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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5683/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°3398/2024 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE, pubblicata in data 20.09.2024 e notificata in data 20.11.2024, vertente
TRA
, nata l'[...] a [...], C.F.: Parte_1
residente in [...] C.F._1
Parco Europa, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Aldo Natale (C.F.:
e Davide Natale (C.F.: ), con i quali C.F._2 CodiceFiscale_3
elettivamente domicilia presso lo studio in 81022 – Casagiove (CE) alla Via
Arcivescovo Pontillo n°75, con fax 0823 253573 e rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
Email_1 Email_2
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p..t., C.F.: Controparte_1
P.IVA_1 Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 20.12.2024, Parte_1
proponeva formale appello avverso la sentenza n°3398/2024 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con la quale il primo giudice cosi statuiva: “-dichiara risolto, per causa imputabile alla società convenuta, il contratto preliminare di permuta stipulato in data 05.06.2012 tra e - rigetta le Parte_1 Controparte_1
restanti domande di parte attrice;
- condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento della metà delle spese di lite in favore dell'attrice liquidando detta
[...]
frazione in € 3.395, di cui € 395 per esborsi ed € 3.000 per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge;
- compensa la restante metà; - pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà ed in solido tra loro“.
L'appellante avanzava i seguenti motivi di doglianza:
1. Contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza;
2. Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e di ctu.
In conclusione, chiedeva: “accertarsi e dichiararsi la Parte_1
responsabilità della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi da a seguito dell'inadempimento contrattuale e, per Parte_1
l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 260.000,00=(duecentosessantamila/00) secondo quanto quantificato dal
CTU nel corso del giudizio di primo grado ovvero della diversa somma, che sarà ritenuta congrua dal Giudice adito, a titolo di risarcimento dei medesimi danni subiti;
condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con la riforma della sentenza, alla restituzione in favore di , delle somme nelle more versate, maggiorate di interessi Parte_1
dal pagamento al saldo, ovvero della diversa minor somma conseguente all'accoglimento dell'appello; condannare la al Controparte_1 pagamento di spese e compensi di lite (ai sensi del D.M. n°55/2014, come modificato con i D.M. n°37/2018 e n°147/2022) in favore dei sottoscritti difensori anticipatari per il doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) delle spese generali,
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) come per legge”.
Non si costituiva la nonostante la regolarità della notifica Controparte_1
dell'atto di appello con conseguente contumacia volontaria dell'appellata società.
All'udienza in presenza del 26.06.2025 non compariva nessuno sicchè la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art 181 cpc, all'udienza successiva del 17.07.2025. Nonostante la regolarità della comunicazione di cancelleria del disposto rinvio e della sostituzione della predetta udienza mediante deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, non venivano depositate note scritte per la trattazione dell'udienza del 17.07.2025 per cui la causa veniva immediatamente riservata in decisione senza termini.
Orbene, in conseguenza della mancata comparizione della parte costituita all'udienza in presenza del 26.06.2025 e dell'omesso deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata in data 17.07.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.
Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico dell'appellante che le ha anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18.07.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5683/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°3398/2024 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE, pubblicata in data 20.09.2024 e notificata in data 20.11.2024, vertente
TRA
, nata l'[...] a [...], C.F.: Parte_1
residente in [...] C.F._1
Parco Europa, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Aldo Natale (C.F.:
e Davide Natale (C.F.: ), con i quali C.F._2 CodiceFiscale_3
elettivamente domicilia presso lo studio in 81022 – Casagiove (CE) alla Via
Arcivescovo Pontillo n°75, con fax 0823 253573 e rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
Email_1 Email_2
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p..t., C.F.: Controparte_1
P.IVA_1 Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 20.12.2024, Parte_1
proponeva formale appello avverso la sentenza n°3398/2024 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con la quale il primo giudice cosi statuiva: “-dichiara risolto, per causa imputabile alla società convenuta, il contratto preliminare di permuta stipulato in data 05.06.2012 tra e - rigetta le Parte_1 Controparte_1
restanti domande di parte attrice;
- condanna la convenuta Controparte_1
al pagamento della metà delle spese di lite in favore dell'attrice liquidando detta
[...]
frazione in € 3.395, di cui € 395 per esborsi ed € 3.000 per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge;
- compensa la restante metà; - pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà ed in solido tra loro“.
L'appellante avanzava i seguenti motivi di doglianza:
1. Contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza;
2. Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e di ctu.
In conclusione, chiedeva: “accertarsi e dichiararsi la Parte_1
responsabilità della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella causazione dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi da a seguito dell'inadempimento contrattuale e, per Parte_1
l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 260.000,00=(duecentosessantamila/00) secondo quanto quantificato dal
CTU nel corso del giudizio di primo grado ovvero della diversa somma, che sarà ritenuta congrua dal Giudice adito, a titolo di risarcimento dei medesimi danni subiti;
condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con la riforma della sentenza, alla restituzione in favore di , delle somme nelle more versate, maggiorate di interessi Parte_1
dal pagamento al saldo, ovvero della diversa minor somma conseguente all'accoglimento dell'appello; condannare la al Controparte_1 pagamento di spese e compensi di lite (ai sensi del D.M. n°55/2014, come modificato con i D.M. n°37/2018 e n°147/2022) in favore dei sottoscritti difensori anticipatari per il doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario (15%) delle spese generali,
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) come per legge”.
Non si costituiva la nonostante la regolarità della notifica Controparte_1
dell'atto di appello con conseguente contumacia volontaria dell'appellata società.
All'udienza in presenza del 26.06.2025 non compariva nessuno sicchè la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art 181 cpc, all'udienza successiva del 17.07.2025. Nonostante la regolarità della comunicazione di cancelleria del disposto rinvio e della sostituzione della predetta udienza mediante deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, non venivano depositate note scritte per la trattazione dell'udienza del 17.07.2025 per cui la causa veniva immediatamente riservata in decisione senza termini.
Orbene, in conseguenza della mancata comparizione della parte costituita all'udienza in presenza del 26.06.2025 e dell'omesso deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata in data 17.07.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c.
Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico dell'appellante che le ha anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18.07.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio