Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa NN Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 584/2025, promossa con ricorso depositato in data 03/03/2025 da
[...]
, entrambi con avv. MIRIAM MODUGNO;
Pt_1 Parte_2
- i quali si sono sposati con rito concordatario a Trieste in data 12/09/1998 ed hanno scelto il regime patrimoniale di comunione dei beni;
- Dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: il 25/12/2001, il 20/11/2004, Persona_1 Persona_2 [...] il 28/09/2009. Per_3
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
Sulla casa coniugale e relativi aspetti economici di spesa:
2. La casa familiare sita in Trieste, Via Zovenzoni n.3, resta assegnata in godimento esclusivo alla sig.ra Per_
e con essa rimangono residenti i tre figli. La figlia minore rimane collocata in via Parte_2 prevalente presso la madre nel detto alloggio ed i due figli maggiorenni NN e rimangono conviventi Per_2 nel domicilio familiare insieme alla madre, e contribuiranno secondo le loro disponibilità alle spese di casa e gestione domestica.
3. Le parti danno atto che il sig. rilascerà l'alloggio familiare per trasferirsi a vivere in affitto Pt_1 nell'alloggio sito in Trieste, Via Giulia n.94/1, dove è intenzionato a trasferire la propria residenza anagrafica pagina 1 di 5
4. I ratei di mutuo gravante sulla casa familiare (onere cointestato ai coniugi), a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, verranno pagati interamente dalla sig.ra in ragione della parità di Parte_2 reddito di cui godono i coniugi e a fronte di analogo esborso di cui è gravato il sig. per il canone di Pt_1 affitto dell'alloggio in cui si trasferirà a vivere.
La sig.ra rinuncia a qualsivoglia pretesa di rivalsa e/o rimborso nei confronti del sig. per la Parte_2 Pt_1 metà quota dei ratei di mutuo futuri, e ciò sino a che la stessa continuerà a vivere in godimento esclusivo nella casa familiare.
5. Le spese relative alle utenze della casa familiare e la tassa TARI relativa all'immobile familiare rimangono a totale carico della sig.ra in ragione dell'assegnazione ad essa della casa coniugale. Parte_2
Le parti concordano che – qualora non ancora intestati a nome di – i contratti di utenza della Parte_2 casa familiare verranno volturati a nome dell'assegnataria sig.ra entro e non oltre 10 giorni Parte_2
a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
6. I coniugi concordano che le spese di manutenzione straordinaria della casa familiare, in quanto trattasi di oneri che ineriscono alla proprietà, vengono divise al 50% tra i comproprietari e Parte_2 [...]
mentre le spese di manutenzione ordinaria rimangono a totale onere di in quanto Pt_1 Parte_2 assegnataria del bene immobile, così come i costi di utenza domestica.
Sull'affido della figlia minore e regime di visite Per_ 7. -Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della minore presso la madre sig.ra e residenza anagrafica con essa nella casa Parte_2 coniugale.
8. Dare atto che i due figli maggiorenni, e NN, economicamente autosufficienti, hanno deciso per ora Per_2 di rimanere a vivere nella casa familiare e mantengono perciò la propria residenza insieme alla madre in Via
Zovenzoni n.
3. Per_ 9. Autorizzare il padre a vedere, frequentare e tenere con sé la figlia minore in modo libero e a piacimento, previo accordo tra i genitori. Tenuto conto che la madre lavora a turni, i genitori si accorderanno di modo da garantire una loro costante presenza e/o reperibilità per la figlia minore che, in considerazione dell'età, oggi quindicenne, può sperimentare margini di autonomia continuando però a fare affidamento su vigilanza e accudimento da parte dei genitori. Per_ Secondo gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia, il padre e la minore si accorderanno direttamente tra loro su tempi e modalità di frequentazione e sulla possibilità che la figlia pernotti presso l'alloggio paterno durante la settimana e/o nel week-end, tenendo conto dei bisogni e delle richieste della figlia, nel rispetto della sua età e dei suoi impegni e di esigenze di studio ed extra scolastiche, garantendo la bi- genitorialità e la facoltà della figlia di godere della presenza di ciascun genitore. Fermo restando che se la figlia lo vorrà il padre si rende disponibile ad accompagnarla negli impegni quotidiani. Per_ 10. I genitori concordano che la figlia minore possa trascorrere con ciascun genitore le ferie, sia natalizie pagina 2 di 5 che estive, con tempi e turnazione che di volta in volta le parti decideranno insieme alla figlia stessa e che concorderanno tra di loro, accordandosi anticipatamente sui periodi specifici in modo da garantire un'alternanza ed una compresenza con ciascun genitore, salva la libertà della figlia, in quanto adolescente, di decidere autonomamente con chi dei due genitori trascorrere le vacanze.
Il tutto sarà regolamentato compatibilmente alle esigenze ed impegni dei genitori e sempre garantendo gli interessi della figlia.
11. Le parti si impegnano a confrontarsi e a concordare tra loro ogni decisione inerente la crescita, Per_ l'educazione, lo sviluppo e l'istruzione della figlia minore , ed in genere su ogni scelta di particolare importanza da effettuarsi nell'interesse della stessa, ferma l'autonomia decisionale del genitore collocatario per ciò che concerne la gestione ordinaria e quotidiana della minore.
12. Le parti si danno reciproco assenso a rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri ed autonomo per la figlia minore.
Aspetti economici di mantenimento figlia e gestione spese casa:
13. In ragione della sostanziale parità di reddito dei due coniugi, tenuto inoltre conto che il sig. si è Pt_1 assunto un onere di affitto per l'alloggio dove si è trasferisce a vivere, mentre la sig.ra si onera di Parte_2 pagare interamente il rateo di mutuo gravante sulla casa coniugale che resta ad essa assegnata, ed atteso che i figli maggiorenni NN e , economicamente entrambi autosufficienti, restano a vivere presso il domicilio Per_2 familiare insieme alla madre contribuendo alle spese di gestione casa, le parti si accordano che il sig. Pt_1 Per_ versi alla sig.ra , quale contributo di mantenimento per la figlia minore , la somma di € 250 Parte_2 mensili, annualmente rivalutabili Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese.
14. I genitrori concordano di dividersi tra loro al 50% ciascuno le spese Per_ straordinarie di , da intendersi quelle regolamentate e previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Trieste in data 18/5/2015 a cui le parti si richiamano dichiarando di averne preso visione e di aver accettato di fare riferimento alla elencazione di spese ivi richiamata. Per_
15. Ciascun coniuge detrarrà fiscalmente le spese della figlia nella misura del 50% ciascuno in ragione della percentuale di riparto spesa. Per_
16. L'assegno unico universale per la figlia minore viene diviso al 50% tra i genitori, come prevede la legge. La madre, allorquando verrà omologata la separazione, presenterà nuova domanda ISEE, svincolato da quello del marito, ed il sig. si aggancerà nella domanda presentata dalla sig.ra indicando il Pt_1 Parte_2 proprio IBAN e ciascuno dei genitori incasserà la metà quota dell'assegno unico.
Altri aspetti economici tra i coniugi:
17. Le parti nulla pretendono l'una dall'altra a titolo di mantenimento dandosi atto della reciproca autosufficienza economica, perciò nessun contributo di mantenimento reciproco viene previsto tra i coniugi.
18. Le parti concordano di mantenere in essere la cointestazione sul c/c acceso presso , salvo CP_1 decidere di chiuderlo in seguito. Il detto conto è alimentato dal solo stipendio del sig. e le somme in Pt_1 giacenza sul conto corrente sono da intendersi di sua spettanza esclusiva. La sig.ra ha un autonomo Parte_2
pagina 3 di 5 conto corrente presso NL (si allegano estratti conto corrente).
19. Le parti, pur consapevoli che tra essi vige la comunione dei beni, danno atto che a nome del sig.
[...] risultano intestati in via esclusiva 2 motocicli (motociclo HONDA NF 1112, targato EX40103; Pt_1 motociclo HONDA JF68 2 1, targato ES18605) e sono d'accordo che i due predetti motocicli restino intestati e di esclusiva proprietà del sig. (si allegano visure PRA). Parte_1
Le parti, pur consapevoli che tra essi vige la comunione dei beni, danno atto che a nome del sig. Parte_1 risulta intestata una autovettura FORD BA7 targata EH003FY, che viene intestata formalmente a nome della sig.ra ma che rimane in uso condiviso ad entrambi i coniugi, previo accordo tra di loro (si Parte_2 allega visura PRA).
Le parti, pur consapevoli che tra essi vige la comunione dei beni, danno atto che a nome del sig. Parte_1
e della figlia maggiorenne NN risulta intestata una autovettura LANCIA targata EX803BB che riconoscono essere in uso esclusivo della figlia Persona_1
Si dà atto che la formale intestazione di proprietà dell'autovettura e dei due motocicli, di cui al presente accordo, a nome esclusivo di , trova causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e Parte_1 patrimoniali tra i coniugi nascenti dal matrimonio e conseguenti all'intervenuta separazione personale dei coniugi e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta per la relativa formalità di esclusiva intestazione presso gli uffici competenti. Il detto trasferimento troverà quindi formale titolo nel provvedimento di omologa di separazione consensuale dei coniugi, e le parti beneficeranno di tutte le esenzioni e benefici fiscali previsti per legge.
20. Le parti dichiarano di avere attualmente in locazione un garage indicato come pertinenza della casa coniugale sita in Via Zovenzoni n.3, e si riservano di interrompere la locazione ovvero se sarà interesse soltanto di uno dei due coniugi mantenere il garage in locazione, sin d'ora le parti concordano che il relativo costo rimarrà ad esclusivo carico del coniuge che intenda mantenerlo in uso.
Qualora i coniugi prendessero in locazione un diverso garage / posto auto, se in uso condiviso le relative spese verranno divise a metà.
21. Le spese legali del presente procedimento restano compensate integralmente tra le parti, ciascuno pagherà la metà quota dell'onorario dell'avvocato”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che viene a cessare il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto trascritto al n. 285 parte II serie A - anno
1998).
Così deciso in Trieste, il 6/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa NN Lucia Fanelli
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