Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2024/382
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 382 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
( , residente in [...]ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata i presso lo studio dell'avv. Luca SECHI che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Paolo Sechi giusta procura speciale rilasciata su foglio separato apposta in calce al ricorso ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
resistente
Con atto depositato in data 22.11.2024 la ricorrente ha chiesto la condanna del Controparte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura equitativa di euro 800,00 per ogni anno di irragionevole durata del procedimento civile introdotto in primo grado dal
[...]
, in opposizione al decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Cagliari a favore della Controparte_1
medesima ricorrente per ottenere la liquidazione delle indennità ex commi 1 e 1bis del D.L.
02.10.2008 n. 151, conv. in Legge 28.11.2008 n. 186, maturate nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2012 e rimaste impagate.
La ricorrente ha esposto che:
- in data 05.08.2014 il Tribunale di Cagliari emetteva, ad istanza della ricorrente, un Decreto
Ingiuntivo ingiungendo al il pagamento della somma di euro Controparte_1
7.546,00;
- con atto di citazione notificato in data 19.11.2014 il proponeva Controparte_1
opposizione;
Pagina 1
685,24 euro e le spese processuali.
La domanda è inammissibile, benché tempestivamente proposta (in pendenza dei termini di impugnazione del provvedimento presupposto - cfr. Corte Cost. sentenza n. 88/2018).
Difatti, la causa presupposta è stata instaurata con atto di citazione notificato in data 19.11.2014 e pertanto non eccedeva, alla data del 31 ottobre 2016, i termini previsti per la ragionevole durata del processo (tre anni). Conseguentemente è applicabile il comma I dell'art. 2 della L. n. 89/2001 così come modificato dalla L. n. 208/2015. L'art.
1-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo
375 del codice di procedura civile), cosiddetta "legge Pinto", introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», premette, al suo comma 1, che «la parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa». Aggiunge, al comma 2: «chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1- ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione». A sua volta, l'art.
1-ter, al comma 1, precisa che: «1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale». La norma aggiunge, al suo comma 7, che «restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti». L'art. 2, comma 1, della legge
Pagina 2 stessa stabilisce, infine, che «è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art.
1-ter».
Nel caso in esame (come si è detto, l'atto di citazione è stato notificato il 19/11/2014 e, dunque, la causa non eccedeva alla data del 31 ottobre 2016 i termini di tre anni previsti per la ragionevole durata del processo in primo grado) la ricorrente non ha neppure allegato di aver formulato alcuna istanza di rimedio preventivo, né dalla documentazione allegata risultano formulate istanze in tal senso. Né possono ravvisarsi dubbi di costituzionalità della normativa in esame, alla luce di quanto stabilito, con sentenza n.121/2020, dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 13 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848”, sul rilievo, tra l'altro, che “il rimedio preventivo prefigurato nel caso di specie, di cui la parte richiedente l'indennizzo non si è avvalsa, è costituito dalla proposizione di un'istanza di adesione al tipo decisionale della trattazione orale, come regolato dall'art. 281- sexies cod. proc. civ., il quale prevede che il giudice possa fissare, all'esito della precisazione delle conclusioni, la discussione orale - nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni o, su istanza di parte, in un'udienza successiva - e possa, all'esito, decidere la causa al termine della discussione, mediante lettura a verbale che riporti la sintetica motivazione delle ragioni della l specifica. E ciò perché, diversamente dalle istanze di prelievo nel processo amministrativo e di accelerazione nel processo penale, in questo caso non si tratta, appunto, di un mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì del concreto suggerimento di modelli sub-procedimentali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuale), teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo, con effettiva valenza sollecitatoria”.
Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza pronunzia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Parte_1
Nulla sulle spese.
Cagliari, 28 marzo 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano Greco
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