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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti di II° grado n. 177/2023 + 215/2023 R.G., vertenti
➢ il n. 177/2023 R.G.
TRA con sede in Monselice Via Garibaldi n. 28, c.f./p.i. Parte_1 P.IVA_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
, nato a [...] il [...], c.f. e Parte_2 C.F._1 Pt_3
, nata a [...] il [...], c.f. , in proprio e
[...] C.F._2 quali eredi e successori di , nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Cappellari, appellanti
E
c.f. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Santi Pierpaolo Giacona, appellata
E
rappresentata da (già Controparte_2 Parte_4
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianchini, CP_3 P.IVA_3 appellata
➢ il n. 215/2023 R.G.
TRA
1 rappresentata da (già Controparte_2 Parte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianchini, CP_3 appellante
E con sede in Monselice Via Garibaldi n. 28, c.f./p.i. Parte_1 P.IVA_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
, nato a [...] il [...], c.f. e Parte_2 C.F._1 Pt_3
, nata a [...] il [...], c.f. , in proprio e
[...] C.F._2 quali eredi e successori di , nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Cappellari
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ripa, appellati aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1243/2022, pubblicata il 28.6.2022, non notificata, emessa a definizione della causa n.
10813/2016, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3730/2016 emesso in data
12.10.2016 nel procedimento R.G. n. 8173/2016.
§
Svolgimento del processo e ragioni della decisione.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Padova, definitivamente provvedendo, nel contraddittorio delle parti, nonché di
[...]
intervenuta in causa quale pretesa cessionaria del credito litigioso di CP_2 riferimento, sulla causa n. 10813/2016, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
3730/2016, emesso a favore di e a carico di Controparte_4 Parte_1
(debitore principale), , e (garanti), Parte_2 Parte_3 Persona_1 disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, ha: - revocato il decreto ingiuntivo opposto;
- accolto l'eccezione di compensazione con il controcredito maturato sul conto n. 2771.64 già intestato a - condannato Parte_2 Parte_1
e in solido al pagamento di €
[...] Parte_3 Parte_2 Persona_1
261.429,90, oltre interessi ex art. 1284/IV c.c. dal 7.11.2016 al saldo;
- rigettato la domanda risarcitoria attorea;
- compensato le spese legali tra gli attori opponenti e la banca convenuta-opposta; - posto definitivamente a carico di e di Parte_1 in solido le spese della ctu grafologica;
- posto definitivamente a Parte_3
2 carico della convenuta le spese della ctu contabile;
Controparte_1
- compensato le spese legali tra gli attori e la terza intervenuta Controparte_5
2. Hanno proposto appello gli attori opponenti chiedendo la riforma della sentenza
[...] in accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare ed urgente, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
nel merito, in accoglimento dei motivi di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
1. dichiarare la nullità, totale o parziale, dei contratti e dei finanziamenti concessi, per le plurime ed evidenziate violazioni di legge;
2. dichiarare che nei rapporti di cui
è causa ha applicate condizioni contrattuali ed Controparte_1 economiche nulle, illegittime e non espressamente convenute, in particolare a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni e spese;
3. procedere all'accertamento e alla rettifica dei saldi del conto corrente e dei conti anticipi azionati, previa epurazione di tutti gli addebiti illegittimi, così come accertati anche a seguito di consulenza tecnica contabile integrativa;
4. in particolare, dichiarare che, in base alle risultanze della CTU 22.07.2020, il saldo del conto corrente n. 611568.34 (già
5712X) alla data del 08.07.2016 va rideterminato da euro 79.652,83 a debito del correntista a euro 116.735,31 a credito del correntista, salvo ogni diverso e/o maggiore importo dovesse risultare a favore dell'opponente all'esito dell'appello;
5. procedere, in virtù delle reciproche pretese, all'accertamento dei rapporti dare – avere tra le parti con eventuale compensazione dei rispettivi crediti;
6. nell'ipotesi in cui, all'esito del giudizio, residuasse un credito a favore di Controparte_1 ovvero di disporre che sul relativo credito
[...] Controparte_2 decorrano gli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB dal 7.11.2016 al saldo;
7. nella denegata ipotesi in cui non potesse operare la invocata compensazione, dichiararsi tenuta e condannarsi a Controparte_1 corrispondere alla società , in relazione al conto n. 2771.64 (ex conto Parte_1
) acceso presso la Filiale di Monselice, intestato a CP_6 Controparte_7
la somma di euro 72.343,22 pari al saldo a credito del correntista alla data del
[...]
31/10/2010, come accertato dalla CTU integrativa 03.08.2021, oltre agli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dal 31.10.2010 al saldo;
8. accertarsi e dichiararsi che nel corso del rapporto e per le ragioni Controparte_1 esposte nell'atto di appello, è incorsa nella violazione delle regole di buona fede e correttezza, accertarsi e dichiararsi altresì l'illegittimità della segnalazione in Centrale
Rischi, e per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi la medesima al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, nella misura che risulterà in corso di causa, salva liquidazione equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
7.
3 spese e compensi di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio;
8. in via istruttoria, disporre, sulla base delle censure formulate, un supplemento di consulenza tecnica di natura contabile al fine di procedere nei termini prospettati all'accertamento e alla rettifica dei saldi del conto corrente e dei conti anticipi di cui è causa, previa epurazione di tutti gli addebiti illegittimi”.
3. Contestualmente anche ha notificato autonomo atto Controparte_2
d'appello avverso la stessa sentenza, che ha originato il procedimento di II° grado n.
215/2023 R.G., chiedendo di riformare la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di compensazione con il controcredito maturato sul conto n. 2771.64, già intestato a e quindi ha condannato Parte_2 Parte_1 Parte_3
e in solido al pagamento di € 261.429,90, oltre interessi Parte_2 Persona_1 ex art. 1284/IV c.c. dal 7.11.2016 al saldo;
per l'effetto respingere l'eccezione di compensazione col controcredito maturato sul conto n. 2771.64 già intestato a
[...]
e quindi condannare e Pt_2 Parte_1 Parte_3 Parte_2 Per_1
in solido tra di loro al pagamento di € 333.773,12, oltre interessi ex art.
[...]
1284/IV c.c. dal 7.11.2016 al saldo a favore della cessionaria Controparte_2 con vittoria di spese di lite di primo e di secondo grado.
4. si è costituita in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto di Controparte_4 entrambi gli appelli, nello specifico così concludendo: nel procedimento n. 117/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, siccome totalmente infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da , e . Con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 favore di spese e compenso di avvocato”; nel procedimento n. 215/2023: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, siccome infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da
[...]
Con il favore di spese e compenso di avvocato”. Controparte_2
5. L'istanza cautelare proposta da e dai suoi garanti è stata respinta. Parte_1
6. Successivamente, i due procedimenti, avendo ad oggetto l'impugnazione della stessa sentenza, sono stati riuniti.
7. Rigettata l'istanza di modifica dell'ordinanza reiettiva dell'inibitoria presentata dalla difesa di + 3; riuniti i due procedimenti, avendo ad oggetto Parte_1
l'impugnazione della stessa sentenza;
fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 13.2.2025, nelle more le parti appellanti hanno depositato autonomi atti di rinuncia alla propria impugnazione e di contestuale accettazione della altrui rinuncia. Nello specifico: A) e i suoi garanti hanno così dedotto: Parte_1
“premesso che tra le parti in causa è intervenuto accordo il quale prevede che i
4 rispettivi appelli siano rinunciati con integrale compensazione delle spese legali e con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 legge professionale. Ciò premesso, il sottoscritto procuratore, in forza dei poteri di cui alla procura in atti, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del giudizio n. 177/2023 R.G. e contestualmente dichiara di accettare sin d'ora la rinuncia agli atti del giudizio n. 215/2023. Il tutto a spese compensate e con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 legge professionale. Allega copia del presente atto sottoscritto per conferma e ratifica dalle parti rappresentate”
(cfr. atto di rinuncia depositato in pct il 27.11.2023); B) a sua Controparte_2 volta ha dedotto: “Il sottoscritto Avv. Marco Bianchini, in rappresentanza della
[...]
Premesso che pende giudizio di appello R.G. 177/2023 a cui è stato Controparte_2 riunita la procedura R.G. 215/2023 che tra le parti in causa è intervenuto accordo il quale prevede che i rispettivi appelli siano rinunciati con integrale compensazione delle spese legali e con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 legge professionale. Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, in rappresentanza della Controparte_2
a sua volta rappresentata da giuste procure
[...] Parte_4 notarili in atti, forza dei poteri di cui alla procura in atti, DICHIARA di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del giudizio R.G. 215/2023 riunito al R.G. 177/2023 e contestualmente DICHIARA di accettare sin d'ora la rinuncia agli atti del giudizio R.G.
177/2023. Il tutto a spese compensate e con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 legge professionale. Siena, 30/11/2023” (cfr. atto di rinuncia depositato in pct l'1.12.2023).
8. La difesa di non ha depositato l'atto di accettazione della rinuncia CP_4 con riguardo a nessuno dei due appelli riuniti. La circostanza, ai fini estintivi, è tuttavia irrilevante, non avendo un interesse qualificato alla prosecuzione di CP_4 nessuno dei due gravami, di cui pure ha chiesto il rigetto.
9. Ritiene il Collegio che, avendo le parti appellanti ( + 2) Parte_1 dichiarato di rinunciare alle proprie impugnazioni e di accettare la altrui rinuncia, si imponga la dichiarazione di estinzione di entrambi i procedimenti riuniti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., essendo stati gli atti di rinuncia e di accettazione della altrui rinuncia sottoscritti dai difensori procuratori delle parti appellanti a ciò legittimati sulla base delle rispettive procure difensive, nonché, in ogni caso, dalle parti personalmente, e segnatamente: per quanto riguarda e i suoi soci e Parte_1 garanti, e , da questi ultimi, sia in qualità di Parte_2 Parte_3 amministratori di sia in proprio, sia infine in qualità di eredi di Parte_1 Per_1
; per quanto riguarda dal suo procuratore speciale,
[...] Controparte_2
5 dott.ssa a ciò abilitata sulla base della procura speciale rilasciatale Controparte_8 il 25.5.2020 dalla mandataria, oggi CP_3 Parte_4
10. Quanto alle spese del presente secondo grado, considerato che le parti rinuncianti hanno espressamente dichiarato di intendere le spese di lite interamente compensate tra di loro nei reciproci rapporti processuali, ne va qui dato atto, disponendosi che le spese di lite nel rapporto tra + 2 e Parte_1 [...] sono integralmente compensate. Controparte_9
11. Quanto ai rapporti processuali: + 2 – e Parte_1 Controparte_4
– in Controparte_9 Controparte_4 difetto di accordo sul governo delle spese di lite, queste vanno separatamente liquidate in base al valore del “disputatum” relativo a ciascun rapporto, applicati parametri di liquidazione prossimi al valore minimo ex D.M. n. 55/2014 con riguardo alle due fasi in cui si è in concreto sviluppato il giudizio d'appello e poste a carico del rinunciante e a favore di ex art. 306, u.c. c.p.c. Controparte_4
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, così provvede:
a) dichiara l'estinzione dei procedimenti riuniti di II° grado n. 177/2023 R.G e
215/2023 R.G.;
b) dichiara le spese di lite del grado interamente compensate tra Parte_1
e , da un lato, e e per essa Parte_2 Parte_3 Controparte_2
dall'altro; Parte_4
c) condanna e a rimborsare a Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per CP_4 compensi, in complessivi € 3.490,00, oltre al rimborso forfetario spese generali, iva, se dovuta e cpa come per legge;
d) condanna e per essa Controparte_2 Parte_4
a rimborsare a le spese di lite del presente secondo grado, Controparte_4 che liquida, per compensi, in complessivi € 2.450,00, oltre al rimborso forfetario spese generali, iva, se dovuta e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai sig. magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti di II° grado n. 177/2023 + 215/2023 R.G., vertenti
➢ il n. 177/2023 R.G.
TRA con sede in Monselice Via Garibaldi n. 28, c.f./p.i. Parte_1 P.IVA_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
, nato a [...] il [...], c.f. e Parte_2 C.F._1 Pt_3
, nata a [...] il [...], c.f. , in proprio e
[...] C.F._2 quali eredi e successori di , nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Cappellari, appellanti
E
c.f. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Santi Pierpaolo Giacona, appellata
E
rappresentata da (già Controparte_2 Parte_4
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianchini, CP_3 P.IVA_3 appellata
➢ il n. 215/2023 R.G.
TRA
1 rappresentata da (già Controparte_2 Parte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianchini, CP_3 appellante
E con sede in Monselice Via Garibaldi n. 28, c.f./p.i. Parte_1 P.IVA_1 in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
, nato a [...] il [...], c.f. e Parte_2 C.F._1 Pt_3
, nata a [...] il [...], c.f. , in proprio e
[...] C.F._2 quali eredi e successori di , nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Cappellari
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ripa, appellati aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1243/2022, pubblicata il 28.6.2022, non notificata, emessa a definizione della causa n.
10813/2016, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3730/2016 emesso in data
12.10.2016 nel procedimento R.G. n. 8173/2016.
§
Svolgimento del processo e ragioni della decisione.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Padova, definitivamente provvedendo, nel contraddittorio delle parti, nonché di
[...]
intervenuta in causa quale pretesa cessionaria del credito litigioso di CP_2 riferimento, sulla causa n. 10813/2016, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
3730/2016, emesso a favore di e a carico di Controparte_4 Parte_1
(debitore principale), , e (garanti), Parte_2 Parte_3 Persona_1 disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, ha: - revocato il decreto ingiuntivo opposto;
- accolto l'eccezione di compensazione con il controcredito maturato sul conto n. 2771.64 già intestato a - condannato Parte_2 Parte_1
e in solido al pagamento di €
[...] Parte_3 Parte_2 Persona_1
261.429,90, oltre interessi ex art. 1284/IV c.c. dal 7.11.2016 al saldo;
- rigettato la domanda risarcitoria attorea;
- compensato le spese legali tra gli attori opponenti e la banca convenuta-opposta; - posto definitivamente a carico di e di Parte_1 in solido le spese della ctu grafologica;
- posto definitivamente a Parte_3
2 carico della convenuta le spese della ctu contabile;
Controparte_1
- compensato le spese legali tra gli attori e la terza intervenuta Controparte_5
2. Hanno proposto appello gli attori opponenti chiedendo la riforma della sentenza
[...] in accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare ed urgente, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
nel merito, in accoglimento dei motivi di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
1. dichiarare la nullità, totale o parziale, dei contratti e dei finanziamenti concessi, per le plurime ed evidenziate violazioni di legge;
2. dichiarare che nei rapporti di cui
è causa ha applicate condizioni contrattuali ed Controparte_1 economiche nulle, illegittime e non espressamente convenute, in particolare a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni e spese;
3. procedere all'accertamento e alla rettifica dei saldi del conto corrente e dei conti anticipi azionati, previa epurazione di tutti gli addebiti illegittimi, così come accertati anche a seguito di consulenza tecnica contabile integrativa;
4. in particolare, dichiarare che, in base alle risultanze della CTU 22.07.2020, il saldo del conto corrente n. 611568.34 (già
5712X) alla data del 08.07.2016 va rideterminato da euro 79.652,83 a debito del correntista a euro 116.735,31 a credito del correntista, salvo ogni diverso e/o maggiore importo dovesse risultare a favore dell'opponente all'esito dell'appello;
5. procedere, in virtù delle reciproche pretese, all'accertamento dei rapporti dare – avere tra le parti con eventuale compensazione dei rispettivi crediti;
6. nell'ipotesi in cui, all'esito del giudizio, residuasse un credito a favore di Controparte_1 ovvero di disporre che sul relativo credito
[...] Controparte_2 decorrano gli interessi ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB dal 7.11.2016 al saldo;
7. nella denegata ipotesi in cui non potesse operare la invocata compensazione, dichiararsi tenuta e condannarsi a Controparte_1 corrispondere alla società , in relazione al conto n. 2771.64 (ex conto Parte_1
) acceso presso la Filiale di Monselice, intestato a CP_6 Controparte_7
la somma di euro 72.343,22 pari al saldo a credito del correntista alla data del
[...]
31/10/2010, come accertato dalla CTU integrativa 03.08.2021, oltre agli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dal 31.10.2010 al saldo;
8. accertarsi e dichiararsi che nel corso del rapporto e per le ragioni Controparte_1 esposte nell'atto di appello, è incorsa nella violazione delle regole di buona fede e correttezza, accertarsi e dichiararsi altresì l'illegittimità della segnalazione in Centrale
Rischi, e per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi la medesima al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, nella misura che risulterà in corso di causa, salva liquidazione equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
7.
3 spese e compensi di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio;
8. in via istruttoria, disporre, sulla base delle censure formulate, un supplemento di consulenza tecnica di natura contabile al fine di procedere nei termini prospettati all'accertamento e alla rettifica dei saldi del conto corrente e dei conti anticipi di cui è causa, previa epurazione di tutti gli addebiti illegittimi”.
3. Contestualmente anche ha notificato autonomo atto Controparte_2
d'appello avverso la stessa sentenza, che ha originato il procedimento di II° grado n.
215/2023 R.G., chiedendo di riformare la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di compensazione con il controcredito maturato sul conto n. 2771.64, già intestato a e quindi ha condannato Parte_2 Parte_1 Parte_3
e in solido al pagamento di € 261.429,90, oltre interessi Parte_2 Persona_1 ex art. 1284/IV c.c. dal 7.11.2016 al saldo;
per l'effetto respingere l'eccezione di compensazione col controcredito maturato sul conto n. 2771.64 già intestato a
[...]
e quindi condannare e Pt_2 Parte_1 Parte_3 Parte_2 Per_1
in solido tra di loro al pagamento di € 333.773,12, oltre interessi ex art.
[...]
1284/IV c.c. dal 7.11.2016 al saldo a favore della cessionaria Controparte_2 con vittoria di spese di lite di primo e di secondo grado.
4. si è costituita in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto di Controparte_4 entrambi gli appelli, nello specifico così concludendo: nel procedimento n. 117/2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, siccome totalmente infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da , e . Con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 favore di spese e compenso di avvocato”; nel procedimento n. 215/2023: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, siccome infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da
[...]
Con il favore di spese e compenso di avvocato”. Controparte_2
5. L'istanza cautelare proposta da e dai suoi garanti è stata respinta. Parte_1
6. Successivamente, i due procedimenti, avendo ad oggetto l'impugnazione della stessa sentenza, sono stati riuniti.
7. Rigettata l'istanza di modifica dell'ordinanza reiettiva dell'inibitoria presentata dalla difesa di + 3; riuniti i due procedimenti, avendo ad oggetto Parte_1
l'impugnazione della stessa sentenza;
fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 13.2.2025, nelle more le parti appellanti hanno depositato autonomi atti di rinuncia alla propria impugnazione e di contestuale accettazione della altrui rinuncia. Nello specifico: A) e i suoi garanti hanno così dedotto: Parte_1
“premesso che tra le parti in causa è intervenuto accordo il quale prevede che i
4 rispettivi appelli siano rinunciati con integrale compensazione delle spese legali e con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 legge professionale. Ciò premesso, il sottoscritto procuratore, in forza dei poteri di cui alla procura in atti, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del giudizio n. 177/2023 R.G. e contestualmente dichiara di accettare sin d'ora la rinuncia agli atti del giudizio n. 215/2023. Il tutto a spese compensate e con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 legge professionale. Allega copia del presente atto sottoscritto per conferma e ratifica dalle parti rappresentate”
(cfr. atto di rinuncia depositato in pct il 27.11.2023); B) a sua Controparte_2 volta ha dedotto: “Il sottoscritto Avv. Marco Bianchini, in rappresentanza della
[...]
Premesso che pende giudizio di appello R.G. 177/2023 a cui è stato Controparte_2 riunita la procedura R.G. 215/2023 che tra le parti in causa è intervenuto accordo il quale prevede che i rispettivi appelli siano rinunciati con integrale compensazione delle spese legali e con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 legge professionale. Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, in rappresentanza della Controparte_2
a sua volta rappresentata da giuste procure
[...] Parte_4 notarili in atti, forza dei poteri di cui alla procura in atti, DICHIARA di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del giudizio R.G. 215/2023 riunito al R.G. 177/2023 e contestualmente DICHIARA di accettare sin d'ora la rinuncia agli atti del giudizio R.G.
177/2023. Il tutto a spese compensate e con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 legge professionale. Siena, 30/11/2023” (cfr. atto di rinuncia depositato in pct l'1.12.2023).
8. La difesa di non ha depositato l'atto di accettazione della rinuncia CP_4 con riguardo a nessuno dei due appelli riuniti. La circostanza, ai fini estintivi, è tuttavia irrilevante, non avendo un interesse qualificato alla prosecuzione di CP_4 nessuno dei due gravami, di cui pure ha chiesto il rigetto.
9. Ritiene il Collegio che, avendo le parti appellanti ( + 2) Parte_1 dichiarato di rinunciare alle proprie impugnazioni e di accettare la altrui rinuncia, si imponga la dichiarazione di estinzione di entrambi i procedimenti riuniti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., essendo stati gli atti di rinuncia e di accettazione della altrui rinuncia sottoscritti dai difensori procuratori delle parti appellanti a ciò legittimati sulla base delle rispettive procure difensive, nonché, in ogni caso, dalle parti personalmente, e segnatamente: per quanto riguarda e i suoi soci e Parte_1 garanti, e , da questi ultimi, sia in qualità di Parte_2 Parte_3 amministratori di sia in proprio, sia infine in qualità di eredi di Parte_1 Per_1
; per quanto riguarda dal suo procuratore speciale,
[...] Controparte_2
5 dott.ssa a ciò abilitata sulla base della procura speciale rilasciatale Controparte_8 il 25.5.2020 dalla mandataria, oggi CP_3 Parte_4
10. Quanto alle spese del presente secondo grado, considerato che le parti rinuncianti hanno espressamente dichiarato di intendere le spese di lite interamente compensate tra di loro nei reciproci rapporti processuali, ne va qui dato atto, disponendosi che le spese di lite nel rapporto tra + 2 e Parte_1 [...] sono integralmente compensate. Controparte_9
11. Quanto ai rapporti processuali: + 2 – e Parte_1 Controparte_4
– in Controparte_9 Controparte_4 difetto di accordo sul governo delle spese di lite, queste vanno separatamente liquidate in base al valore del “disputatum” relativo a ciascun rapporto, applicati parametri di liquidazione prossimi al valore minimo ex D.M. n. 55/2014 con riguardo alle due fasi in cui si è in concreto sviluppato il giudizio d'appello e poste a carico del rinunciante e a favore di ex art. 306, u.c. c.p.c. Controparte_4
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, così provvede:
a) dichiara l'estinzione dei procedimenti riuniti di II° grado n. 177/2023 R.G e
215/2023 R.G.;
b) dichiara le spese di lite del grado interamente compensate tra Parte_1
e , da un lato, e e per essa Parte_2 Parte_3 Controparte_2
dall'altro; Parte_4
c) condanna e a rimborsare a Pt_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per CP_4 compensi, in complessivi € 3.490,00, oltre al rimborso forfetario spese generali, iva, se dovuta e cpa come per legge;
d) condanna e per essa Controparte_2 Parte_4
a rimborsare a le spese di lite del presente secondo grado, Controparte_4 che liquida, per compensi, in complessivi € 2.450,00, oltre al rimborso forfetario spese generali, iva, se dovuta e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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