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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 53823/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell' avv. PEZZELLA GIUSI, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. IPPOLITO VALENTINA, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 01/12/2023 e ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1 intrattenuto una lunga relazione more uxorio con dalla cui unione nascevano i Controparte_1 figli e , chiedeva all'intestato Tribunale di voler disciplinare i rapporti tra i genitori e Per_1 Per_2
i minori, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, evidenziava come il ricorso Controparte_1 introduttivo fosse stato erroneamente rubricato come “congiunto”; nel merito, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella memoria di costituzione. All'udienza di comparizione del 08/05/2024, le parti rappresentavano di voler tentare di addivenire ad una soluzione condivisa e chiedevano un rinvio per la formalizzazione di un accordo. Con note scritte per l'udienza del 22/05/2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: A questo punto il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle conclusioni ivi incise, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti risultano conformi agli interessi dei minori e possono, pertanto essere recepite.
La natura del giudizio e delle conclusioni consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 53823/2023:
- dispone in conformità a quanto concordato tra le parti, alle condizioni integralmente riportate in parte motiva, che qui si richiamano;
- spese compensate.
Così deciso dal Tribunale di Roma il 07/02/2025.
Il Presidente rel.
Dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 53823/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell' avv. PEZZELLA GIUSI, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. IPPOLITO VALENTINA, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 01/12/2023 e ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1 intrattenuto una lunga relazione more uxorio con dalla cui unione nascevano i Controparte_1 figli e , chiedeva all'intestato Tribunale di voler disciplinare i rapporti tra i genitori e Per_1 Per_2
i minori, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, evidenziava come il ricorso Controparte_1 introduttivo fosse stato erroneamente rubricato come “congiunto”; nel merito, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella memoria di costituzione. All'udienza di comparizione del 08/05/2024, le parti rappresentavano di voler tentare di addivenire ad una soluzione condivisa e chiedevano un rinvio per la formalizzazione di un accordo. Con note scritte per l'udienza del 22/05/2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: A questo punto il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle conclusioni ivi incise, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate dalle parti risultano conformi agli interessi dei minori e possono, pertanto essere recepite.
La natura del giudizio e delle conclusioni consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 53823/2023:
- dispone in conformità a quanto concordato tra le parti, alle condizioni integralmente riportate in parte motiva, che qui si richiamano;
- spese compensate.
Così deciso dal Tribunale di Roma il 07/02/2025.
Il Presidente rel.
Dr.ssa Marta Ienzi