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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 14/01/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1376/2022: tra
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. ELIA FRANCESCO Parte_1
e DE SALVATORE DANIELA
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ATTANASIO MARIA CARLA CP_1
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.7843 del 2021
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso al Tribunale di Roma, sezione lavoro, Parte_1 conveniva in giudizio l' per far accertare e dichiarare CP_1
l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo pari ad € 3.268,85 preteso dall' con la missiva del 23.10.2017. CP_1
1.1 A fondamento della domanda deduceva la sig.ra che con nota del Pt_1
23.10.2017 l' le comunicava quanto segue: “….la informiamo che, CP_1 nonostante i solleciti, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno
2014 non ci è pervenuta. Per effetto di tale inadempimento, come le avevamo comunicato, l'istituto è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2014 ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera C della l. n. 122/2010………. Pertanto da gennaio 2015 a dicembre
2015 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 3268,85…..”, con il dettaglio posto a pag. 3 della nota da cui emergeva che per l'anno 2015 era stata applicata la quota di incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41, della L. n. 335 del
1995 per le pensioni di reversibilità (ossia € 250,44 mensili); che l'art. 35, comma 8, del D.L. n. 207 del 2008, convertito in L. n. 14 del 2009, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b) del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, stabilisce, al comma 8, che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”; che, quindi, anche in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 5271 del 2017, ove vi sia una prestazione compresa nel Casellario previdenziale o assistenziale il reddito da valutare è quello dell'anno di riferimento e non quello dell'anno precedente;
che nell'anno
2015 la stessa era titolare solo del reddito di reversibilità (doc. 2) erogato
2 dall' e che, conseguentemente, il debito contestato da controparte risulta CP_1 inesistente ed irripetibile;
che, quanto alla mancata comunicazione dei redditi del 2014, la stessa non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione, non essendo titolare di altri redditi ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' , come chiarito dalla circolare n. 195 del 2015; che, a tutto CP_2 CP_1 voler concedere, l'indebito ammonta ad € 2.517,02, dovendo la restituzione essere effettuata al netto delle ritenute fiscali (con aliquota al 23%).
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso evidenziando che in applicazione dei principi affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione in tema di indebito previdenziale spetta al pensionato l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta e che, nel caso di specie, la ricorrente aveva omesso di ottemperare a qualsivoglia onere probatorio reddituale relativo all'anno 2014, depositando anche in sede di giudizio solamente la documentazione reddituale 2020, relativa all'anno 2019, laddove ai sensi della circolare n. 195 del 2015 il termine ultimo per effettuare la dichiarazione reddituale all'ente previdenziale (per chi non presenta dichiarazione fiscale o per chi percepisce redditi rilevanti ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali non inclusi nella dichiarazione) era – per il 2014 – il 31.3.2016.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'ingiustizia per i seguenti motivi:
-Erroneità della sentenza che ha attribuito rilevanza ai redditi conseguiti nel
2014 rispetto a somme percette relative all'anno 2015, omettendo altresì di rilevare che l'unico reddito della ricorrente nel 2015 era costituito dal solo trattamento di reversibilità (circostanza non contestata), iscritto al casellario previdenziale;
-Erroneità della sentenza che attribuisce rilevanza alla mancata comunicazione all' del proprio reddito, omettendo di considerare che l'unico reddito CP_1 percetto nel 2015 era la pensione di reversibilità erogata dallo stesso ente
3 previdenziali, con applicazione dell'esonero comunicativo riconosciuto dal medesimo ente con la circolare n. 195 del 2015;
-Omessa statuizione sulla illegittimità dell'indebito in quanto lo stesso ammonta, a tutto voler concedere, ad € 2.517,02, dovendo la restituzione essere effettuata al netto delle ritenute fiscali (con aliquota al 23%).
4. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
7. Dispone l'art. 35, comma 8, del D.L. n. 207/2008, convertito in L. n.
14/2009, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b) del D.L. n.
78/2010 convertito in L. n. 122/2010, che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”.
7.1 In ordine alla interpretazione del suddetto art. 35, comma 8, il giudice di legittimità ha chiarito che “In tema di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. a) e b), del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n.
122 del 2010, rileva il reddito dell'anno solare precedente, eccezion fatta per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, ove assume valore il reddito percepito nello stesso anno” (Cass. sent. n. 5271 del 2017).
4 7.2 In applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 8, del D.L. n. n.
207/2008, convertito in L. n. 14/2009 (come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b) del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010) e di quanto chiarito dal Supremo Collegio al riguardo consegue che, ove vi sia una prestazione compresa nel (quale la Controparte_3 prestazione ai superstiti goduta dalla signora ) il reddito da valutare è Pt_1 quello dell'anno di riferimento, e non dell'anno precedente.
7.3 Erroneamente, quindi, il primo giudice ha attribuito rilevanza, quanto alla prestazione percepita dalla odierna appellante nell'anno 2015 (pensione ai superstiti nella gestione commercianti) ai redditi dalla medesima conseguiti nel
2014, rilevando quale reddito di riferimento quello percepito nel 2015, anno in cui la signora ha conseguito (contrariamente ai precedenti anni – v. Pt_1 estratto contributivo in atti, doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) il solo reddito derivante dalla pensione di reversibilità, circostanza comprovata in giudizio in quanto in alcun modo contestata dall' . CP_2
7.4 Né rileva, in ogni caso, la mancata comunicazione all' da parte della CP_1 odierna appellante della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014, ex art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 (ai sensi del quale i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano le prestazioni, che procedono alla sospensione delle prestazioni in caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità stabilite dagli enti stessi) tenuto conto che, nel caso di specie, i redditi rilevanti ai fini della prestazione percetta dalla signora Pt_1 nel 2015 sono quelli relativi allo stesso anno 2015 (e non del 2014) e che, in relazione a tale annualità, non disponendo l'assicurata di redditi ulteriori rispetto alla pensione erogata dall' e già presente nel casellario centrale CP_2 di pensionati, la stessa non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione, per come previsto dalla circolare n. 195 del 2015, dettata proprio per CP_1 disciplinare gli adempimenti in tema di acquisizione dei dati reddituali di cui
5 all'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n.
122/2010.
7.5 Dispone, invero, la suddetta circolare, al punto 3.3. che: “Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all della situazione reddituale CP_2 rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle CP_2 prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione CP_1 reddituale all .” (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte CP_4 ricorrente).
8. Conclusivamente, per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi di appello – assorbito il terzo – ed in riforma della sentenza impugnata, deve accertarsi e dichiararsi l'inesistenza dell'indebito oggettivo di cui alla nota del 23.10.2017, non dovendosi applicare alla prestazione di CP_1 reversibilità goduta dalla signora e relativa all'annualità 2015 alcuna Pt_1 quota di incumulabilità, ex art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995.
9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio – liquidate come in dispositivo – seguono e regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'inesistenza dell'indebito oggettivo di cui alla nota del CP_1
23.10.2017;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 liquidate in € 1.980,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
6 Roma, 14/01/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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