Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 3.3.2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria n.9474/2023 R.G.
TRA
Avv. LAMURAGLIA E G Parte_1
E
Avv. G BORRELLI CP_1
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la parte istante in epigrafe chiedeva nei confronti dell di CP_1 accertare il suo diritto a conseguire della pensione supplementare nella gestione separata ex art. 1 comma 2 DM 282/1996 con conseguente condanna di tale ente alla corresponsione della medesima nell'importo da liquidarsi in separata sede nei termini ivi in dettaglio indicati. La parte intimata si costituiva in giudizio tempestivamente deducendone l'infondatezza dell'azione svolta. Veniva istruita con produzioni documentali e, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Costituiscono circostanze pacifiche – in assenza di contestazioni inter partes –che: l'istante è titolare di pensione di vecchia quale lavoratore dipendente pubblico;
costui ha versato nella gestione separata contribuzione dal 1996 al 2020; tale contribuzione non era sufficiente a conseguire una CP_1 pensione dalla gestione separata, non superando l'importo di 1,5 l'assegno sociale;
costui ha raggiunto l'età di 67 anni.
2. Ricorrono dunque tutti i presupposti per riconoscere all'istante la pensione supplementare nella gestione separata ex art. 1 comma 2 DM 282/1996 con conseguente condanna dell'ente intimato alla corresponsione della medesima, nell'importo da liquidarsi in separata sede, dalla domanda amministrativa proposta, nel rispetto della disciplina delle finestre mobili vigente anche in materia (cfr.
Cass. sez. lav. n.25669/2017).
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
4. Le spese di causa vanno poste a carico dell' per la soccombenza in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: accerta il diritto dell'istante a godere della pensione supplementare nella gestione separata ex art. 1 comma 2 DM 282/1996 con conseguente condanna dell'ente intimato alla corresponsione della medesima, nell'importo da liquidarsi in separata sede, dalla domanda amministrativa proposta, nel rispetto della disciplina delle finestre mobili, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' a pagare in favore dell'istante le spese processuali che si liquidano complessivamente in euro 2850,00 oltre iva e cpa e rimborso spese anche forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 3.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
2