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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/09/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Massimo Di Patria Presidente
Dott. Barbara Vacca Giudice rel.
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario R.G. n. 88-1/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
REA FO-324490), con sede in Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 157
Visto il ricorso proposto in data 29/05/2025 da
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI' in persona del
Sostituto dott. ANTONIO VINCENZO BARTOLOZZI nei confronti di
(c.f. REA FO-324490), con sede in Cesena, Via Controparte_1 P.IVA_1
Leopoldo Lucchi n. 157, assistita dall'avv. FEDERICO BOSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Forlì, Via Guido Bonali n. 1
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII in data 29/05/2025;
− dato atto che la convenuta, spontaneamente comparsa all'udienza del 09/07/2025, a seguito del concesso rinvio si è costituita in data 15/09/2025;
− rilevato che la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ai sensi dell'art. 44 CCII, presentata dalla Società con ricorso depositato in data 18/09/2025 /RG
88-2/2025), è stata dichiarata inammissibile con decreto collegiale in pari data, di tal ché è venuto meno l'impedimento di cui all'art. 7 all'esame della domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla;
Parte_1
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
− rilevato in particolare che la convenuta è un'impresa commerciale, iscritta al Registro delle imprese per lo svolgimento di attività di poliambulatorio con attività diagnostica, e risultano superate le soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, circostanza peraltro non contestata dalla convenuta che, su tale presupposto, aveva chiesto l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi;
− osservato, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio prodotto, risalente al 2022 emerge il positivo superamento di tutte e tre le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lettera d), atteso che l'attivo patrimoniale è pari a € 857.893, i ricavi lordi sono stati pari a € 986.384 e i debiti alla data del 31/12/2022 ammontavano a € 760.735 e nella memoria di costituzione della
Società sono stati indicati in ca. € 600.000;
− osservato inoltre che vi è prova del superamento della soglia di cui all'art. 49, comma 5
CCII, in quanto dall'istruttoria officiosa svolta, oltre che da quanto evidenziato nel ricorso della Procura, emergono debiti scaduti verso l'Erario per complessivi € 321.276,32;
− ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante dall'elevato debito verso l'Erario, non oggetto neppure di richiesta di rateizzazione, dai numerosi decreti ingiuntivi emessi a suo carico dal 2022 in avanti e non opposti per oltre € 250.000 e dalle svariate procedure esecutive promosse a suo carico e ancora pendenti, come da come da informative della Cancelleria civile, dalla presenza di ulteriori debiti, ancora non iscritto a ruolo, da parte di INPS, oltre che da quanto affermato dalla stessa Controparte_2
convenuta nella memoria di costituzione in cui si rappresenta che l'attività del centro diagnostico è attualmente sospesa per assenza di fornitura elettrica, la cui erogazione è stata sospesa dal gestore per morosità, che anche con il proprietario dei locali è stato stipulato un accordo prevedente, a fronte dell'anticipata risoluzione del contratto, il rientro rateale del debito maturato per canoni non pagati e che erano in corso interlocuzione per la cessione dei macchinari, unica possibilità per far fronte al pagamento;
− ritenuto che a fronte di una simile situazione sia del tutto evidente che
[...]
non sia in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle CP_1
proprie obbligazioni, non potendo peraltro neppure più contare sull' attività di impresa e versi, dunque, in stato di insolvenza, integrandosi le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII
e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di c.f. REA FO-324490), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 157 ;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Curatore il dott. (c.f. ), con studio in Forlì, Persona_1 C.F._1
via Biondini, n. 27, iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti
Contabili di Forlì-Cesena e all'elenco Nazionale dei Gestori della crisi;
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, previa verifica della propria disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, di cui dovrà dare atto nell'accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c. e rispetto a C.F. : Controparte_1 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 05/08/2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura ai sensi dell'art. 198 CCII;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al
P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII.
FISSA il giorno 22/01/2026 ad ore 10:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed estensore dott.ssa Barbara Vacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Massimo Di Patria Presidente
Dott. Barbara Vacca Giudice rel.
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario R.G. n. 88-1/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
REA FO-324490), con sede in Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 157
Visto il ricorso proposto in data 29/05/2025 da
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI' in persona del
Sostituto dott. ANTONIO VINCENZO BARTOLOZZI nei confronti di
(c.f. REA FO-324490), con sede in Cesena, Via Controparte_1 P.IVA_1
Leopoldo Lucchi n. 157, assistita dall'avv. FEDERICO BOSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Forlì, Via Guido Bonali n. 1
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII in data 29/05/2025;
− dato atto che la convenuta, spontaneamente comparsa all'udienza del 09/07/2025, a seguito del concesso rinvio si è costituita in data 15/09/2025;
− rilevato che la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ai sensi dell'art. 44 CCII, presentata dalla Società con ricorso depositato in data 18/09/2025 /RG
88-2/2025), è stata dichiarata inammissibile con decreto collegiale in pari data, di tal ché è venuto meno l'impedimento di cui all'art. 7 all'esame della domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla;
Parte_1
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società debitrice ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
− rilevato in particolare che la convenuta è un'impresa commerciale, iscritta al Registro delle imprese per lo svolgimento di attività di poliambulatorio con attività diagnostica, e risultano superate le soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, circostanza peraltro non contestata dalla convenuta che, su tale presupposto, aveva chiesto l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi;
− osservato, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio prodotto, risalente al 2022 emerge il positivo superamento di tutte e tre le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lettera d), atteso che l'attivo patrimoniale è pari a € 857.893, i ricavi lordi sono stati pari a € 986.384 e i debiti alla data del 31/12/2022 ammontavano a € 760.735 e nella memoria di costituzione della
Società sono stati indicati in ca. € 600.000;
− osservato inoltre che vi è prova del superamento della soglia di cui all'art. 49, comma 5
CCII, in quanto dall'istruttoria officiosa svolta, oltre che da quanto evidenziato nel ricorso della Procura, emergono debiti scaduti verso l'Erario per complessivi € 321.276,32;
− ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante dall'elevato debito verso l'Erario, non oggetto neppure di richiesta di rateizzazione, dai numerosi decreti ingiuntivi emessi a suo carico dal 2022 in avanti e non opposti per oltre € 250.000 e dalle svariate procedure esecutive promosse a suo carico e ancora pendenti, come da come da informative della Cancelleria civile, dalla presenza di ulteriori debiti, ancora non iscritto a ruolo, da parte di INPS, oltre che da quanto affermato dalla stessa Controparte_2
convenuta nella memoria di costituzione in cui si rappresenta che l'attività del centro diagnostico è attualmente sospesa per assenza di fornitura elettrica, la cui erogazione è stata sospesa dal gestore per morosità, che anche con il proprietario dei locali è stato stipulato un accordo prevedente, a fronte dell'anticipata risoluzione del contratto, il rientro rateale del debito maturato per canoni non pagati e che erano in corso interlocuzione per la cessione dei macchinari, unica possibilità per far fronte al pagamento;
− ritenuto che a fronte di una simile situazione sia del tutto evidente che
[...]
non sia in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle CP_1
proprie obbligazioni, non potendo peraltro neppure più contare sull' attività di impresa e versi, dunque, in stato di insolvenza, integrandosi le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII
e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di c.f. REA FO-324490), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 157 ;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Curatore il dott. (c.f. ), con studio in Forlì, Persona_1 C.F._1
via Biondini, n. 27, iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti
Contabili di Forlì-Cesena e all'elenco Nazionale dei Gestori della crisi;
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, previa verifica della propria disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, di cui dovrà dare atto nell'accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c. e rispetto a C.F. : Controparte_1 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 05/08/2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura ai sensi dell'art. 198 CCII;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al
P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII.
FISSA il giorno 22/01/2026 ad ore 10:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed estensore dott.ssa Barbara Vacca