Articolo 3 della Legge 6 ottobre 1951, n. 1577
Articolo 2
Versione
22 gennaio 1952
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI - PACCIARDI SCELBA - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Entrata in vigore il 22 gennaio 1952