Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro
nel procedimento iscritto al n. 14512/2023 R.G. promosso da
, nata a [...] ( MG-RA) il 31.05.1978, titolare del Parte_1
Passaporto Brasiliano rilasciato il 24.08.2017, residente in [...], Rua Joao ER NumeroD_1
Rodrigues da Cunha n. 860, Bairro Karaiba, in proprio e quale esercente la potestà CP_1 genitoriale del figlio minore , nato a [...]-RA) il Persona_1
20.08.2011, titolare del Passaporto Brasiliano n. rilasciato dalla Polizia federale Brasiliana Numer_2 il 20.03.2019 e residente in [...], Rua Joao ER Rodrigues da Cunha n. 860, Bairro Karaiba,
; , nata GU (MG-RA) il 06.10.1975, CP_1 Parte_2 titolare del Passaporto Brasiliano n. rilasciato il 16.12.2022 e residente in [...], Rua Numer_3
Uberaba n.349, Bairro Centro, AD AR ( MG ) in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale dei figli minori: , nata a [...], (MG-RA) il Parte_3
22.03.2007, titolare della carta di identità brasiliana n. , residente in [...],Rua NumeroDiCa_4
Uberaba n.349, Bairro centro, cidade AR e , nato a [...] Parte_4
(MG-RA) il 30.04.2014, titolare della carta di identità brasiliana n. , residente NumeroDiCa_5 in Brasile, Rua Uberaba n. 349, Bairro Centro, AD AR ( MG ); Parte_5
, nata a [...]-RA) il 14.07.1971, titolare del Passaporto
[...]
Brasiliano n.GD314640 rilasciato il 25.11.2021 e residente in [...], Avenida Joao Pinheiro n.3465,
Bairro Brasil, AD ( MG ); , nato a [...] CP_1 Parte_6
(MG) il 03.12.1998, titolare del Passaporto Brasiliano n.GB350975 rilasciato il 29.01.2020 e valido sino al 28.01.2030, residente in [...], Avenida Joao Pinheiro n.3465. Bairro Brasil, AD
(MG); , nato a [...] - RA ) il 30.05.2000, CP_1 Parte_7 titolare della carta di identità brasiliana n. rilasciata il 02.10.2019, residente in [...], NumeroDiC_6
Avenida Joao Pinheiro n.3465. Bairro Brasil, MG ); , Persona_2 Persona_3 nato a [...]-RA) il 22.02.1951, titolare della patente brasiliana n. NumeroDi_7 rilasciato dal ministerio da Efraestrutura Dipartimento Nacional de Transito valida fino al 25.02.2025, residente in [...], Rua SB 09, Quadra 04,Lote/casa 05, Condominio Portal do Sol, IA ( GO );
, nata a [...]-RA) il 08.08.1986, Parte_8 titolare della carta di identità brasiliana n. rilasciato il 30.07.2019, residente in [...], Rua Nume_8
Alves Faria QD 12 LT 16, AN ( GO ) in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale del figlio minore: , nato a [...] il [...], Controparte_2
CPF brasiliano n. residente in [...],Rua Alves Faria 16, AN (GO) C.F._1 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'Avv. Stefano Belardini ( ) del Foro di Roma presso C.F._3 il quale hanno eletto domicilio come da procure in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO- Contumace Pag. 1 di 7
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei ricorrenti:
, cittadina brasiliana, nata a [...]-RA) il 31.05.1978, Parte_1
cittadino brasiliano, nato a [...] il [...], Persona_1
, cittadina brasiliana, nata GU (MGRA) il 06.10.1975 Parte_2
, cittadina brasiliana, nata a [...]-RA) il 22.03.2007, Parte_3
, cittadino brasiliano, nato a [...] il [...] Parte_4 [...]
, cittadina brasiliana, nata a [...]-RA) il 14.07.1971 Parte_5
, cittadino brasiliano, nata a [...] - RA) il Parte_6
03.12.1998 , cittadino brasiliano, nato a [...] - RA) il Parte_7
30.05.2000 , cittadino brasiliano, nato a [...]-RA) il Persona_3
22.02.1951, , nata a [...]-RA) il Parte_8
08.08.1986; , cittadino brasiliano, nato a [...]-RA) il Controparte_2
26.07.2023 E per l'effetto:
2. ordinare al e al Ministero degli Affari Esteri e/o, Controparte_3 per essi, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
3. con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali, IVA e CNAP.”
Con ricorso depositato il 18/12/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino Per_4 nato a [...], (LU), il 25 Marzo 1877 da e ,
[...] Per_5 Persona_6 successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (all.1-2).
Con decreto del 27/02/2024 il G.O.P. delegato in sede di U.P.P. dott. Luca Mangini ha fissata udienza di trattazione per il giorno 8/11/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Agli atti è presente prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte convenuta eseguita il 28/02/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
Poiché il non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia. CP_3
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 29/10/2024.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
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Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di inviare le loro richieste di riconoscimento della cittadinanza alle autorità consolari competenti in relazione ai luoghi di loro residenza, segnatamente il di Belo Horizonte e l'Ambasciata Per_7
d'Italia in Brasilia.
Per il primo sono state prodotte le “catture di schermo” della piattaforma “Prenot@mi” dalle quali risultano effettuati svariati tentativi di accesso nei mesi di agosto, settembre e dicembre 2023, (all. dal.24 al n. 29); per la seconda sono state prodotte le richieste inoltrate per posta raccomandata nel dicembre 2023 unitamente alla email di risposta dell'Ambasciata nella quale si comunica l'inserimento dei richiedenti nella lista del 2023 e che, in quel periodo, erano in convocazione i nominativi inseriti nella lista dell'anno 2019, (all. dal n. 30 a n. 32).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia, in particolare quelli di Brasile ed Argentina, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
Pag. 3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: emigrava in Brasile dove si sposava in data 4.9.1902 Persona_4 Per_ con (all.3 dove il nome dello sposo è trascritto in ). Dalla loro unione Persona_8 nasceva in Brasile, in data 18.09.1911, (all.4). Questi si sposava in data 17.5.1942 in Per_10
Brasile con , (all.5,) con la quale generava un figlio;
rimasto vedovo Persona_11 ebbe due relazioni;
una con , dalla quale ebbe una figlia e poi un'altra con Controparte_4 dalla quale ebbe un altro figlio. Questi avrebbero dato origine a tre Persona_12 distinte discendenze alle quali gli odierni ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Discendenti dal matrimonio di E Per_3 Persona_13
da questa unione nasceva in Brasile il 3.6.1943 , il quale si sposava con Persona_14 Per_15
il 6.7.1974 (all.6-7). Da questa unione sono nate in Brasile le ricorrenti: i)
[...] Parte_1
, il 31.5.1978 (all.8), la quale, sposandosi con il 29.4.2006
[...] Persona_16
(all.9), ha generato nato il [...] in [...], (all.10), richiedente minorenne Persona_1 rappresentato dalla madre con il consenso espresso dall'altro genitore nella procura rilasciata al legale;
ii) il 6.10.1975 (all.11), la quale il 4.5.2012 ha sposato Parte_2 CP_5
(all.12) con il quale ha generato i ricorrenti nata il [...] in [...],
[...] Parte_9
(all.13) e nato il [...] in [...], (all.14), entrambi ancora minorenni e Parte_4 rappresentati nel presente giudizio dalla madre con il consenso espresso dall'altro genitore nella procura rilasciata al legale.
- Discendenti dalla relazione di E Per_10 Controparte_4
da questa relazione nasceva in Brasile in data 14.7.1971 la ricorrente Parte_5
(all.15), la quale in data 17.10.1988 ha contratto matrimonio in Brasile con Controparte_6
(all.16) con cui ha generato i ricorrenti nato il [...] in [...], (all.17), Parte_6
nato il [...] in [...], (all.18). Parte_7
- Discendenti dalla relazione di E Per_10 Persona_12
da questa relazione nasceva in Brasile in data 22.02.1951 il ricorrente (all.19), Persona_3 che in data 14.5.1984 si è sposato in Brasile con (all.20); da questa Persona_17 unione coniugale è nata in [...], in data [...], la ricorrente (all.21) la Parte_8 quale, sposandosi il 5.8.2007 (all. 22) con , (all.22), ha generato il Controparte_7 ricorrente nato il [...] in [...], (all. 23), minorenne rappresentato dalla Controparte_2 madre con il consenso dell'altro genitore espresso nella procura rilasciata al legale.
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Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile dal Persona_4 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.2), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che Per_10
è stato a sua volta in grado di trasmetterla, sempre in forza della predetta disposizione normativa, ai figli , e dai quali gli altri ricorrenti Persona_14 Parte_5 Persona_3 discendono.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano Persona_4
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa
Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_8 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_3 giudizio che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 21.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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