CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3123/2019 R.G., avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 8.1.2025,
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procure in atti, dall'avv.
Daniele Di Vito (C.F.: ) e dall'avv. Gasperina Di Brino C.F._3
(C.F.: ) ) con i quali elettivamente domiciliano presso C.F._4 lo studio dell'avv. Luigi Evangelista ( Studio legale Belvini) sito in Pozzuoli
(NA), al Corso Nicola Terraciano n. 28,
-RICORRENTI-
E
(C.F.: ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici domicilia ope legis in Napoli, alla via A. Diaz n. 11,
- RESISTENTE- 1 NONCHE'
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Termoli (CB), alla Via Cairoli n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Giuseppe CC (C.F.: ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guglionesi, alla Via Usconio
n. 1;
- RESISTENTE-
E
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. (P.IVA ),in persona del P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , come da procura in atti, dall'avvocato Michele Nappi (C.F.: ), ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Vannella
Gaetani n° 22;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
NONCHE'
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.: ) asseritamente P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Nappi (C.F.:
), con studio in Napoli, alla Via Vannella Gaetani n° 22. C.F._6
-INTERVENTRICE VOLONTARIA-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.6.2019 al Controparte_2
e , all'Avvocatura di Stato di Napoli, per la , poi
[...] CP_3 rinotificato alla in data 18.12.2019 all'indirizzo di PEC CP_1 istituzionale dell'Ente, ed hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di essere proprietari in comune, per quote uguali, dei fondi siti in agro di Palata (CB), riportati in Catasto al foglio 36, particelle nn. 35, 69 e 63 e al foglio 37, particelle 14, 23, 77, 115 e 118, dell'estensione di 18 ettari circa, coltivati in parte a grano, in parte a seminativo irriguo e seminativo semplice;
-nei giorni 16.3.2015 e 26/27 novembre 2015, l'area del Comune di Palata
(CB) ove sono ubicati i terreni in questione, in particolare la contrada
2 denominata “GE”, sita ai fianchi della Strada Provinciale Fondovalle
Biferno n. 150, denominata “Santa Giusta”, delimitata dai due valloni denominati “RC” e “GE”, è stata interessata da ingenti piogge che hanno fatto ingrossare il vallone detto “RC”, il quale, a causa dell'assenza di interventi di pulizia dell'alveo e la rottura spondale degli argini, che già risultava franata, e la generale assenza di manutenzione da parte del , a tanto Controparte_4 deputati, non ha consentito il regolare deflusso delle acque, che si sono riversate sulle proprietà e sui terreni adiacenti, inclusi quelli di proprietà dei ricorrenti;
- tutti i terreni hanno subito danni, in maggior misura quelli corrispondenti alle particelle identificate al foglio 36, particella numero 35 e quelle al foglio
37, particelle numeri 23, 77, 115 e 118, e la massa d'acqua, mista ad argilla e limo, dapprima ha travolto le aree coltivate, ristagnando a lungo per altezza di oltre 60 cm, che ha deteriorato le colture presenti;
successivamente, al ritiro delle acque, si è creato un accumulo di argilla che ha cementato la coltre produttiva del terreno, asfissiandola e creando una siccità innaturale con impoverimento dello strato colturale per la sua interezza, con necessità di interventi di ripristino e bonifica dei terreni.
- gli eventi dannosi descritti hanno comportato anche danni esistenziali ai proprietari tenuto conto del ripetersi continuo di tali eventi negli anni a causa dell'incuria protrattasi dal 2009, anno a cui risale l'ultimo intervento di manutenzione effettuato dagli Enti.
I ricorrenti, quindi, hanno chiesto di accertare la responsabilità della e del in ordine ai danni lamentati, con condanna degli CP_1 CP_2 stessi, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di €
226.240,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far tempo dal
16 marzo 2015 e sino all'effettivo soddisfo nonché al risarcimento dei danni morali ed esistenziali da loro patiti, da valutarsi anche in via equitativa.
***
Si è costituito in data 6.11.2019 il ed Controparte_2 ha eccepito
3 la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromesso dal giudizio, l'eccezionalità dell'evento dei giorni 26/27.11.2015, nonché
l'infondatezza delle domande. Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa MI SS S.p.A. (già Controparte_5
, spiegando azione di garanzia e rivalsa nei confronti della stessa,
[...] chiedendo di essere tenuto indenne dall'assicurazione, con condanna della stessa a rifondere al quanto sarà eventualmente tenuto a pagare CP_2 in favore dei ricorrenti.
***
MI SS S.p.A., costituitasi in giudizio in data 3.8.2021, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata con il , CP_2 sul presupposto che la stessa copra i danni derivanti da esecuzione di opere e non quella da omessa esecuzione di opere. Ha eccepito, altresì, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la carenza di legittimazione passiva del , l'infondatezza della domanda dei ricorrenti, l'eccezionalità CP_2 dell'evento dannoso e la franchigia di € 10.000,00 per ogni sinistro.
***
In data 30.12.2024, il difensore già costituito per MI SS si
è costituito HDI SS S.p.A., già (nuova Controparte_6 denominazione sociale di MI SS S.p.A.)
***
La si è costituita in data 28.9.2021 e, nel richiamare l'art. 1 CP_1 co.2 della L. del 21.11.2005 n. 42, ha eccepito la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva, stante la sua funzione di mera programmazione per la gestione dei corsi d'acqua.
***
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, veniva ammessa la prova per testi, con delega al Tribunale di Larino, ai sensi degli artt. 203
c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, come da ordinanza emessa all'udienza del
5.4.2022, integrata con provvedimento del 17.4.2022, a seguito di istanza di modifica del . Le conclusioni venivano precisate dalle parti CP_2 all'udienza del 7.3.2023.
4 In data 30.12.2024, il difensore già costituito per MI SS
S.p.A., depositava le difese conclusive per HDI SS S.p.A., asseritamente subentrata nel rapporto obbligatorio ad MI
SS S.p.A., omettendo, tuttavia, di chiarire le ragioni dell'intervento spiegato e senza dar prova alcuna della propria legittimazione.
La causa è stata riservata per la decisione all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, come risultante dalla documentazione versata in atti (atto per notar del 11.12.1989, rep. 23275, Racc. 3311 e visure Persona_1 catastali). Inoltre, è provato anche dalle dichiarazioni dei testi escussi che i ricorrenti coltivavano i terreni oggetto di causa.
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Per quanto concerne la doglianza formulata dal , reiterata anche CP_2 nella fase conclusionale, in merito alla assenza motivazione in ordine alla sua richiesta di prova testimoniale diretta, indicando come teste il geom.
sui capitoli di prova già articolati per l'interrogatorio NE formale dei ricorrenti, si rileva, anzitutto, che nella seconda memoria istruttoria la richiesta di prova diretta era stata formulata dal CP_2
5 condizionando la richiesta (quindi, subordinandola) in base all'esito dell'interrogatorio formale, ovvero all'ipotesi di “…mancata risposta e/o di risposta negativa…” da parte dei ricorrenti. Il rigetto della richiesta dell'interrogatorio formale, quindi, come da ordinanza del G.D. del
21.4.2022, su capitoli ritenuti inammissibili in quanto aventi ad oggetto circostanze comprovabili documentalmente, valutazioni tecniche e difensive, ha escluso, come logica conseguenza, la necessità di motivare la mancata ammissione della prova diretta. Inoltre, ritiene di rilevare questo Collegio che, se le circostanze articolate per l'interrogatorio formale - che è un mezzo istruttorio previsto per provocare la confessione della parte cui è rivolto - sono state ritenute inammissibili, per i motivi già espressi nella richiamata ordinanza del 21.4.2022, se la richiesta di prova diretta fosse stata formulata diversamente, ovvero senza sottoporla a condizione, il rigetto avrebbe dovuto essere esteso, a maggior ragione, anche alla richiesta di prova testimoniale.
Le domande di risarcimento dei danni formulate dai ricorrenti sono fondate solo in parte.
La circostanza che, a seguito di notevoli precipitazioni, il “VA
RC” ed il suo affluente, “VA ET” siano esondati a marzo
2015 ed a novembre 2015 e che abbiano allagato i fondi di proprietà dei ricorrenti distruggendo le coltivazioni in essere è da considerarsi pacifica e non contestata e comunque provata dalle dichiarazioni dei testi escussi
(geom. , , , NE Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
) e dalla documentazione prodotta dalle parti, ivi compresa la
[...] documentazione fotografica.
Nel corso della prova, il geom. , indicato come teste dal TE
, ha dichiarato: “Dopo il sopralluogo del 5 e 6 marzo 2015, il CP_2 fondo e le sponde presentavano degli interramenti preciso che gli eventi e atmosferici per cui e causa si sono verificati non il 16/03/2015 ma il 5 e il 6 marzo. Quanto agli eventi di novembre 2015 lo stato dei luoghi era mutato;
anzi, si era aggravato rispetto al marzo 2015. Ho eseguito sopralluoghi in conseguenza di entrambi gli eventi…” e ancora “…a marzo abbiamo 6 eseguito il sopralluogo nel contraddittorio con lo mentre non Pt_1 ricordo se anche a novembre lo c'era. Per entrambi i sopralluoghi Pt_1 ho relazionato per iscritto a . Come ho già detto, c'era anche della CP_2 vegetazione. A marzo 2015 ci sono state forti precipitazioni e in concomitanza il Biferno era in piena. È accaduto infatti che lo RC scaricava con difficoltà nel Biferno e così lo GE che scaricava con difficoltà nello RC. Nel novembre 2015 quando ci sono state ulteriori piogge abbondanti si è aggiunta a tale situazione la rottura della sponda in sinistra idraulica dello RC e quindi si è verificato che da qui il VA si è ricreato un percorso alternativo, colpendo perpendicolarmente il corso dello GE, sormontandolo, e ha riversato le sue acque sui terreni più a valle dello . Gli allagamenti ci sono stati Pt_1 come ho detto con grandi quantità di acqua e fango. Quanto all'evento di marzo abbiamo fatto un sopralluogo ad agosto 2015 per verificare eventuali danni ed è venuto fuori che almeno due ettari di coriandolo e 1.70 ettari di grano erano andati perduti. Anche a novembre l'allagamento c'è stato ma non ricordo se il terreno era seminato o meno”.
I testi e , poi, hanno confermato Testimone_2 Testimone_4
l'allagamento dei terreni a marzo 2015 e novembre 2015 e la presenza di frane sugli argini del corso d'acqua, la presenza di vegetazione che ostacolava il normale deflusso e l'impianto di coltivazioni di grano e cipolla sui terreni in questione.
In effetti, risulta dalla relazione tecnica, corredata da fotografie e datata
28.1.2016, predisposta dal geom. , su incarico del NE
, allegata alla produzione cartacea di parte ricorrente, che giorno CP_2
28/12/2015 il geom. aveva effettuato un sopralluogo per TE verificare lo stato dei luoghi al fine di stabilire la causa delle inondazioni.
Nella relazione è scritto, anzitutto, che il anni addietro aveva CP_2 sistemato con opere in cemento i tratti terminali dei principali fossi e valloni, tra cui il VA RC (di cui il è un affluente) e che Parte_3
l'ultimo intervento risaliva all'anno 2009. Il tecnico del nel suo CP_2 elaborato fa anche riferimento ad una sua precedente relazione tecnica
7 redatta sempre per conto del , in occasione di precedenti CP_2 esondazioni avvenute nei mesi di gennaio e marzo 2015, anche in queste occasioni su sollecitazione del sig. . Si legge nella relazione datata Pt_1
28.1.2016: “L'esondazione del vallone RC si è verificata in un'area ben precisa, individuata catastalmente al foglio numero 36, su un tratto della particella numero 84 del Comune di Palata, evidenziata sulla planimetria allegata a questa relazione. Da questo punto in poi, conseguentemente alla rottura della sponda, il VA ha creato un percorso alternativo al proprio alveo, riversando ingenti quantità d'acqua sui terreni agricoli adiacenti, scorrendo su di essi per una lunghezza di circa metri 1.500 per una larghezza media di circa metri 100 e, dopo aver sormontato il VA ET e la sua strada di servizio, ha finito la sua corsa nel fiume Biferno. In un tratto più a valle l'esondazione ha interessato i terreni del richiedente, ricadente in agro di Palata e identificati al foglio 36 particelle 35 e 69 e foglio 37 particelle 14, 23, 77 e in parte le particelle 115
e 118. Il passaggio dell'acqua ha lasciato detriti e vegetazione, creando solchi profondi sui terreni agricoli spazzandone la parte superficiale e depositandola verso valle creando vari cumuli di terreno, come da documentazione fotografica. …”. Annota il tecnico, inoltre, che lo stato dei luoghi si presentava privo della dovuta manutenzione, a causa dell'interrimento dei valloni e deviazione del flusso delle acque, con rischio concreto ed imminente di ulteriori danni, tanto da evidenziare l'urgenza di provvedere ad interventi di manutenzione: “Come già evidenziato nella relazione redatta a seguito di una richiesta simile, sempre da parte del sig.
, riguardante eventi meteorici verificatisi a cavallo dei mesi di Pt_1 gennaio e marzo del 2015, al fine di scongiurare in futuro situazioni simili a quelle sopra descritte si consiglia di programmare interventi di manutenzione ordinaria, eliminando gli interramenti dei valloni “GE” e
“RC”, ripristinando inoltre con urgenza il tratto dove si è verificata l'esondazione in quanto c'è stata la rottura della sponda, in queste condizioni, al verificarsi delle prossime piogge si assisterà nuovamente all'esondazione dello RC con le conseguenze di cui sopra”. 8 ***
Gli Enti tenuti alla manutenzione dei e GE sono sia Parte_4 il che la . Controparte_2 CP_1
È pacifico e non contestato che i e GE rientrino nel Parte_4 perimetro del comprensorio del e che Controparte_2 il abbia eseguito opere sul VA RC, in ultimo CP_2 nell'anno 2009.
I ricorrenti, poi, hanno depositato la relazione dell'A.R.P.A. Molise (Agenzia
Regionale di Protezione Ambientale del Molise) che, del dicembre 2016, ha approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque che nell'elaborato relativo alla “Monografia dei Corpi Idrici e delle Pressioni Antropiche”, individua come sottobacino di secondo ordine del fiume Biferno proprio il
VA RC ( di cui il VA NT, come già detto, è un affluente), a riprova che i e GE configurano a tutti Parte_4 gli effetti un'opera idraulica, in quanto corsi d'acqua rientranti nel comprensorio di bonifica con argini artificiali, i quali, in quanto destinati a garantire il sistema di regimentazione delle acque del comprensorio, costituiscono, unitamente alle opere di bonifica esistenti sempre nel comprensorio, una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. La stessa documentazione fotografica allegata alla produzione di parte ricorrente, non contestata, mostra i corsi d'acqua sistemati con opere in cemento armato tali da configurare manifestamente un'opera pubblica di regimazione idraulica a carattere artificiale.
Pertanto, la loro manutenzione e la loro custodia rientrano negli obblighi gravanti sul ai sensi dell'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933, il quale CP_2 stabilisce che:“i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse” e ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Molise n° 42/05, a mente del quale i Consorzi di bonifica provvedono, tra l'altro, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Ed infatti l'art. 54 del R.D. n. 215/1933, peraltro richiamato all'art. 9 1, comma 2, della L.R. Molise n. 42/2005, pone l'obbligo a carico dei di provvedere “all'esecuzione, manutenzione ed Controparte_2 esercizio delle opere di bonifica” o comunque “alla manutenzione ed esercizio” delle stesse (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 12 luglio 2012, n.
1255). D'altra parte, la funzione istituzionale propria del CP_2
risulta chiaramente disciplinata anche dall'art. 1 della L.R. Molise 21
[...] dicembre 2005 n. 42, il quale prevede che la ha solo ed CP_1 esclusivamente una funzione di “promozione e elaborazione delle direttive programmatiche per la bonifica integrale delle aree rientranti nel perimetro consorziale del e del Controparte_7 Controparte_8
. Viceversa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. Molise n.
[...]
42/2005 “le attività di bonifica integrale sono concretamente realizzate dai
” che, ai sensi del successivo art. 5 della L.R. Molise n. Controparte_2
42/2005, sono tenuti ad effettuare, lett. c) “opere di sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d'acqua pertinenti alla bonifica, nonché dei canali di bonifica e irrigui ed i relativi manufatti”, nonché della lett. f) “opere di sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica”, nonché della lett. i) “opere di ripristino dei danni derivanti alle opere pubbliche di bonifica dalle calamità naturali, secondo quanto previsto dalle norme vigenti”, nonché della lett. l) “le infrastrutture e le apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione” nonché della lett. o) “gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere, ivi comprese le strade di bonifica non classificate tra quelle comunali o provinciali”. In proposito lo stesso
Statuto del , approvato con Controparte_2 deliberazione del Consiglio dei Delegati del 18 luglio 2007, n. 35, all'art. 2, recante la descrizione delle funzioni e dei compiti dell'ente consortile, testualmente recita: “Le finalità e le funzioni sono quelle indicate all'art. 7 della L.R. 21 novembre 2005, n. 42, e sono svolte con le modalità previste dalla legge stessa. In particolare, il provvede, tra l'altro: b) alla CP_2
10 progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 5 della L.R. 42/2005; g) ad effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere pubbliche di bonifica”.
Giova rilevare, altresì, che la funzione di bonifica del VA RC e
GE è stata confermata dalla stessa con la nota del Servizio Difesa CP_1 del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato datata
8.03.2018, prot. 33456/2018, allegata alla produzione di parte ricorrente e non espressamente contestata.
Né va sottaciuto che la presenza del geom. sui luoghi di TE causa, intervenuto per conto del a marzo 2015 e a novembre CP_2
2015, dopo le due esondazioni, rappresenta un'ulteriore conferma, anche se indiretta, della sussistenza di obblighi di manutenzione e custodia in capo al
. Inoltre, risulta depositata nella produzione telematica del CP_2
un'altra breve relazione tecnica riferita al dott. , CP_2 Persona_2 che dichiara di aver effettuato per conto del una stima dei danni CP_2 lamentati dai ricorrenti. Il che appare palesemente inconciliabile con l'estraneità del ad obblighi di manutenzione e custodia con CP_2 riferimento ai corsi d'acqua citati.
Le funzioni di custodia e di manutenzione del non escludono ma CP_2 si aggiungono a quelle della , atteso che il d.lgs. 112/98 non CP_1 solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica (sulla responsabilità concorrente di e cfr., ad esempio, Tribunale Superiore delle Acque CP_2 CP_1
Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente
Solofrana (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, 11 unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una
"piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , CP_2 che lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con CP_1 quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; cfr. anche Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle
Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051
c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale gli enti resistenti devono ritenersi responsabili per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla loro custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, competeva ai convenuti la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass.
12 sent. n. 2660/13 e Cass. sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto, nella specie, dal e CP_2 dall'assicurazione che hanno eccepito il carattere eccezionale dell'evento in questione ma non hanno in alcun modo dimostrato, in base ai dati pluviometrici raccolti, il superamento degli ordinari tempi di ritorno delle precipitazioni.
Infatti, il , a riprova della presunta eccezionalità dell'evento CP_2 esondativo, si è limitato ad produrre copia del report di evento meteo– idrologico di novembre 2015 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, da cui emerge che nei giorni in esame, presso la stazione idrologica di Termoli,
è stato stimato un tempo di ritorno inferiore ai 10 anni.
Al riguardo, giova richiamare l'orientamento del Tribunale Superiore delle
Acque, il quale, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale
– idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi
– a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza , per tutte TSAP n. 265 del
16/09/2016).
Risulta, pertanto, esclusa la natura eccezionale dell'evento e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del
13 consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale e dalla documentazione in atti.
Come già esposto nei superiori paragrafi, i ricorrenti hanno chiesto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali la somma complessiva “stimata prudenzialmente” di € 226.240,00 per entrambe le esondazioni.
In particolare, nella perizia di parte è indicato l'importo di € 30.000,00 per spese rimozione detriti ( € 0,75 X 40.000mq ), € 138.240,00 per danni mancato raccolto di grano per dieci anni ( € 864,00 X 16.00 ha X 10 anni),
€ 54.000,00 per danni ripristino strato vegetale (€ 4.500,00X 12 ha), €
4.000,00 per spese tecniche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far tempo dal 16 marzo 2015, rimandando all'uopo, alla perizia asseverata, da loro versata in atti, dell' ing. . Per_3
Orbene, innanzitutto si rileva che agli atti non risulta prodotto alcun documento o fattura da cui si possano evincere le suddette spese effettivamente sostenute.
Inoltre, la genericità del ricorso sul punto non è compensata neppure dall'esposizione e dai dati riportati nella CTP dell'ing. , Persona_4 quest'ultimo neppure escusso come teste per confermare il contenuto della sua relazione.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali, pur ritenendosi che esse siano attendibili in ordine all'effettivo verificarsi delle esondazioni, alla mancata manutenzione dei corsi d'acqua per la presenza di vegetazione che ne impediva il regolare deflusso ed alla rottura degli argini nonché alla tipologia delle colture presenti sul fondo ed al conseguente loro danneggiamento, non risulta che i testi conoscessero e potessero indicare con precisione l'esatta estensione delle coltivazioni in essere e del terreno inondato e danneggiato.
Inoltre, i ricorrenti non hanno prodotto alcuna documentazione circa la quantità delle produzioni negli anni precedenti all'evento, né ha provato i ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita.
Dal contenuto della relazione del geom. , corredata da TE fotografie nonché dalle fotografie prodotte dai ricorrenti, anch'esse non
14 espressamente contestate, si evince che la presenza di una considerevole quantità di acqua sui terreni dei ricorrenti, a seguito delle esondazioni, sia stata tale da compromettere le coltivazioni in essere a marzo 2015 e a novembre 2015 e la necessità di procedere ad interventi di bonifica.
Tuttavia, bisogna tener conto dell'assenza di valore probatorio della consulenza di parte.
E' opportuno rilevare, in proposito, che nel ricorso non si fa menzione di coltivazione di coriandolo ma si parla genericamente di “…seminativo irriguo e seminativo semplice…”, ovvero di un tipo di coltivazione non meglio specificata, mentre alcuni testi ( , Testimone_2 Tes_4
) hanno riferito genericamente di coltivazioni di cipolle, per cui, sul
[...]
punto, non si può procedere alla liquidazione neppure in forma equitativa.
Ancora, dalla relazione tecnica del 28.1.2016 del geom. TE
(incaricato dal ) e da quanto dichiarato dallo stesso tecnico nel CP_2 corso della prova testimoniale, si evince che l'estensione di terreno e di raccolto coinvolti nelle inondazioni è stata pari a:”…almeno due ettari di coriandolo e 1.70 ettari di grano erano andati perduti… “. Pertanto, non si può ritenere congrua la richiesta di danni formulata da parte ricorrente, così come sopra riportata con riguardo al numero di ettari di raccolto di grano.
Inoltre, non deve ritenersi congrua la richiesta di danni per mancato raccolto di grano per dieci anni, in quanto né il ricorrente né il suo tecnico specificano le ragioni tecnico- agrarie per le quali le suddette esondazioni avrebbero causato la perdita di raccolto di grano per tale numero di anni.
Dunque, per il mancato raccolto devono essere riconosciuti i danni relativi a due raccolti relativi a due annate agrarie, incise temporalmente dalle due esondazioni in oggetto.
Pertanto, deve esser riconosciuta a tale titolo la somma di € 864,00X 2 ha di grano X due raccolti = € 3.456,00.
Ancora, si rileva che per l'attività di bonifica del terreno con asportazione dei detriti e ripristino dello strato vegetale, per un'estensione da ritenersi congrua per quattro ettari proprio sulla base delle suddette dichiarazioni del geom. , i ricorrenti non hanno, però, prodotto TE documentazione relativa ai costi all'uopo sostenuti, per cui gli importi al
15 riguardo sopra rispettivamente indicati di € 30.000,00 e di € 54.000,00 non possono ritenersi congrui in quanto, presumibilmente, tali lavori di asportazione e ripristino devono ritenersi essere stati eseguiti in economia.
Quindi, sull'importo richiesto per tali voci risulta equa la riduzione del 70% per i lavori di pulizia, attesa la rilevante carenza documentale e la notevole esagerazione dei danni richiesti nonché del 60% l'attività di ripristino.
In particolare: 1) per l'attività di asportazione deve esser riconosciuta la somma di € 30.000,00 – 70% = € 9.000,00; 2) per l'attività di ripristino deve esser riconosciuta la somma di € 54.000,00 – 60% = € 21.600,00.
Pertanto, in conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi in favore dei ricorrenti ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dei due allagamenti avvenuti a marzo 2015 ed a novembre 2015 l'importo di € 34.056,00 complessivi in relazione alle voci sopra considerate.
Nulla può essere riconosciuto per la richiesta di € 4.000,00 per spese tecniche in quanto non giustificate né provate.
Trattandosi di debito di valore, la somma complessiva sopra liquidata deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (in questo caso, il riferimento è all'ultimo evento esondativo per cui vi è causa del 27.11.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivatogli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del
16 fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
In merito poi ai danni non patrimoniali, richiesti dai ricorrenti sotto il profilo del danno esistenziale e del danno morale, per la sofferenza, stress e frustrazione derivanti dagli eventi descritti, si rileva che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 28742/2018), dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28742 del 9 novembre 2018).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla
17 luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto
2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. civ. n.
901/2018).
Il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno
"sconvolgimento esistenziale" e non del mero "sconvolgimento dell'agenda"
o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità. (Cass. civ. n. 27229/2017; Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 27229 del 16 novembre 2017).
La relativa domanda, quindi, non può essere accolta.
Sulla domanda di manleva
Accertata la responsabilità del in ordine ai danni subiti dai CP_2
ricorrenti e quantificati questi ultimi, occorre ora analizzare la domanda di garanzia e manleva proposta dal nei confronti dell'assicurazione CP_2
chiamata in causa.
MI SS s.p.a. con la comparsa di costituzione ha eccepito, tra l'altro, l'inoperatività della polizza richiamando all'uopo le condizioni generali di contratto allegate, specificamente quelle indicate nel settore A), pagina quattro, punto sub 3), laddove è scritto: “l'assicurazione comprende
i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento…” . Ha dedotto sul punto che nel caso di specie i danni non sarebbero derivati dalla esecuzione delle opere di manutenzione ma da omessa manutenzione, con conseguente inoperatività della polizza.
L'eccezione è fondata.
Trattandosi di danni conseguenti ad un “non facere”, ovvero ad omessa custodia e omessa manutenzione, e non da un “facere” da cui siano derivati
18 danni a terzi, ne consegue che la domanda di garanzia e manleva non può essere accolta per inoperatività della polizza.
Sull'intervento volontario di HDI SS S.p.A.
Con la comparsa conclusionale è stato spiegato un intervento volontario da
HDI SS S.p.A., sul presupposto che l'interventrice sia subentrata alla MI SS s.p.a., chiamata in causa dal Consorzio.
L'intervento deve essere dichiarato inammissibile, poiché spiegato solo con le “difese conclusionali”.
Inoltre, non vi è prova in atti della legittimazione ad intervenire nel presente giudizio da parte di HDI SS S.p.A.
***
Le spese seguono le rispettive soccombenze e si liquidano come in dispositivo.
In particolare, quelle sostenute dai ricorrenti seguono la soccombenza della e del CP_1 Controparte_9 nella misura della metà per il parziale accogliemmo della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domande risarcitorie proposte da e nei confronti della , in Parte_1 Parte_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore e del
[...]
, in persona del suo legale Controparte_9 rappresentante pro tempore nonché sulla chiamata in causa di MI
SS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e con l'intervento di HDI SS S.p.A., disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- dichiara inammissibile l'intervento formulato da HDI SS S.p.A.;
- accoglie in parte la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali proposta da e e, per l'effetto, condanna la Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il CP_1
, in persona del suo Controparte_9
19 legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 17.028,00 in favore di e di € 17.028,00 in Parte_1 favore di , oltre rivalutazione monetaria dal 27.11.2015 fino alla Parte_2 data della presente decisione oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali formulata dai ricorrenti;
-rigetta la domanda di garanzia e manleva formulata dal
[...]
nei confronti di MI Controparte_9
SS s.p.a.;
-condanna la e il CP_1 Controparte_9
, ciascuno di essi in persona del rispettivo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite difensive nella misura della metà, che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi ed euro 393,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute;
con distrazione in favore di procuratori anticipatari avv. Daniele Di Vito e avv.
Gasperina Di Brino;
dichiara compensata fra le stesse parti la residua quota della metà delle dette spese;
-condanna il , in Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di MI SS S.p.a., che liquida in € 2.500,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, CPA e
IVA, se dovute;
- dichiara irripetibili le spese di lite anticipate dall'interventrice HDI
SS S.p.A.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.1.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
20 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Angelo Del Franco Consigliere estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3123/2019 R.G., avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., all'udienza collegiale del 8.1.2025,
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procure in atti, dall'avv.
Daniele Di Vito (C.F.: ) e dall'avv. Gasperina Di Brino C.F._3
(C.F.: ) ) con i quali elettivamente domiciliano presso C.F._4 lo studio dell'avv. Luigi Evangelista ( Studio legale Belvini) sito in Pozzuoli
(NA), al Corso Nicola Terraciano n. 28,
-RICORRENTI-
E
(C.F.: ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici domicilia ope legis in Napoli, alla via A. Diaz n. 11,
- RESISTENTE- 1 NONCHE'
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Termoli (CB), alla Via Cairoli n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Giuseppe CC (C.F.: ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guglionesi, alla Via Usconio
n. 1;
- RESISTENTE-
E
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. (P.IVA ),in persona del P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , come da procura in atti, dall'avvocato Michele Nappi (C.F.: ), ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Vannella
Gaetani n° 22;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
NONCHE'
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.: ) asseritamente P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Nappi (C.F.:
), con studio in Napoli, alla Via Vannella Gaetani n° 22. C.F._6
-INTERVENTRICE VOLONTARIA-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.6.2019 al Controparte_2
e , all'Avvocatura di Stato di Napoli, per la , poi
[...] CP_3 rinotificato alla in data 18.12.2019 all'indirizzo di PEC CP_1 istituzionale dell'Ente, ed hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di essere proprietari in comune, per quote uguali, dei fondi siti in agro di Palata (CB), riportati in Catasto al foglio 36, particelle nn. 35, 69 e 63 e al foglio 37, particelle 14, 23, 77, 115 e 118, dell'estensione di 18 ettari circa, coltivati in parte a grano, in parte a seminativo irriguo e seminativo semplice;
-nei giorni 16.3.2015 e 26/27 novembre 2015, l'area del Comune di Palata
(CB) ove sono ubicati i terreni in questione, in particolare la contrada
2 denominata “GE”, sita ai fianchi della Strada Provinciale Fondovalle
Biferno n. 150, denominata “Santa Giusta”, delimitata dai due valloni denominati “RC” e “GE”, è stata interessata da ingenti piogge che hanno fatto ingrossare il vallone detto “RC”, il quale, a causa dell'assenza di interventi di pulizia dell'alveo e la rottura spondale degli argini, che già risultava franata, e la generale assenza di manutenzione da parte del , a tanto Controparte_4 deputati, non ha consentito il regolare deflusso delle acque, che si sono riversate sulle proprietà e sui terreni adiacenti, inclusi quelli di proprietà dei ricorrenti;
- tutti i terreni hanno subito danni, in maggior misura quelli corrispondenti alle particelle identificate al foglio 36, particella numero 35 e quelle al foglio
37, particelle numeri 23, 77, 115 e 118, e la massa d'acqua, mista ad argilla e limo, dapprima ha travolto le aree coltivate, ristagnando a lungo per altezza di oltre 60 cm, che ha deteriorato le colture presenti;
successivamente, al ritiro delle acque, si è creato un accumulo di argilla che ha cementato la coltre produttiva del terreno, asfissiandola e creando una siccità innaturale con impoverimento dello strato colturale per la sua interezza, con necessità di interventi di ripristino e bonifica dei terreni.
- gli eventi dannosi descritti hanno comportato anche danni esistenziali ai proprietari tenuto conto del ripetersi continuo di tali eventi negli anni a causa dell'incuria protrattasi dal 2009, anno a cui risale l'ultimo intervento di manutenzione effettuato dagli Enti.
I ricorrenti, quindi, hanno chiesto di accertare la responsabilità della e del in ordine ai danni lamentati, con condanna degli CP_1 CP_2 stessi, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di €
226.240,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far tempo dal
16 marzo 2015 e sino all'effettivo soddisfo nonché al risarcimento dei danni morali ed esistenziali da loro patiti, da valutarsi anche in via equitativa.
***
Si è costituito in data 6.11.2019 il ed Controparte_2 ha eccepito
3 la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromesso dal giudizio, l'eccezionalità dell'evento dei giorni 26/27.11.2015, nonché
l'infondatezza delle domande. Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa MI SS S.p.A. (già Controparte_5
, spiegando azione di garanzia e rivalsa nei confronti della stessa,
[...] chiedendo di essere tenuto indenne dall'assicurazione, con condanna della stessa a rifondere al quanto sarà eventualmente tenuto a pagare CP_2 in favore dei ricorrenti.
***
MI SS S.p.A., costituitasi in giudizio in data 3.8.2021, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata con il , CP_2 sul presupposto che la stessa copra i danni derivanti da esecuzione di opere e non quella da omessa esecuzione di opere. Ha eccepito, altresì, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la carenza di legittimazione passiva del , l'infondatezza della domanda dei ricorrenti, l'eccezionalità CP_2 dell'evento dannoso e la franchigia di € 10.000,00 per ogni sinistro.
***
In data 30.12.2024, il difensore già costituito per MI SS si
è costituito HDI SS S.p.A., già (nuova Controparte_6 denominazione sociale di MI SS S.p.A.)
***
La si è costituita in data 28.9.2021 e, nel richiamare l'art. 1 CP_1 co.2 della L. del 21.11.2005 n. 42, ha eccepito la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva, stante la sua funzione di mera programmazione per la gestione dei corsi d'acqua.
***
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, veniva ammessa la prova per testi, con delega al Tribunale di Larino, ai sensi degli artt. 203
c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, come da ordinanza emessa all'udienza del
5.4.2022, integrata con provvedimento del 17.4.2022, a seguito di istanza di modifica del . Le conclusioni venivano precisate dalle parti CP_2 all'udienza del 7.3.2023.
4 In data 30.12.2024, il difensore già costituito per MI SS
S.p.A., depositava le difese conclusive per HDI SS S.p.A., asseritamente subentrata nel rapporto obbligatorio ad MI
SS S.p.A., omettendo, tuttavia, di chiarire le ragioni dell'intervento spiegato e senza dar prova alcuna della propria legittimazione.
La causa è stata riservata per la decisione all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, come risultante dalla documentazione versata in atti (atto per notar del 11.12.1989, rep. 23275, Racc. 3311 e visure Persona_1 catastali). Inoltre, è provato anche dalle dichiarazioni dei testi escussi che i ricorrenti coltivavano i terreni oggetto di causa.
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Per quanto concerne la doglianza formulata dal , reiterata anche CP_2 nella fase conclusionale, in merito alla assenza motivazione in ordine alla sua richiesta di prova testimoniale diretta, indicando come teste il geom.
sui capitoli di prova già articolati per l'interrogatorio NE formale dei ricorrenti, si rileva, anzitutto, che nella seconda memoria istruttoria la richiesta di prova diretta era stata formulata dal CP_2
5 condizionando la richiesta (quindi, subordinandola) in base all'esito dell'interrogatorio formale, ovvero all'ipotesi di “…mancata risposta e/o di risposta negativa…” da parte dei ricorrenti. Il rigetto della richiesta dell'interrogatorio formale, quindi, come da ordinanza del G.D. del
21.4.2022, su capitoli ritenuti inammissibili in quanto aventi ad oggetto circostanze comprovabili documentalmente, valutazioni tecniche e difensive, ha escluso, come logica conseguenza, la necessità di motivare la mancata ammissione della prova diretta. Inoltre, ritiene di rilevare questo Collegio che, se le circostanze articolate per l'interrogatorio formale - che è un mezzo istruttorio previsto per provocare la confessione della parte cui è rivolto - sono state ritenute inammissibili, per i motivi già espressi nella richiamata ordinanza del 21.4.2022, se la richiesta di prova diretta fosse stata formulata diversamente, ovvero senza sottoporla a condizione, il rigetto avrebbe dovuto essere esteso, a maggior ragione, anche alla richiesta di prova testimoniale.
Le domande di risarcimento dei danni formulate dai ricorrenti sono fondate solo in parte.
La circostanza che, a seguito di notevoli precipitazioni, il “VA
RC” ed il suo affluente, “VA ET” siano esondati a marzo
2015 ed a novembre 2015 e che abbiano allagato i fondi di proprietà dei ricorrenti distruggendo le coltivazioni in essere è da considerarsi pacifica e non contestata e comunque provata dalle dichiarazioni dei testi escussi
(geom. , , , NE Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
) e dalla documentazione prodotta dalle parti, ivi compresa la
[...] documentazione fotografica.
Nel corso della prova, il geom. , indicato come teste dal TE
, ha dichiarato: “Dopo il sopralluogo del 5 e 6 marzo 2015, il CP_2 fondo e le sponde presentavano degli interramenti preciso che gli eventi e atmosferici per cui e causa si sono verificati non il 16/03/2015 ma il 5 e il 6 marzo. Quanto agli eventi di novembre 2015 lo stato dei luoghi era mutato;
anzi, si era aggravato rispetto al marzo 2015. Ho eseguito sopralluoghi in conseguenza di entrambi gli eventi…” e ancora “…a marzo abbiamo 6 eseguito il sopralluogo nel contraddittorio con lo mentre non Pt_1 ricordo se anche a novembre lo c'era. Per entrambi i sopralluoghi Pt_1 ho relazionato per iscritto a . Come ho già detto, c'era anche della CP_2 vegetazione. A marzo 2015 ci sono state forti precipitazioni e in concomitanza il Biferno era in piena. È accaduto infatti che lo RC scaricava con difficoltà nel Biferno e così lo GE che scaricava con difficoltà nello RC. Nel novembre 2015 quando ci sono state ulteriori piogge abbondanti si è aggiunta a tale situazione la rottura della sponda in sinistra idraulica dello RC e quindi si è verificato che da qui il VA si è ricreato un percorso alternativo, colpendo perpendicolarmente il corso dello GE, sormontandolo, e ha riversato le sue acque sui terreni più a valle dello . Gli allagamenti ci sono stati Pt_1 come ho detto con grandi quantità di acqua e fango. Quanto all'evento di marzo abbiamo fatto un sopralluogo ad agosto 2015 per verificare eventuali danni ed è venuto fuori che almeno due ettari di coriandolo e 1.70 ettari di grano erano andati perduti. Anche a novembre l'allagamento c'è stato ma non ricordo se il terreno era seminato o meno”.
I testi e , poi, hanno confermato Testimone_2 Testimone_4
l'allagamento dei terreni a marzo 2015 e novembre 2015 e la presenza di frane sugli argini del corso d'acqua, la presenza di vegetazione che ostacolava il normale deflusso e l'impianto di coltivazioni di grano e cipolla sui terreni in questione.
In effetti, risulta dalla relazione tecnica, corredata da fotografie e datata
28.1.2016, predisposta dal geom. , su incarico del NE
, allegata alla produzione cartacea di parte ricorrente, che giorno CP_2
28/12/2015 il geom. aveva effettuato un sopralluogo per TE verificare lo stato dei luoghi al fine di stabilire la causa delle inondazioni.
Nella relazione è scritto, anzitutto, che il anni addietro aveva CP_2 sistemato con opere in cemento i tratti terminali dei principali fossi e valloni, tra cui il VA RC (di cui il è un affluente) e che Parte_3
l'ultimo intervento risaliva all'anno 2009. Il tecnico del nel suo CP_2 elaborato fa anche riferimento ad una sua precedente relazione tecnica
7 redatta sempre per conto del , in occasione di precedenti CP_2 esondazioni avvenute nei mesi di gennaio e marzo 2015, anche in queste occasioni su sollecitazione del sig. . Si legge nella relazione datata Pt_1
28.1.2016: “L'esondazione del vallone RC si è verificata in un'area ben precisa, individuata catastalmente al foglio numero 36, su un tratto della particella numero 84 del Comune di Palata, evidenziata sulla planimetria allegata a questa relazione. Da questo punto in poi, conseguentemente alla rottura della sponda, il VA ha creato un percorso alternativo al proprio alveo, riversando ingenti quantità d'acqua sui terreni agricoli adiacenti, scorrendo su di essi per una lunghezza di circa metri 1.500 per una larghezza media di circa metri 100 e, dopo aver sormontato il VA ET e la sua strada di servizio, ha finito la sua corsa nel fiume Biferno. In un tratto più a valle l'esondazione ha interessato i terreni del richiedente, ricadente in agro di Palata e identificati al foglio 36 particelle 35 e 69 e foglio 37 particelle 14, 23, 77 e in parte le particelle 115
e 118. Il passaggio dell'acqua ha lasciato detriti e vegetazione, creando solchi profondi sui terreni agricoli spazzandone la parte superficiale e depositandola verso valle creando vari cumuli di terreno, come da documentazione fotografica. …”. Annota il tecnico, inoltre, che lo stato dei luoghi si presentava privo della dovuta manutenzione, a causa dell'interrimento dei valloni e deviazione del flusso delle acque, con rischio concreto ed imminente di ulteriori danni, tanto da evidenziare l'urgenza di provvedere ad interventi di manutenzione: “Come già evidenziato nella relazione redatta a seguito di una richiesta simile, sempre da parte del sig.
, riguardante eventi meteorici verificatisi a cavallo dei mesi di Pt_1 gennaio e marzo del 2015, al fine di scongiurare in futuro situazioni simili a quelle sopra descritte si consiglia di programmare interventi di manutenzione ordinaria, eliminando gli interramenti dei valloni “GE” e
“RC”, ripristinando inoltre con urgenza il tratto dove si è verificata l'esondazione in quanto c'è stata la rottura della sponda, in queste condizioni, al verificarsi delle prossime piogge si assisterà nuovamente all'esondazione dello RC con le conseguenze di cui sopra”. 8 ***
Gli Enti tenuti alla manutenzione dei e GE sono sia Parte_4 il che la . Controparte_2 CP_1
È pacifico e non contestato che i e GE rientrino nel Parte_4 perimetro del comprensorio del e che Controparte_2 il abbia eseguito opere sul VA RC, in ultimo CP_2 nell'anno 2009.
I ricorrenti, poi, hanno depositato la relazione dell'A.R.P.A. Molise (Agenzia
Regionale di Protezione Ambientale del Molise) che, del dicembre 2016, ha approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque che nell'elaborato relativo alla “Monografia dei Corpi Idrici e delle Pressioni Antropiche”, individua come sottobacino di secondo ordine del fiume Biferno proprio il
VA RC ( di cui il VA NT, come già detto, è un affluente), a riprova che i e GE configurano a tutti Parte_4 gli effetti un'opera idraulica, in quanto corsi d'acqua rientranti nel comprensorio di bonifica con argini artificiali, i quali, in quanto destinati a garantire il sistema di regimentazione delle acque del comprensorio, costituiscono, unitamente alle opere di bonifica esistenti sempre nel comprensorio, una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. La stessa documentazione fotografica allegata alla produzione di parte ricorrente, non contestata, mostra i corsi d'acqua sistemati con opere in cemento armato tali da configurare manifestamente un'opera pubblica di regimazione idraulica a carattere artificiale.
Pertanto, la loro manutenzione e la loro custodia rientrano negli obblighi gravanti sul ai sensi dell'art. 54 del R.D. n° 215 del 1933, il quale CP_2 stabilisce che:“i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse” e ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Molise n° 42/05, a mente del quale i Consorzi di bonifica provvedono, tra l'altro, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Ed infatti l'art. 54 del R.D. n. 215/1933, peraltro richiamato all'art. 9 1, comma 2, della L.R. Molise n. 42/2005, pone l'obbligo a carico dei di provvedere “all'esecuzione, manutenzione ed Controparte_2 esercizio delle opere di bonifica” o comunque “alla manutenzione ed esercizio” delle stesse (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 12 luglio 2012, n.
1255). D'altra parte, la funzione istituzionale propria del CP_2
risulta chiaramente disciplinata anche dall'art. 1 della L.R. Molise 21
[...] dicembre 2005 n. 42, il quale prevede che la ha solo ed CP_1 esclusivamente una funzione di “promozione e elaborazione delle direttive programmatiche per la bonifica integrale delle aree rientranti nel perimetro consorziale del e del Controparte_7 Controparte_8
. Viceversa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. Molise n.
[...]
42/2005 “le attività di bonifica integrale sono concretamente realizzate dai
” che, ai sensi del successivo art. 5 della L.R. Molise n. Controparte_2
42/2005, sono tenuti ad effettuare, lett. c) “opere di sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d'acqua pertinenti alla bonifica, nonché dei canali di bonifica e irrigui ed i relativi manufatti”, nonché della lett. f) “opere di sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica”, nonché della lett. i) “opere di ripristino dei danni derivanti alle opere pubbliche di bonifica dalle calamità naturali, secondo quanto previsto dalle norme vigenti”, nonché della lett. l) “le infrastrutture e le apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione” nonché della lett. o) “gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere, ivi comprese le strade di bonifica non classificate tra quelle comunali o provinciali”. In proposito lo stesso
Statuto del , approvato con Controparte_2 deliberazione del Consiglio dei Delegati del 18 luglio 2007, n. 35, all'art. 2, recante la descrizione delle funzioni e dei compiti dell'ente consortile, testualmente recita: “Le finalità e le funzioni sono quelle indicate all'art. 7 della L.R. 21 novembre 2005, n. 42, e sono svolte con le modalità previste dalla legge stessa. In particolare, il provvede, tra l'altro: b) alla CP_2
10 progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 5 della L.R. 42/2005; g) ad effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere pubbliche di bonifica”.
Giova rilevare, altresì, che la funzione di bonifica del VA RC e
GE è stata confermata dalla stessa con la nota del Servizio Difesa CP_1 del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato datata
8.03.2018, prot. 33456/2018, allegata alla produzione di parte ricorrente e non espressamente contestata.
Né va sottaciuto che la presenza del geom. sui luoghi di TE causa, intervenuto per conto del a marzo 2015 e a novembre CP_2
2015, dopo le due esondazioni, rappresenta un'ulteriore conferma, anche se indiretta, della sussistenza di obblighi di manutenzione e custodia in capo al
. Inoltre, risulta depositata nella produzione telematica del CP_2
un'altra breve relazione tecnica riferita al dott. , CP_2 Persona_2 che dichiara di aver effettuato per conto del una stima dei danni CP_2 lamentati dai ricorrenti. Il che appare palesemente inconciliabile con l'estraneità del ad obblighi di manutenzione e custodia con CP_2 riferimento ai corsi d'acqua citati.
Le funzioni di custodia e di manutenzione del non escludono ma CP_2 si aggiungono a quelle della , atteso che il d.lgs. 112/98 non CP_1 solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica (sulla responsabilità concorrente di e cfr., ad esempio, Tribunale Superiore delle Acque CP_2 CP_1
Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente
Solofrana (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, 11 unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una
"piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , CP_2 che lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con CP_1 quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; cfr. anche Cass., Sezioni Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle
Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051
c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale gli enti resistenti devono ritenersi responsabili per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla loro custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, competeva ai convenuti la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass.
12 sent. n. 2660/13 e Cass. sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto, nella specie, dal e CP_2 dall'assicurazione che hanno eccepito il carattere eccezionale dell'evento in questione ma non hanno in alcun modo dimostrato, in base ai dati pluviometrici raccolti, il superamento degli ordinari tempi di ritorno delle precipitazioni.
Infatti, il , a riprova della presunta eccezionalità dell'evento CP_2 esondativo, si è limitato ad produrre copia del report di evento meteo– idrologico di novembre 2015 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, da cui emerge che nei giorni in esame, presso la stazione idrologica di Termoli,
è stato stimato un tempo di ritorno inferiore ai 10 anni.
Al riguardo, giova richiamare l'orientamento del Tribunale Superiore delle
Acque, il quale, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale
– idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi
– a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza , per tutte TSAP n. 265 del
16/09/2016).
Risulta, pertanto, esclusa la natura eccezionale dell'evento e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del
13 consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale e dalla documentazione in atti.
Come già esposto nei superiori paragrafi, i ricorrenti hanno chiesto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali la somma complessiva “stimata prudenzialmente” di € 226.240,00 per entrambe le esondazioni.
In particolare, nella perizia di parte è indicato l'importo di € 30.000,00 per spese rimozione detriti ( € 0,75 X 40.000mq ), € 138.240,00 per danni mancato raccolto di grano per dieci anni ( € 864,00 X 16.00 ha X 10 anni),
€ 54.000,00 per danni ripristino strato vegetale (€ 4.500,00X 12 ha), €
4.000,00 per spese tecniche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far tempo dal 16 marzo 2015, rimandando all'uopo, alla perizia asseverata, da loro versata in atti, dell' ing. . Per_3
Orbene, innanzitutto si rileva che agli atti non risulta prodotto alcun documento o fattura da cui si possano evincere le suddette spese effettivamente sostenute.
Inoltre, la genericità del ricorso sul punto non è compensata neppure dall'esposizione e dai dati riportati nella CTP dell'ing. , Persona_4 quest'ultimo neppure escusso come teste per confermare il contenuto della sua relazione.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali, pur ritenendosi che esse siano attendibili in ordine all'effettivo verificarsi delle esondazioni, alla mancata manutenzione dei corsi d'acqua per la presenza di vegetazione che ne impediva il regolare deflusso ed alla rottura degli argini nonché alla tipologia delle colture presenti sul fondo ed al conseguente loro danneggiamento, non risulta che i testi conoscessero e potessero indicare con precisione l'esatta estensione delle coltivazioni in essere e del terreno inondato e danneggiato.
Inoltre, i ricorrenti non hanno prodotto alcuna documentazione circa la quantità delle produzioni negli anni precedenti all'evento, né ha provato i ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita.
Dal contenuto della relazione del geom. , corredata da TE fotografie nonché dalle fotografie prodotte dai ricorrenti, anch'esse non
14 espressamente contestate, si evince che la presenza di una considerevole quantità di acqua sui terreni dei ricorrenti, a seguito delle esondazioni, sia stata tale da compromettere le coltivazioni in essere a marzo 2015 e a novembre 2015 e la necessità di procedere ad interventi di bonifica.
Tuttavia, bisogna tener conto dell'assenza di valore probatorio della consulenza di parte.
E' opportuno rilevare, in proposito, che nel ricorso non si fa menzione di coltivazione di coriandolo ma si parla genericamente di “…seminativo irriguo e seminativo semplice…”, ovvero di un tipo di coltivazione non meglio specificata, mentre alcuni testi ( , Testimone_2 Tes_4
) hanno riferito genericamente di coltivazioni di cipolle, per cui, sul
[...]
punto, non si può procedere alla liquidazione neppure in forma equitativa.
Ancora, dalla relazione tecnica del 28.1.2016 del geom. TE
(incaricato dal ) e da quanto dichiarato dallo stesso tecnico nel CP_2 corso della prova testimoniale, si evince che l'estensione di terreno e di raccolto coinvolti nelle inondazioni è stata pari a:”…almeno due ettari di coriandolo e 1.70 ettari di grano erano andati perduti… “. Pertanto, non si può ritenere congrua la richiesta di danni formulata da parte ricorrente, così come sopra riportata con riguardo al numero di ettari di raccolto di grano.
Inoltre, non deve ritenersi congrua la richiesta di danni per mancato raccolto di grano per dieci anni, in quanto né il ricorrente né il suo tecnico specificano le ragioni tecnico- agrarie per le quali le suddette esondazioni avrebbero causato la perdita di raccolto di grano per tale numero di anni.
Dunque, per il mancato raccolto devono essere riconosciuti i danni relativi a due raccolti relativi a due annate agrarie, incise temporalmente dalle due esondazioni in oggetto.
Pertanto, deve esser riconosciuta a tale titolo la somma di € 864,00X 2 ha di grano X due raccolti = € 3.456,00.
Ancora, si rileva che per l'attività di bonifica del terreno con asportazione dei detriti e ripristino dello strato vegetale, per un'estensione da ritenersi congrua per quattro ettari proprio sulla base delle suddette dichiarazioni del geom. , i ricorrenti non hanno, però, prodotto TE documentazione relativa ai costi all'uopo sostenuti, per cui gli importi al
15 riguardo sopra rispettivamente indicati di € 30.000,00 e di € 54.000,00 non possono ritenersi congrui in quanto, presumibilmente, tali lavori di asportazione e ripristino devono ritenersi essere stati eseguiti in economia.
Quindi, sull'importo richiesto per tali voci risulta equa la riduzione del 70% per i lavori di pulizia, attesa la rilevante carenza documentale e la notevole esagerazione dei danni richiesti nonché del 60% l'attività di ripristino.
In particolare: 1) per l'attività di asportazione deve esser riconosciuta la somma di € 30.000,00 – 70% = € 9.000,00; 2) per l'attività di ripristino deve esser riconosciuta la somma di € 54.000,00 – 60% = € 21.600,00.
Pertanto, in conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi in favore dei ricorrenti ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dei due allagamenti avvenuti a marzo 2015 ed a novembre 2015 l'importo di € 34.056,00 complessivi in relazione alle voci sopra considerate.
Nulla può essere riconosciuto per la richiesta di € 4.000,00 per spese tecniche in quanto non giustificate né provate.
Trattandosi di debito di valore, la somma complessiva sopra liquidata deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (in questo caso, il riferimento è all'ultimo evento esondativo per cui vi è causa del 27.11.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivatogli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del
16 fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
In merito poi ai danni non patrimoniali, richiesti dai ricorrenti sotto il profilo del danno esistenziale e del danno morale, per la sofferenza, stress e frustrazione derivanti dagli eventi descritti, si rileva che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 28742/2018), dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28742 del 9 novembre 2018).
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla
17 luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto
2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. civ. n.
901/2018).
Il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno
"sconvolgimento esistenziale" e non del mero "sconvolgimento dell'agenda"
o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità. (Cass. civ. n. 27229/2017; Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 27229 del 16 novembre 2017).
La relativa domanda, quindi, non può essere accolta.
Sulla domanda di manleva
Accertata la responsabilità del in ordine ai danni subiti dai CP_2
ricorrenti e quantificati questi ultimi, occorre ora analizzare la domanda di garanzia e manleva proposta dal nei confronti dell'assicurazione CP_2
chiamata in causa.
MI SS s.p.a. con la comparsa di costituzione ha eccepito, tra l'altro, l'inoperatività della polizza richiamando all'uopo le condizioni generali di contratto allegate, specificamente quelle indicate nel settore A), pagina quattro, punto sub 3), laddove è scritto: “l'assicurazione comprende
i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento…” . Ha dedotto sul punto che nel caso di specie i danni non sarebbero derivati dalla esecuzione delle opere di manutenzione ma da omessa manutenzione, con conseguente inoperatività della polizza.
L'eccezione è fondata.
Trattandosi di danni conseguenti ad un “non facere”, ovvero ad omessa custodia e omessa manutenzione, e non da un “facere” da cui siano derivati
18 danni a terzi, ne consegue che la domanda di garanzia e manleva non può essere accolta per inoperatività della polizza.
Sull'intervento volontario di HDI SS S.p.A.
Con la comparsa conclusionale è stato spiegato un intervento volontario da
HDI SS S.p.A., sul presupposto che l'interventrice sia subentrata alla MI SS s.p.a., chiamata in causa dal Consorzio.
L'intervento deve essere dichiarato inammissibile, poiché spiegato solo con le “difese conclusionali”.
Inoltre, non vi è prova in atti della legittimazione ad intervenire nel presente giudizio da parte di HDI SS S.p.A.
***
Le spese seguono le rispettive soccombenze e si liquidano come in dispositivo.
In particolare, quelle sostenute dai ricorrenti seguono la soccombenza della e del CP_1 Controparte_9 nella misura della metà per il parziale accogliemmo della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domande risarcitorie proposte da e nei confronti della , in Parte_1 Parte_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore e del
[...]
, in persona del suo legale Controparte_9 rappresentante pro tempore nonché sulla chiamata in causa di MI
SS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e con l'intervento di HDI SS S.p.A., disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- dichiara inammissibile l'intervento formulato da HDI SS S.p.A.;
- accoglie in parte la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali proposta da e e, per l'effetto, condanna la Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il CP_1
, in persona del suo Controparte_9
19 legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 17.028,00 in favore di e di € 17.028,00 in Parte_1 favore di , oltre rivalutazione monetaria dal 27.11.2015 fino alla Parte_2 data della presente decisione oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali formulata dai ricorrenti;
-rigetta la domanda di garanzia e manleva formulata dal
[...]
nei confronti di MI Controparte_9
SS s.p.a.;
-condanna la e il CP_1 Controparte_9
, ciascuno di essi in persona del rispettivo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite difensive nella misura della metà, che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi ed euro 393,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute;
con distrazione in favore di procuratori anticipatari avv. Daniele Di Vito e avv.
Gasperina Di Brino;
dichiara compensata fra le stesse parti la residua quota della metà delle dette spese;
-condanna il , in Controparte_9 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di MI SS S.p.a., che liquida in € 2.500,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, CPA e
IVA, se dovute;
- dichiara irripetibili le spese di lite anticipate dall'interventrice HDI
SS S.p.A.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8.1.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
20 21