Sentenza 18 febbraio 2005
Massime • 1
Lo stato di adottabilità di un minore può essere dichiarato anche quando non sia imputabile al genitore a titolo di colpa, ma sia determinato da una malattia mentale non transitoria che lo renda inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonchè ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo. Ne consegue che anche le anomalie della personalità del genitore possono rilevare ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, in quanto si traducano in incapacità di allevare ed educare il bambino, sempre che dette anomalie abbiano a coinvolgere a tal punto il minore, da produrre danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore avendo accertato l'assoluta inidoneità della madre - bisognevole di essere continuamente seguita, controllata e vigilata in quanto affetta da un grave disturbo psicotico che in passato l'aveva condotta a tentare il suicidio e l'aveva costretta in diverse occasioni al ricovero nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura - a prendersi cura del figlio, ed avendo altresì acclarato l'impossibilità della donna materna di prendersi cura della figlia e del nipote, in quanto impegnata nel lavoro e nella cura del marito con gravi problemi di etilismo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/2005, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI AR Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLA 7, presso l'avvocato SPINELLA MAURIZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati RADICE BENEDETTO, UCCELLATORE ANTONINO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EC AL, PI MA NI, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 111/04 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 12/02/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2004 dal Consigliere Dott. Stefano PETITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 febbraio 2004, la Corte d'appello di Catania, Sezione minorenni, rigettava l'appello proposto da NU AR avverso la sentenza in data 13 novembre 2002, con la quale il Tribunale per i minorenni di Catania aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa NU avverso il decreto del medesimo Tribunale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore TA SI.
La Corte rilevava che la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in grado di appello, aveva confermato sia il grande trasporto affettivo della NU nei confronti del figlio, sia il ruolo positivo che la madre aveva nell'esperienza profonda del bambino. Al contempo, risultava confermato altresì che le condizioni di salute della madre, che presentava un disturbo psicotico che l'aveva in passato condotta a tentare il suicidio e l'aveva costretta in diverse occasioni al ricovero nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura, non potevano ritenersi suscettibili di miglioramento in futuro, ancorché trattate farmacologicamente. La madre, quindi, aveva bisogno di essere sempre seguita e controllata nell'assunzione costante della terapia e nell'affrontare le crisi che si potessero verificare periodicamente. In sostanza, dall'accertamento tecnico era emerso che per fronteggiare la situazione non era affatto sufficiente la presa in carico da parte del DSM, ma era necessaria una costante supervisione anche nel contesto familiare. La Corte riteneva quindi che la NU non fosse in grado di prendersi cura autonomamente del figlio, ne' al momento del giudizio ne' in futuro, e che non potesse neanche essere supportata in modo da consentirle di provvedere al figlio con un sostegno esterno.
D'altra parte, l'unica persona disposta ad occuparsi di lei e del nipote, ha osservato la Corte d'appello, era la madre della NU, la quale, pur essendo una persona valida sotto ogni punto di vista, doveva svolgere la propria attività lavorativa per mantenere tutta la famiglia ed era impossibilitata ad andare a vivere con la figlia e con il nipote perché impegnata ad accudire il marito etilista. Nè poteva ipotizzarsi, in alternativa alla costante presenza della nonna del bambino, la supplenza di altri supporti delle strutture pubbliche, in quanto l'NU aveva necessità di assistenza continua, per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana, di una assistenza, cioè, che per le sue caratteristiche non poteva essere garantita da alcuna struttura pubblica. In ogni caso, la Corte evidenziava come fosse dubbio che la NU potesse svolgere personalmente il ruolo genitoriale, e che non dovesse invece essere interamente sostituita in tale ruolo, in quanto, come rilevato dal consulente tecnico, la patologia dalla quale ella era affetta, con le sue deficienze intellettive e volitive destinate ad aggravarsi in futuro, era comunque tale da impedirle di prendersi idoneamente cura del figlio. La revoca dello stato di adottabilità non sarebbe quindi stata sufficiente a mantenere in vita il legame esistente tra madre e figlio, inteso come opportunità di fornire al minore le funzionalità proprie del rapporto con un genitore, potendosi ottenere solo il mantenimento di un contatto fine a se stesso, funzionale all'esistenza della madre, ma insuscettibile di fornire alcun rapporto educativo al bambino.
In tale situazione non poteva neanche trovare accoglimento la domanda subordinata di consentire alla NU di ristabilire i rapporti con il figlio mantenendolo in affido etero-familiare, in quanto in tal modo si sarebbe protratta indefinitamente una condizione suscettibile solo di peggioramento in cui la madre naturale sarebbe stata destinata a perdere ogni ruolo genitoriale e ad essere sostituita totalmente dagli affidatati, impedendosi così al bambino di inserirsi in un ambiente familiare stabile.
In conclusione, la situazione descritta, al di là delle dichiarazioni di intenti e delle speranze espresse dalla NU, non lasciava intravedere alcuna concreta possibilità di recupero dello stato di abbandono del minore.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre NU AR sulla base di cinque motivi;
nessuno dei destinatali della notificazione del ricorso ha svolto attività difensiva nel presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, NU AR deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 184 del 1983, e in particolare dell'art.
8. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente lo stato di abbandono e giudicato irrilevanti le dichiarazioni di intenti e le speranze da ella espresse. Infatti, era stata proprio lei a rivolgersi ai servizi sociali per chiedere aiuto e tanto basterebbe ad escludere la configurabilità stessa dello stato di abbandono che, per giurisprudenza costante, consiste in un rimedio estremo ad una situazione di abbandono e non un mezzo per ovviare a carenze dei genitori o di procurare al minore condizioni di vita migliori di quelle che la famiglia di origine è in grado di offrire. Lo stesso consulente tecnico d'ufficio, del resto, aveva affermato che ella aveva sempre chiesto e accettato di buon grado l'aiuto e il sostegno dei servizi sociali e dei medici, manifestando sempre una collaborazione fattiva. E anche il Servizio di salute mentale si era espresso nel senso che, "nei limiti imposti dalla patologia, la madre ha sempre mantenuto un comportamento costante e corretto nei confronti del figlio, rispettando le scadenze stabilite e mostrando disponibilità e interesse nei confronti del bambino". La Corte d'appello, quindi, anziché guardare obiettivamente alla sua malattia mentale, la aveva colpevolizzata, escludendo categoricamente e ciecamente che la madre potesse essere in grado di instaurare un vero rapporto con il suo bambino. E ciò tanto più in quanto lo stesso consulente tecnico d'ufficio aveva rilevato come i servizi della medesima azienda sanitaria si fossero mossi in direzioni diverse, avendo un servizio portato avanti la conclusione della procedura di adozione, mentre quello che aveva in cura la madre aveva sempre fatto presente quanto fosse importante per la salute mentale della donna la ricostituzione del rapporto con il figlio. Quest'ultimo, inoltre, non si è mai sentito abbandonato dalla madre.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio. La Corte d'appello non avrebbe valutato in alcun modo il vincolo di sangue con la famiglia d'origine.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione del principio secondo il quale il minore ha diritto ad essere cresciuto ed educato nella propria famiglia di origine (art. 1 della legge n. 184 del 1983). La Corte d'appello avrebbe errato a ritenere sussistente lo stato di abbandono pur in presenza della nonna materna che si era sempre occupata della figlia e del nipote e che era stata riconosciuta dal consulente tecnico persona valida sotto ogni punto di vista.
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato lo stato di abbandono pur in presenza della nonna materna, riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio idonea e disponibile a prestare assistenza e cura al minore. La Corte d'appello avrebbe errato a non considerare che la nonna materna vive separata di fatto dal marito. Del resto, proprio in considerazione della disponibilità della nonna materna ad occuparsi della figlia e del nipote, il Procuratore generale aveva chiesto la revoca della dichiarazione di adottabilità del minore con affidamento alla madre.
Con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui è stato escluso l'affido etero-familiare del minore, che permetterebbe di mantenere i rapporti con la famiglia di origine. In atti vi era l'istanza di una coppia di coniugi che si erano dichiarati pienamente disponibili ad accogliere il bambino nel proprio nucleo familiare. Le censure, strettamente connesse, possono essere trattate unitariamente.
Occorre premettere che, avverso la sentenza sullo stato di adottabilità pronunciata dalla sezione per i minorenni della Corte d'appello, il ricorso per Cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo originario,
giacché l'entrata in vigore della nuova disciplina processuale (art. 16 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che lo ha sostituito,
prevedendo l'ammissibilità del ricorso per Cassazione anche ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.), è stata differita prima al 30 giugno 2002, poi al 30 giugno 2003, quindi al 30 giugno 2004 e, da ultimo, al 30 giugno 2005, rispettivamente con il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240), con il decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126
(convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175), con il decreto-legge 24 giugno 2003, a 147 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 200) e con il decreto- legge 24 giugno 2004, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188) (v., da ultimo, Cass., 9 luglio 2004, n. 12662). Sino alla entrata in vigore della nuova disciplina, pertanto, il ricorso per Cassazione deve ritenersi proponibile con riferimento al vizio di motivazione, ma solo nel caso di sostanziale inesistenza di essa o di sua ineliminabile contradditorietà, essendo invece esclusa l'ammissibilità di un controllo sulla sufficienza e razionalità della stessa alla stregua delle risultanze istruttorie (in tal senso, Cass., 1^ dicembre 1999, n. 13419; Cass., 7 febbraio 2002, n. 1674). Ciò premesso, le censure proposte dalla NU devono essere disattese.
La sentenza impugnata, nel confermare lo stato di adottabilità del minore SI TA, sul presupposto della persistenza della sua situazione di abbandono, appare avere pienamente rispettato e applicato le regole di diritto e i principi affermati da questa Corte, in base ai quali, in primo luogo (v., fra le altre, Cass., 13 febbraio 2001, n. 2010), "perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori", con la conseguenza che "ai fini della dichiarazione di adottabilità, non è sufficiente che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico-fisica".
Nella specie, la Corte d'appello, sulla scorta delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, incaricato in grado di appello di prendere in esame la situazione della ricorrente, al fine di valutare l'idoneità della stessa a prestare la necessaria assistenza al proprio figlio, nei termini suindicati, ha ritenuto, con giudizio congruamente motivato, che tali condizioni non sussistessero a causa della grave patologia dalla quale la medesima ricorrente è risultata affetta. In proposito, secondo quanto riferito dalla sentenza impugnata, il consulente tecnico d'ufficio ha sì confermato il grande trasporto affettivo della NU nei confronti del figlio e il ruolo positivo della stessa nell'esperienza profonda del bambino. E tuttavia, il medesimo consulente ha altresì confermato che le condizioni di salute della ricorrente, affetta, secondo la diagnosi del dipartimento di salute mentale di Bronte, da schizofrenia indifferenziata e ritardo mentale di grado lieve, caratterizzata da deficit della sfera volitiva, riduzione dell'iniziativa e delle capacità pragmatiche, scarsa tolleranza agli eventi stressanti con facile deflessione del tono dell'umore e propositi suicidi, non erano suscettibili di miglioramento in futuro. E benché l'NU si sottoponesse ad una terapia farmacologia di mantenimento, proprio il tipo di patologia dal quale ella era affetta la esponeva a crisi di acuzie con abbandono della terapia, con inevitabile ulteriore peggioramento delle sue condizioni. Da qui la conclusione che la ricorrente aveva bisogno di essere sempre seguita e controllata nell'assunzione della terapia;
esigenza, questa, che non poteva ritenersi adeguatamente soddisfatta dalla presa in carico da parte del Dipartimento di salute mentale, essendo invece necessaria una ''costante supervisione anche nel contesto familiare". In sostanza, le condizioni di salute della ricorrente non le consentivano ne' al momento dell'accertamento, ne' successivamente, di prendersi cura autonomamente del figlio.
La Corte d'appello ha quindi rilevato che Tunica persona disposta ad occuparsi della MA e di suo figlio avrebbe potuto essere la nonna materna, persona valida sotto ogni punto di vista e che, fino a quando era vissuta in casa della figlia, aveva garantito a quest'ultima e al nipote buone condizioni di vita. Tuttavia, ha osservato la Corte territoriale, "la nonna di SI deve svolgere la propria attività lavorativa che le consente di mantenere tutta la famiglia e, soprattutto, non può andare a vivere con la figlia perché deve accudire anche il marito che ha gravi problemi di etilismo". Ed invece, la convivenza con un familiare "sarebbe la condizione indispensabile per scongiurare il rischio di crisi di acuzie non controllate con la tempestiva attivazione del servizio di salute mentale"; e tale rischio, "già pericoloso per l'incolumità dell'NU, non sarebbe accettabile quando ne venisse coinvolto anche il bambino".
Si tratta, dunque, di accertamento che, lungi dal porsi in contrasto con il suindicato principio di diritto, rappresenta applicazione dello stesso, nella argomentata, e non censurabile, convinzione della impossibilità della ricorrente, anche se non riferibile a scelte di vita volontarie, ma unicamente imputabile ad una situazione patologica giudicata irreversibile, di prendersi cura adeguatamente del proprio figlio. Anzi, sulla base di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il giudice del merito è pervenuto alla conclusione che "è lecito proprio dubitare, in radice, che la NU possa svolgere personalmente il ruolo genitoriale, pur ove fosse possibile trovare qualcuno che la coadiuvasse, e che invece non necessiti di essere del tutto sostituita in tale ruolo"; conclusione, questa, che "deriva ancora una volta dalla patologia di cui soffre la donna, con le sue deficienze intellettive e volitive che le impediranno sempre più, in futuro, di essere idonea a prendersi cura del figlio, mano mano che le sue esigenze aumenteranno e dovranno essere affrontate problematiche sempre più complesse legate alla crescita, al periodo preadolescenziale e adolescenziale". In questa prospettiva, ha concluso la Corte d'appello, "la revoca dell'adottabilità del bambino non basterebbe a mantenere in vita il legame esistente tra madre e figlio, inteso come opportunità di fornire al minore quelle funzionalità legate al rapporto con un genitore", potendo un simile provvedimento "mantenere in vita un contatto fine a se stesso o al massimo funzionale all'esistenza della madre ma non suscettibile di fornire alcun apporto educativo o di crescita del bambino".
In tali affermazioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è possibile cogliere alcuno scostamento dal principio secondo cui la dichiarazione dello stato di adottabilità costituisce l'extrema ratio, non rinvenendosi alcun riferimento ad un astratto modello di genitore perfetto, ed avendo anzi la Corte d'appello ritenuto che, a prescindere da qualsiasi volontarietà nella determinazione dello stato di abbandono del minore, le condizioni di salute della NU siano obiettivamente incompatibili con la possibilità che ella possa prendersi cura del figlio, avendo anzi lei stessa necessità di vigilanza continuativa. Con il che, anche la censura relativa alla mancata considerazione delle reiterate manifestazioni di volontà della ricorrente di riavere con sè il figlio, appaiono destituite di fondamento, avendo in proposito la Corte ritenuto che quelle richieste erano funzionali più all'esistenza della madre che non alla possibilità di svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale.
Del resto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che lo stato di adottabilità di un minore può essere dichiarato anche quando non sia imputabile al genitore a titolo di colpa, ma sia determinato da una malattia mentale non transitoria che lo renda inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo (Cass., 9 luglio 1987, n. 5986), attribuendo inoltre rilievo anche alle anomalie della personalità dei genitori che si traducano in incapacità di allevare ed educare la prole, quando dette anomalie abbiano a coinvolgere a tal punto i minori, da produrre danni irreversibili al loro sviluppo e al loro equilibrio psichico (Cass., 1^ giugno 1994, n. 5325; Cass., 23 maggio 1997, n. 4619). Nè la sentenza impugnata appare censurabile sotto il profilo della ritenuta impossibilità della nonna di prendersi cura della figlia e del nipote. Anche in tale valutazione, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione del principio, richiamato dalla stessa ricorrente, secondo cui non può farsi luogo alla dichiarazione dello stato di abbandono quando si manifesti da parte di figure parentali sostitutive la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore, giacché la Corte d'appello ha escluso, con valutazione in fatto, incensurabile in sede di legittimità, che la nonna materna, pur essendo una persona valida, che già in passato si era occupata positivamente della figlia e del nipote, potesse andare a vivere con loro perché impegnata ad accudire il marito.
Da ultimo, deve escludersi anche la dedotta violazione della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta subordinata di affido etero-familiare del minore che permetterebbe il permanere dei rapporti con la famiglia d'origine. In proposito, la Corte d'appello, premesso che una simile soluzione procrastinerebbe indefinitamente una condizione suscettibile solo di peggioramento, in cui la madre naturale sarebbe destinata a perdere ogni ruolo genitoriale e ad essere sostituita totalmente dagli affidatari, impedendosi, peraltro, al minore di inserirsi in un ambiente familiare stabile, ha ritenuto che la situazione di affido non lasciasse intravedere alcuna concreta possibilità di recupero dello stato di abbandono del minore, al di là di dichiarazioni d'intenti e di speranze espresse dalla interessata. Anche a tale proposito, dunque, dunque deve escludersi sia la denunciata violazione della legge n. 184 del 1983 sia la totale carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2005