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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1830/2023
Il Giudice SS NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti CALOGERO VINCENZO GRAZIANO/
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAROTTI LUIGI/
Resistente
Contro
cf difeso dall'avv. B. E. Pontecorvo CP_2 P.IVA_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da memoria conclusiva.
Per le parti resistenti: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve ritenersi che la notifica della citazione attorea nei confronti dell sia stata proposta come litis-denuntiatio, poiché l'unico CP_3
destinatario della domanda è l per come emerge dalla narrativa del CP_2
ricorso, a dispetto delle conclusioni formali rassegnate. Nei confronti dell non sono quindi dovute le spese, non potendosi CP_3 CP_3
qualificarsi come convenuta.
Verso l' è cessata la materia del contendere in parte qua, ma residua CP_2
l'obbligo di pagamento dei soli interessi legali ex art.16, co.6 l. n.412/91, in forza dell'art.22, co.36 l. n.724/94, dichiarato incostituzionale solo per i privati dipendenti e non anche per i pubblici impiegati.
Quanto alla decorrenza degli interessi, poiché non emerge dalla memoria dell' a quale data risalga l'errore commesso, deve reputarsi che CP_2
l'accantonamento fu non dovuto ab origine, e quindi dovuti interessi legali decorrenti dalla data dell'accantonamento, 23.2.2018, al saldo, 22.6.2023.
Le spese di lite verso l' seguono la soccombenza del medesimo, CP_2
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l' al pagamento all'attore degli interessi legali dal 23.2.2018 CP_2
al 22.6.2023, sull'importo di €4595,33, dichiarando la cessazione della materia del contendere per la restante domanda sul capitale.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite all'attore, liquidate in CP_2
€1600 per compensi, oltre 15% e accessori di legge;
Pag. 2 di 3 Il Giudice
SS NI
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1830/2023
Il Giudice SS NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti CALOGERO VINCENZO GRAZIANO/
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAROTTI LUIGI/
Resistente
Contro
cf difeso dall'avv. B. E. Pontecorvo CP_2 P.IVA_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da memoria conclusiva.
Per le parti resistenti: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve ritenersi che la notifica della citazione attorea nei confronti dell sia stata proposta come litis-denuntiatio, poiché l'unico CP_3
destinatario della domanda è l per come emerge dalla narrativa del CP_2
ricorso, a dispetto delle conclusioni formali rassegnate. Nei confronti dell non sono quindi dovute le spese, non potendosi CP_3 CP_3
qualificarsi come convenuta.
Verso l' è cessata la materia del contendere in parte qua, ma residua CP_2
l'obbligo di pagamento dei soli interessi legali ex art.16, co.6 l. n.412/91, in forza dell'art.22, co.36 l. n.724/94, dichiarato incostituzionale solo per i privati dipendenti e non anche per i pubblici impiegati.
Quanto alla decorrenza degli interessi, poiché non emerge dalla memoria dell' a quale data risalga l'errore commesso, deve reputarsi che CP_2
l'accantonamento fu non dovuto ab origine, e quindi dovuti interessi legali decorrenti dalla data dell'accantonamento, 23.2.2018, al saldo, 22.6.2023.
Le spese di lite verso l' seguono la soccombenza del medesimo, CP_2
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l' al pagamento all'attore degli interessi legali dal 23.2.2018 CP_2
al 22.6.2023, sull'importo di €4595,33, dichiarando la cessazione della materia del contendere per la restante domanda sul capitale.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite all'attore, liquidate in CP_2
€1600 per compensi, oltre 15% e accessori di legge;
Pag. 2 di 3 Il Giudice
SS NI
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