Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/2005, n. 3389
CASS
Sentenza 18 febbraio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Lo stato di adottabilità di un minore può essere dichiarato anche quando non sia imputabile al genitore a titolo di colpa, ma sia determinato da una malattia mentale non transitoria che lo renda inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonchè ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo. Ne consegue che anche le anomalie della personalità del genitore possono rilevare ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, in quanto si traducano in incapacità di allevare ed educare il bambino, sempre che dette anomalie abbiano a coinvolgere a tal punto il minore, da produrre danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore avendo accertato l'assoluta inidoneità della madre - bisognevole di essere continuamente seguita, controllata e vigilata in quanto affetta da un grave disturbo psicotico che in passato l'aveva condotta a tentare il suicidio e l'aveva costretta in diverse occasioni al ricovero nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura - a prendersi cura del figlio, ed avendo altresì acclarato l'impossibilità della donna materna di prendersi cura della figlia e del nipote, in quanto impegnata nel lavoro e nella cura del marito con gravi problemi di etilismo).

Commentari3

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 3246 del 02
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 02/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 02/02/2022), n.3246 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere – Dott. SCALISI Antonino – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 1081/2020 r.g. proposto da: G.E., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Cristina Migliazza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla via Giovanni Carlo Cavalli n. 22; – ricorrente – contro A.L., quale …

     Leggi di più…

  • 2Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …

     Leggi di più…

  • 3Adottabilità dei figli minori. L'amore sincero e profondo per i figli non basta.
    Sabrina Caporale · https://www.studiocataldi.it/ · 25 marzo 2014

    Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 26 febbraio - 21 marzo 2014, n. 6755. "Lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/2005, n. 3389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3389
Data del deposito : 18 febbraio 2005

Testo completo