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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 9/2025 R.G.L. promossa da: con sede in Gressan Parte_1
(AO), in persona del Presidente dott. , rappresentata e difesa, sia Parte_2
unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanna Pacchiana Parravicini e Marco
Guasco presso i quali in Torino, Corso Siccardi 11bis, è elettivamente domiciliata per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, residente a Gressan (AO), Fraz. Taxel n. 14, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Davide Rossi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Aosta, Via Lucat 2A per procura in atti
APPELLATO
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa per abuso di permessi ex L.
104/1992
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato l'8.1.2025
Per l'appellato: come da memoria depositata il 28.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 87/2024 pubblicata l'11.12.2024, in accoglimento della domanda proposta da ha annullato la sanzione Controparte_1
disciplinare della sospensione per 10 giorni, comminata dal datore di lavoro Banca di
1
Credito Cooperativo AL s.c. (per brevità anche solo “BCC”) per l'abusivo uso dei permessi ex art. 33, 3° comma, L. 104/1992, ed ha condannato la convenuta a restituirgli l'importo trattenuto nella busta paga a tale titolo.
La sanzione disciplinare è stata inflitta dalla BCC con lettera dell'8.4.2024 a seguito della contestazione di cui alla lettera del 12.3.2024, con cui il datore di lavoro ha addebitato al dipendente di essersi soltanto parzialmente occupato del fratello CP_2
nelle giornate di venerdì 9.2.2024, mercoledì 21.2.2024 e giovedì 22.2.2024, per svolgere, in realtà, attività lavorativa presso l'azienda Pubblis V.d.A. s.n.c. di TR
TO MO, come accertato nella relazione della Moretti Agenzia Investigativa e dalla successiva integrazione della stessa.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità relativa alla materia, ha indicato le circostanze di fatto non contestate, ossia l'orario di lavoro del ricorrente nel periodo per cui è causa, a tempo pieno dalle 8.15 alle 13.25 e dalle 14.25 alle 16.45, e il fatto che la sede della società PU VdA snc, di cui sono soci il ricorrente e il figlio MO
e di cui è dipendente la figlia , si trovi lungo il percorso tra la residenza del Per_1
ricorrente e la filiale della banca presso cui egli lavora, e che lungo detto percorso si trovi anche l'abitazione dei genitori dove vive anche il fratello , portatore di CP_2
handicap grave ai sensi della L. 104/1992.
Il Tribunale ha osservato che:
- quanto al 9.2.2024, anche ritenendo che tra le 8.13 e 11.36 il ricorrente non si sia occupato con prevalenza del fratello disabile, ma dell'azienda di famiglia, non sussiste comunque indebita fruizione del permesso (in questo caso relativo all'intera giornata lavorativa) essendo provato che dopo le 11.36 e fino almeno all'ora di cena il ricorrente si è occupato esclusivamente del fratello, trasportandolo fino a Cembra (TN) per consentirgli di partecipare ad una gara del campionato italiano di curling in carrozzina,
e che, quindi, l'attività di assistenza al fratello sia stata prestata ben oltre l'orario di lavoro;
- quanto al 21.2.2023 (in cui il ricorrente ha fruito di un permesso di 3,45 ore: 12-13.25
e 14.25-16.45), il ricorrente si è diretto alle 12.19 presso l'abitazione dei propri genitori e del fratello, allontanandosi alle 13.27 ed è poi uscito dalla propria abitazione alle
14.36, e alle 14.46 ha parcheggiato l'auto presso la casa dei genitori e del fratello, per poi ivi trattenersi fino alle ore 17.03;
- quanto alla giornata del 22.2.2024 (in cui il ricorrente ha fruito di un permesso di 3,45 ore: 12-13.25 e 14.25-16.45), il ricorrente si è diretto verso la casa del fratello alle
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12.25, uscendone alle 13.30, rientrandovi alle 14.32, e infine uscendone nuovamente alle 16.58;
- per le giornate del 21 e del 22 febbraio si è quindi trattato di scostamenti piccolissimi
(di qualche minuto) tra il permesso concesso e l'inizio dell'attività di assistenza in favore del fratello;
- in ogni caso, anche volendo ritenere che sia stato commesso un illecito di lieve entità, la sanzione (di ben 10 giorni di sospensione) è rispetto ad esso sproporzionata e pertanto dev'essere annullata.
2. Propone appello BCC con un unico motivo di impugnazione, sostenendo che, essendo pacifico che il 9.2.2023 (in cui il permesso ex L. 104/1992 era stato chiesto per l'intera giornata e non solo per una parte della stessa o da una certa ora in vanti, di talché l'attività assistenziale avrebbe dovuto svolgersi per l'intera giornata)
l'appellato ha prestato per più di tre ore (dalle 8.15. alle 11.36) attività non a beneficio, diretto o anche solo indiretto, del fratello disabile bensì presso e nell'interesse dell'azienda di famiglia, sia irrilevante la circostanza (valorizzata dal Tribunale) che dopo le 11.36 egli si sia effettivamente occupato dell'assistenza al fratello disabile accompagnandolo all'evento sportivo.
Osserva ancora l'appellante che anche nelle altre due giornate l'appellato, seppure in misura molto più contenuta, non ha rispettato gli orari in cui avrebbe dovuto svolgere attività assistenziale, intrattenendosi presso la propria azienda, e che detti scostamenti rispetto all'inizio degli obblighi assistenziali, per quanto contenuti, sono comunque indicativi di un atteggiamento dell'appellato non rispettoso degli obblighi in capo al lavoratore che fruisce dei permessi ex L. 104/1992.
Resiste l'appellato.
All'udienza del 14.5.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
3. Secondo recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “Il diritto del lavoratore ai permessi di cui all'art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 si pone in relazione diretta con le esigenze di assistenza alla persona disabile, per lo svolgimento di tutte le attività che essa non è in condizioni di compiere autonomamente, senza che il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, possa sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, o contestare la prestazione dell'assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce abuso
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del diritto” (Cass. 26417/2024); “In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n.
104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa” (Cass. 1227/2025; cfr. anche Cass. 2157/2025).
Dunque, da una parte l'attività di assistenza va intesa in senso ampio (e quindi non è costituta soltanto dall'assistenza presso il domicilio del parente disabile) e, dall'altra, lo svolgimento, nel periodo di tempo coincidente con quello del permesso ex L.
104/1992, di attività diverse dall'assistenza al disabile, non rende automaticamente abusiva la fruizione del permesso, verificandosi l'abuso soltanto in caso di totale mancanza di attività di assistenza o se essa sia avvenuta per tempi irrisori rispetto alle altre attività svolte dal lavoratore che fruisce del permesso.
4. In relazione al 9.2.2023, in cui l'appellato ha fruito del permesso ex L. 104/1992 per l'intera giornata, è prodotta come doc. 16.6 dell'appellato la dichiarazione di
[...]
, presidente IS AS (già allegata alla lettera di controdeduzioni del Per_2 lavoratore alla contestazione disciplinare), secondo cui: “La mattina di venerdì 9 febbraio egli [l'appellato n.d.e.] mi ha contattato più volte telefonicamente per CP_1
i preparativi del viaggio, sincerandosi delle condizioni del mezzo e preparando tutto il materiale tecnico necessario e la messa a punto delle varie sedie a rotelle per poter partecipare alle gare, ha concordato con me l'orario di partenza, ha poi provveduto a sentire i ragazzi per concordare l'orario dell'appuntamento di ognuno per fare il giro con il furgone tra Aosta e dintorni per la partenza per Cembra. Sono infatti partiti con lui una delle due squadre IS, l'altra che ero io alla guida siamo partiti al mattino presto in quanto avevamo in calendario una partita nella stessa giornata”.
Nel proprio atto introduttivo il ricorrente aveva chiesto l'escussione come teste di su dette circostanze, ma il difensore di parte convenuta ha dichiarato Persona_2
di non contestarle (v. verbale ud. 25.7.2024) e pertanto il Tribunale non ha svolto istruttoria orale in quanto non necessaria.
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Deve pertanto ritenersi non controverso che nella mattina del 9.2.2023 l'appellato si sia occupato di attività preparatoria per la trasferta a Cembra del fratello e delle altre persone disabili per la gara di curling in carrozzina.
In base al citato orientamento della S.C., anche questa attività rientra nell'assistenza, in senso ampio, al parente disabile.
È verosimile che questa attività preparatoria del viaggio non abbia occupato tutto il tempo (8.15-11.36) trascorso dall'appellato presso la PU VD (in realtà, come risulta dalla relazione investigativa in atti e dalla stessa contestazione disciplinare,
l'appellato non si è trattenuto nella propria azienda in modo continuativo per tutto questo tempo, ma vi è entrato ed uscito più volte) ma che lì sia stata svolta anche l'attività dell'impresa. Tuttavia, l'incontestato svolgimento delle attività preparatorie del viaggio (finalizzato al trasporto del fratello, unitamente ad altre persone disabili, alla località dove si sarebbe svolta la gara di curling in carrozzina) impedisce di ritenere –
a differenza di quanto sostenuto dall'appellante – che in dette tre ore della mattinata l'appellato abbia svolto esclusivamente attività diversa da quella di assistenza al fratello.
Non è inoltre controverso che nel resto dell'orario lavorativo dell'appellato questi abbia svolto attività di assistenza, essendosi occupato del trasporto a Cembra del fratello e delle altre persone disabili.
L'attività di assistenza è stata quindi svolta dall'appellato nell'arco dell'intera giornata,
“coprendo” tutto l'orario di lavoro e quindi del permesso, pur commista, nelle prime tre ore circa, anche ad attività diverse ed ulteriori.
Dunque, soltanto una frazione della giornata in cui l'appellato si è avvalso del permesso giornaliero ex L. 104/1992 non è stata dedicata in modo esclusivo (e forse neppure in modo prevalente) all'assistenza in favore del disabile.
Non può pertanto ritenersi né che l'assistenza in detta giornata sia mancata del tutto né che sia avvenuta nell'arco di tempi tanto irrisori o con modalità talmente insignificanti da elidere il nesso causale fra l'assenza al lavoro dell'appellato e l'assistenza al fratello disabile e che quindi l'appellato abbia utilizzato il permesso per svolgere soltanto o in misura prevalente attività nel proprio interesse (cfr. giurisprudenza di legittimità sopra citata).
5. In merito agli altri due giorni, in cui l'appellato ha fruito di 3,5 ore di permesso (12-
13.25 e 14.25-16.45), egli è uscito dalla Pubblis V.D.A. in orari che di poco superavano l'orario lavorativo del pomeriggio e in cui, pertanto, aveva inizio il permesso richiesto
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con riferimento al pomeriggio. Più precisamente, come ricordato dall'appellante, risulta dalla relazione investigativa e dalla integrazione della stessa, e non è comunque contestato, che l'appellato è uscito dalla Pubblis V.D.A. il 21.3.2023 alle 14.33 e il
22.3.2023 alle 14.32, mentre, in entrambi i casi, l'inizio degli obblighi ex L. 104/1992 era alle 14,25.
6. La stessa appellante riconosce (analogamente al Tribunale) che si tratta di scostamenti del tutto contenuti rispetto all'orario di inizio degli obblighi assistenziali dell'appellato, ma sostiene che essi siano comunque significativi del suo atteggiamento inadempiente rispetto agli obblighi quale fruitore del permesso ex L.
104/1992, e che quindi come tali siano sanzionabili disciplinarmente.
7. Alla luce delle precedenti osservazioni, l'addebito più rilevante (relativo alla giornata del 9.2.2023) non è fondato o è comunque fortemente ridimensionato quanto alla sua gravità.
Gli addebiti relativi alle altre due giornate sono assolutamente minimali, trattandosi, come riconosciuto anche dall'appellante, di scarti di pochissimi minuti (va rammentato che l'abitazione dei genitori e del fratello dell'appellato si trova a poca distanza dalla sede della Pubblis V.D.A. e che quindi occorre poco tempo per raggiungerla).
Analizzando complessivamente le condotte contestate all'appellato in relazione alle tre giornate di permesso, risultano pertanto inadempimenti minimali, di esigua rilevanza sul piano disciplinare, essendosi – come già osservato – egli occupato, in dette tre occasioni, in misura non esigua né irrisoria, dell'assistenza al fratello disabile.
Dunque, anche a volere ritenere la rilevanza disciplinare delle condotte dell'appellato nelle tre occasioni, la sanzione irrogata (dieci giorni di sospensione), come ritenuto dal primo giudice, è certamente sproporzionata ed è stata quindi correttamente annullata dal Tribunale.
8. L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
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Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
4.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 14 maggio 2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Clotilde Fierro
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