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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado iscritta al n.482/2024 del R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Di Fede e Avv. Paola Piccone;
Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Di Fede e Avv. Paola Piccone;
CP_1
avente ad
OGGETTO ricorso congiunto per la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Chiedono che l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia emettere, ai sensi dell'art. 8 n. 2 della L. 25 marzo 1985 n. 121, provvedimento con il quale dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa in prima istanza ed in via definitiva dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Abruzzese-Molisano di Chieti in data 16 dicembre 2022, oggetto di attestazione di mancata impugnazione e di decreto di esecutività della sentenza in data 17 settembre 2024 del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica;
si chiedeva, conseguentemente, di ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Orsogna di trascrivere negli archivi dello stato civile l'emananda sentenza, ex art.
8.2 della L. 121/1985, di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, nonché quest'ultima sentenza. FATTO E DIRITTO
e hanno proposto ricorso congiunto ai fini della dichiarazione di Parte_1 CP_1
efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano di Chieti in data 16 dicembre 2022 e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 17 settembre 2024, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Orsogna di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Preliminarmente, va rilevato come i due avessero contratto matrimonio concordatario in data 9 novembre 2019 ad Orsogna, per poi disgregarsi l'unione, sin dall'inizio problematica, malgrado una convivenza di due anni e la nascita di una bambina, fino alla richiesta di nullità del matrimonio.
L'azione presso il competente tribunale ecclesiastico veniva proposta da con Parte_1
l'intenzione di ottenere la nullità del matrimonio contratto con . CP_1
Accettata l'istanza, il Collegio era chiamato a sciogliere il seguente dubbio formulato in questi termini: “Se consti o no della nullità di matrimonio, in questo caso per: grave difetto di discrezione di giudizio, per mancanza di libertà interiore, circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali nella donna attrice (can. 1095, n.2 CIC)”.
Espletata la fase istruttoria, con interrogatori svolti alla parte attrice e parte convenuta e prova testimoniale e reputandosi altresì sufficientemente istruita la causa, il Collegio perveniva ad una pronuncia affermativa sul quesito anzidetto decretando la nullità del vincolo matrimoniale tra le parti.
Si era infatti appurato come l'odierna ricorrente si fosse accostata al matrimonio senza la necessaria capacità di discrezione di giudizio e senza comprendere i diritti e doveri nascenti dal matrimonio. Il tutto anche a causa dei pregressi di vita, segnati dall'essere rimasta orfana di padre sin da giovane e tà e dall'essere stata in cura per disturbi di panico e crisi identitaria, da cui poi era riuscita in seguito a guarire.
Per il Collegio ecclesiastico, le dichiarazioni fornite dall'attrice, dal convenuto e dai testimoni, specie il medico psichiatra che l'aveva avuta in cura, erano da considerarsi credibili e rendevano fondata la domanda di nullità.
Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano di Chieti emetteva dunque sentenza di nullità matrimoniale in data 16 dicembre 2022, con decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di controllo”, del
17 settembre 2024.
Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto di accogliere il ricorso congiunto degli ex-coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 8 della L. n. 121/85 e di dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal competente Tribunale Ecclesiastico.
La sentenza ecclesiastica può essere delibata perché nella specie sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985
n. 121 (Accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio
1995 n. 218: cfr. art. 2 di tale legge), atteso che:
- i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario;
- nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- tra le stesse parti non è stata pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto,
né è pendente analogo giudizio;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
In ordine a tale ultimo presupposto deve osservarsi come per costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la convivenza tra i coniugi si sia protratta per un tempo superiore ai tre anni, unico motivo di nullità riconosciuto dal nostro ordinamento è quello della incapacità ai sensi dell'art. 120
c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che: “Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano” (Cass. Ord. n. 28307 del 10 ottobre 2023).
Tuttavia, pur risultando nel caso di specie una convivenza superiore ai tre anni e non essendo stata provata alcuna causa di incapacità delle parti al momento del matrimonio, deve rilevarsi come l'eccezione in tal senso non è stata sollevata dalle parti tempestivamente e pertanto non può rilevarsi d'ufficio.
Al riguardo la Cassazione ha in più occasioni precisato che: “La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata;
detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione” (Cass.
Ord. n. 11791 del 5 maggio 2021).
Pertanto nel caso di specie la convivenza per più di tre anni, non essendo stata eccepita dalle parti, non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
In sede di omologazione della separazione le parti hanno regolato le questioni economiche e relative alla figlia minore.
Le spese del processo possono essere compensate, tenuto conto della natura della decisione e del comportamento processuale sostanzialmente consensuale delle parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa in prima istanza ed in via definitiva dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano di Chieti in data 16 dicembre 2022, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
17 settembre 2024 tra e;
Parte_1 CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Orsogna di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente Est.
Barbara Del Bono