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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/11/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 2814/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 novembre 2025, ad ore 7.55 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 6.3.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
con successivo provvedimento del 27.10.2025 le parti sono state invitate a depositare le note di udienza entro il secondo giorno antecedente l'udienza;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 27.10.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 2.11.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, decide la causa con sentenza a norma degli artt.
429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2814/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. LATTANZI FABRIZIO,
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO e ,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 6.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio esponendo (i) di aver svolto per 22 anni Parte_1
mansioni di programmatore informatico, svolgendo la propria attività lavorativa seduto ad una scrivania ed utilizzando tutto il giorno mouse e tastiera del computer;
(ii) di essere affetto dalla sindrome del tunnel carpale grave, prevista dalle tabelle delle malattie professionali di cui al DM 9.4.2008, causalmente riconducibile alle mansioni svolte;
di aver denunciato la malattia professionale all' , il quale con verbale 5.12.2023 negava CP_1
il riconoscimento della mp e delle conseguenti provvidenze.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 6 “IN VIA PRINCIPALE.
- Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata dal sig. è Parte_1
conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (sindrome del tunnel carpale grave), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa consulenza tecnica d'ufficio, e per l'effetto,
- Condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica CP_1
ex Dlgs. 38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo;
- Con vittoria delle spese di lite e C.T.P. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA.
- Nominare C.T.U. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie sulla persona della sig.ra al fine di accertare l'effettivo grado di menomazione psico-fisica e Parte_1
la sussistenza del nesso causale;
- Fissare, al termine delle operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime possano
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del C.T.U.”.
Si è costituito l' contestando la sussistenza del diritto fatto valere e chiedendo CP_1
“Respingersi perché non provata e comunque infondata la domanda del ricorrente, o con qualsiasi altra statuizione;
In ogni caso spese per legge”.
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza in trattazione scritta del 6.11.2025.
***
Il ricorso va rigettato. pagina 3 di 6 Come noto, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, assume precipua rilevanza, anche processuale, la distinzione tra malattie c.d. tabellate e malattie non tabellate.
Quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella.
Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Ciò che, dunque, distingue le due ipotesi è la diversa ricostruzione del nesso di causa esistente tra le mansioni svolte e la malattia sorta, nel senso che solo in caso di malattia tabellata tale nesso eziologico è presunto ed esonera il lavoratore ricorrente dall'onere di darne prova, laddove l'onere di provare quello che pur sempre è un fatto costitutivo del diritto azionato (art. 2697 cc) si riespande integralmente in ipotesi di malattia non tabellata.
Nell'una e nell'altra ipotesi, però, occorre che chi agisce in giudizio soddisfi i precisi oneri di allegazione e prova su di sé incombenti quanto agli elementi ulteriori rispetto al nesso di causa, e cioè con riferimento tanto alle specifiche mansioni svolte quanto alla malattia che,
in thesi, ne è derivata.
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato di aver svolto per 22 anni le mansioni di programmatore informatico e di averlo fatto lavorando ininterrottamente al computer seduto ad una scrivania e utilizzando costantemente mouse e tastiera, ma non ha minimamente offerto di provare la circostanza, omettendo di formulare qualsiasi istanza istruttoria in tal senso. pagina 4 di 6 Non può dirsi operante il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, sia perché la convenuta ha comunque chiesto il rigetto della domanda proprio sul presupposto del difetto di prova degli elementi costitutivi da parte del ricorrente, sia perché il principio di non contestazione può dirsi operante nel senso preteso dall'art. 115 cpc solo allorquando il convenuto in giudizio abbia potuto avere diretta contezza della circostanza di fatto che è chiamato a contestare per impedire il raggiungimento della prova in base alla norma processuale citata.
Neppure può invocarsi l'operare della sola prova per presunzioni, non sussistendo un fatto
“noto” da cui inferire il fatto ignorato oggetto di onere probatorio.
Neppure è astrattamente invocabile il c.d. “notorio” (art. 115 co. 2 cpc), “atteso che, in tema di prova civile, il ricorso alla nozione di "comune esperienza", va interpretato in
senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, e, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c.,
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché può essere censurata in sede di legittimità la sola inesatta nozione del medesimo, ma non anche la sua mancata applicazione (di recente, Cass. n. 4428 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata)”
(Cass. ord. n. 29097 del 6.10.2022).
Correttamente non è stato dato ingresso alla Ctu richiesta dal ricorrente, difettando, a monte, la prova delle mansioni asseritamente morbigene.
Le spese seguono la soccombenza ma si prende atto della dichiarazione del ricorrente di versare nelle ipotesi per cui l'art. 152 disp. att. cpc lo esenta dall'obbligo di rifusione delle spese.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
pagina 5 di 6 1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la soccombenza del ricorrente ma lo dichiara esente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 6 di 6
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 2814/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 novembre 2025, ad ore 7.55 , il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 6.3.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
con successivo provvedimento del 27.10.2025 le parti sono state invitate a depositare le note di udienza entro il secondo giorno antecedente l'udienza;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 27.10.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 2.11.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, decide la causa con sentenza a norma degli artt.
429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2814/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. LATTANZI FABRIZIO,
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO e ,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 6.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio esponendo (i) di aver svolto per 22 anni Parte_1
mansioni di programmatore informatico, svolgendo la propria attività lavorativa seduto ad una scrivania ed utilizzando tutto il giorno mouse e tastiera del computer;
(ii) di essere affetto dalla sindrome del tunnel carpale grave, prevista dalle tabelle delle malattie professionali di cui al DM 9.4.2008, causalmente riconducibile alle mansioni svolte;
di aver denunciato la malattia professionale all' , il quale con verbale 5.12.2023 negava CP_1
il riconoscimento della mp e delle conseguenti provvidenze.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 6 “IN VIA PRINCIPALE.
- Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata dal sig. è Parte_1
conseguita all'istante la malattia professionale denunciata (sindrome del tunnel carpale grave), meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa consulenza tecnica d'ufficio, e per l'effetto,
- Condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica CP_1
ex Dlgs. 38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo;
- Con vittoria delle spese di lite e C.T.P. da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA.
- Nominare C.T.U. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie sulla persona della sig.ra al fine di accertare l'effettivo grado di menomazione psico-fisica e Parte_1
la sussistenza del nesso causale;
- Fissare, al termine delle operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime possano
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del C.T.U.”.
Si è costituito l' contestando la sussistenza del diritto fatto valere e chiedendo CP_1
“Respingersi perché non provata e comunque infondata la domanda del ricorrente, o con qualsiasi altra statuizione;
In ogni caso spese per legge”.
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza in trattazione scritta del 6.11.2025.
***
Il ricorso va rigettato. pagina 3 di 6 Come noto, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, assume precipua rilevanza, anche processuale, la distinzione tra malattie c.d. tabellate e malattie non tabellate.
Quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella.
Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Ciò che, dunque, distingue le due ipotesi è la diversa ricostruzione del nesso di causa esistente tra le mansioni svolte e la malattia sorta, nel senso che solo in caso di malattia tabellata tale nesso eziologico è presunto ed esonera il lavoratore ricorrente dall'onere di darne prova, laddove l'onere di provare quello che pur sempre è un fatto costitutivo del diritto azionato (art. 2697 cc) si riespande integralmente in ipotesi di malattia non tabellata.
Nell'una e nell'altra ipotesi, però, occorre che chi agisce in giudizio soddisfi i precisi oneri di allegazione e prova su di sé incombenti quanto agli elementi ulteriori rispetto al nesso di causa, e cioè con riferimento tanto alle specifiche mansioni svolte quanto alla malattia che,
in thesi, ne è derivata.
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato di aver svolto per 22 anni le mansioni di programmatore informatico e di averlo fatto lavorando ininterrottamente al computer seduto ad una scrivania e utilizzando costantemente mouse e tastiera, ma non ha minimamente offerto di provare la circostanza, omettendo di formulare qualsiasi istanza istruttoria in tal senso. pagina 4 di 6 Non può dirsi operante il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, sia perché la convenuta ha comunque chiesto il rigetto della domanda proprio sul presupposto del difetto di prova degli elementi costitutivi da parte del ricorrente, sia perché il principio di non contestazione può dirsi operante nel senso preteso dall'art. 115 cpc solo allorquando il convenuto in giudizio abbia potuto avere diretta contezza della circostanza di fatto che è chiamato a contestare per impedire il raggiungimento della prova in base alla norma processuale citata.
Neppure può invocarsi l'operare della sola prova per presunzioni, non sussistendo un fatto
“noto” da cui inferire il fatto ignorato oggetto di onere probatorio.
Neppure è astrattamente invocabile il c.d. “notorio” (art. 115 co. 2 cpc), “atteso che, in tema di prova civile, il ricorso alla nozione di "comune esperienza", va interpretato in
senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, e, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c.,
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché può essere censurata in sede di legittimità la sola inesatta nozione del medesimo, ma non anche la sua mancata applicazione (di recente, Cass. n. 4428 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata)”
(Cass. ord. n. 29097 del 6.10.2022).
Correttamente non è stato dato ingresso alla Ctu richiesta dal ricorrente, difettando, a monte, la prova delle mansioni asseritamente morbigene.
Le spese seguono la soccombenza ma si prende atto della dichiarazione del ricorrente di versare nelle ipotesi per cui l'art. 152 disp. att. cpc lo esenta dall'obbligo di rifusione delle spese.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
pagina 5 di 6 1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la soccombenza del ricorrente ma lo dichiara esente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 6 di 6