Art. 8.
Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, a partire dalla data del conferimento dell'incarico affidatogli. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.
Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, a partire dalla data del conferimento dell'incarico affidatogli. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.