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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 31/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 111/2025 R. G. T R A
(C.F. , rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Pasquale Lepera;
- RICORRENTE -
E
(C.F. , rappresenta e difesa giusta procura Controparte_1 C.F._2
Man
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE - OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 28.5.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 7.2.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.1.2025 chiedeva al Tribunale di Crotone Parte_1 di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con a Controparte_1
CO (TO) il 24.4.1999, dalla cui unione erano nati tre figli, orm d economicamente autosufficienti, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con sentenza n.20/2024 dell'11.1.2024 era stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi suddetti;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza di comparizione dei coniugi e non vi era stata tra gli stessi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Con comparsa depositata il 4.3.2025, si costituiva , la quale aderiva alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio, dando atto che nelle more i coniugi avevano concordato le condizioni divorzili. Pertanto, con istanza congiunta, personalmente sottoscritta e depositata il 7.3.2025, lo e la chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e Parte_1 CP_1 di dichiarare il divorzio alle condizioni dagli stessi concordate, con espressa rinuncia alla comparizione personale in udienza.
1 All'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti insistevano nella domanda e la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza di pari data. Il PM interveniva regolarmente. 2. La domanda di scioglimento del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza dichiarativa della separazione consensuale versata in atti emerge non solo che i coniugi sono separati, ma che risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle allegazioni difensive appare legittimo desumere che dalla data della comparizione ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO (TO), nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000. Le condizioni pattuite dalle parti sono conformi alla legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). 3. La consensualizzazione della lite giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CO (TO) il 24.4.1999 tra e (atto trascritto al n. 11, p. I, anno 1999) Parte_1 Controparte_1 alle condizioni concordate nell'istanza congiunta depositata il 7.3.2025;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa le spese. Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 111/2025 R. G. T R A
(C.F. , rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Pasquale Lepera;
- RICORRENTE -
E
(C.F. , rappresenta e difesa giusta procura Controparte_1 C.F._2
Man
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE - OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 28.5.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 7.2.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.1.2025 chiedeva al Tribunale di Crotone Parte_1 di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con a Controparte_1
CO (TO) il 24.4.1999, dalla cui unione erano nati tre figli, orm d economicamente autosufficienti, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con sentenza n.20/2024 dell'11.1.2024 era stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi suddetti;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza di comparizione dei coniugi e non vi era stata tra gli stessi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Con comparsa depositata il 4.3.2025, si costituiva , la quale aderiva alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio, dando atto che nelle more i coniugi avevano concordato le condizioni divorzili. Pertanto, con istanza congiunta, personalmente sottoscritta e depositata il 7.3.2025, lo e la chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e Parte_1 CP_1 di dichiarare il divorzio alle condizioni dagli stessi concordate, con espressa rinuncia alla comparizione personale in udienza.
1 All'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti insistevano nella domanda e la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza di pari data. Il PM interveniva regolarmente. 2. La domanda di scioglimento del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza dichiarativa della separazione consensuale versata in atti emerge non solo che i coniugi sono separati, ma che risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle allegazioni difensive appare legittimo desumere che dalla data della comparizione ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO (TO), nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000. Le condizioni pattuite dalle parti sono conformi alla legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). 3. La consensualizzazione della lite giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CO (TO) il 24.4.1999 tra e (atto trascritto al n. 11, p. I, anno 1999) Parte_1 Controparte_1 alle condizioni concordate nell'istanza congiunta depositata il 7.3.2025;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa le spese. Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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