Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 13.3.2025, alle ore 11.49 compare la parte ricorrente personalmente e l' Avv.to MONTARULI Gemma e l'Avv. RATTONE Monica per la parte resistente.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 513/2022 promossa da assistito dall'Avv. MONTARULI Gemma Parte_1
C o n t r o
in persona del legale rappresentante, assistita Controparte_1 dagli Avv.ti MANIGLIO Alessandra, RATTONE Monica e EMINENTE Federica
1
Con ricorso depositato in data 12.9.2022 rappresentando di avere Parte_1 prestato attività lavorativa presso la dal gennaio 2007 in avanti Controparte_1
-successivamente all'acquisizione dell'abilitazione professionale di infermiere- per 8 ore giornaliere dapprima senza retribuzione e successivamente con parziali retribuzioni, si rivolgeva al giudice del lavoro perché ciò fosse accertato e dichiarato.
Narrava che, a partire dal 2022, la società datrice di lavoro gli imponeva di frequentare corsi di formazione impedendogli di rientrare sul posto di lavoro e successivamente tuttavia gli contestava l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, grave insubordinazione e ricevuta in data 11 marzo contestazione disciplinare, gli veniva formalmente intimato il licenziamento il 26 marzo successivo in carenza dei presupposti di legge.
Concludeva perciò parte ricorrente: per tutti i motivi in narrativa, previo accertamento dell'instaurazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la struttura resistente a far data dal Gennaio 2007, ovvero in quella data che si accerterà nel corso del giudizio, e l'effettuazione di attività lavorativa per 8 ore giornaliere, emettere sentenza di condanna generica di all'esatto pagamento di quanto CP_1 dovuto dall'inizio dell'attività lavorativa sino all'interruzione del rapporto di lavoro, quantificazione da effettuarsi in un successivo giudizio di merito;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto da Controparte_1 nei confronti dell'odierno ricorrente e conseguentemente condannare
[...] Controparte_1 a corrispondere al Sig. in merito all'illegittimità del
[...] Parte_1 licenziamento, una congrua somma a titolo di risarcimento dei danni patiti, nell'ammontare che verrà ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Parte resistente si costituiva in data 2.1.2023 a Controparte_1 mezzo dei propri difensori contestando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno a far data dal gennaio 2007 evidenziando che il ricorrente avesse ricoperto l'incarico di socio amministratore della società fino al 27.5.2015, data nella quale la società era stata trasformata in srl. Contestava la pretesa denunciata illegittimità del licenziamento atteso che il ricorrente era incorso in gravi violazioni, non presentandosi al lavoro, senza giustificazioni, e/o comunque tenendo atteggiamenti gravemente insubordinati: da ultimo formulava domanda riconvenzionale in ordine alle ferie non spettanti e indebitamente percepite in ragione delle assenze da ottobre 2020 a novembre 2021 in cui il ricorrente non si era presentato sul posto di lavoro.
Così concludeva:
2 Piaccia al Tribunale Ill.mo, Giudice Monocratico del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione reietta:
1) In via principale: respingere le domande avversarie in quanto infondate per tutti i motivi di cui in narrativa.
2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di applicazione delle tutele ex art. 8 della L. 604/66, determinare l'indennità risarcitoria nella misura minima pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
3) In via riconvenzionale: previa modifica del decreto di fissazione d'udienza di cui all'art.
415, comma 2, cod. proc. civ. e differimento della stessa, il tutto ai sensi dell'art. 418, comma 1, cod. proc. civ.: a. accertare che il ricorrente, durante il periodo del rapporto di lavoro subordinato, ha goduto di 1173,60 ore di ferie in più rispetto a quelle effettivamente spettanti e, quindi, il diritto di a ottenere il pagamento di Euro 10.465,06 lordi a titolo di ferie fruite Controparte_1 ma non spettanti, somme quindi indebitamente percepite;
b. in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni sub a) che precedono, condannare il ricorrente a corrispondere a Euro 10.465,06 lordi, oltre interessi legali Controparte_1 dal 22 dicembre 2022 al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari di causa.
Nell'udienza di comparizione fissata con decreto al 11.5.2023 il Giudice formulava proposta di conciliazione, non accettata da parte ricorrente sì che, con propria ordinanza, ammetteva la prova per testi e per interrogatorio nonché le prove documentali e mandava al Gop per l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 19.9.2023 venivano sentiti i testimoni e Tes_1 Testimone_2 per parte resistente e e per parte ricorrente: alla CP_2 Testimone_3 successiva udienza del 24.10.2023 venivano sentiti i testimoni e Testimone_4 per parte resistente: in data 6.12.2023 parte ricorrente si costituiva con Testimone_5 nuovo difensore revocando il precedente.
All'udienza del 12.12.2023 venivano sentiti i testimoni e per Tes_6 Tes_7 parte resistente: all'udienza del 6.2.2024 veniva sentito il teste e Testimone_8
Infine all'udienza del 7.5.2024 veniva sentito il teste Testimone_9 Tes_10 per parte resistente.
[...]
Parte Veniva infine ex art. 210 c.p.c. disposta la acquisizione da parte della della documentazione attestante le ore di prestazioni infermieristiche rese dal ricorrente presso la e fissata la discussione al 13.3.2025 assegnando alle parti termine per CP_1 note.
3 Esaminiamo partitamente le questioni sottoposte all'attenzione del giudicante da parte ricorrente.
1)in ordine all'instaurazione di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la resistente
a far data dal gennaio 2007
Occorre premettere che, con ordinanza datata 22.6.2023, il giudice procedente aveva limitato la domanda del ricorrente al periodo successivo al 2.8.2015, sulla base dell' (doc. 7 di parte resistente). Pt_3
Tale ordinanza è condivisa da questo giudice risultando peraltro documentalmente (cfr. doc. 4 e doc. 6 di parte resistente) che, fino alla data del 27.5.2015, il ricorrente abbia svolto l'attività di socio amministratore della snc “Casa di riposo Villaverde di TO
GI & c. snc” percependo i relativi compensi, ritenendo tuttavia che la domanda del ricorrente debba farsi decorrere dalla data del 2.7.2015, indicata nell' quale data di Pt_3 inizio del rapporto lavorativo.
Ciò posto parte resistente, costituendosi e successivamente, non ha depositato il contratto di lavoro a tempo parziale di cui al modello Unilav depositato nel quale si legge che è costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time orizzontale per 24 ore settimanali a favore del ricorrente con la mansione di responsabile dei servizi generali e di segreteria.
Come noto, era la stessa legge a prevedere (art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, convertito nella legge 863/1984) che il contratto a tempo parziale debba avere necessaria forma scritta -ad substantiam.
Tale disposizione risulta poi essere stata abrogata dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61 “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES”, successivamente abrogato dal
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 il quale tuttavia recita all'art.5: “il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova”. L'art. 10 successivo prevede le sanzioni: “in difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese”.
4 La giurisprudenza appare assai rigorosa nella valutazione della forma dell'atto.
Così Sez. L - , Sentenza n. 14797 del 30/05/2019: “in tema di contratto di lavoro "part time", il difetto della forma scritta prevista "ad substantiam" dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984 non determina la nullità dell'intero contratto, ma la sua conversione in un ordinario rapporto "full time", con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a tempo pieno, previa costituzione in mora del datore di lavoro ex art. 1217 c.c., mediante la messa a disposizione delle energie lavorative”.
Giurisprudenza anche recentemente confermata (cfr. Sez. L -
, Ordinanza n. 17419 del 25/06/2024): “In via di principio va ribadito che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina vigente all'epoca di assunzione di alcuni lavoratori (art. 5 d.l. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984), ad probationem secondo quella vigente all'epoca di assunzione di altri (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 61/2000). Sul piano processuale la conseguenza non muta: non essendo stato prodotto nel processo il contratto di lavoro con forma scritta o almeno un patto scritto relativo all'orario di lavoro asseritamente part time, deve concludersi che i rapporti di lavoro dei ricorrenti siano stati costituiti full time. Sotto questo profilo, la diversa conclusione affermata dalla Corte territoriale (v. supra sub k) è parzialmente errata e pertanto va cassata. Cionondimeno il datore di lavoro è ammesso a provare che vi siano state riduzioni concordate di prestazioni lavorative (e quindi di retribuzione), rectius sospensioni concordate di tali prestazioni in relazione ad un orario giornaliero oppure a giorni di lavoro, come già affermato da questa Corte (Cass. n.
2033/2000, testualmente richiamata da Cass. n. 5518/2004; Cass. n. 1375/2018 che a sua volta richiama le due precedenti citate).
E ancora “……la cui conseguenza principale è la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro come full time, salva la possibile sospensione concordata delle prestazioni lavorative (e della retribuzione) negli esatti limiti in cui tale consenso si sia manifestato anche per facta concludentia”.
La ratio di una simile disposizione prima e interpretazione giurisprudenziale poi è volta come noto ad escludere e impedire assetti contrattuali che vadano a conferire al datore di lavoro la facoltà di determinare in modo unilaterale i tempi di lavoro collocando di fatto il lavoratore permanentemente a disposizione del datore di lavoro.
5 A tale mancanza di forma scritta intendeva evidentemente porre rimedio il datore di lavoro con le missive inviate al ricorrente: la prima, datata 24.1.2022 (cfr. doc. 13 di parte resistente), in cui si legge “le ricordiamo che il suo orario di lavoro -previsto nella sua lettera di assunzione e che lei è tenuto ad osservare è il seguente dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 16:30”: la seconda (cfr. doc. 14 di parte resistente), datata 29.1.2022 in cui si legge
“ribadiamo infine che il suo orario di lavoro contrattualmente previsto è dal lunedì al sabato dalle 10 alle
12 e dalle 14:30 alle 16:30”.
Lettera di assunzione e contratto che tuttavia parte resistente non ha affatto prodotto: sì che il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito a tempo pieno;
salva la possibilità del datore di lavoro di provare eventuali riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa concordate con il lavoratore.
Parte resistente ha inteso provare intanto lo svolgimento da parte del ricorrente di altra attività lavorativa nel medesimo periodo di cui è causa. Ha infatti prodotto visura camerale relativa all'impresa individuale omonima avente ad oggetto coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, costituita il 1.6.1998 e cessata il 24.11.2020 quale argomento utile a sostenere che, almeno fino a quella data, il ricorrente svolgesse (anche)
l'attività di imprenditore agricolo. La analisi della visura mostra che l'azienda non ha mai avuto dipendenti, sì che appare logico ritenere -anche in considerazione del fatto che mai parte ricorrente ha contestato di aver svolto tale attività- che fosse il titolare a svolgere l'attività di coltivatore diretto e di allevamento animali: attività tuttavia astrattamente compatibile con l'attività svolta dal ricorrente e comunque di cui il resistente non ha provato, in concreto, l'incompatibilità. Parte Peraltro l'acquisizione dei report richiesti ex art. 210 c.p.c. all' ha dato esiti non univoci: intanto sono stati prodotti solo i report relativi alle annualità 2017, 2019, 2021 e
2022 in quanto relativamente alle altre annualità i dati richiesti non sono risultati disponibili.
Per quanto riguarda poi le annualità prodotte, nelle annualità 2017 e 2019 il ricorrente risulterebbe aver svolto attività lavorativa presso la struttura per un monte CP_1 orario mensile compreso tra un minimo di 165 ore e un massimo di 200 ore mensili: e dunque anche ben oltre le 40 ore settimanali di cui al ricorso di parte ricorrente.
Quanto alla prova per testi, è parere di questo giudicante che parte resistente non abbia dato prova di un'attività lavorativa sospesa o limitata con accordo con il lavoratore: “Il
6 è un infermiere come me ma non l'ho mai visto fare un turno intero ha fatto qualche apparizione Parte_1
……Preciso che ho visto il ricorrente occuparsi di pratiche amministrative prendere prenotazioni, ritirare referti dei prelievi effettuati, sull'acquisto di materiale noi facevamo gli ordini in magazzino ma si tratta comunque di attività di tipo amministrativo” (si noti sul punto che dal modello UNILAV di deduce infatti che il ricorrente fosse stato assunto quale responsabile servizi generali e di segreteria).
Ove invece l'escussione dei due testimoni indicati da parte ricorrente Testimone_3
-convivente del ricorrente- e hanno offerto elementi nella direzione dello CP_2 svolgimento dell'attività in full time: (teste indifferente, pensionato, CP_2
Cont dipendente della dal 2008 al 2018 con mansioni di manutentore, giardiniere e tuttofare ha confermato che il ricorrente lavorasse 8 ore al giorno: “Faceva Parte_1
l'infermiere. Mi rivolgevo a lui se avevo bisogno di qualcosa ossia dei materiali. Ad es. della pittura, da cambiare qualche rubinetto o qualche scarico dei bagni. Lui li procurava e li portava in sede, era il nostro referente……… io entravo alle 8 e lui c'era già. Lo incontravo nella struttura lo vedevo andare nelle stanze dei pazienti io mi recavo rientravo alle 13,30 e finivo alle 17.…..Lo vedevo lavorare anche di pomeriggio.……..si è vero si occupava delle pratiche asl accompagnava gli anziani in giro, lo vedevo andare via, so che andava in farmacia a prendere i medicinali”.
Così , compagna del ricorrente, ha dichiarato: “svolgevo attività di volontariato Testimone_3 il fine settimana e poi il pomeriggio quando ero libera e quando ero in ferie accompagnavo il mio compagno
…. si è vero faceva 8 ore giornalieri. Io lo accompagnavo in struttura prima delle 8 ossia alle 7.40 anche se lui iniziava il lavoro alle 8. io lavoro alle poste e finisco alle 14.10 e quindi nel pomeriggio stavo con lui in rsa e lo aiutavo nel disbrigo delle pratiche……..Coordinava gli infermieri e si occupava ad es. delle pratiche per i trasporti degli anziani, del rinnovo delle esenzioni”.
Possono trarsi le dovute conclusione. L'esistenza del contratto a tempo parziale, non è stato provato: il contratto di lavoro pertanto è presunto a tempo pieno e il datore di lavoro non ha qui pienamente provato l'esistenza di sospensioni o riduzione dell'attività lavorativa concordate, anche per facta concludentia, con il lavoratore.
La conseguenza è il necessario accoglimento della domanda di pronuncia giudiziale volta a dichiarare l'esistenza di un rapporto lavorativo full time.
2)in ordine alla legittimità del licenziamento irrogato
7 Occorre necessariamente ricordare che secondo le regole del riparto dell'onere probatorio enucleate dai giudici di legittimità, e che possono considerarsi diritto vigente, spetta al datore di lavoro provare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. In particolare, in caso di licenziamento del dipendente per giusta causa, ex art. 2119 c.c., l'onere della prova della sussistenza del “fatto” di rilievo disciplinare grava sul datore di lavoro, a norma dell'art. 5 della L. n. 604/1966.
Ciò premesso risulta documentalmente (cfr. doc. 20 di parte resistente) che il datore di lavoro ebbe a elevare contestazione disciplinare al ricorrente in data 11.3.2022 contestando al medesimo di non essersi presentato al lavoro nei giorni 3,4,5 marzo 2022 senza giustificazione alcuna. E che neppure avrebbe ripreso il lavoro il giorno 7 marzo
(lunedì) provvedendo ad inviare, solo in data 8 marzo alle ore 13.13, un certificato medico attestante uno stato morboso con prognosi di giorni 7 (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
Con ciò integrando secondo il resistente violazione -anche- dell'art. 60 del CCNL applicabile.
Risulta altresì (cfr. doc. 21 di parte resistente) che parte resistente, con missiva datata
25.3.2022 e ricevuta il 26.3.2022, irrogava al ricorrente la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Ora, poiché l'assenza ingiustificata comunque non si è protratta oltre il terzo giorno, il lavoratore non avrebbe potuto essere licenziato atteso che l'art. del CCNL prevede tale possibilità solo in relazione ad una assenza ingiustificata oltre il terzo giorno.
Infatti l'art. 91 CCNL CCNL impiego privato - 03/07/2017, n. 1037902, Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 luglio 2017 per il personale dipendente del settore socio- sanitario-assistenziale-educativo, recita in tema di provvedimenti disciplinari:
“L'inosservanza delle obbligazioni assunte dal lavoratore, derivanti dal contratto di lavoro, dalla legge, da norme regolamentari e protocolli adottati a livello aziendale, nonché del CCNL, sarà sanzionato con
l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati all'entità dell'inadempimento, contestato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970”:
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
8 - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni in un anno di calendario;
-omissis-.
Deve infatti ritenersi giustificata l'assenza dal lavoro del giorno 7 marzo e dei giorni a seguire attesa la certificazione dell'esistenza di malattia come certificata da medico del
SSN la cui falsità neppure è allegata da parte resistente.
Risulta documentalmente tuttavia che il certificato medico fu inviato solo l'8 marzo alle ore 13.13 e ciò vale a costituire violazione dell'art. 60, comma I del CCNL che recita infatti: “Il lavoratore ha l'obbligo di dare, tempestivamente ed in ogni caso almeno 2 ore prima dell'inizio dell'orario di lavoro o della turnazione assegnati, comunicazione al datore di lavoro del proprio stato di malattia”.
Con le conseguenze descritte dal comma IV: “Il mancato adempimento degli obblighi posti a carico del lavoratore, descritti nei commi 1, 2 e 3 che precedono, comporterà l'applicazione sanzione disciplinare, ai sensi dell'art.91 del CCNL e l'assenza del lavoratore sarà considerata ingiustificata”.
Se dunque la giornata del 7 marzo, deve essere considerata, a fini sanzionatori di quel comportamento, assenza ingiustificata, i giorni di assenza ingiustificata diventano al più due, sì che non risultano integrati i presupposti utili al disposto licenziamento.
E ciò in quanto le giornate di “assenza” del 3,4,5 marzo 2022 (successive al corso effettuato nella giornata del 1 marzo) non possono essere considerate ingiustificate non avendo mai, il datore di lavoro, comunicato al ricorrente la necessaria ripresa dell'attività lavorativa per la giornata del 3 marzo, né la cessazione dell'aspettativa (retribuita) in cui la società aveva comunicato di averlo collocato.
Peraltro merita essere evidenziato che comunque il datore di lavoro, solo con pec datata
5.3.2022 ore 17.11 (cfr. doc. 18 di parte resistente) mise “in mora” il lavoratore, protestando l'assenza dal lavoro nelle giornate indicate e avvisandolo che “in caso di mancata immediata ripresa dell'attività lavorativa, lei sarà considerato assente ingiustificato, con tutte le conseguenze del caso”.
Il ricorrente dunque avrebbe dovuto riprendere il lavoro il lunedì 7 marzo, sennonchè cadde in malattia, come attestato da certificazione medica. Dunque l'assenza non è ingiustificata mentre rimane disciplinarmente rilevante (ma non tale da giustificare un licenziamento senza preavviso) la non tempestiva comunicazione della intervenuta malattia che impediva al ricorrente la ripresa dell'attività lavorativa.
9 Né appaiono francamente ravvisabili le “gravi insubordinazioni” che il datore di lavoro vorrebbe attribuire al lavoratore, in assenza di una loro puntuale e precisa indicazione e descrizione.
Pertanto, nella fattispecie in esame, non può configurarsi alcuna giusta causa, dal che ne deriva la necessaria declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato.
Ciò non comporta, tuttavia, la possibilità di applicare qui una sanzione conservativa, dovendosi mantenere efficacia al comminato recesso la cui illegittimità assume rilievo sul piano esclusivamente risarcitorio.
La tutela applicabile, trattandosi di un rapporto di lavoro costituito il 2.7.2015 e dunque successivamente all'entrata in vigore del d.lvo 23/2015, è quella c.d. a tutele crescenti.
Non raggiungendo il datore di lavoro i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 3, c. 1, e art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2015, deve accordarsi unicamente tutela risarcitoria e l'ammontare delle indennità e dell'importo individuati dall'articolo 3, c. 1, dall'articolo 4, c. 1 e dall'articolo 6, c. 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Come noto peraltro la Corte Costituzionale, (sentenza n. 194/2018), ha dichiarato l'incostituzionalità del criterio automatico di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore, basato sulla sola anzianità di servizio (art. 3, c. 1, del D. Lgs. n. 23/2015) per contrasto con gli artt. 3, 4, co. 1, 35, co. 1, nonché, con riferimento all'art. 24 della Carta sociale europea, 76 e 117, co. 1, Cost., in quanto non garantisce un risarcimento adeguato al danno effettivo subito dal lavoratore ingiustificatamente licenziato e sufficientemente dissuasivo nei confronti del datore di lavoro autore di un illecito. La Corte ha pertanto disposto che sia il giudice a determinare l'indennità risarcitoria spettante, tenendo conto dei parametri individuabili e nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla norma.
Ebbene nel caso di specie risulta applicabile la tutela risarcitoria di cui all'art. 9, co I d.lgs.
n. 23/2015, che prevede in questi casi la declaratoria di estinzione del rapporto e la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria che, tenuto conto dell'anzianità di servizio, nonché il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'attività economica ed il comportamento delle parti appare congruo riconoscere al ricorrente in un risarcimento pari a tre mensilità. Ne consegue che il rapporto di lavoro va dichiarato estinto e, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, la persona del legale
10 rappresentante pro tempore va condannata al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori di legge.
3)in ordine alla domanda riconvenzionale svolta
Ritiene questo giudicante che la domanda non meriti accoglimento.
Risulta infatti che, alla cessazione del rapporto di lavoro, la resistente abbia provveduto a formare la busta paga relativa alle competenze di fine rapporto del marzo 2022 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) riconoscendo al lavoratore un credito pari ad €.12.290,82 decurtate
173 ore di ferie godute in eccesso.
Solo dopo la notifica del ricorso, il 22.12.2022 (cfr. prod. 11 di parte resistente), risulta essere stata formata una nuova busta paga con indicazione di ferie godute e non spettanti per un importo di €. 10.465,06, importo che il lavoratore ha prontamente contestato.
Nulla vi è di più in quanto l'istruttoria svolta non ha consentito il raggiungimento della prova in ordine alla non debenza delle ferie attribuite al lavoratore nel corso del rapporto.
Parte resistente non ha cioè operato una corretta ricostruzione e non ha fornito a livello di allegazione i dati che sarebbero stati indispensabili ai fini della determinazione delle giornate di ferie indebitamente concesse al ricorrente.
Pertanto la relativa domanda riconvenzionale non merita accoglimento.
Conclusivamente dunque il ricorso deve essere accolto.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi, per cause di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
1)dichiara che tra il ricorrente e la società resistente Parte_1 [...]
è stato instaurato, a far data dal 2.7.2015 e fino al Controparte_1
11.3.2022, un rapporto di lavoro a tempo pieno condannando per l'effetto la predetta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme spettanti a quest'ultimo in rapporto
11 all'attività lavorativa effettivamente svolta, con quantificazione del dovuto da determinarsi in separato giudizio;
2)accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a e, ai sensi Parte_1 dell'art. 9 d.lvo 23/2015, dichiara il rapporto di lavoro estinto alla data del licenziamento e condanna la resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente un'indennità non assoggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge;
3)condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €. 9.257,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% nonchè IVA e CPA come per legge.
4)Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 13 marzo 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
12