Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA } IN NO03891/0 1 LA CORTE SU R DAS AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 21379/98 Cron.8322 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. 1CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 15/12/00 Dott. Natale Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere 47 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANELLI SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2000 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 5482 -1- delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 652/97 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 02/02/98 R.G.N. 36/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- T SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 42 del 1995 il Pretore di La Spezia, dopo avere disposto due consulenze tecniche, rigettava la domanda presentata. con ricorso depositato il 16 luglio 1990, da CO ND nei confronti dell'INAIL al fine di ottenere il riconoscimento di rendita per ipoacusia professionale da rumore contratta nello svolgimento dell'attività di elettricista alle dipendenze della Italiana Petroli S.p.A. a decorrere dal 1962. Con sentenza in data 1° dicembre 1997 - 2 febbraio 1998, il Tribunale di La Spezia rigettava l'appello dell'assicurato, ritenuto generico e non supportato da adeguate risultanze istruttorie, osservando di condividere le argomentazioni svolte dal C.T.U. nominato in primo grado. Il ND ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo l'assicurato denunzia violazione dell'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965 ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia. Il Pretore di La Spezia, nel conferire al consulente tecnico 3 l'incarico di accertare se l'assicurato fosse affetto da tecnopatia e, in caso positivo, di quantificare la percentuale invalidante e l'esatta decorrenza, ove non coincidente con la data della domanda amministrativa, aveva valutato il danno nella misura percentuale del 9,4%. Tuttavia, nonostante fosse stato evidenziato che il C.T.U. non aveva applicato il metodo Bocca- RI e nonostante che detto consulente fosse stato richiamato a chiarimenti al fine di valutare il danno secondo tale metodo, il Pretore aveva accettato la valutazione nuovamente fatta in misura inferiore alla percentuale invalidante e senza la stretta osservanza del detto metodo. Как Da ciò la richiesta del ricorrente di annullamento della sentenza del Tribunale, che aveva confermato la sentenza pretorile, e la prospettazione della necessità di nomina di un nuovo consulente tecnico, posto che il dott. Giorgio Ferrari, specialista otorinolaringoiatra di La Spezia, aveva valutato la percentuale invalidante con il metodo Bocca-RI nella misura dell'11,4%. Il proposto ricorso è infondato. A di là della denunzia formale della violazione dell'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965, non supportata da alcuna argomentazione idonea a giustificarne le ragioni giuridiche, nella sostanza il ricorrente denunzia un vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere essa applicato il metodo Bocca-RI, che lo stesso Pretore aveva indicato al C.T.U. ai fini della valutazione della ipoacusia, ritenuta di percentuale inferiore a quella indennizzabile. Va, però, osservato che il C.T.U., il parere che poi era statonell'esprimere condiviso dai giudici di merito, aveva evidenziato di aver tenuto presente, soprattutto, l'esame impedenzometrico, fondato sulla determinazione e adottando trascrizione del timpanogramma, cioè un metodo di indagine audiologica oggettivo, perché, come riferito da detto C.T.U. testualmente, "permette di stabilire con precisione le condizioni funzionali dell'orecchio medio ed interno e quindi di definire con sicurezza la natura trasmissiva e percettiva di una ipoacusia". Tale metodo era stato ritenuto condivisibile ildal Tribunale sia pure "per relationem", con richiamo al parere espresso dal detto consulente. Siffatta motivazione, non integrando la mancata 5 applicazione del metodo Bocca-RI alcuna violazione di legge, risulta esauriente e immune da vizi logici. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale, nulla va disposto per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2000. II Presidente: Vinclure Tresse Matale Captoris II Cons. estensore: Challe IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAL CANCELL Depositata in Cancelleria 17 MAR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE CA, DI CANCELLERIA E R P CORTE SUP * I D , A O S S L 0 1 L A 3 . T O , 3 T B A 5 R I S 'A D . E P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G I P S O 8 IM - N A 1 E 1 D A S E D I , E E A O G T R O G N T T E E IS IT S L E G E O A R D L L O E D 6