Articolo 8 della Legge 5 gennaio 1984, n. 1
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 gennaio 1984
Art. 8.
Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, a partire dalla data del conferimento dell'incarico affidatogli. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1984
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