamento della caldaia (evidentemente, a prescindere dall'installazione del pezzo di ricambio non fornito), fino a marzo del 2023 (cfr. docc. 1 e 2 dell'appellato), dunque, per un cospicuo periodo di tempo, tale da escludere il carattere transitorio della riparazione.
Con ciò, potendosi certamente affermare che nell'economia complessiva del rapporto giuridico in contestazione,
l'inadempimento del venditore debba essere considerato di lieve entità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; che, pertanto, il contratto di fornitura stipulato tra le parti nel novembre 2019 non deve essere risolto;
che, non producendosi alcun effetto restitutorio, la non è tenuta a TE rifondere a il prezzo incassato per la fornitura dei 3 CP_1 pezzi di ricambio (€ 1.251,35) - a maggior ragione ove si consideri che la somma di € 72,35 versata per l'acquisto del cablaggio bruciatore risulta già restituita (cfr. doc. 11 - fascicolo di primo grado) - così come l'acquirente non è tenuto a rendere alla società fornitrice i 2 pezzi di ricambio ricevuti in consegna e, per lungo tempo, installati nella propria caldaia.
Accolto il primo motivo di gravame, per le ragioni sopra esposte, il secondo ed il terzo motivo di appello devono ritenersi assorbiti.
Infine, ritenuto condivisibile il quarto motivo di appello proposto dalla , deve affermarsi che la stessa TE non è obbligata a versare a la somma di € 122,00, quale CP_1 risarcimento della spesa da questi sostenuta per la riparazione della caldaia nel dicembre 2019, non riscontrandosi alcun nesso di causalità tra il suddetto intervento di riparazione e la mancata consegna del cablaggio bruciatore, posto che il malfunzionamento della caldaia avrebbe comportato un costo per la sua riparazione,
Pag. 12 a 14 anche laddove fossero stati installati tutti i pezzi di ricambio ordinati.
All'accoglimento dell'appello proposto dalla TE
e, per quanto di ragione, alla integrale riforma della
[...] sentenza n. 24203/2022, deve far seguito la condanna di CP_1 alla rifusione nei confronti dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
accoglie l'appello proposto dalla e, per TE
l'effetto, riforma la sentenza n. 24203/2022 del Giudice di Pace di Roma;
respinge la domanda di di condanna della CP_1
a rifondere il prezzo incassato per la TE fornitura dei 3 pezzi di ricambio dallo stesso acquistati (€
1.251,35, decurtati della somma di € 72,35), e, per l'effetto, dichiara che non è tenuto a rendere alla società CP_1 fornitrice i 2 pezzi di ricambio regolarmente consegnati;
respinge la domanda di risarcimento del danno formulata da
[...]
in primo grado e dichiara che la non è CP_1 TE obbligata a rimborsare a la somma di € 122,00; CP_1
condanna al pagamento in favore della CP_1 TE
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che
[...] liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 1.350,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 4 marzo 2025.
Pag. 13 a 14 il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 14 a 14