CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
-dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 412/ 2023 R.G., vertente
TRA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. MARCHESE C.F._1
GIOVANNI
appellante
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VENTURA ROSA P.IVA_1
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 808/2022 emessa il 02/12/2022, dal
Tribunale di Messina, non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 3.6.2023 proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di Patti, definendo il giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti del e dell Controparte_1 CP_2
(contumace): rigettava il ricorso avverso la determina del resistente con la quale era stata disposta la revoca CP_1
dell'assegnazione alla stessa dell'alloggio popolare ubicato in via Catapanello n. 5 Pal. A, condannandola alle spese di lite.
Si costituiva il mentre l' restava contumace CP_1 CP_2
anche in questo grado.
All'udienza del 23.1.25 la causa veniva decisa come da dispositivo, del quale si dava lettura.
* * *
Primo grado
ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di Parte_1
illegittimità della determinazione del funzionario del Comune di datata 3.2.2017, con la quale era stata disposta la revoca CP_1
dell'assegnazione dell'alloggio popolare ubicato in via
Catapanello n. 5 Pal. A, adducendo: il mancato rispetto- da parte dell'Ente comunale- delle disposizioni relative al procedimento amministrativo, di cui agli artt. 3, 7 e ss. della l. 241/90; la lesione del proprio diritto soggettivo, essendo state violate le disposizioni dell'art. 2 del D.P.R. 1035/1972; la mancanza di prova del venir meno del presupposto che aveva portato all'assegnazione dell'alloggio popolare.
2 La causa veniva decisa nei termini sopra esposti, con le seguenti argomentazioni:
-Il funzionario -che ha adottato la determinazione- ha espressamente citato gli atti di accertamento e la certificazione acquisita dall'ufficio, sulla base dei quali ha emesso il provvedimento per cui è causa, riportandone il contenuto;
tale contenuto, dunque, è entrato a far parte del procedimento conclusosi con la avversata revoca. Di conseguenza, la produzione di tali atti da parte dell'Ente, seppur tardiva, non può ritenersi preclusa, in ragione del fatto che il contenuto della documentazione è già entrato a far parte del giudizio;
-l'atto censurato risulta adeguatamente motivato, essendo state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all'adozione dello stesso.
- il provvedimento de quo fa espresso riferimento alla nota comunicata alla ricorrente, con la quale è stato avviato il procedimento, nonché agli scritti difensivi fatti pervenire dalla nel corso dello stesso, confermando, pertanto, la Pt_1
regolarità del procedimento amministrativo e la partecipazione effettiva della ricorrente.
-non vale ad inficiare tale procedimento l'eccepito mancato rispetto dei termini di adozione del provvedimento finale, attesa la non perentorietà del termine;
- non può ritenersi leso neppure il “legittimo affidamento” della ricorrente sul buon esito della procedura di revoca
3 dell'assegnazione, mancando la prova della sussistenza della buona fede in capo alla ricorrente.
- nel merito, premesso il contenuto dell'art. 2 del D.P.R. n.
1035/72, che detta i presupposti per potere ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica,
e l'obbligo del richiedente di dichiararne il possesso, e premesso che la ha dichiarato di non essere titolare di alcuno dei Pt_1
diritti espressamente citati dall'art. 2, lett. C) del D.P.R. n.
1035/72 (diritti reali), era tuttavia, emerso dalla certificazione catastale, presente agli atti dell'ufficio comunale, la sua titolarità di diritti di proprietà immobiliari in prova non CP_1
contraddetta da contrario riscontro della ricorrente, limitatasi a sostenere di essere in possesso dei presupposti di legge ed a manifestare le esigenze di salute del fratello convivente e la necessità dello stesso di continuare ad abitare nell'alloggio già assegnato.
Appello
Con il proposto gravame la ha articolato i seguenti motivi: Pt_1
Primo motivo
Ha errato il Tribunale a non espungere dalla produzione documentale del Comune di -depositata oltre il termine CP_1
previsto dalla legge- nonché a decidere sulla base di essa, cadendo anche in errore sulla natura di tale documentazione.
Nel contempo ha errato nel non pronunciarsi sulla richiesta istruttoria dell'appellante, formulata in via subordinata alla
4 prima udienza di discussione del 16.10.2018, per l'ipotesi in cui avesse ritenuto di ammettere la produzione documentale tardiva.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure circa l'ammissibilità della documentazione tardivamente prodotta, essa -secondo la Corte di Cassazione- in presenza di tempestiva contestazione della controparte non può essere posta a fondamento della decisione, salvo che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità delle parti, cosa che non si era verificata nel caso di specie.
A tali limiti preclusivi, poi, non poteva sopperire il potere istruttorio del Giudice ai sensi dell'artt. 421 e 437 cpc, non potendo questi dare ingresso alle difese proposte in violazione del contraddittorio processuale laddove, come nel caso in esame, la produzione documentale implica l'allegazione di fatti nuovi, ed essendovi stata opposizione alla tardiva produzione, effettuata già all'udienza del 16.10.2018.
In ogni caso, l'appellante doveva essere ammessa alla prova testimoniale -sui fatti esposti in ricorso- con la concessione di un termine per l'articolazione delle circostanze e per l'indicazione dei testimoni, nonché alla prova documentale a difesa.
Conclusivamente il Giudice del primo grado, a fronte di documentazione tardiva (prodotta tardivamente sebbene non formatasi successivamente rispetto ai termini di legge per la
5 produzione) e non avendo ammesso la prova contraria, avrebbe dovuto dichiararla inutilizzabile.
Secondo motivo
Ha errato, peraltro, il primo Giudice nel rigettare integralmente il ricorso senza pronunciarsi su tutte le domande in esso svolte ed in particolare: “Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra
e dei propri familiari conviventi, e quindi in Parte_1
particolare del fratello sig. , a mantenere la Controparte_3
conduzione dell'alloggio popolare ubicato in via Catapanello
n. 5 Pal. A, non avendo violato alcuna norma di legge e di contratto”.
Il provvedimento di assegnazione dell'alloggio -in quanto atto prettamente amministrativo- presuppone un procedimento e quindi l'esercizio del potere discrezionale della P.A.
Tale provvedimento, necessariamente, precede la stipula del contratto di locazione, che presuppone l'individuazione del locatario, che si identifica con l'assegnatario dell'alloggio.
Ciò posto, anche a prescindere da ogni altra considerazione, la revoca dell'assegnazione non è sufficiente ad ottenere la riconsegna dell'alloggio, dal momento che il titolo del possesso qualificato -sotto il profilo civilistico- discende dal contratto di locazione, il quale -fintanto che esiste- legittima il titolare ed i suoi conviventi a mantenere il diritto alla conduzione dell'alloggio.
6 Nel caso di specie, né nella fase sostanziale né nel presente giudizio, risulta alcuna censura sul contratto di locazione del
21.6.2005, prodotto agli atti.
Terzo motivo
Ha errato il Giudice del primo grado nel ritenere il provvedimento di revoca adeguatamente motivato, incorrendo anche in una pronuncia illogica e contraddittoria.
Infatti, le richiamate norme contenute della legge sul procedimento amministrativo (7.8.1990 n. 241) rilevano sotto il profilo procedimentale, ma non assumono valore dirimente nel rapporto paritetico di cui al caso di specie, vertendosi in materia di diritti soggettivi e non di interesse legittimo.
In ogni caso, la motivazione in esame si appalesa “ultra petita”, dal momento che si controverte in materia di diritti soggettivi e che il G.O. è tenuto, esclusivamente, a pronunciarsi sulle domande e difese delle parti in base alle prove offerte.
4- Ha errato il Giudice nel non valutare il “legittimo affidamento” della ricorrente sull'inesistenza di presupposti per la revoca dell'assegnazione; infatti, il procedimento era stato avviato ben tre anni prima dell'adozione del provvedimento, cosicchè era nato il convincimento in capo alla ricorrente della piena legittimità delle proprie ragioni e dell'inesistenza dell'inadempimento.
La prova della buona fede e del “legittimo affidamento” era anche agli atti. Infatti, con la nota del prot. n. 19425 del
7 28.12.2016 l di Messina ha chiesto all'assegnataria di CP_2
comunicare se intendeva acquistare l'alloggio condotto in locazione, con ciò suffragando il convincimento della ricorrente della bontà dell'esito del procedimento in corso, nel senso della sua archiviazione.
A ciò si aggiunga che, sotto il profilo contrattuale, il CP_1
doveva provare se e quali fossero gli inadempimenti della
[...]
ricorrente nell'ambito del rapporto contrattuale de quo, mentre la documentazione prodotta nulla dimostra, essendo inutilizzabile (tardiva) e, comunque, inidonea allo scopo.
Quinto motivo
Ha errato in ogni caso il Giudice del primo grado nel ritenere sussistenti i presupposti per la revoca dell'assegnazione.
Infatti, nel giustificare la decisione, richiamando l'art. 2 del
DPR n. 1035/72, e ritenendo che nel caso di specie mancassero i presupposti per ottenere l'assegnazione dell'alloggio, non ha considerato che, se così fosse, il Comune di non avrebbe CP_1
potuto adottare un provvedimento di revoca, ma, semmai, avrebbe dovuto adottare un provvedimento di annullamento in autotutela.
Più esattamente, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio è disciplinata dall'art. 17 del DPR n.1035/1972, dove sono indicati i casi tassativi per tale provvedimento, che non ricorrono nel caso di specie.
8 Peraltro, la questione della proprietà di altri immobili, contestata alla ricorrente preesisteva all'assegnazione dell'alloggio, e non era sopraggiunta, con la conseguenza che non è praticabile una revoca per inadempimento dell'assegnatario.
Sesto motivo
Ha errato il Giudice del primo grado a condannare la l'appellante al pagamento delle spese processuali, dal momento che avrebbe dovuto accogliere la domanda della ricorrente.
Considerazioni della Corte
Per la chiara esposizione dei termini della presente decisione è opportuno riportare sinteticamente il contenuto della determina oggetto di impugnazione, richiamando che essa nella parte motiva, così dispone: “ premesso che con l'ultima nota del
9.7.2016 è stato attivato il procedimento di ci agli artt. 2, lett.
c), 16 e 17 del D.P.R. 1035/72…; considerato che dai sopralluoghi effettuati e dagli accertamenti eseguiti risulta che la sig.ra abita, pur mantenendo la propria Parte_1
residenza anagrafica in via Catapanello n. 5 pal. A, con il proprio marito in via Agliastri, in alloggio di proprietà; visti: la certificazione catastale…art. 2 c) del DE.P.R.
1035/72…Determina. 1) di dichiarare revocata ai sensi dell'art. 2 lett. c), 16 e 17 del DPR 1035/72 l'assegnazione dell'alloggio popolare….
E' necessario, altresì, riportare il testo dei citati articoli:
9 Art. 2. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica: lett. c) chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione - nello stesso comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio - su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero - in qualsiasi località - di uno
o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000;
Art. 16. Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, l'annullamento dell'assegnazione. A tal fine - dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - richiede il parere della commissione di cui all'art.
6. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero. Il parere della commissione è obbligatorio e vincolante. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. Al decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le, case popolari si applica il dodicesimo comma dell'art. 11.
10 Art. 17 Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;
c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore di un quinto al limite massimo di cui all'art.
2 lettera e).
Per il procedimento si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 16.
La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari può concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.
Al provvedimento di revoca si applica il dodicesimo comma dell'art. 11.
Orbene, alla luce della citata normativa è chiaro che:
1) Nel caso in cui nel corso del rapporto si accerti che chi ha conseguito l'assegnazione dell'alloggio, lo ha fatto in contrasto con le norme vigenti (ad es: difettava di un requisito) si procede all'annullamento dell'assegnazione;
11 2) Nel caso in cui nel corso del rapporto si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 17, si procede alla revoca;
3) Nello specifico è stata pronunciata la revoca ai sensi dell'art. 16 e 17, specificando che la era titolare di Pt_1
altri diritti reali.
Va da sé che, per quanto il provvedimento emesso dal
Comune di utilizzi il termine “revoca”, esso si risolve CP_1
in un provvedimento di annullamento, essendo stato pronunciato per una fattispecie di cui all'art. 16, (mancanza di un presupposto per l'assegnazione).
Si tratta, dunque, del provvedimento corretto per la fattispecie de qua, in relazione alla quale il funzionario, che lo ha emesso, ad abuntantiam e per evitare le possibili elucubrazioni giuridiche sul punto, ha invocato entrambe le norme che consentono alla P.A. di intervenire sull'assegnazione, una, per vizi genetici di essa, l'altra, per situazioni critiche sopravvenute.
Resta evidente, perciò come siano infondati i vari motivi di appello, che attingono la tipologia di provvedimento emesso nella vicenda de qua.
Del pari, sono infondati i motivi di gravame che attingono il merito e l'utilizzazione di documentazione prodotta tardivamente.
Sul punto, è sufficiente considerare che la titolarità -in capo alla di diritti di proprietà su immobili, non solo non è Pt_1
12 contestata, ma addirittura è ammessa (l'odierna appellante afferma -per escludere la correttezza del provvedimento in esame- che tale situazione esisteva all'atto dell'assegnazione mancanza); vi è, quindi, piena prova del difetto del presupposto di cui all'art 2 lett. c) D.P.R. 1035/72 per l'assegnazione dell'alloggio, ossia non essere titolari di diritti di proprietà.
In siffatta situazione, dunque, assolutamente non necessaria al decidere è la documentazione prodotta dall dal ché CP_4
l'assorbimento del motivo di gravame, che attinge la ritenuta ammissibilità di tale documentazione e l'omessa ammissione di istruzione a favore della ricorrente.
Resta da aggiungere, che è infondato pure il motivo per il quale in ogni caso la revoca dell'assegnazione (rectius: annullamento) non sarebbe sufficiente ad incidere sull'autonomo rapporto di locazione.
In merito basta richiamare il chiaro disposto dell'art 16 cit.
“L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto”.
Al rigetto della domanda di declaratoria dell'illegittimità della determinazione di revoca -emessa dal di CP_1 CP_1
il 3.2.2017- dell'assegnazione dell'alloggio popolare ubicato in via Catapanello n. 5 Pal. A, consegue ovviamente il rigetto anche di quelle volte ad ottenere la dichiarazione del diritto dell'appellante e dei familiari conviventi -in particolare del
13 fratello a mantenere l'assegnazione del Controparte_3
detto alloggio.
Non è superfluo chiarire, poi, che l'appellante non ha alcuna legittimazione a rappresentare il fratello, né è ammissibile agire nell'interesse altrui.
Da ultimo non vi è dubbio che il provvedimento sia sufficiente all'esplicitazione delle ragioni della “revoca”, indicando espressamente il presupposto mancante per una legittima assegnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 3.6.2023 da avverso la Parte_1
sentenza n. 808/22 emessa dal Tribunale di Patti il 2.12.22, nel giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di e quest'ultimo rimasto contumace, Controparte_1 CP_2
così provvede:
-Rigetta l'appello perché infondato.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida in complessivi € Controparte_1
4.996,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
14 Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2022.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
-dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 412/ 2023 R.G., vertente
TRA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. MARCHESE C.F._1
GIOVANNI
appellante
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VENTURA ROSA P.IVA_1
appellato
Ogg: appello a sentenza n. 808/2022 emessa il 02/12/2022, dal
Tribunale di Messina, non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 3.6.2023 proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di Patti, definendo il giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti del e dell Controparte_1 CP_2
(contumace): rigettava il ricorso avverso la determina del resistente con la quale era stata disposta la revoca CP_1
dell'assegnazione alla stessa dell'alloggio popolare ubicato in via Catapanello n. 5 Pal. A, condannandola alle spese di lite.
Si costituiva il mentre l' restava contumace CP_1 CP_2
anche in questo grado.
All'udienza del 23.1.25 la causa veniva decisa come da dispositivo, del quale si dava lettura.
* * *
Primo grado
ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di Parte_1
illegittimità della determinazione del funzionario del Comune di datata 3.2.2017, con la quale era stata disposta la revoca CP_1
dell'assegnazione dell'alloggio popolare ubicato in via
Catapanello n. 5 Pal. A, adducendo: il mancato rispetto- da parte dell'Ente comunale- delle disposizioni relative al procedimento amministrativo, di cui agli artt. 3, 7 e ss. della l. 241/90; la lesione del proprio diritto soggettivo, essendo state violate le disposizioni dell'art. 2 del D.P.R. 1035/1972; la mancanza di prova del venir meno del presupposto che aveva portato all'assegnazione dell'alloggio popolare.
2 La causa veniva decisa nei termini sopra esposti, con le seguenti argomentazioni:
-Il funzionario -che ha adottato la determinazione- ha espressamente citato gli atti di accertamento e la certificazione acquisita dall'ufficio, sulla base dei quali ha emesso il provvedimento per cui è causa, riportandone il contenuto;
tale contenuto, dunque, è entrato a far parte del procedimento conclusosi con la avversata revoca. Di conseguenza, la produzione di tali atti da parte dell'Ente, seppur tardiva, non può ritenersi preclusa, in ragione del fatto che il contenuto della documentazione è già entrato a far parte del giudizio;
-l'atto censurato risulta adeguatamente motivato, essendo state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all'adozione dello stesso.
- il provvedimento de quo fa espresso riferimento alla nota comunicata alla ricorrente, con la quale è stato avviato il procedimento, nonché agli scritti difensivi fatti pervenire dalla nel corso dello stesso, confermando, pertanto, la Pt_1
regolarità del procedimento amministrativo e la partecipazione effettiva della ricorrente.
-non vale ad inficiare tale procedimento l'eccepito mancato rispetto dei termini di adozione del provvedimento finale, attesa la non perentorietà del termine;
- non può ritenersi leso neppure il “legittimo affidamento” della ricorrente sul buon esito della procedura di revoca
3 dell'assegnazione, mancando la prova della sussistenza della buona fede in capo alla ricorrente.
- nel merito, premesso il contenuto dell'art. 2 del D.P.R. n.
1035/72, che detta i presupposti per potere ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica,
e l'obbligo del richiedente di dichiararne il possesso, e premesso che la ha dichiarato di non essere titolare di alcuno dei Pt_1
diritti espressamente citati dall'art. 2, lett. C) del D.P.R. n.
1035/72 (diritti reali), era tuttavia, emerso dalla certificazione catastale, presente agli atti dell'ufficio comunale, la sua titolarità di diritti di proprietà immobiliari in prova non CP_1
contraddetta da contrario riscontro della ricorrente, limitatasi a sostenere di essere in possesso dei presupposti di legge ed a manifestare le esigenze di salute del fratello convivente e la necessità dello stesso di continuare ad abitare nell'alloggio già assegnato.
Appello
Con il proposto gravame la ha articolato i seguenti motivi: Pt_1
Primo motivo
Ha errato il Tribunale a non espungere dalla produzione documentale del Comune di -depositata oltre il termine CP_1
previsto dalla legge- nonché a decidere sulla base di essa, cadendo anche in errore sulla natura di tale documentazione.
Nel contempo ha errato nel non pronunciarsi sulla richiesta istruttoria dell'appellante, formulata in via subordinata alla
4 prima udienza di discussione del 16.10.2018, per l'ipotesi in cui avesse ritenuto di ammettere la produzione documentale tardiva.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure circa l'ammissibilità della documentazione tardivamente prodotta, essa -secondo la Corte di Cassazione- in presenza di tempestiva contestazione della controparte non può essere posta a fondamento della decisione, salvo che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità delle parti, cosa che non si era verificata nel caso di specie.
A tali limiti preclusivi, poi, non poteva sopperire il potere istruttorio del Giudice ai sensi dell'artt. 421 e 437 cpc, non potendo questi dare ingresso alle difese proposte in violazione del contraddittorio processuale laddove, come nel caso in esame, la produzione documentale implica l'allegazione di fatti nuovi, ed essendovi stata opposizione alla tardiva produzione, effettuata già all'udienza del 16.10.2018.
In ogni caso, l'appellante doveva essere ammessa alla prova testimoniale -sui fatti esposti in ricorso- con la concessione di un termine per l'articolazione delle circostanze e per l'indicazione dei testimoni, nonché alla prova documentale a difesa.
Conclusivamente il Giudice del primo grado, a fronte di documentazione tardiva (prodotta tardivamente sebbene non formatasi successivamente rispetto ai termini di legge per la
5 produzione) e non avendo ammesso la prova contraria, avrebbe dovuto dichiararla inutilizzabile.
Secondo motivo
Ha errato, peraltro, il primo Giudice nel rigettare integralmente il ricorso senza pronunciarsi su tutte le domande in esso svolte ed in particolare: “Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra
e dei propri familiari conviventi, e quindi in Parte_1
particolare del fratello sig. , a mantenere la Controparte_3
conduzione dell'alloggio popolare ubicato in via Catapanello
n. 5 Pal. A, non avendo violato alcuna norma di legge e di contratto”.
Il provvedimento di assegnazione dell'alloggio -in quanto atto prettamente amministrativo- presuppone un procedimento e quindi l'esercizio del potere discrezionale della P.A.
Tale provvedimento, necessariamente, precede la stipula del contratto di locazione, che presuppone l'individuazione del locatario, che si identifica con l'assegnatario dell'alloggio.
Ciò posto, anche a prescindere da ogni altra considerazione, la revoca dell'assegnazione non è sufficiente ad ottenere la riconsegna dell'alloggio, dal momento che il titolo del possesso qualificato -sotto il profilo civilistico- discende dal contratto di locazione, il quale -fintanto che esiste- legittima il titolare ed i suoi conviventi a mantenere il diritto alla conduzione dell'alloggio.
6 Nel caso di specie, né nella fase sostanziale né nel presente giudizio, risulta alcuna censura sul contratto di locazione del
21.6.2005, prodotto agli atti.
Terzo motivo
Ha errato il Giudice del primo grado nel ritenere il provvedimento di revoca adeguatamente motivato, incorrendo anche in una pronuncia illogica e contraddittoria.
Infatti, le richiamate norme contenute della legge sul procedimento amministrativo (7.8.1990 n. 241) rilevano sotto il profilo procedimentale, ma non assumono valore dirimente nel rapporto paritetico di cui al caso di specie, vertendosi in materia di diritti soggettivi e non di interesse legittimo.
In ogni caso, la motivazione in esame si appalesa “ultra petita”, dal momento che si controverte in materia di diritti soggettivi e che il G.O. è tenuto, esclusivamente, a pronunciarsi sulle domande e difese delle parti in base alle prove offerte.
4- Ha errato il Giudice nel non valutare il “legittimo affidamento” della ricorrente sull'inesistenza di presupposti per la revoca dell'assegnazione; infatti, il procedimento era stato avviato ben tre anni prima dell'adozione del provvedimento, cosicchè era nato il convincimento in capo alla ricorrente della piena legittimità delle proprie ragioni e dell'inesistenza dell'inadempimento.
La prova della buona fede e del “legittimo affidamento” era anche agli atti. Infatti, con la nota del prot. n. 19425 del
7 28.12.2016 l di Messina ha chiesto all'assegnataria di CP_2
comunicare se intendeva acquistare l'alloggio condotto in locazione, con ciò suffragando il convincimento della ricorrente della bontà dell'esito del procedimento in corso, nel senso della sua archiviazione.
A ciò si aggiunga che, sotto il profilo contrattuale, il CP_1
doveva provare se e quali fossero gli inadempimenti della
[...]
ricorrente nell'ambito del rapporto contrattuale de quo, mentre la documentazione prodotta nulla dimostra, essendo inutilizzabile (tardiva) e, comunque, inidonea allo scopo.
Quinto motivo
Ha errato in ogni caso il Giudice del primo grado nel ritenere sussistenti i presupposti per la revoca dell'assegnazione.
Infatti, nel giustificare la decisione, richiamando l'art. 2 del
DPR n. 1035/72, e ritenendo che nel caso di specie mancassero i presupposti per ottenere l'assegnazione dell'alloggio, non ha considerato che, se così fosse, il Comune di non avrebbe CP_1
potuto adottare un provvedimento di revoca, ma, semmai, avrebbe dovuto adottare un provvedimento di annullamento in autotutela.
Più esattamente, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio è disciplinata dall'art. 17 del DPR n.1035/1972, dove sono indicati i casi tassativi per tale provvedimento, che non ricorrono nel caso di specie.
8 Peraltro, la questione della proprietà di altri immobili, contestata alla ricorrente preesisteva all'assegnazione dell'alloggio, e non era sopraggiunta, con la conseguenza che non è praticabile una revoca per inadempimento dell'assegnatario.
Sesto motivo
Ha errato il Giudice del primo grado a condannare la l'appellante al pagamento delle spese processuali, dal momento che avrebbe dovuto accogliere la domanda della ricorrente.
Considerazioni della Corte
Per la chiara esposizione dei termini della presente decisione è opportuno riportare sinteticamente il contenuto della determina oggetto di impugnazione, richiamando che essa nella parte motiva, così dispone: “ premesso che con l'ultima nota del
9.7.2016 è stato attivato il procedimento di ci agli artt. 2, lett.
c), 16 e 17 del D.P.R. 1035/72…; considerato che dai sopralluoghi effettuati e dagli accertamenti eseguiti risulta che la sig.ra abita, pur mantenendo la propria Parte_1
residenza anagrafica in via Catapanello n. 5 pal. A, con il proprio marito in via Agliastri, in alloggio di proprietà; visti: la certificazione catastale…art. 2 c) del DE.P.R.
1035/72…Determina. 1) di dichiarare revocata ai sensi dell'art. 2 lett. c), 16 e 17 del DPR 1035/72 l'assegnazione dell'alloggio popolare….
E' necessario, altresì, riportare il testo dei citati articoli:
9 Art. 2. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica: lett. c) chi non sia titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione - nello stesso comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio - su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero - in qualsiasi località - di uno
o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000;
Art. 16. Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, l'annullamento dell'assegnazione. A tal fine - dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - richiede il parere della commissione di cui all'art.
6. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero. Il parere della commissione è obbligatorio e vincolante. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. Al decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le, case popolari si applica il dodicesimo comma dell'art. 11.
10 Art. 17 Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;
c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore di un quinto al limite massimo di cui all'art.
2 lettera e).
Per il procedimento si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 16.
La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari può concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.
Al provvedimento di revoca si applica il dodicesimo comma dell'art. 11.
Orbene, alla luce della citata normativa è chiaro che:
1) Nel caso in cui nel corso del rapporto si accerti che chi ha conseguito l'assegnazione dell'alloggio, lo ha fatto in contrasto con le norme vigenti (ad es: difettava di un requisito) si procede all'annullamento dell'assegnazione;
11 2) Nel caso in cui nel corso del rapporto si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 17, si procede alla revoca;
3) Nello specifico è stata pronunciata la revoca ai sensi dell'art. 16 e 17, specificando che la era titolare di Pt_1
altri diritti reali.
Va da sé che, per quanto il provvedimento emesso dal
Comune di utilizzi il termine “revoca”, esso si risolve CP_1
in un provvedimento di annullamento, essendo stato pronunciato per una fattispecie di cui all'art. 16, (mancanza di un presupposto per l'assegnazione).
Si tratta, dunque, del provvedimento corretto per la fattispecie de qua, in relazione alla quale il funzionario, che lo ha emesso, ad abuntantiam e per evitare le possibili elucubrazioni giuridiche sul punto, ha invocato entrambe le norme che consentono alla P.A. di intervenire sull'assegnazione, una, per vizi genetici di essa, l'altra, per situazioni critiche sopravvenute.
Resta evidente, perciò come siano infondati i vari motivi di appello, che attingono la tipologia di provvedimento emesso nella vicenda de qua.
Del pari, sono infondati i motivi di gravame che attingono il merito e l'utilizzazione di documentazione prodotta tardivamente.
Sul punto, è sufficiente considerare che la titolarità -in capo alla di diritti di proprietà su immobili, non solo non è Pt_1
12 contestata, ma addirittura è ammessa (l'odierna appellante afferma -per escludere la correttezza del provvedimento in esame- che tale situazione esisteva all'atto dell'assegnazione mancanza); vi è, quindi, piena prova del difetto del presupposto di cui all'art 2 lett. c) D.P.R. 1035/72 per l'assegnazione dell'alloggio, ossia non essere titolari di diritti di proprietà.
In siffatta situazione, dunque, assolutamente non necessaria al decidere è la documentazione prodotta dall dal ché CP_4
l'assorbimento del motivo di gravame, che attinge la ritenuta ammissibilità di tale documentazione e l'omessa ammissione di istruzione a favore della ricorrente.
Resta da aggiungere, che è infondato pure il motivo per il quale in ogni caso la revoca dell'assegnazione (rectius: annullamento) non sarebbe sufficiente ad incidere sull'autonomo rapporto di locazione.
In merito basta richiamare il chiaro disposto dell'art 16 cit.
“L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto”.
Al rigetto della domanda di declaratoria dell'illegittimità della determinazione di revoca -emessa dal di CP_1 CP_1
il 3.2.2017- dell'assegnazione dell'alloggio popolare ubicato in via Catapanello n. 5 Pal. A, consegue ovviamente il rigetto anche di quelle volte ad ottenere la dichiarazione del diritto dell'appellante e dei familiari conviventi -in particolare del
13 fratello a mantenere l'assegnazione del Controparte_3
detto alloggio.
Non è superfluo chiarire, poi, che l'appellante non ha alcuna legittimazione a rappresentare il fratello, né è ammissibile agire nell'interesse altrui.
Da ultimo non vi è dubbio che il provvedimento sia sufficiente all'esplicitazione delle ragioni della “revoca”, indicando espressamente il presupposto mancante per una legittima assegnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 3.6.2023 da avverso la Parte_1
sentenza n. 808/22 emessa dal Tribunale di Patti il 2.12.22, nel giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti di e quest'ultimo rimasto contumace, Controparte_1 CP_2
così provvede:
-Rigetta l'appello perché infondato.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida in complessivi € Controparte_1
4.996,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
14 Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2022.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
15