Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4509/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 2 febbraio 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), cittadina italiana con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
, nato a [...] – Perù il 20.08.1977 (C.F. cittadino Controparte_1 C.F._2 peruviano e italiano;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
(NATO IL 17.06.2013) RAPPRESENTATO DAL CURATORE SPECIALE AVV. Controparte_2
SCHIRO' MASSIMO, nominato con provvedimento del 29 gennaio 2025 e costituitosi in proprio con memoria del 24 febbraio 2025.
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
pagina 1 di 9
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori ed i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 febbraio 2023, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 16 gennaio 2016 (iscritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Milano al n. 76 dell'anno 2016, parte I, serie) con , dalla cui unione è nato Controparte_1 il figlio (nato il [...]), dal quale si era separata con sentenza n. Controparte_2
2385/2019 del Tribunale di Monza emessa il 24 ottobre 2019 pubblicata il 5 novembre 2019 (passata in giudicato), chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, che venisse confermato l'affido in via esclusiva alla madre del figlio minore, disposta la sospensione del diritto di vista del padre e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento in favore del figlio nella misura di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 23 maggio 2023, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, constatato che il convenuto benchè ritualmente citato non era comparso né si era costituito, procedeva a sentire ampiamente la sola parte attrice, assistita dall'interprete nella lingua dei segni ivi identificata.
All'esito il difensore di pare ricorrente alla luce anche delle dichiarazioni della signora chiedeva l'integrale conferma delle statuizioni della separazione, con affido supersclusivo stante la necessità che la madre assumesse da sola le decisioni più rilevati tenuto conto del disinteresse del padre, con richiesta di nuovo incarico ai Servizi
Sociali per intervenire anche nella regolamentazione della frequentazione con il padre con la conferma del divieto di espatrio e con la conferma del contributo economico oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da protocollo di Milano.
All'esito il Presidente si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, così provvedeva con ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“ LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITA personalmente la parte ricorrente presente, assistita da interprete nella lingua dei segni, e il suo difensore;
RILEVATO che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente;
RILEVATO più nello specifico, come sia stata pronunciata sentenza n. 2385/19 dal Tribunale di Monza del 24 ottobre/5 novembre 2019 che ha pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito;
ha disposto l'affido esclusivo del figlio alla madre ravvisando elementi di pregiudizio nell'esercizio della CP_2 responsabilità genitoriale da parte del resistente;
disposto che ove il padre voglia vedere il figlio, possa farlo con modalità e tempi individuate dai Servizi sociali;
disposto che il minore non possa espatriare senza il CP_2 consenso della madre;
assegnata la casa coniugale alla madre e posto a carico del padre un assegno di 300€
pagina 2 di 9 mensili da versare alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, per 12 mensilità, a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50 % delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio;
OSSERVATO che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, risulta che il marito - che la medesima aveva denunciato per gli agiti violenti subiti durante tutta la convivenza per cui lo stesso è stato condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione - si è da tempo reso irreperibile forse vivendo all'estero, limitandosi a qualche telefonata e da ultimo presentandosi alla Comunione del figlio, pretendendo di tenere con sé il figlio nei prossimi mesi estivi, dopo che non lo aveva visto negli ultimi due anni, senza aver mai chiesto in precedenza ai
Servizi di poterlo vedere, disinteressandosi completamente delle esigenze del figlio, non contribuendo mai al mantenimento del figlio senza versare alcuna somma di denaro;
RITENUTO che anche con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente abbia manifestato sia nel presente procedimento che nel precedente per separazione, disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così una condizione di presumibile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario allo stato l'affidamento monogenitoriale;
OSSERVATO che il figlio vive da anni presso la madre, per la quale deve essere formulato, in ordine alla idoneità genitoriale, un giudizio favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata del figlio medesimo con continuità, responsabilità e serietà;
RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto emerso, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre vada accolta, confermando pertanto quanto già disposto in sede di separazione, con altresì necessità di concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, con un affido superesclusivo ex art. 337 quater comma 3 c.c essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con tempestività e urgenza stante l'irreperibilità del resistente e la mancanza di comunicazione tra i genitori;
RILEVATO che, stante l'interruzione da tempo dei rapporti e la storia pregressa di violenza, deve essere altresì confermato l'incarico ai Servizi Sociali competenti di regolamentare gli incontri tra il figlio e il padre, solo ove quest'ultimo si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con il ragazzo in Spazio neutro e alla presenza di un operatore senza quindi che la madre decida autonomamente i tempi e le modalità di frequentazione del figlio con il padre che in questa fase sono ancora rimesse ai Servizi con incarico di monitoraggio e con obbligo di trasmettere una relazione secondo quanto stabilito in dispositivo anche al fine di verificare le attuali condizioni di salute fisiopsichica del minore oltre che di prosecuzione di tutti gli interventi ancora ritenuti utili;
CONSIDERATO, infine, sotto il profilo economico, che la signora ha dichiarato di lavorare attualmente Pt_1 come impiegata presso la con stipendio di € 2.192, 31 e sostiene la rata di mutuo di € 308,68 gravante CP_3 sulla casa ex coniugale di sua esclusiva proprietà; dal Cu 2022 risulta un reddito di € 21.399; quanto al resistente prima lavorava presso l'agenzia rapporto ora cessato;
attualmente probabilmente Persona_1 vive all'estero con una compagna e una figlia avuta da quest'ultima;
pagina 3 di 9 RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della prole, sulla base degli elementi acquisiti e tenuto conto della situazione personale, reddituale e abitativa della ricorrente, pur in mancanza di dati più precisi sulla effettiva situazione economica del padre dotato comunque egli di integra e piena capacità lavorativa e che ha l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, pare equo e congruo confermare l'assegno di mantenimento come disposto in separazione oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie facendo però riferimento al Protocollo di Milano come richiamato, disponendo altresì che l'assegno unico venga percepito per intero;
OSSERVATO, da ultimo, che deve confermarsi il divieto di espatrio del minore, atteso che il padre probabilmente vive all'estero e potrebbe essersi il rischio che lo porti con sé, senza il consenso della madre;
PQM
1) CONFERMA le condizioni della sentenza di separazione n. 2385/19 dal Tribunale di Monza del 24 ottobre/5 novembre 2019, disponendo l'affido superesclusivo alla madre del figlio minore (nato in [...] 17 giugno CP_2
2013), potendo la madre esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (affido supersclsuivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni comprensive anche del rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio, sia in punto di assegnazione alla madre della casa ex coniugale, tempi di frequentazione paterna come di seguito indicati e divieto di espatrio del minore senza il consenso della madre nonchè con la conferma del contributo al mantenimento indiretto a carico del padre per il figlio nella misura stabilita di € 300,00 mensili (annualmente rivalutabile da ottobre 2020) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie con l'applicazione del
Protocollo di Milano del 14.11.2017;
2) CONFERMA tutti gli incarichi ai Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Carnate, come già previsto in sentenza, in particolare di regolamentare, solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, i rapporti tra il padre e il figlio stesso, in Spazio neutro e modalità osservate compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della sua volontà;
3) INCARICA i medesimi Servizi Sociali competenti territorialmente di avviare/ proseguire gli interventi di sostegno per il figlio e per i genitori ove opportuni nonché di continuare a svolgere un'attenta attività di monitoraggio, soprattutto nel caso in cui il padre voglia riavviare i rapporti con il figlio, trasmettendo una relazione in ordine all'attualità della situazione e agli interventi ancora da mantenere e/o avviare fornendo al
Tribunale tutti gli elementi utili per le determinazioni definitive entro e non oltre il 16 ottobre 2023.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte da depositare entro il 2 novembre 2023.
Con provvedimento successivo del 2 novembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. della parte con le istanze e conclusioni, senza la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., rilevato che parte convenuta pur destinataria di regolare e tempestiva notifica dell'ordinanza pagina 4 di 9 presidenziale non si era costituita con memoria difensiva, ne dichiarava la contumacia. Letta altresì la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Carnate e dei Servizi Specialistici in ordine alla difficile e precaria condizione di , conferiva nuova delega ai Servizi competenti, ciascuno per la parte di rispettiva CP_2 competenza, richiedendo la trasmissione di una relazione completa entro il 18 marzo 2024 sugli esiti dell'attività delegata, proseguendo/avviando tutti gli interventi necessari per la madre per aiutarla a rafforzare le sue competenze genitoriali e ad assumere un ruolo genitoriale effettivamente maturo e tutelante nonché a sostegno del figlio minore (intervento educativo domiciliare e inserimento in un gruppo/centro educativo di pari) CP_2 con l'elaborazione di un progetto a lungo termine per il minore medesimo, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive, anche per verificare se l'assetto disposto fosse corrispondente all'interesse del minore ovvero se occorresse apportare modifiche (con anche l'eventuale intervento di un Ente istituzionale). Rinviava, quindi, per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e ulteriore trattazione all' udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 10 aprile
2024.
Con successivo provvedimento del 10 aprile 2024, il Giudice, letta la relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali di Carnate e dei Servizi Specialistici in ordine all'avvio di un percorso di sostegno al nucleo con segnalazioni di ulteriori situazioni di disagio e malessere per , ritenuta la necessità di conferire ulteriore CP_2 delega al fine di verificare l'esito di tali supporti avviati, disponeva nuovo termine ai Servizi per la trasmissione di ulteriore relazione di aggiornamento fino al 2 settembre 2024, rinviando per esame delle relazioni dei Servizi
Sociali e per la precisazione eventuale delle conclusioni ove le relazioni fossero esaustive e complete, alla nuova udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 19 settembre 2024.
Con provvedimento del 19 settembre 2024, essendo ancora in corso i percorsi avviati, veniva conferita altra delega ai Servizi procedenti e disposto ulteriore rinvio dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 29 gennaio 2025.
Con ordinanza de 29 gennaio 2025, il Giudice istruttore, lette le note scritte della parte attrice ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e conclusioni e la relazione dei Servizi così provvedeva:
“Letta, altresì, la relazione pervenuta in atti dei Servizi Sociali del Comune di Carnate del 13 gennaio 2025 con allegato la segnalazione di intervento dei Carabinieri di Bernareggio il 29.11.2024 presso l'abitazione della signora a seguito di una lite con il figlio che, dopo aver ricevuto uno schiaffo dalla madre, Pt_2 CP_2 risultava aver colpito a sua volta la madre con uno schiaffo e quindi preso dapprima un oggetto appuntito con il quale aveva colpito il fianco della stessa e quindi un coltello con cui minacciava di volersi far del male.
Osservato come a seguito di tale grave fatto i Servizi già incaricati hanno dato avvio ad ulteriori più stringenti interventi e supporti per il minore e per la madre di cui si attende l'evoluzione, per cui va conferita nuova delega.
Ritenuto, altresì, nell'esercizio dei poteri d'ufficio a tutela del minore ex art. 473 bis. 2 c.p.c, , alla luce di quanto occorso e della situazione particolarmente critica e fragile del nucleo familiare e del minore, emergendo un quadro potenzialmente pregiudizievole per lo stesso - di dover nominare a questo punto al minore ai sensi pagina 5 di 9 dell'art. 473 bis. 2 e 8, II comma c.p.c. un curatore speciale che possa rappresentare lo stesso in giudizio costituendosi nel presente procedimento, ben potendolo fare data la sua qualifica professionale. Il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato MASSIMO SCHIRO' del Foro di Milano - assumerà il compito di rappresentare e tutelare il minore e, previo contatto con i Servizi incaricati e con i genitori, sentito il minore ex art. 315 bis c.c., possa garantire l'attuazione di tutti i provvedimenti a sua tutela,
rimettendo alla stessa la valutazione di eventuali istanze e domande da avanzare a tutela del minore medesimo, con assegnazione di un termine per la sua costituzione.
Rilevato, pertanto, che, va fissata udienza per esame delle relazioni dei Servizi, riservata ogni diversa determinazione e valutazione se del caso anche con l'ascolto del minore, udienza al momento sostituita ex art. 127 ter c.p.c. fatta salva una diversa richiesta della parte attrice o del curatore speciale ove dovessero emergere o essere segnalate situazioni urgenti che richiedano l'espletamento in presenza..
PQM
Richiamata e integralmente confermata l'ordinanza emessa il 23.05.2023,
1) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Carnate, in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ASST e con il nominato curatore speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, continuino nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti analiticamente con l'ordinanza sopra indicata, trasmettendo una relazione completa ed esaustiva sugli esiti dell'attività delegata e sugli interventi avviati o da avviare, anche alla luce degli ultimi avvenimenti con l'avvio dei percorsi già individuati a sostegno del minore e della madre con l'elaborazione di un progetto a lungo termine per lo stesso, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive, se debba essere confermato l'assetto vigente (che prevede l'affido supersclusivo alla madre) ovvero apportate modifiche con riferimento al regime di affido e al collocamento con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, segnalando in ogni caso immediatamente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore. La relazione (stilata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). dovrà pervenire entro e non oltre il 31 MARZO 2025 e con termine alle parti costituite fino al 7 aprile 2025 per il deposito di brevi osservazioni;
2) Nomina ai sensi dell'art. 473 bis. 2 e 8, II comma c.p.c. in favore del minore Controparte_2
(nato il [...]) un Curatore Speciale, individuato nella persona dell'avvocato MASSIMO SCHIRO' iscritto all'albo degli Avvocati di Milano, che, previo anche ascolto ai sensi dell'art. 315 bis c.c. del minore con tutte le cautele e le precauzioni del caso, avrà il compito di rappresentare e tutelare il minore nel presente procedimento;
3) Assegna al curatore speciale termine fino al 26 FEBBRAIO 2025 per il deposito di memoria difensiva;
4) Rinvia per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per la comparizione delle parti alludienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 9 aprile 2025
(ore 10,00), riservando all'esito ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio, anche con l'ascolto eventuale del minore e/o con la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 9 5) Invita la signora a collaborare con i Servizi Sociali e con il curatore speciale, aderendo a Parte_1 tutte le indicazioni e prescrizioni dei medesimi Servizi, impegnandosi altresì a intraprendere/proseguire tutti i percorsi e gli interventi suggeriti.”
Il nominato curatore speciale si costituiva con memoria entro il termine assegnato.
Con successivo provvedimento del 9 aprile 2025 il Giudice pronunciava il seguente provvedimento:
“ Lette le note scritte della parte attrice e del curatore speciale con le rispettive istanze e conclusioni;
Letta, altresì, la relazione pervenuta in atti dei Servizi Sociali del Comune di Carnate del 21.02.2025 con gli esiti dei primi accertamenti e con l'indicazione della prosecuzione degli interventi delegati avviati;
Rilevato, pertanto, che va conferita nuova delega ai Servizi già incaricati al fine di verificare la effettiva collaborazione della madre e l'idoneità del progetto elaborato per il minore con ulteriore rinvio della causa ad udienza sostituita ex art. 127 ter c..p.c. per esame delle relazioni sociali come anche richiesto dal curatore speciale;
Osservato che lo stesso curatore speciale ha ritenuto non opportuno e anzi pregiudizievole l'ascolto giudiziale del minore;
Rilevato che parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio per cui va disposta la rimessione al Collegio;
PQM
Richiamata e integralmente confermata l'ordinanza emessa il 23 maggio 2023 successivi provvedimenti,
1) Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Carnate, in collaborazione con i Servizi specialistici dell' Pt_3 ciascuno per la parte di rispettiva competenza e in stretto coordinamento con il curatore speciale, continuino nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti analiticamente con l'ordinanza sopra, trasmettendo una relazione completa ed esaustiva sugli esiti dell'attività delegata e sugli interventi avviati o da avviare con l'elaborazione di un progetto a lungo termine per il minore che sia per lo stesso idoneo e adeguato, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive anche in ordine all'effettiva collaborazione della madre e alla sua adesione alle indicazioni e prescrizioni dei Servizi, se debba quindi essere confermato l'assetto vigente ovvero apportate modifiche con riferimento al regime di affido, segnalando in ogni caso immediatamente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore. La relazione
(stilata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). dovrà pervenire entro e non oltre il 4 LUGLIO
2025 e con possibilità per le parti di formulare osservazioni con le note sostitutive di udienza;
2) Rinvia per i medesimi incombenti per esame delle relazioni dei Servizi Sociali che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 16 luglio 2025
(ore 10,00), riservando all'esito ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio anche con la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
3) Rimette gli atti subito al collegio per la richiesta pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.”
pagina 7 di 9 La causa, veniva, pertanto, rimessa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile tra le parti, chiesta da parte attrice, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso all'udienza già fissata dal giudice istruttore.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti risulta che e , hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 16 gennaio 2016 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 76 dell'anno
2016, parte I, serie).
Dalla loro unione è nato il figlio (nato il [...]). Controparte_2
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza n. 2385/2019 del Tribunale di Monza emessa il 24 ottobre
2019 pubblicata il 5 novembre 2019 (passata in giudicato),
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e risultando che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia richiesta di scioglimento del matrimonio civile.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, NON definendo il giudizio, così decide
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 16 gennaio 2016 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 76 dell'anno
2016, parte I, serie).
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 16 aprile 2025.
pagina 8 di 9 Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 9 di 9