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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11872 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8104/2025 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 5/12/2025, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8104/2025 R.G. tra
nato, a Napoli, il 29.10.61, , ivi residente, in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Vicinale Campanile n.2, ed elett.te dom.to in Portici(Na), Via B. Cellini n.8/a, presso lo studio dell'Avv.Paolo Formicola, , che lo rapp.ta e difende, come da procura CodiceFiscale_2
alle liti prodotta APPELLANTE
E
P.I. , quale Impresa Designata, per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania, dalla S.p.A. CONSAP - Gest. Aut. del F.G.V.S., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, per la carica dom.to presso la sede della Società, in Mogliano Veneto(Tv), Via
Marocchesa n.14, ed elett.te dom.to in Napoli, Via E. Suarez n.21, presso lo studio dell'Avv.
IN GR APPELLATA
oggetto: appello avverso la sentenza n.338/2025 emessa dal Giudice di Pace di Barra
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi e verbale del 5/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.338/2025 emessa dal Giudice di Pace di Barra con la quale il G.d.P., relativamente al sinistro verificatosi il 26/08/19, alle ore 12.30 circa, in Napoli al Corso Umberto I, allorchè, mentre il Pt_1
camminava per la detta strada sul marciapiede lato destro, con direzione Piazza Bovio-Garibaldi, giunto all'altezza di Via Ernesto Capacci, nell'accingersi ad attraversare quest'ultima strada, veniva investito e scaraventato al suolo da una vettura tipo Matiz che poi allontanarsi senza rendersi identificabile, aveva accolto la domanda risarcitoria del nei confronti della Pt_1 Controparte_1
nella qualità di Impresa Designata dal FGVS limitando il quantum ad € 2.371,23 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, spese di C.T.U e spese legali errando nella liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo, omettendo la liquidazione delle spese di C.T.P. per €150,00 ed errando nella determinazione degli interessi e rivalutazione;
in contumacia delle Controparte_2
nella qualità, depositate le produzioni, la causa è stata assegnata a sentenza.
[...]
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la sua procedibilità rispetto alla data di pubblicazione della sentenza, l'1/2/2025 .
Di poi occorre rilevare che in base ai soli motivi compiutamente specificati ed illustrati nel rispetto dell'art. 342 cpc, la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alla proponibilità della domanda, titolarità attiva e passiva del rapporto , responsabilità esclusiva del veicolo rimasto sconosciuto , applicabilità della fattispecie regolata dall'art 283 lett A decreto 209 del 2005 avendo, il articolato chiare e specifiche Pt_1
critiche alla sentenza impugnata, solo ed esclusivamente con riferimento alla non corretta determinazione del danno .
I motivi di gravame sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Sul punto, premesso che non risulta contestata in questa sede la C.T.U. espletata in primo grado,
va osservato che effettivamente il primo giudice è incorso in errore nel momento , liquidando il danno biologico permanente dell'1%, il danno biologico temporaneo al 75% per 30gg, al 50% per 5 gg e al 25% per 5 giorni , non ha tenuto conto che il al momento del sinistro, il 26/8/2019 , Pt_1
aveva 57 anni essendo nato il [...] ed inoltre è partito da punto base ed indennità giornaliera errati e diversi da quelli individuati da DM 16/7/2024 in vigore all'epoca della decisione di tal che la sentenza va riformata e, nel rispetto del petitum indicato in appello, va riconosciuto al le Pt_1
seguenti somme: a titolo di danno biologico da invalidità permanente dell'1%, €718,93, a titolo di
ITP, al 75% gg.30(€.41,10 x 30)= €1.233,00; a titolo di I.T.P., al 50% gg.5(€.27,40 x 5)= €137,00, a titolo di I.T.P., al 25% gg.5(€.13,70 x 5)= €68,50 per una somma complessiva pari ad €2.157,43 a cui va aggiunto il danno morale, per € 450,00, non oggetto di appello incidentale, per un ammontare finale a carico della società appellata, pari ad €2.607,43 .
Quanto alle altre doglianze, va evidenziato che il primo giudice, applicando il DM del 2024 anche se in modo errato, ed in questa sede corretto in base al petitum , ha determinato il valore del danno all'attualità di tal che alla somma sopra indicata vanno solo aggiunti gli interessi compensativi intesi come lucro cessante e sul punto questo giudice ritiene equo determinare gli interessi legali sulla somma di €2.607,43, a partire dall'11/1/2022 al saldo in conformità ai principi espressi dalla
Suprema Corte con le sent Cass n. 25571/2011 , n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui
“In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi
compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col
limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate
dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar
conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme
progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con
un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato”).
Va infine riconosciuta la somma di € 150,00 a titolo di rimborso per le spese di C.T.P. come da fattura in atti ( sent Cass n. 4357/2003), oltre i soli interessi legali dal 4/6/2020 al saldo trattandosi di un debito di valuta.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno rideterminate atteso l'accoglimento parziale dell'appello e liquidate tenuto conto che : “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese
processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito
unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la
parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” ( sent Cass n.
6369/2013); che le spese di lite vanno poste a carico della nella qualità di Controparte_1
Impresa Designata;
che in ordine al valore, va considerato il decisum per il primo grado (art. 5
DM55/2014) e per la liquidazione del grado di appello vanno tenuti in conto i principi espressi dalla S.C. ( cfr sent Cass a SU n. 19014/2007: “ Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della
parte soccombente, il valore della controversia va fissato ……sulla base del criterio del
"disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di
impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in
parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve
considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum");ne deriva che sarà
applicato, per il primo grado il DM 55/2014 scaglione fino ad €5.200,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni ed escluse le spese vive non provate e per il secondo grado, il DM
55/2014 scaglione fino ad €1.100,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, con attribuzione in favore dell'avv.to Paolo Formicola.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede : Accoglie l'appello per quanto di ragione e in riforma della sentenza n.338/2025 emessa dal
Giudice di Pace di Barra, dichiara il conducente del veicolo investitore non identificato, esclusivo responsabile civile del sinistro de quo e per l'effetto condanna la nella Controparte_3
qualità di rapp.te ex lege della CONSAP S.p.A. - Gestione Autonoma del FGVS, al pagamento in favore di €2.607,43 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo nonché € 150,00 Parte_1
oltre i soli interessi legali dal 4/6/2020 al saldo ( da cui detrarre le somme eventualmente nel frattempo già versate).
Condanna la nella qualità di Impresa Designata al pagamento della C.T.U. Controparte_1
medica per € 400,00, di cui € 100,00 per spese, oltre IVA e percentuale di contribuzione professionale se dovuta.
Condanna la nella qualità di Impresa Designata al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del primo grado in favore dell'appellante per € 1.000,00 per compenso ed €55,66 per spese vive,
oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Paolo Formicola e delle spese lite del secondo grado, per €350,00 per compenso ed €70,00 per spese vive, oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Paolo Formicola.
Napoli 9/12/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 5/12/2025, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8104/2025 R.G. tra
nato, a Napoli, il 29.10.61, , ivi residente, in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Vicinale Campanile n.2, ed elett.te dom.to in Portici(Na), Via B. Cellini n.8/a, presso lo studio dell'Avv.Paolo Formicola, , che lo rapp.ta e difende, come da procura CodiceFiscale_2
alle liti prodotta APPELLANTE
E
P.I. , quale Impresa Designata, per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania, dalla S.p.A. CONSAP - Gest. Aut. del F.G.V.S., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, per la carica dom.to presso la sede della Società, in Mogliano Veneto(Tv), Via
Marocchesa n.14, ed elett.te dom.to in Napoli, Via E. Suarez n.21, presso lo studio dell'Avv.
IN GR APPELLATA
oggetto: appello avverso la sentenza n.338/2025 emessa dal Giudice di Pace di Barra
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi e verbale del 5/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.338/2025 emessa dal Giudice di Pace di Barra con la quale il G.d.P., relativamente al sinistro verificatosi il 26/08/19, alle ore 12.30 circa, in Napoli al Corso Umberto I, allorchè, mentre il Pt_1
camminava per la detta strada sul marciapiede lato destro, con direzione Piazza Bovio-Garibaldi, giunto all'altezza di Via Ernesto Capacci, nell'accingersi ad attraversare quest'ultima strada, veniva investito e scaraventato al suolo da una vettura tipo Matiz che poi allontanarsi senza rendersi identificabile, aveva accolto la domanda risarcitoria del nei confronti della Pt_1 Controparte_1
nella qualità di Impresa Designata dal FGVS limitando il quantum ad € 2.371,23 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, spese di C.T.U e spese legali errando nella liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo, omettendo la liquidazione delle spese di C.T.P. per €150,00 ed errando nella determinazione degli interessi e rivalutazione;
in contumacia delle Controparte_2
nella qualità, depositate le produzioni, la causa è stata assegnata a sentenza.
[...]
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la sua procedibilità rispetto alla data di pubblicazione della sentenza, l'1/2/2025 .
Di poi occorre rilevare che in base ai soli motivi compiutamente specificati ed illustrati nel rispetto dell'art. 342 cpc, la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alla proponibilità della domanda, titolarità attiva e passiva del rapporto , responsabilità esclusiva del veicolo rimasto sconosciuto , applicabilità della fattispecie regolata dall'art 283 lett A decreto 209 del 2005 avendo, il articolato chiare e specifiche Pt_1
critiche alla sentenza impugnata, solo ed esclusivamente con riferimento alla non corretta determinazione del danno .
I motivi di gravame sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Sul punto, premesso che non risulta contestata in questa sede la C.T.U. espletata in primo grado,
va osservato che effettivamente il primo giudice è incorso in errore nel momento , liquidando il danno biologico permanente dell'1%, il danno biologico temporaneo al 75% per 30gg, al 50% per 5 gg e al 25% per 5 giorni , non ha tenuto conto che il al momento del sinistro, il 26/8/2019 , Pt_1
aveva 57 anni essendo nato il [...] ed inoltre è partito da punto base ed indennità giornaliera errati e diversi da quelli individuati da DM 16/7/2024 in vigore all'epoca della decisione di tal che la sentenza va riformata e, nel rispetto del petitum indicato in appello, va riconosciuto al le Pt_1
seguenti somme: a titolo di danno biologico da invalidità permanente dell'1%, €718,93, a titolo di
ITP, al 75% gg.30(€.41,10 x 30)= €1.233,00; a titolo di I.T.P., al 50% gg.5(€.27,40 x 5)= €137,00, a titolo di I.T.P., al 25% gg.5(€.13,70 x 5)= €68,50 per una somma complessiva pari ad €2.157,43 a cui va aggiunto il danno morale, per € 450,00, non oggetto di appello incidentale, per un ammontare finale a carico della società appellata, pari ad €2.607,43 .
Quanto alle altre doglianze, va evidenziato che il primo giudice, applicando il DM del 2024 anche se in modo errato, ed in questa sede corretto in base al petitum , ha determinato il valore del danno all'attualità di tal che alla somma sopra indicata vanno solo aggiunti gli interessi compensativi intesi come lucro cessante e sul punto questo giudice ritiene equo determinare gli interessi legali sulla somma di €2.607,43, a partire dall'11/1/2022 al saldo in conformità ai principi espressi dalla
Suprema Corte con le sent Cass n. 25571/2011 , n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui
“In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi
compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col
limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate
dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar
conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme
progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con
un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato”).
Va infine riconosciuta la somma di € 150,00 a titolo di rimborso per le spese di C.T.P. come da fattura in atti ( sent Cass n. 4357/2003), oltre i soli interessi legali dal 4/6/2020 al saldo trattandosi di un debito di valuta.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno rideterminate atteso l'accoglimento parziale dell'appello e liquidate tenuto conto che : “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese
processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito
unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la
parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” ( sent Cass n.
6369/2013); che le spese di lite vanno poste a carico della nella qualità di Controparte_1
Impresa Designata;
che in ordine al valore, va considerato il decisum per il primo grado (art. 5
DM55/2014) e per la liquidazione del grado di appello vanno tenuti in conto i principi espressi dalla S.C. ( cfr sent Cass a SU n. 19014/2007: “ Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della
parte soccombente, il valore della controversia va fissato ……sulla base del criterio del
"disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di
impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in
parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve
considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum");ne deriva che sarà
applicato, per il primo grado il DM 55/2014 scaglione fino ad €5.200,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni ed escluse le spese vive non provate e per il secondo grado, il DM
55/2014 scaglione fino ad €1.100,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, con attribuzione in favore dell'avv.to Paolo Formicola.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede : Accoglie l'appello per quanto di ragione e in riforma della sentenza n.338/2025 emessa dal
Giudice di Pace di Barra, dichiara il conducente del veicolo investitore non identificato, esclusivo responsabile civile del sinistro de quo e per l'effetto condanna la nella Controparte_3
qualità di rapp.te ex lege della CONSAP S.p.A. - Gestione Autonoma del FGVS, al pagamento in favore di €2.607,43 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo nonché € 150,00 Parte_1
oltre i soli interessi legali dal 4/6/2020 al saldo ( da cui detrarre le somme eventualmente nel frattempo già versate).
Condanna la nella qualità di Impresa Designata al pagamento della C.T.U. Controparte_1
medica per € 400,00, di cui € 100,00 per spese, oltre IVA e percentuale di contribuzione professionale se dovuta.
Condanna la nella qualità di Impresa Designata al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del primo grado in favore dell'appellante per € 1.000,00 per compenso ed €55,66 per spese vive,
oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Paolo Formicola e delle spese lite del secondo grado, per €350,00 per compenso ed €70,00 per spese vive, oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Paolo Formicola.
Napoli 9/12/2025 Il Giudice