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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
n. 854/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 febbraio 2025, innanzi al Giudice, dott. Alice Zorzi, sono comparsi:
per l'avv. Graziella PALMIERI in Controparte_1
sostituzione dell'avv. MOLINA che conclude riportandosi alle memorie depositate;
per l'avv. RAFFAELLA DIGRACI che conclude come da Controparte_2
memorie difensive e note depositate;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza.
il Giudice
dott. Alice Zorzi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Il Giudice
Dr.ssa Alice Zorzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile iscritta al n. 854/2022 R.G. promossa:
da
di (P.IVA ), in persona del Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore signor , e il signor (C.F. CP_1 CP_1
) rappresentati e difesi dall'avv. Jacopo Molina ed elettivamente C.F._1
domiciliati presso lo studio del suddetto difensore in Via Rampa Cavalcavia 1 Venezia-
Mestre, giusta procura in atti;
contro
(P.IVA , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Raffaella Di Graci
dell'Avvocatura Civica ed elettivamente domiciliato nella sua sede municipale in Venezia–
San Marco 4091, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ed il sig. hanno proposto Controparte_1 CP_1
ricorso per l'annullamento dell'ordinanza N. 10025/2017 del 6.12.2021, nonché del verbale di accertamento e contestazione N. V 38126/2017, con il quale il CP_2
ha ingiunto il pagamento di € 1.038,90 a titolo di sanzione pecuniaria per aver
[...]
esercitato, oltre alla regolare attività di vendita di gelati, anche attività di vendita di bibite in bottiglia e per aver inserito nei locali apparecchiatura per la preparazione delle crépes, in quanto tale variazione non è stata regolarmente comunicata all'Autorità
competente; deducendo, in primo luogo, la nullità della notifica dell'ordinanza di ingiunzione a mezzo pec essendo la stessa sprovvista di relativa prova di consegna ed,
in ogni caso avendo l'Amministrazione in un'unica pec allegato atti rivolti a destinatari diversi in violazione della normativa della privacy;
in secondo luogo, deducendo la nullità dell'ordinanza per violazione del divieto di c.d. mutatio libelli, posto che con il
Verbale N. V38126 era contestata la mancanza della registrazione sanitaria;
deducendo, in terzo luogo, la non immediata contestazione della pretesa violazione presso il luogo di causa in violazione dell'art. 14 l 689/81; deducendo inoltre l'illegittimità della attività amministrativa in quanto il avrebbe Controparte_2
dovuto invitare la ricorrente a sanare la violazione previamente inviando una diffida amministrativa in ossequio al disposo dell'art. 2 bis l.r. 10/77; deducendo altresì nel merito, l'illegittimità del provvedimento in assenza delle violazioni contestate posto che, da una parte, la presenza di uno strumento per la produzione di crépes non prova l'avvenuta produzione delle stesse all'interno della gelateria, dall'altra parte, le
S.C.I.A. depositate da sono relative alla vendita di prodotti a base di latte e CP_1
di altri prodotti alimentari, non avendo mai la deducente mutato tipologia di ciò che vende, né mai mutato le modalità di vendita dei propri prodotti;
contestando, infine,
pagina 3 di 10 l'applicazione della sanzione superiore al minimo edittale senza una adeguata motivazione, parimenti contestando l'illegittimità dell'applicazione delle spese postali a carico del ricorrente.
La ricorrente ha pertanto chiesto, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione del verbale e dell'ordinanza; nel merito, senza nulla riconoscere o sanare, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare nulla l'ordinanza impugnata ed il relativo verbale;
nel merito, in via subordinata, contenere la sanzione nel minimo edittale previsto ex art.
7-bis D. Lgs. 267/2000 o, in ulteriore subordine, nel minimo previsto ex art. 6, c. 3 D. Lgs. 193/2007, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Il si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto da Controparte_2
controparte e precisando che, quanto alla eccepita nullità della notifica, nessuna violazione risulta posta in essere dall'amministrazione che ha regolarmente notificato la sanzione al procuratore della parte e nel luogo ove è eletto il domicilio, con la precisazione che la tempestiva proposizione del ricorso avrebbe in ogni caso sanato l'eventuale nullità della notifica;
quanto alla ritenuta mutatio libelli, l'Amministrazione ha osservato che l'ordinanza ingiunzione propone la medesima contestazione già
risultante nel verbale di contestazione;
quanto alla ritenuta violazione dell'art. 14 co,1 della legge 689/81, la resistente ha dedotto che la norma stessa prevede l'immediata contestazione solo “quando è possibile”; in relazione alla contestata violazione dell'art. 2 bis della legge regionale n. 10/77, la resistente ha osservato che la procedura sanzionatoria è stata legittima in quanto le norme di condotta non sono state introdotte da legge regionale ma da legge nazionale di recepimento della normativa comunitaria con riguardo alla sicurezza alimentare, tutela e sicurezza sul lavoro, ambiti in cui non trova applicazione il richiamato art. 2 bis;
nel merito, parte resiste ha affermato la legittimità del provvedimento in quanto la SCIA del 30.06.2016 in possesso del pagina 4 di 10 ricorrente fa unicamente riferimento alla vendita e produzione di gelati e non certo alla vendita di bibite in bottiglia o di altri prodotti alimentari quali ad esempio le crepes;
nel caso in esame parte ricorrente non ha comunicato alla competente le variazioni Pt_1
dei generi alimentari posti in vendita dato che la normative prevede espressamente sia la SCIA commerciale sia la SCIA ex art. 6 regolamento CE n. 852/2004; quanto poi alle spese di notifica la resistente osserva che sono sempre poste a carico del trasgressore..
Parte resiste ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
3. All'udienza di discussione del 06.02.2025, le parti concludevano come da verbale.
4. La causa viene ora decisa come segue.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e pertanto trova parziale accoglimento con contestuale revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
4.1 In relazione alle contestazioni mosse dal ricorrente sulle notifiche effettuate dall'Amministrazione, tali contestazioni sono infondate ed in ogni caso integralmente superate dalla tempestiva proposizione del ricorso e dalla partecipazione alla procedura amministrativa con elaborazione di scritti difensivi e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Molina e presso la pec dello stesso.
E' pur vero che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare due notifiche per ogni soggetto raggiunto dal provvedimento, ma trattandosi del medesimo procuratore per entrambe le parti e della medesima contestazione l'una rivolta alla società e l'altra al rappresentante legale, non si ritiene che tale doglianza possa paralizzare l'intero procedimento giudiziario posto che sul punto anche la pagina 5 di 10 Suprema Corte ha affermato che “La nullità della notifica dell'ordinanza
ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per
raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di tempestiva e rituale
opposizione a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che
l'art. 18, quarto comma, della stessa legge, disponendo che la notificazione è
eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale, al quarto comma, richiama le
modalità previste dal codice di procedura civile, rende applicabile l'art. 160 dello
stesso, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità,
restando ininfluente, ai fini della sanatoria, la conoscenza in concreto, giacché la
notificazione è preordinata alla conoscenza presunta “ (Cassazione Civile, Sez I,
sentenza n. 16822/2006; in senso conforme Cassazione, Sez Lavoro n.
7004/2008).
Non appare condivisibile nemmeno la ritenuta nullità dell'ordinanza per mutatio libelli in quanto nel caso in esame appare contestata la medesima circostanza nel verbale e nell'ordinanza stessa senza alcuna ulteriore aggiunta in ordine alla fattispecie richiamata.
Le predette doglienze non potranno pertanto trovare accoglimento.
4.2. In relazione alla ritenuta violazione dell'art. 14 della legge 689/81, si osserva che gli agenti accertatori non sono in alcun modo obbligati a consegnare il verbale di accertamento nell'immediatezza prevedendo, invece, la norma una mera possibilità.
Il dato letterale inconfutabile e la necessità di verificare i titoli abilitativi in possesso del soggetto accertato giustificano ampiamente la mancata consegna immediata del verbale di accertamento, donde anche tale doglianza viene respinta.
pagina 6 di 10 4.3. Nel merito si osserva che la fattispecie accertata il 09.11.2017 di cui alla relativa ordinanza ingiunzione n 10057/2021 è riconducibile alla violazione dell'art. 6 co. 2 del regolamento comunitario n. 852/2004 che espressamente prevede “In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica
all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa,
ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della
registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno
altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni
aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento
significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.”
Il regolamento comunitario chiaramente rinvia ai singoli paesi la determinazione delle modalità di notifica e comunicazione che, per le attività commerciali, trova nella SCIA lo strumento di riferimento trattandosi di comunicazione /segnalazione proveniente dalla parte privata che consente una maggiore rapidità e snellezza della procedura autorizzativa.
Per alcune attività commerciali poi vi sono anche le norme igienico sanitarie che si aggiungono alle norme urbanistico-civili con oneri di comunicazione anche alle
Autorità amministrative preposte al controllo (Ulss).
Ragione per cui l'esercizio commerciale sanzionato avrebbe dovuto, da una parte aggiornare adeguatamente la SCIA commerciale inserendo la vendita di bibite in bottiglia ovvero la vendita di crepes, oltre alla comunicazione alla ai fini del Pt_1
controllo igienico sanitario (così come aveva già fatto sia per la comunicazione della vendita di gelati sia per la comunicazione della vendita di stuzzichini a base di pesce).
pagina 7 di 10 In assenza della documentazione attestante la regolarità delle comunicazioni, la sanzione appare nel merito correttamente erogata risultando pacifico e non contestato che al momento dell'accertamento erano poste in vendita bibite in bottiglia malgrado l'autorizzazione riguardasse unicamente la vendita e produzione di gelati (doc. 11 fascicolo parte resistente).
Il richiamo poi all'art. 2 bis della legge regionale n. 10/1977 appare inconferente nella misura in cui la norma stessa esclude i casi di sicurezza alimentare e considerato che, in tale settore, ogni sanatoria potrà valere per il futuro non già per quanto verificatosi nel corso dell'accertamento.
Appare invece condivisibile il fatto che la mera presenza nei locali di una apparecchiatura per crepes senza contestuale accertamento della preparazione e vendita delle crepes, non configura di per sé la violazione nella misura in cui ben avrebbe potuto il ricorrente, prima di utilizzare l'apparecchiatura, conseguire le relative autorizzazioni e depositare le relative integrazioni alla SCIA già depositata nel 2016.
Non coglie nel segno invece la doglianza consistente nel precisare che la SCIA del
30.06.2016 includeva anche “altri prodotti alimentari” stante che poi alla pagina 7
è espressamente specificato che si intende fare riferimento a “tutti i prodotti necessari per la realizzazione del gelato”; ciò trova conferma anche nel fatto che,
qualora ha ritenuto il ricorrente di ampliare la propria attività alla preparazione e vendita di stuzzichini a base di pesce, ha depositato l'apposita SCIA ancora una volta con relativa segnalazione alla Pt_1
4.4. In relazione alla quantificazione della sanzione erogata attraverso l'ordinanza ingiunzione si osserva che, in applicazione dell'art. 6 co. 3 del dlgs 193/2007, la sanzione è da calcolarsi in una misura che va da 500 a 3000 euro.
pagina 8 di 10 Nel caso in esame, senza una specifica motivazione, è stata applicata la sanzione di 1000 euro senza tuttavia indicare quante bibite in bottiglia fossero in commercio nè precisare adeguatamente il contesto in cui è stata erogata la sanzione anche in ordine al macchinario per le crepes, se si poteva notare che fosse in uso (attaccato alla corrente e con tutti gli ingredienti a disposizione) oppure no.
L'assenza di elementi specifici relativi all'accertamento svolto consente di affermare unicamente la sussistenza della violazione stante la pacifica assenza dei titoli abilitativi al commercio di bibite in bottiglia (si vedano i doc. 5 e 6 del fascicolo del ricorrente).
Si ritiene pertanto opportuno il ricalcolo della sanzione nella misura minima di €
500, oltre spese di procedura, in ogni caso dovute in attuazione dell'art. 803 co. 1
della l. 160/2019 ed i successivi decreti ministeriali attuativi.
Le spese di notifica invece non sono dovute avendo l'amministrazione eseguito la notifica a mezzo pec.
Si precisa che l'art. 9 del dlgs 193/2007, che introduce la clausola di cedevolezza,
viene erroneamente richiamato da parte attrice posto che, a ben vedere, fa espresso riferimento alle materie di competenza esclusiva regionale e provinciale non anche alle materie concorrenti quali sono le materie dell'alimentazione e igienico sanitarie.
5. Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale e limitatamente alla domanda subordinata di ricalcolo della sanzione, vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa:
ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e per l'effetto REVOCA l'ordinanza pagina 9 di 10 ingiunzione opposta;
CONDANNA parte ricorrente a versare alla resistente la somma di € 500,00, a titolo di sanzione oltre alla somma di € 29,40 a titolo di spese di procedura;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alice Zorzi
pagina 10 di 10
PRIMA SEZIONE CIVILE
n. 854/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 febbraio 2025, innanzi al Giudice, dott. Alice Zorzi, sono comparsi:
per l'avv. Graziella PALMIERI in Controparte_1
sostituzione dell'avv. MOLINA che conclude riportandosi alle memorie depositate;
per l'avv. RAFFAELLA DIGRACI che conclude come da Controparte_2
memorie difensive e note depositate;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza.
il Giudice
dott. Alice Zorzi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Il Giudice
Dr.ssa Alice Zorzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile iscritta al n. 854/2022 R.G. promossa:
da
di (P.IVA ), in persona del Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore signor , e il signor (C.F. CP_1 CP_1
) rappresentati e difesi dall'avv. Jacopo Molina ed elettivamente C.F._1
domiciliati presso lo studio del suddetto difensore in Via Rampa Cavalcavia 1 Venezia-
Mestre, giusta procura in atti;
contro
(P.IVA , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Raffaella Di Graci
dell'Avvocatura Civica ed elettivamente domiciliato nella sua sede municipale in Venezia–
San Marco 4091, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ed il sig. hanno proposto Controparte_1 CP_1
ricorso per l'annullamento dell'ordinanza N. 10025/2017 del 6.12.2021, nonché del verbale di accertamento e contestazione N. V 38126/2017, con il quale il CP_2
ha ingiunto il pagamento di € 1.038,90 a titolo di sanzione pecuniaria per aver
[...]
esercitato, oltre alla regolare attività di vendita di gelati, anche attività di vendita di bibite in bottiglia e per aver inserito nei locali apparecchiatura per la preparazione delle crépes, in quanto tale variazione non è stata regolarmente comunicata all'Autorità
competente; deducendo, in primo luogo, la nullità della notifica dell'ordinanza di ingiunzione a mezzo pec essendo la stessa sprovvista di relativa prova di consegna ed,
in ogni caso avendo l'Amministrazione in un'unica pec allegato atti rivolti a destinatari diversi in violazione della normativa della privacy;
in secondo luogo, deducendo la nullità dell'ordinanza per violazione del divieto di c.d. mutatio libelli, posto che con il
Verbale N. V38126 era contestata la mancanza della registrazione sanitaria;
deducendo, in terzo luogo, la non immediata contestazione della pretesa violazione presso il luogo di causa in violazione dell'art. 14 l 689/81; deducendo inoltre l'illegittimità della attività amministrativa in quanto il avrebbe Controparte_2
dovuto invitare la ricorrente a sanare la violazione previamente inviando una diffida amministrativa in ossequio al disposo dell'art. 2 bis l.r. 10/77; deducendo altresì nel merito, l'illegittimità del provvedimento in assenza delle violazioni contestate posto che, da una parte, la presenza di uno strumento per la produzione di crépes non prova l'avvenuta produzione delle stesse all'interno della gelateria, dall'altra parte, le
S.C.I.A. depositate da sono relative alla vendita di prodotti a base di latte e CP_1
di altri prodotti alimentari, non avendo mai la deducente mutato tipologia di ciò che vende, né mai mutato le modalità di vendita dei propri prodotti;
contestando, infine,
pagina 3 di 10 l'applicazione della sanzione superiore al minimo edittale senza una adeguata motivazione, parimenti contestando l'illegittimità dell'applicazione delle spese postali a carico del ricorrente.
La ricorrente ha pertanto chiesto, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione del verbale e dell'ordinanza; nel merito, senza nulla riconoscere o sanare, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare nulla l'ordinanza impugnata ed il relativo verbale;
nel merito, in via subordinata, contenere la sanzione nel minimo edittale previsto ex art.
7-bis D. Lgs. 267/2000 o, in ulteriore subordine, nel minimo previsto ex art. 6, c. 3 D. Lgs. 193/2007, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Il si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto da Controparte_2
controparte e precisando che, quanto alla eccepita nullità della notifica, nessuna violazione risulta posta in essere dall'amministrazione che ha regolarmente notificato la sanzione al procuratore della parte e nel luogo ove è eletto il domicilio, con la precisazione che la tempestiva proposizione del ricorso avrebbe in ogni caso sanato l'eventuale nullità della notifica;
quanto alla ritenuta mutatio libelli, l'Amministrazione ha osservato che l'ordinanza ingiunzione propone la medesima contestazione già
risultante nel verbale di contestazione;
quanto alla ritenuta violazione dell'art. 14 co,1 della legge 689/81, la resistente ha dedotto che la norma stessa prevede l'immediata contestazione solo “quando è possibile”; in relazione alla contestata violazione dell'art. 2 bis della legge regionale n. 10/77, la resistente ha osservato che la procedura sanzionatoria è stata legittima in quanto le norme di condotta non sono state introdotte da legge regionale ma da legge nazionale di recepimento della normativa comunitaria con riguardo alla sicurezza alimentare, tutela e sicurezza sul lavoro, ambiti in cui non trova applicazione il richiamato art. 2 bis;
nel merito, parte resiste ha affermato la legittimità del provvedimento in quanto la SCIA del 30.06.2016 in possesso del pagina 4 di 10 ricorrente fa unicamente riferimento alla vendita e produzione di gelati e non certo alla vendita di bibite in bottiglia o di altri prodotti alimentari quali ad esempio le crepes;
nel caso in esame parte ricorrente non ha comunicato alla competente le variazioni Pt_1
dei generi alimentari posti in vendita dato che la normative prevede espressamente sia la SCIA commerciale sia la SCIA ex art. 6 regolamento CE n. 852/2004; quanto poi alle spese di notifica la resistente osserva che sono sempre poste a carico del trasgressore..
Parte resiste ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
3. All'udienza di discussione del 06.02.2025, le parti concludevano come da verbale.
4. La causa viene ora decisa come segue.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e pertanto trova parziale accoglimento con contestuale revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
4.1 In relazione alle contestazioni mosse dal ricorrente sulle notifiche effettuate dall'Amministrazione, tali contestazioni sono infondate ed in ogni caso integralmente superate dalla tempestiva proposizione del ricorso e dalla partecipazione alla procedura amministrativa con elaborazione di scritti difensivi e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Molina e presso la pec dello stesso.
E' pur vero che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare due notifiche per ogni soggetto raggiunto dal provvedimento, ma trattandosi del medesimo procuratore per entrambe le parti e della medesima contestazione l'una rivolta alla società e l'altra al rappresentante legale, non si ritiene che tale doglianza possa paralizzare l'intero procedimento giudiziario posto che sul punto anche la pagina 5 di 10 Suprema Corte ha affermato che “La nullità della notifica dell'ordinanza
ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per
raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di tempestiva e rituale
opposizione a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che
l'art. 18, quarto comma, della stessa legge, disponendo che la notificazione è
eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale, al quarto comma, richiama le
modalità previste dal codice di procedura civile, rende applicabile l'art. 160 dello
stesso, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità,
restando ininfluente, ai fini della sanatoria, la conoscenza in concreto, giacché la
notificazione è preordinata alla conoscenza presunta “ (Cassazione Civile, Sez I,
sentenza n. 16822/2006; in senso conforme Cassazione, Sez Lavoro n.
7004/2008).
Non appare condivisibile nemmeno la ritenuta nullità dell'ordinanza per mutatio libelli in quanto nel caso in esame appare contestata la medesima circostanza nel verbale e nell'ordinanza stessa senza alcuna ulteriore aggiunta in ordine alla fattispecie richiamata.
Le predette doglienze non potranno pertanto trovare accoglimento.
4.2. In relazione alla ritenuta violazione dell'art. 14 della legge 689/81, si osserva che gli agenti accertatori non sono in alcun modo obbligati a consegnare il verbale di accertamento nell'immediatezza prevedendo, invece, la norma una mera possibilità.
Il dato letterale inconfutabile e la necessità di verificare i titoli abilitativi in possesso del soggetto accertato giustificano ampiamente la mancata consegna immediata del verbale di accertamento, donde anche tale doglianza viene respinta.
pagina 6 di 10 4.3. Nel merito si osserva che la fattispecie accertata il 09.11.2017 di cui alla relativa ordinanza ingiunzione n 10057/2021 è riconducibile alla violazione dell'art. 6 co. 2 del regolamento comunitario n. 852/2004 che espressamente prevede “In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica
all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa,
ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della
registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno
altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni
aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento
significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.”
Il regolamento comunitario chiaramente rinvia ai singoli paesi la determinazione delle modalità di notifica e comunicazione che, per le attività commerciali, trova nella SCIA lo strumento di riferimento trattandosi di comunicazione /segnalazione proveniente dalla parte privata che consente una maggiore rapidità e snellezza della procedura autorizzativa.
Per alcune attività commerciali poi vi sono anche le norme igienico sanitarie che si aggiungono alle norme urbanistico-civili con oneri di comunicazione anche alle
Autorità amministrative preposte al controllo (Ulss).
Ragione per cui l'esercizio commerciale sanzionato avrebbe dovuto, da una parte aggiornare adeguatamente la SCIA commerciale inserendo la vendita di bibite in bottiglia ovvero la vendita di crepes, oltre alla comunicazione alla ai fini del Pt_1
controllo igienico sanitario (così come aveva già fatto sia per la comunicazione della vendita di gelati sia per la comunicazione della vendita di stuzzichini a base di pesce).
pagina 7 di 10 In assenza della documentazione attestante la regolarità delle comunicazioni, la sanzione appare nel merito correttamente erogata risultando pacifico e non contestato che al momento dell'accertamento erano poste in vendita bibite in bottiglia malgrado l'autorizzazione riguardasse unicamente la vendita e produzione di gelati (doc. 11 fascicolo parte resistente).
Il richiamo poi all'art. 2 bis della legge regionale n. 10/1977 appare inconferente nella misura in cui la norma stessa esclude i casi di sicurezza alimentare e considerato che, in tale settore, ogni sanatoria potrà valere per il futuro non già per quanto verificatosi nel corso dell'accertamento.
Appare invece condivisibile il fatto che la mera presenza nei locali di una apparecchiatura per crepes senza contestuale accertamento della preparazione e vendita delle crepes, non configura di per sé la violazione nella misura in cui ben avrebbe potuto il ricorrente, prima di utilizzare l'apparecchiatura, conseguire le relative autorizzazioni e depositare le relative integrazioni alla SCIA già depositata nel 2016.
Non coglie nel segno invece la doglianza consistente nel precisare che la SCIA del
30.06.2016 includeva anche “altri prodotti alimentari” stante che poi alla pagina 7
è espressamente specificato che si intende fare riferimento a “tutti i prodotti necessari per la realizzazione del gelato”; ciò trova conferma anche nel fatto che,
qualora ha ritenuto il ricorrente di ampliare la propria attività alla preparazione e vendita di stuzzichini a base di pesce, ha depositato l'apposita SCIA ancora una volta con relativa segnalazione alla Pt_1
4.4. In relazione alla quantificazione della sanzione erogata attraverso l'ordinanza ingiunzione si osserva che, in applicazione dell'art. 6 co. 3 del dlgs 193/2007, la sanzione è da calcolarsi in una misura che va da 500 a 3000 euro.
pagina 8 di 10 Nel caso in esame, senza una specifica motivazione, è stata applicata la sanzione di 1000 euro senza tuttavia indicare quante bibite in bottiglia fossero in commercio nè precisare adeguatamente il contesto in cui è stata erogata la sanzione anche in ordine al macchinario per le crepes, se si poteva notare che fosse in uso (attaccato alla corrente e con tutti gli ingredienti a disposizione) oppure no.
L'assenza di elementi specifici relativi all'accertamento svolto consente di affermare unicamente la sussistenza della violazione stante la pacifica assenza dei titoli abilitativi al commercio di bibite in bottiglia (si vedano i doc. 5 e 6 del fascicolo del ricorrente).
Si ritiene pertanto opportuno il ricalcolo della sanzione nella misura minima di €
500, oltre spese di procedura, in ogni caso dovute in attuazione dell'art. 803 co. 1
della l. 160/2019 ed i successivi decreti ministeriali attuativi.
Le spese di notifica invece non sono dovute avendo l'amministrazione eseguito la notifica a mezzo pec.
Si precisa che l'art. 9 del dlgs 193/2007, che introduce la clausola di cedevolezza,
viene erroneamente richiamato da parte attrice posto che, a ben vedere, fa espresso riferimento alle materie di competenza esclusiva regionale e provinciale non anche alle materie concorrenti quali sono le materie dell'alimentazione e igienico sanitarie.
5. Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale e limitatamente alla domanda subordinata di ricalcolo della sanzione, vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa:
ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e per l'effetto REVOCA l'ordinanza pagina 9 di 10 ingiunzione opposta;
CONDANNA parte ricorrente a versare alla resistente la somma di € 500,00, a titolo di sanzione oltre alla somma di € 29,40 a titolo di spese di procedura;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alice Zorzi
pagina 10 di 10