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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6216 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3412/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), n.q. di titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 agricola, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della copia analogica dell'atto introduttivo allegata in calce al ricorso in riassunzione telematico, dall'avv. PIETRO
DO RA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Lamezia Terme alla via Garibaldi n. 44;
RICORRENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di decreto dirigenziale di nomina e di Procura Generale ad lites per notar di Catanzaro del 6.3.2020 rep. n. 161.460, racc. n. 35.989, dall'avv. Persona_1
AN DE BI (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente C.F._3 domiciliata unitamente al procuratore costituito presso lo studio dell'avv. FLAVIA AVALLONE, sito in Napoli alla via Domenico Fontana n. 98;
RESISTENTE
1 NONCHE'
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (c.f. , in persona del CP_2 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. BRUNO
CO (c.f. , in forza di delibera Presidenziale n. 240 del 11.10.2021 C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso l'Amministrazione , con sede in Controparte_3
Catanzaro alla Piazza Luigi Rossi n. 1;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.7.2021, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa agricola, riassumeva il giudizio originariamente incardinato dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme (R.G. n. 2481/2011), conclusosi con sentenza di incompetenza per materia n. 272/2021, dinanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, chiedendo di condannare la e l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in via solidale o Controparte_1 alternativa, al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo CTP in € 174.080,00 - nonché dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione dell'immagine commerciale dell'azienda, arrecati, a seguito delle esondazioni del torrente Randace verificatesi in data 20.10.2010, 11.1.2011,
27.1.2011 e 2.2.2011, ai terreni da lei condotti, siti in agro del Comune di Curinga (CZ), località
Scarcio - Moddone, riportati in catasto al foglio 22, particelle 37, 38, 39, 40 e 41, della totale estensione di circa sei ettari. Assumeva la ricorrente che, detti terreni, sui quali erano stati realizzati importanti impianti serricoli destinati alla coltivazione di fragole, a seguito delle suddette esondazioni, erano stati invasi da acqua e melma con conseguente allagamento, determinando la distruzione delle colture ivi esistenti e provocando, altresì, danni connessi alle opere necessarie per il ripristino della produttività dei terreni e delle strutture serricole, nonché ulteriori pregiudizi alla produzione e all'immagine commerciale dell'azienda, come descritti e quantificati nella consulenza tecnica di parte richiamata in ricorso. A sostegno della pretesa, depositava copia del fascicolo d'ufficio del giudizio riassunto, contenente la consulenza tecnica di parte e la prova testimoniale espletata davanti al Tribunale di Lamezia Terme.
Costituendosi in giudizio, la , riportandosi sostanzialmente alle difese già Controparte_1 svolte dinanzi al Tribunale di Lamezia, eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, sia in fatto che in diritto, invocando anche il concorso del fatto colposo dell'attrice.
2 Anche l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, si costituiva nuovamente nel giudizio riassunto, eccependo, a sua volta, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della unica titolare del demanio idrico e delle opere idrauliche e, nel Controparte_1 merito, l'eccezionalità dell'evento atmosferico e l'infondatezza della domanda risarcitoria.
Acquisita la prova testimoniale espletata nel giudizio originariamente proposto dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme nel contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio riassunto e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 3.12.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, la quale non solo non
è stata contestata dagli enti resistenti, ma risulta anche dai documenti in atti (cfr. contratto di affitto di fondo rustico) e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno tutti dichiarato che coltivava il fondo per cui è causa.
La legittimazione passiva dei resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare,
a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli Enti parti del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P.
n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul
3 danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o, comunque, a limitare il danno.
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta nel giudizio riassunto consente di ritenere provata unicamente l'esondazione verificatasi in data 2.2.2011.
I testi escussi, infatti, hanno riferito esclusivamente in ordine a tale episodio, non confermando né descrivendo circostanze idonee a comprovare gli eventi del 20.10.2010, dell'11.1.2011 e del
27.1.2011 indicati in ricorso. Sul punto, il primo teste ha dichiarato di non sapere se precedentemente si fossero verificati altri eventi esondativi e gli altri testi escussi, pur avendo genericamente confermato il capitolo 2 di cui all'articolazione istruttoria, non hanno dedotto nessuna circostanza relativa a tali eventi precedenti, né hanno indicato la verificazione di danni in relazione agli stessi, limitandosi tutti a riferire dei danni subiti dalla ricorrente a seguito dell'evento del 2.2.2011. Peraltro, a ben vedere, lo stesso capitolo di prova risulta formulato in modo generico, riferendosi ad “altre esondazioni con modalità simili a quella del febbraio 2011 anche in altre date
e precisamente a gennaio 2011 e ottobre 2010”.
La verificazione dell'esondazione del 2 febbraio 2011 risulta, invece, oltre che dalle univoche dichiarazioni dei testimoni, attestata anche documentalmente dalla relazione di servizio del
Comando di Polizia Municipale di Curinga, redatta a seguito del sopralluogo effettuato nella medesima data.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al capitolo 4) dell'articolazione istruttoria, riferendo che lo stato di abbandono del torrente Randace era stato più volte segnalato al Comune di
Curinga, alla Provincia di Catanzaro e al Consorzio di Bonifica.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto, come ritenuto dalla
Suprema Corte, grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo (cfr. Cass., 5658/10); onere non assolto nella specie da parte dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro, la quale, si è limitata ad eccepire genericamente
4 l'eccezionalità dell'evento atmosferico, senza nulla dedurre in ordine ai tempi di ritorno e senza fornire nessuna prova delle specifiche caratteristiche metereologiche dell'evento per cui è causa.
Il carattere eccezionale dell'evento, poi, non può essere riconosciuto neppure sulla base del
D.P.C.M. del 5.11.2010 e dell'Ordinanza del Presidente della del 14.2.2011 Controparte_1
(invocati dalla Provincia), atteso che le dichiarazioni ivi contenute si limitano a riconoscere, per i giorni 17-20 ottobre 2010 (per i quali, peraltro, non risulta raggiunta la prova circa il conseguente allagamento dei fondi della ricorrente) la sussistenza di danni sul territorio regionale, ai fini dell'attivazione di misure emergenziali e dell'accesso ai contributi pubblici, senza alcun riferimento specifico al territorio su cui insistono i fondi della ricorrente, né alle caratteristiche pluviometriche degli eventi né alla quantità di pioggia caduta. Tali provvedimenti costituiscono, pertanto, meri presupposti per l'assegnazione di aiuti e contributi pubblici, ma non sono idonei a qualificare l'evento meteorico del 2.2.2011 in termini di imprevedibilità e inevitabilità né, dunque, a interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Va, inoltre, respinta l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., sollevata dalla Osserva, infatti, il Collegio che l'art. 1227 c.c. richiede che il debitore Controparte_1 fornisca la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 15750/2015). Tale onere probatorio del fatto colposo del danneggiato non può ritenersi assolto nel caso in esame, atteso che la si è limitata ad CP_1 allegare in modo del tutto generico l'omesso svolgimento di opere di difesa da parte della ricorrente, senza indicare quali specifiche misure essa avrebbe potuto o dovuto adottare, né in che modo tali opere, ove realizzate, sarebbero state idonee ad impedire l'evento esondativo o a ridurne le conseguenze dannose.
Quanto ai danni subiti, la ricorrente, richiamando la consulenza tecnica di parte, ha lamentato, complessivamente per tutti e quattro gli eventi dedotti, pregiudizi alle colture di fragole, nonché danni alla produzione e alla struttura del terreno, quantificandoli complessivamente in € 174.080,00.
Tale quantificazione non può essere integralmente condivisa. Il perito ha, infatti, stimato il danno prendendo in considerazione una pluralità di esondazioni del torrente Randace, succedutesi - secondo la prospettazione attorea - tra ottobre 2010 e febbraio 2011, che non trovano adeguato riscontro probatorio nel presente giudizio. Come già rilevato, la prova acquisita consente di ritenere dimostrato esclusivamente l'evento del 2 febbraio 2011, comprovato sia dalle dichiarazioni dei testi escussi, sia dalla relazione di servizio del Comando di Polizia Locale di Curinga. Restano, dunque, estranee all'accertamento le ulteriori esondazioni allegate, non essendo provate né nella verificazione, né nella loro incidenza causale sui danni lamentati.
La valutazione risarcitoria deve, pertanto, essere circoscritta alle sole conseguenze dannose
5 riconducibili all'esondazione del 2 febbraio 2011.
Orbene, giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dalla ricorrente come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso, sebbene idonea ad integrare l'allegazione dei danni subiti, in quanto espressamente richiamata a tal fine nel ricorso, è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni indicata dalla parte ricorrente può ricavarsi dalla documentazione fotografica richiamata nella perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto, ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, inoltre, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Non può, inoltre, trascurarsi che, con riguardo ai danni lamentati alle colture di fragole, lo stesso consulente tecnico di parte esclude che l'esondazione del 2 febbraio 2011 abbia comportato
6 la distruzione o la sostituzione delle piante, precisando che il fenomeno “non ha comportato la sostituzione di piante”, essendo risultato sufficiente un intervento di “pronto pompaggio” dell'acqua e di successivo trattamento fitosanitario, descritto come attività di semplice
“mantenimento e concimazione”.
Va, peraltro, osservato che lo stesso consulente, nella relazione, ha affermato che i danni registrati a carico delle colture sono stati “limitati per il pronto intervento della ditta titolare”, sottolineando che la vegetazione, pur coinvolta dall'allagamento, si presentava in un buono stato fitosanitario e che per il ripristino era necessario soltanto “ristabilire un valido equilibrio sanitario delle stesse”, con l'impiego di normali prodotti concimanti e ormonali.
Inoltre, il perito ha qualificato gli effetti dell'evento alluvionale in esame sulla vegetazione come “di lieve entità”, attribuendo alla coltura esclusivamente un “ritardo nella produzione”, senza correlare tale rallentamento al singolo evento del 2 febbraio 2011, ma riferendo la diminuzione produttiva su base annuale, mediante un calcolo percentuale che assume una resa effettiva pari all'82,86% del potenziale produttivo, applicata indistintamente all'intera superficie coltivata e a tutte le piante a dimora.
Si aggiunga che lo stesso perito ha precisato di aver eseguito la valutazione economica
“seguendo la pratica dell'ordinarietà”, ossia applicando parametri medi di zona e non dati specifici relativi allo stato reale delle colture presenti al momento dell'evento, omettendo ogni riferimento individualizzato alle singole piantine e alla produzione effettivamente compromessa dal fenomeno alluvionale del 2 febbraio 2011.
Ne deriva che la relazione peritale, comunque inutilizzabile, in ogni caso non reca una vera e propria quantificazione concreta del danno alle piante di fragole, ma soltanto una stima presuntiva e astratta di riduzione produttiva, priva di adeguato fondamento tecnico e documentale e non specificamente riferita all'evento oggetto del presente giudizio.
Peraltro, non risulta in atti nessuna prova documentale che consenta di fornire un supporto alle valutazioni compiute dal CTP, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi.
Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle
7 produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla ricorrente, così come qualificata nello stesso ricorso introduttivo.
Né può assumere rilievo la documentazione fiscale prodotta unitamente alla perizia di parte, trattandosi di fatture riferite ad acquisti effettuati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2010 e, quindi, non ricollegabili con certezza alla produzione in atto a febbraio 2011, tenuto altresì conto che la parte stessa deduceva il verificarsi di precedenti eventi esondativi (a ottobre 2010 e gennaio
2011 di portata ben maggiore).
Né il danno lamentato può liquidarsi sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato esclusivamente che, in occasione dell'esondazione del 2 febbraio 2011, i terreni erano completamente invasi dalle acque e coltivati a fragole;
tuttavia, nessuno dei dichiaranti ha riferito con precisione che la produzione in atto sia andata effettivamente perduta (cfr. dichiarazioni del teste : “dove non era allagato si vedevano le piantine”; dichiarazioni del teste Testimone_1
il quale in ordine al richiesto danneggiamento delle colture ha fatto esclusivo Testimone_2 riferimento all'allagamento dei terreni;
ed ancora dichiarazioni del teste “Io non so Testimone_3 se si sono poi riprese”). Peraltro, anche con riferimento all'entità del danneggiamento subito, il capitolo di prova articolato dalla parte ricorrente risulta talmente generico (“vero è che le colture esistenti sono state danneggiate dagli allagamenti”) da non consentire nessuna valutazione circa l'entità del danno subito.
In mancanza di una puntuale descrizione del pregiudizio alle colture, e tenuto conto delle carenze documentali già evidenziate (tra cui l'assenza di documentazione contabile e tecnica idonea a certificare la produzione agricola effettivamente esistente al momento dell'evento), non può ritenersi adeguatamente provato l'effettivo danno alle piante di fragole, né alla perdita di produzione. Come detto, infatti, mancano agli atti i libri e le scritture contabili da cui evincere la produttività nei vari anni, non vi è la prova della quantità di piante di fragole impiantate e ancora in sede a febbraio 2011 ed inoltre lo stesso capitolo di prova articolato per dimostrare la verificazione dell'evento fa riferimento ad una coltivazione su “quasi tutta l'estensione” del fondo, senza precisare la parte effettivamente coltivata.
In ordine, invece, al danno subito dal terreno, la consulenza tecnica di parte prospetta la necessità di interventi di ripristino delle condizioni agronomiche del fondo, indicando, quali attività idonee a riportare il suolo alla normale funzionalità produttiva, la prosciugatura dell'area interessata dall'esondazione e successivi interventi di concimazione correttiva. Tale relazione, pur priva di autonomo valore probatorio, rappresenta un mero parametro descrittivo delle modalità di recupero del terreno e trova, comunque, presupposto fattuale nel provato allagamento dei terreni di cui è causa. I testi escussi hanno, infatti, confermato l'integrale allagamento dei terreni in occasione
8 dell'evento del 2 febbraio 2011 e tale circostanza risulta anche oggettivamente attestata dalla relazione di servizio del Comando di Polizia Locale di Curinga, nella quale si legge che “detta esondazione ha interessato tutta la superficie, ricoprendola per circa 30 centimetri di acqua”.
Alla luce di tali elementi, il Collegio, anche in considerazione della propria composizione tecnica, ritiene verosimile che le attività minimali di pulizia indicate in ricorso e nella consulenza di parte siano state effettivamente compiute dalla ricorrente dopo l'integrale allagamento del terreno, sul quale vi è anche prova che l'acqua è ristagnata per alcuni giorni (cfr. dichiarazioni del teste
). A tale titolo e per le attività di pulizia e ripristino del terreno svolte va Testimone_4 liquidato un risarcimento nella misura richiesta in ricorso di € 950,00, ritenuta congrua dal collegio in virtù anche della sua speciale composizione tecnica.
Nell'atto introduttivo è stato, infine, chiesto anche il risarcimento per il danno all'immagine commerciale dell'azienda.
Osserva il Collegio che la ricorrente non ha allegato nessuna circostanza fattuale idonea a dimostrare l'incidenza dell'evento sull'attività economica esercitata e sulla sua immagine esterna, non risultando provata la perdita di clienti, la riduzione della produzione venduta o la lesione della reputazione imprenditoriale. Inoltre, il danno all'immagine non può essere riconosciuto in via automatica, non configurando una prova in re ipsa, ma richiedendo la dimostrazione del concreto pregiudizio patrimoniale derivante dall'asserita compromissione della reputazione dell'impresa.
Del danno così come accertato deve rispondere la sola . Controparte_1
Ed infatti, non è contestato che il torrente Randace costituisca un corso d'acqua naturale ricadente nel territorio del Comune di Curinga, la cui funzionalità idraulica è assoggettata a potestà pubblica. La , del resto, non pone in dubbio la natura pubblica del corso d'acqua, Controparte_1 limitandosi a dedurre la propria estraneità alle funzioni di manutenzione: da un lato, indicando quale soggetto competente il Consorzio di Bonifica territorialmente competente per gli interventi periodici sui fossi e sulle opere idrauliche connesse al torrente;
dall'altro lato, sostenendo che, alla data dei fatti, le attività inerenti il demanio fluviale e la manutenzione delle opere idrauliche continuassero a gravare sulla Provincia di Catanzaro, non essendo ancora intervenuta la riassunzione delle relative funzioni da parte della CP_1
Orbene, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Ebbene, alla luce di tali riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria custode delle acque CP_1 fluviali e risponde pertanto dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di
9 manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15).
I detti principi sono stati recentemente affermati dal TSAP nella sentenza n. 110/2019: la
è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da CP_1 esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Per quanto riguarda nello specifico la , va inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. Controparte_1
88 lettere b) e d) della legge regionale n. 34/2002 e della successiva delibera di Giunta Regionale n.
943/05, a far data dall'1.1.2006 le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche, nonché i relativi compiti di polizia sono stati attribuiti dalla
Regione alle Province;
successivamente, a far data dall'1.8.2015, a seguito degli art. 1 legge regionale n. 14/2015 ed art. 1 legge regionale n. 56/2014, la Regione ha nuovamente riassunto su di sé tutte le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province.
Ne consegue che, all'epoca dei fatti (febbraio 2011), gli obblighi manutentivi ricadevano sulla
Provincia.
Tuttavia, ai sensi del comma 96 del succitato art. 1 legge regionale n. 56/2014, la CP_1
, nel riassumere le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province, è
[...] subentrata anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (“Nel trasferimento delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso…”; al subentro della nei rapporti attivi e passivi in corso, con conseguente fenomeno Controparte_1 successorio, in relazione ai processi pendenti, regolato dall'art. 111 c.p.c., fa riferimento anche
Cass., Sezioni Unite, n. 21690 del 26.8. 2019).
Ne consegue che, in virtù della detta successione alla Provincia della Regione Calabria anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, è quest'ultima che va ritenuta esclusiva responsabile degli eventi dannosi occorsi alla ricorrente o, meglio, delle obbligazioni risarcitorie che ne scaturiscono, senza che residui una possibilità di condanna solidale della
Provincia, per quanto originaria titolare dell'obbligazione risarcitoria, salva una diversa regolazione nei rapporti interni tra gli Enti.
A quest'ultimo proposito, va, invero, evidenziato che, come ad esempio statuito da Cass. Sez.
2, n. 3236 del 7.2.2017, in caso di trasferimento a titolo particolare della “res litigiosa”, solo il successore a titolo particolare è destinatario degli effetti sostanziali della sentenza (anche qualora il processo dovesse proseguire esclusivamente tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 comma 1
10 c.p.c.) e, nel caso che egli diventi parte del processo per intervento volontario o per esservi stato chiamato (nel caso affrontato dalla Suprema Corte la chiamata in giudizio del successore a titolo particolare era stata effettuata, nel corso del processo, ai sensi dell'art. 111 comma 3, mentre, nel caso che qui ci occupa, entrambi gli enti sono stati convenuti in due giudizi autonomi, poi riuniti tutti alla causa odierna), è esclusivamente nei suoi confronti che va pronunziata la sentenza di condanna (cfr. TRAP sent. n. 4578/2022). Pt_2
La va, dunque, condannata in via esclusiva al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, dell'importo di € 950,00.
Sull'importo predetto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (2.2.2011) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass.
SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, tenuto conto del limitatissimo accoglimento della domanda vanno interamente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
e dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in parziale accoglimento del Controparte_1 ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 950,00 oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (2.2.2011) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3412/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), n.q. di titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 agricola, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della copia analogica dell'atto introduttivo allegata in calce al ricorso in riassunzione telematico, dall'avv. PIETRO
DO RA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Lamezia Terme alla via Garibaldi n. 44;
RICORRENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di decreto dirigenziale di nomina e di Procura Generale ad lites per notar di Catanzaro del 6.3.2020 rep. n. 161.460, racc. n. 35.989, dall'avv. Persona_1
AN DE BI (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente C.F._3 domiciliata unitamente al procuratore costituito presso lo studio dell'avv. FLAVIA AVALLONE, sito in Napoli alla via Domenico Fontana n. 98;
RESISTENTE
1 NONCHE'
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (c.f. , in persona del CP_2 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. BRUNO
CO (c.f. , in forza di delibera Presidenziale n. 240 del 11.10.2021 C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso l'Amministrazione , con sede in Controparte_3
Catanzaro alla Piazza Luigi Rossi n. 1;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.7.2021, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa agricola, riassumeva il giudizio originariamente incardinato dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme (R.G. n. 2481/2011), conclusosi con sentenza di incompetenza per materia n. 272/2021, dinanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, chiedendo di condannare la e l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in via solidale o Controparte_1 alternativa, al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo CTP in € 174.080,00 - nonché dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione dell'immagine commerciale dell'azienda, arrecati, a seguito delle esondazioni del torrente Randace verificatesi in data 20.10.2010, 11.1.2011,
27.1.2011 e 2.2.2011, ai terreni da lei condotti, siti in agro del Comune di Curinga (CZ), località
Scarcio - Moddone, riportati in catasto al foglio 22, particelle 37, 38, 39, 40 e 41, della totale estensione di circa sei ettari. Assumeva la ricorrente che, detti terreni, sui quali erano stati realizzati importanti impianti serricoli destinati alla coltivazione di fragole, a seguito delle suddette esondazioni, erano stati invasi da acqua e melma con conseguente allagamento, determinando la distruzione delle colture ivi esistenti e provocando, altresì, danni connessi alle opere necessarie per il ripristino della produttività dei terreni e delle strutture serricole, nonché ulteriori pregiudizi alla produzione e all'immagine commerciale dell'azienda, come descritti e quantificati nella consulenza tecnica di parte richiamata in ricorso. A sostegno della pretesa, depositava copia del fascicolo d'ufficio del giudizio riassunto, contenente la consulenza tecnica di parte e la prova testimoniale espletata davanti al Tribunale di Lamezia Terme.
Costituendosi in giudizio, la , riportandosi sostanzialmente alle difese già Controparte_1 svolte dinanzi al Tribunale di Lamezia, eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, sia in fatto che in diritto, invocando anche il concorso del fatto colposo dell'attrice.
2 Anche l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, si costituiva nuovamente nel giudizio riassunto, eccependo, a sua volta, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della unica titolare del demanio idrico e delle opere idrauliche e, nel Controparte_1 merito, l'eccezionalità dell'evento atmosferico e l'infondatezza della domanda risarcitoria.
Acquisita la prova testimoniale espletata nel giudizio originariamente proposto dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme nel contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio riassunto e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 3.12.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, la quale non solo non
è stata contestata dagli enti resistenti, ma risulta anche dai documenti in atti (cfr. contratto di affitto di fondo rustico) e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno tutti dichiarato che coltivava il fondo per cui è causa.
La legittimazione passiva dei resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare,
a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli Enti parti del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P.
n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul
3 danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o, comunque, a limitare il danno.
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta nel giudizio riassunto consente di ritenere provata unicamente l'esondazione verificatasi in data 2.2.2011.
I testi escussi, infatti, hanno riferito esclusivamente in ordine a tale episodio, non confermando né descrivendo circostanze idonee a comprovare gli eventi del 20.10.2010, dell'11.1.2011 e del
27.1.2011 indicati in ricorso. Sul punto, il primo teste ha dichiarato di non sapere se precedentemente si fossero verificati altri eventi esondativi e gli altri testi escussi, pur avendo genericamente confermato il capitolo 2 di cui all'articolazione istruttoria, non hanno dedotto nessuna circostanza relativa a tali eventi precedenti, né hanno indicato la verificazione di danni in relazione agli stessi, limitandosi tutti a riferire dei danni subiti dalla ricorrente a seguito dell'evento del 2.2.2011. Peraltro, a ben vedere, lo stesso capitolo di prova risulta formulato in modo generico, riferendosi ad “altre esondazioni con modalità simili a quella del febbraio 2011 anche in altre date
e precisamente a gennaio 2011 e ottobre 2010”.
La verificazione dell'esondazione del 2 febbraio 2011 risulta, invece, oltre che dalle univoche dichiarazioni dei testimoni, attestata anche documentalmente dalla relazione di servizio del
Comando di Polizia Municipale di Curinga, redatta a seguito del sopralluogo effettuato nella medesima data.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al capitolo 4) dell'articolazione istruttoria, riferendo che lo stato di abbandono del torrente Randace era stato più volte segnalato al Comune di
Curinga, alla Provincia di Catanzaro e al Consorzio di Bonifica.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto, come ritenuto dalla
Suprema Corte, grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo (cfr. Cass., 5658/10); onere non assolto nella specie da parte dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro, la quale, si è limitata ad eccepire genericamente
4 l'eccezionalità dell'evento atmosferico, senza nulla dedurre in ordine ai tempi di ritorno e senza fornire nessuna prova delle specifiche caratteristiche metereologiche dell'evento per cui è causa.
Il carattere eccezionale dell'evento, poi, non può essere riconosciuto neppure sulla base del
D.P.C.M. del 5.11.2010 e dell'Ordinanza del Presidente della del 14.2.2011 Controparte_1
(invocati dalla Provincia), atteso che le dichiarazioni ivi contenute si limitano a riconoscere, per i giorni 17-20 ottobre 2010 (per i quali, peraltro, non risulta raggiunta la prova circa il conseguente allagamento dei fondi della ricorrente) la sussistenza di danni sul territorio regionale, ai fini dell'attivazione di misure emergenziali e dell'accesso ai contributi pubblici, senza alcun riferimento specifico al territorio su cui insistono i fondi della ricorrente, né alle caratteristiche pluviometriche degli eventi né alla quantità di pioggia caduta. Tali provvedimenti costituiscono, pertanto, meri presupposti per l'assegnazione di aiuti e contributi pubblici, ma non sono idonei a qualificare l'evento meteorico del 2.2.2011 in termini di imprevedibilità e inevitabilità né, dunque, a interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Va, inoltre, respinta l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., sollevata dalla Osserva, infatti, il Collegio che l'art. 1227 c.c. richiede che il debitore Controparte_1 fornisca la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 15750/2015). Tale onere probatorio del fatto colposo del danneggiato non può ritenersi assolto nel caso in esame, atteso che la si è limitata ad CP_1 allegare in modo del tutto generico l'omesso svolgimento di opere di difesa da parte della ricorrente, senza indicare quali specifiche misure essa avrebbe potuto o dovuto adottare, né in che modo tali opere, ove realizzate, sarebbero state idonee ad impedire l'evento esondativo o a ridurne le conseguenze dannose.
Quanto ai danni subiti, la ricorrente, richiamando la consulenza tecnica di parte, ha lamentato, complessivamente per tutti e quattro gli eventi dedotti, pregiudizi alle colture di fragole, nonché danni alla produzione e alla struttura del terreno, quantificandoli complessivamente in € 174.080,00.
Tale quantificazione non può essere integralmente condivisa. Il perito ha, infatti, stimato il danno prendendo in considerazione una pluralità di esondazioni del torrente Randace, succedutesi - secondo la prospettazione attorea - tra ottobre 2010 e febbraio 2011, che non trovano adeguato riscontro probatorio nel presente giudizio. Come già rilevato, la prova acquisita consente di ritenere dimostrato esclusivamente l'evento del 2 febbraio 2011, comprovato sia dalle dichiarazioni dei testi escussi, sia dalla relazione di servizio del Comando di Polizia Locale di Curinga. Restano, dunque, estranee all'accertamento le ulteriori esondazioni allegate, non essendo provate né nella verificazione, né nella loro incidenza causale sui danni lamentati.
La valutazione risarcitoria deve, pertanto, essere circoscritta alle sole conseguenze dannose
5 riconducibili all'esondazione del 2 febbraio 2011.
Orbene, giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dalla ricorrente come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso, sebbene idonea ad integrare l'allegazione dei danni subiti, in quanto espressamente richiamata a tal fine nel ricorso, è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni indicata dalla parte ricorrente può ricavarsi dalla documentazione fotografica richiamata nella perizia di parte, da cui si percepisce l'allagamento dei terreni in oggetto, ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, inoltre, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Non può, inoltre, trascurarsi che, con riguardo ai danni lamentati alle colture di fragole, lo stesso consulente tecnico di parte esclude che l'esondazione del 2 febbraio 2011 abbia comportato
6 la distruzione o la sostituzione delle piante, precisando che il fenomeno “non ha comportato la sostituzione di piante”, essendo risultato sufficiente un intervento di “pronto pompaggio” dell'acqua e di successivo trattamento fitosanitario, descritto come attività di semplice
“mantenimento e concimazione”.
Va, peraltro, osservato che lo stesso consulente, nella relazione, ha affermato che i danni registrati a carico delle colture sono stati “limitati per il pronto intervento della ditta titolare”, sottolineando che la vegetazione, pur coinvolta dall'allagamento, si presentava in un buono stato fitosanitario e che per il ripristino era necessario soltanto “ristabilire un valido equilibrio sanitario delle stesse”, con l'impiego di normali prodotti concimanti e ormonali.
Inoltre, il perito ha qualificato gli effetti dell'evento alluvionale in esame sulla vegetazione come “di lieve entità”, attribuendo alla coltura esclusivamente un “ritardo nella produzione”, senza correlare tale rallentamento al singolo evento del 2 febbraio 2011, ma riferendo la diminuzione produttiva su base annuale, mediante un calcolo percentuale che assume una resa effettiva pari all'82,86% del potenziale produttivo, applicata indistintamente all'intera superficie coltivata e a tutte le piante a dimora.
Si aggiunga che lo stesso perito ha precisato di aver eseguito la valutazione economica
“seguendo la pratica dell'ordinarietà”, ossia applicando parametri medi di zona e non dati specifici relativi allo stato reale delle colture presenti al momento dell'evento, omettendo ogni riferimento individualizzato alle singole piantine e alla produzione effettivamente compromessa dal fenomeno alluvionale del 2 febbraio 2011.
Ne deriva che la relazione peritale, comunque inutilizzabile, in ogni caso non reca una vera e propria quantificazione concreta del danno alle piante di fragole, ma soltanto una stima presuntiva e astratta di riduzione produttiva, priva di adeguato fondamento tecnico e documentale e non specificamente riferita all'evento oggetto del presente giudizio.
Peraltro, non risulta in atti nessuna prova documentale che consenta di fornire un supporto alle valutazioni compiute dal CTP, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi.
Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle
7 produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla ricorrente, così come qualificata nello stesso ricorso introduttivo.
Né può assumere rilievo la documentazione fiscale prodotta unitamente alla perizia di parte, trattandosi di fatture riferite ad acquisti effettuati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2010 e, quindi, non ricollegabili con certezza alla produzione in atto a febbraio 2011, tenuto altresì conto che la parte stessa deduceva il verificarsi di precedenti eventi esondativi (a ottobre 2010 e gennaio
2011 di portata ben maggiore).
Né il danno lamentato può liquidarsi sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato esclusivamente che, in occasione dell'esondazione del 2 febbraio 2011, i terreni erano completamente invasi dalle acque e coltivati a fragole;
tuttavia, nessuno dei dichiaranti ha riferito con precisione che la produzione in atto sia andata effettivamente perduta (cfr. dichiarazioni del teste : “dove non era allagato si vedevano le piantine”; dichiarazioni del teste Testimone_1
il quale in ordine al richiesto danneggiamento delle colture ha fatto esclusivo Testimone_2 riferimento all'allagamento dei terreni;
ed ancora dichiarazioni del teste “Io non so Testimone_3 se si sono poi riprese”). Peraltro, anche con riferimento all'entità del danneggiamento subito, il capitolo di prova articolato dalla parte ricorrente risulta talmente generico (“vero è che le colture esistenti sono state danneggiate dagli allagamenti”) da non consentire nessuna valutazione circa l'entità del danno subito.
In mancanza di una puntuale descrizione del pregiudizio alle colture, e tenuto conto delle carenze documentali già evidenziate (tra cui l'assenza di documentazione contabile e tecnica idonea a certificare la produzione agricola effettivamente esistente al momento dell'evento), non può ritenersi adeguatamente provato l'effettivo danno alle piante di fragole, né alla perdita di produzione. Come detto, infatti, mancano agli atti i libri e le scritture contabili da cui evincere la produttività nei vari anni, non vi è la prova della quantità di piante di fragole impiantate e ancora in sede a febbraio 2011 ed inoltre lo stesso capitolo di prova articolato per dimostrare la verificazione dell'evento fa riferimento ad una coltivazione su “quasi tutta l'estensione” del fondo, senza precisare la parte effettivamente coltivata.
In ordine, invece, al danno subito dal terreno, la consulenza tecnica di parte prospetta la necessità di interventi di ripristino delle condizioni agronomiche del fondo, indicando, quali attività idonee a riportare il suolo alla normale funzionalità produttiva, la prosciugatura dell'area interessata dall'esondazione e successivi interventi di concimazione correttiva. Tale relazione, pur priva di autonomo valore probatorio, rappresenta un mero parametro descrittivo delle modalità di recupero del terreno e trova, comunque, presupposto fattuale nel provato allagamento dei terreni di cui è causa. I testi escussi hanno, infatti, confermato l'integrale allagamento dei terreni in occasione
8 dell'evento del 2 febbraio 2011 e tale circostanza risulta anche oggettivamente attestata dalla relazione di servizio del Comando di Polizia Locale di Curinga, nella quale si legge che “detta esondazione ha interessato tutta la superficie, ricoprendola per circa 30 centimetri di acqua”.
Alla luce di tali elementi, il Collegio, anche in considerazione della propria composizione tecnica, ritiene verosimile che le attività minimali di pulizia indicate in ricorso e nella consulenza di parte siano state effettivamente compiute dalla ricorrente dopo l'integrale allagamento del terreno, sul quale vi è anche prova che l'acqua è ristagnata per alcuni giorni (cfr. dichiarazioni del teste
). A tale titolo e per le attività di pulizia e ripristino del terreno svolte va Testimone_4 liquidato un risarcimento nella misura richiesta in ricorso di € 950,00, ritenuta congrua dal collegio in virtù anche della sua speciale composizione tecnica.
Nell'atto introduttivo è stato, infine, chiesto anche il risarcimento per il danno all'immagine commerciale dell'azienda.
Osserva il Collegio che la ricorrente non ha allegato nessuna circostanza fattuale idonea a dimostrare l'incidenza dell'evento sull'attività economica esercitata e sulla sua immagine esterna, non risultando provata la perdita di clienti, la riduzione della produzione venduta o la lesione della reputazione imprenditoriale. Inoltre, il danno all'immagine non può essere riconosciuto in via automatica, non configurando una prova in re ipsa, ma richiedendo la dimostrazione del concreto pregiudizio patrimoniale derivante dall'asserita compromissione della reputazione dell'impresa.
Del danno così come accertato deve rispondere la sola . Controparte_1
Ed infatti, non è contestato che il torrente Randace costituisca un corso d'acqua naturale ricadente nel territorio del Comune di Curinga, la cui funzionalità idraulica è assoggettata a potestà pubblica. La , del resto, non pone in dubbio la natura pubblica del corso d'acqua, Controparte_1 limitandosi a dedurre la propria estraneità alle funzioni di manutenzione: da un lato, indicando quale soggetto competente il Consorzio di Bonifica territorialmente competente per gli interventi periodici sui fossi e sulle opere idrauliche connesse al torrente;
dall'altro lato, sostenendo che, alla data dei fatti, le attività inerenti il demanio fluviale e la manutenzione delle opere idrauliche continuassero a gravare sulla Provincia di Catanzaro, non essendo ancora intervenuta la riassunzione delle relative funzioni da parte della CP_1
Orbene, l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Ebbene, alla luce di tali riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria custode delle acque CP_1 fluviali e risponde pertanto dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di
9 manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15).
I detti principi sono stati recentemente affermati dal TSAP nella sentenza n. 110/2019: la
è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da CP_1 esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Per quanto riguarda nello specifico la , va inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. Controparte_1
88 lettere b) e d) della legge regionale n. 34/2002 e della successiva delibera di Giunta Regionale n.
943/05, a far data dall'1.1.2006 le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche, nonché i relativi compiti di polizia sono stati attribuiti dalla
Regione alle Province;
successivamente, a far data dall'1.8.2015, a seguito degli art. 1 legge regionale n. 14/2015 ed art. 1 legge regionale n. 56/2014, la Regione ha nuovamente riassunto su di sé tutte le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province.
Ne consegue che, all'epoca dei fatti (febbraio 2011), gli obblighi manutentivi ricadevano sulla
Provincia.
Tuttavia, ai sensi del comma 96 del succitato art. 1 legge regionale n. 56/2014, la CP_1
, nel riassumere le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province, è
[...] subentrata anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (“Nel trasferimento delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso…”; al subentro della nei rapporti attivi e passivi in corso, con conseguente fenomeno Controparte_1 successorio, in relazione ai processi pendenti, regolato dall'art. 111 c.p.c., fa riferimento anche
Cass., Sezioni Unite, n. 21690 del 26.8. 2019).
Ne consegue che, in virtù della detta successione alla Provincia della Regione Calabria anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, è quest'ultima che va ritenuta esclusiva responsabile degli eventi dannosi occorsi alla ricorrente o, meglio, delle obbligazioni risarcitorie che ne scaturiscono, senza che residui una possibilità di condanna solidale della
Provincia, per quanto originaria titolare dell'obbligazione risarcitoria, salva una diversa regolazione nei rapporti interni tra gli Enti.
A quest'ultimo proposito, va, invero, evidenziato che, come ad esempio statuito da Cass. Sez.
2, n. 3236 del 7.2.2017, in caso di trasferimento a titolo particolare della “res litigiosa”, solo il successore a titolo particolare è destinatario degli effetti sostanziali della sentenza (anche qualora il processo dovesse proseguire esclusivamente tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 comma 1
10 c.p.c.) e, nel caso che egli diventi parte del processo per intervento volontario o per esservi stato chiamato (nel caso affrontato dalla Suprema Corte la chiamata in giudizio del successore a titolo particolare era stata effettuata, nel corso del processo, ai sensi dell'art. 111 comma 3, mentre, nel caso che qui ci occupa, entrambi gli enti sono stati convenuti in due giudizi autonomi, poi riuniti tutti alla causa odierna), è esclusivamente nei suoi confronti che va pronunziata la sentenza di condanna (cfr. TRAP sent. n. 4578/2022). Pt_2
La va, dunque, condannata in via esclusiva al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, dell'importo di € 950,00.
Sull'importo predetto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (2.2.2011) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass.
SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, tenuto conto del limitatissimo accoglimento della domanda vanno interamente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
e dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in parziale accoglimento del Controparte_1 ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 950,00 oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (2.2.2011) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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