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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 09/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1712/2015R.g.
Tra
.28/06/1969 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Simone Lo Schiavo
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Antonino Vittorio De Nardo
RESISTENTE
OGGETTO: qualificazione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 18/09/2015 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: ⁃ accertare e dichiarare che i contratti sti pul ati dal ri corrent e si sono trasformati in contratt o di lavoro a tempo i ndet ermi nato dal 16/1/ 2003 o dalla di versa dat a ritenuta di giustizia;
⁃ accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere r eint egrat a nel pr opri o posto di lavoro precedent emente occupato;
- condannar e l' A .S.P. n. 8 di a reinseri re in servizi o il ri corrent e CP_1 nell o st esso post o di lavoro per l o svol giment o dell e stesse mansioni
(psi cologo) s vol te durante l a vi genza dei rapporti di l avoro a t empo det erminato e di C O.CO.C O impugnati o nella di versa posi zi one che l'Ill.mo
Giudi ce adito rit er rà di giust izia, - condannare I ASP n. 8 di al CP_1 risarci mento del danno subito dalla part e ri corrent e per l'ill egitti ma apposizione del t ermine di durat a del rapporto di lavoro da commisurarsi all e retri buzioni di f att o maturat e dal la data di gi ustizi a, si no alla eff etti va ripresa del l'atti vità attivi tà lavorati va, ovvero nell a di versa, maggiore o minore misura che s arà rit enuta di gi ust izia, in ogni caso con rivalut azione monetaria ed int er essi l egali come per l egge. IN VIA SUBORDINATA ⁃ condannar e l 'A .S. P. n. 8 di Valent ia al pagament o del risarci mento del CP_1 danno in bas e all'art . 36 co, IV del D.Lgs, nr. 165/2001 e s. m. i. equi val ent e alla ret ribuzione gl obal e di fatto a decorrere dalla dat a di giustizia fino al
1 compi mento del 65 anno di et à e nell 'ammont are rit enuto di giusti zia secondo
i cri teri che IIl.mo Giudi ce adito rit errà di appli care o secondo i criteri dell a giurisprudenza di merit o che ha li quidato mediamente venti mensil ità del le retri buzioni globali di fatt o spett anti o secondo equi tà ex. Art. 1226 c.c. Con vittoria di spes e, diritti e onorari da distrarre in favore del sottoscri tto avvocat o ex art . 93 c.p.c.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 28.09.201 6 al 20.10.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 16.12.2020, 04.05.2022, 07.06.2023, 06.03.2024,
23.10.2024, e all 'udienza del 28.05.2025 , frat tanto sostit uit a dal deposit o di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudi cant e, preso att o dell a ri tuale com unicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di not e scritt e ent ro il termi ne assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controvers ia deci dibile allo st ato degli atti ha adott at o l a sent enza con contestual e moti vazione, di cui dispone l a comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
In vi a prelimi nare s i ri leva che l 'art. 32, comm a 4, lett. a), ha previsto che
"Le di sposizioni di cui l a L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, com e modifi cato dal comm a 1 del pres ent e arti col o, si appl icano anche: a) ai contratti di l avoro a t ermine s tipul ati ai sensi del D.Lgs. 6 sett embre 2001, n. 368, artt.
1,2 e 4, in cors o di es ecuzione all a dat a di entrat a i n vigore del la present e legge, con decorrenza dall a s cadenza del t ermine". Proprio il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comm a 1, a sua volt a prevede che "E' consentit a l'apposizi one di un t erm ine all a durat a del contratt o di l avoro subordi nat o di durat a non s uperi ore a trent as ei m esi, com prensiva di eventuali proroghe, concl uso fra un datore di l avoro e un lavoratore per lo svol gim ento di qualunque tipo di mans ione, sia nell a form a del contratto a tem po det erminato, si a nell'am bito di un cont rat to di sommini strazione a t em po det erminato (...)".
Di t al ché, i n ragione del combinat o di sposto dell a L. n. 183 del 2010, art .
32, comma 1, let t. a), e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art . 1, comm a 1, il previsto t ermine di decadenza t rova appl i cazi one anche in rel azione all 'azi one per l 'accert am ent o dell'abusiva reit erazi one dei cont ratti a t erm ine, e si può osservare che l a rat io di t ale disci plina risponde all'esi genza di favorire la cert ezza dell e s ituazioni giuridi che (cfr,. Cort e Cost. sent enza n. 155 del
2014 ).
In t em a di cont ratt o di l avoro a termi ne, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accert am ent o dell 'abuso risult ant e dall'utilizzo di una
Pag. 2 di 3 successi one di cont rat ti a t empo det erminat o, i l t ermi ne di impugnazione previsto a pena di decadenza dall 'art . 32, comm a 4, l ett . a), della l. n. 183 del
2010, deve ess ere osservato e decorre dall 'ultim o (" ex l atere act oris" ) dei contratti intercorsi tra l e parti, att eso che l a sequenza contrattual e che precede l 'ult imo cont rat to ril eva com e dat o fattual e, che concorre ad i nt egrare l'abusi vo uso dei contratti a termi ne e assume evidenza propri o i n ragione dell 'impugnazione dell 'ultim o contratt o (Cassazi one civile sez. l av.,
16/02/2023, n.4960). Nel caso di speci e, i l termine decadenzi ale di 120 giorni
è spirat o, te nuto conto che l 'ultimo cont rat to aveva t erm ine fino al
10.11.2012 ed il ri corso è st ato propost o i l 18.09.2015.
Ne discende che le domande attoree vanno rigettate. Le spese di lite del presente giudizio liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la qualità delle stesse e la natura della controversia.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 09 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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