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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. IN IT SO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 21200/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CANOLA SIMONA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2473 del 19/05/2021 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 29/10/2025 e Parte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Parte_2
*** Vi è accordo economico tra le parti e le condizioni relative alla prole rispondono al loro interesse.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il signor si impegni a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie Parte_2 afferenti il figlio che continuerà a mantenere la residenza presso l'abitazione paterna Persona_1 sita in Torino, Via Pietrino Belli n. 61.
DISPONE che la signora si impegni a sostenere tutte le spese ordinarie Parte_1
e straordinarie afferenti la figlia che continuerà a mantenere la residenza presso Persona_2
l'abitazione materna sita in Torino, Via Ventimiglia n. 174.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a mantenere un dialogo aperto volto alla continua condivisione di tutte le informazioni e decisioni afferenti i figli.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. IN IT SO Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. IN IT SO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 21200/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CANOLA SIMONA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2473 del 19/05/2021 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 29/10/2025 e Parte_1
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Parte_2
*** Vi è accordo economico tra le parti e le condizioni relative alla prole rispondono al loro interesse.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il signor si impegni a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie Parte_2 afferenti il figlio che continuerà a mantenere la residenza presso l'abitazione paterna Persona_1 sita in Torino, Via Pietrino Belli n. 61.
DISPONE che la signora si impegni a sostenere tutte le spese ordinarie Parte_1
e straordinarie afferenti la figlia che continuerà a mantenere la residenza presso Persona_2
l'abitazione materna sita in Torino, Via Ventimiglia n. 174.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a mantenere un dialogo aperto volto alla continua condivisione di tutte le informazioni e decisioni afferenti i figli.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. IN IT SO Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento