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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2024, n. 6379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6379 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11932/2021 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati difesi dagli Avv.ti Alessandro Manganiello e C.F._2
Rosario Dursio, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Dell'Epomeo n.
496;
-ATTORI-
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Brindisi, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n. 20;
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 19.04.2021
Conclusioni: all'udienza del 24 aprile 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e si Parte_1 Parte_2 sono opposti all'atto di precetto in oggetto, notificato loro ad istanza della società
Geom. in data 19.04.2021 per l'importo complessivo di € Controparte_1
74.285,53 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice adito: 1) Preliminarmente, accogliere l'istanza di sospensione così come proposta perché fondata e sussistendo anche il periculum in mora;
2) Dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione;
3) Accertare e dichiarare la nullità / inefficacia del precetto opposto o comunque annullarlo per tutti i motivi in premessa;
4) Emettere ogni altro provvedimento del caso;
5) Condannare in ogni caso la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in forza della sentenza n. 10133/2013 emessa dal Tribunale di Napoli l'11.09.2013, notificata in forma esecutiva in data 21.01.2014 agli odierni opponenti ed al sito in Napoli alla via Gasparrini n. 3, che a CP_2 definizione di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riuniti, promossi dal medesimo nei confronti della Geom. ha CP_2 Controparte_1 condannato il Condominio a corrispondere alla società convenuta la somma di euro € 80.155,86, per corrispettivo dell'appalto per ristrutturazione della facciata condominiale e relative penali, oltre interessi legali dal 30.04.2008 al soddisfo sull'importo di € 22.997,86 ed interessi legali dal 13.11.2099 al soddisfo sull'importo di € 57.158, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite.
Gli intimati hanno sostenuto la nullità del precetto opposto e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata perché riposante su una delibera assembleare nulla. Nello specifico, hanno premesso che il credito complessivo dell'intimante in favore del Napoli, indicato Parte_3 in € 97.936,78, come derivante dalla sentenza n. 10133/2013 del Tribunale di Napoli, era stato ripartito tra i condomini proprietari a seguito della notifica della sentenza con delibera assembleare del 29.05.2014 di approvazione del piano di riparto. In virtù di questa gli opponenti risultavano debitori nei confronti della precettante dell'importo di € 73.765,78, per capitale ed interessi, quali comproprietari di due unità immobiliari in condomino. Tanto premesso gli opponenti hanno eccepito la nullità della delibera di approvazione del piano di riparto su cui riposa il precetto, precisando di averla già autonomamente impugnata nel giudizio recante R.G. n. 3952/2021 del Tribunale di Napoli, perché priva di elementi essenziali e perché frutto di grossolani errori contabili che avrebbero determinato l'imputazione agli istanti di un debito superiore all'80% del credito complessivamente dovuto dal al CP_2 creditore intimante. Hanno precisato che il , a seguito dell'impugnazione CP_2 della delibera, aveva già convocato l'assemblea ordinaria con all'ordine del giorno, tra gli altri, “ratifica delibera assembleare del 29.05.2014 e riparto in essa già approvato” così riconoscendo l'invalidità della delibera impugnata. Hanno dunque reiterato, in sintesi, le ragioni di nullità della delibera già avanzate nel relativo giudizio concludendo affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, fosse dichiarata la nullità del precetto in accoglimento dei motivi esposti, con
- 2 - condanna dell'opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio da attribuirsi agli avvocati costituiti.
Si è costituita la società opposta deducendo l'infondatezza del motivo proposto perché inidoneo a scalfire le ragioni di credito vantate con il precetto e la legittimità dell'intimazione notificata. L'opposta, difatti, ha precisato di aver agito per la riscossione di un credito consacrato in un titolo giudiziario debitamente notificato al Condominio debitore ed ai condomini intimati. Ha aggiunto che, con la notifica della sentenza, era stato richiesto il piano di riparto del debito con l'indicazione dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c.; che l'amministratore, tenutovi ex lege, vi aveva ottemperato mediante convocazione dell'assemblea condominiale per l'approvazione del piano di riparto avvenuta con delibera del 29.05.2014; che, pertanto, alcuna influenza sulle sorti della minacciata esecuzione possono sortire le vicende giudiziarie e/o i vizi della delibera di approvazione del piano di riparto tenuto conto che è del tutto legittimo il precetto notificato ai condomini morosi per un titolo formatosi nei confronti del condominio;
che, al più, il condomino intimato potrebbe spiegare opposizione all'esecuzione deducendo il difetto di legittimazione passiva e, in tal caso, l'onere della prova della qualità di condomino in capo all'ingiunto sarebbe a carico del creditore, ma che nella specie gli opposti non avevano sollevato affatto detta eccezione qualificandosi condomini più volte nel contesto dell'atto; che, infine, l'intimato potrebbe eccepire ex art 615 c.p.c. di essere stato ingiunto per un importo eccedente il valore della propria quota millesimale ma, in tal caso l'onere della prova sarebbe a suo carico. Nella fattispecie - ha concluso - ciò determinerebbe la sola parziale inefficacia del precetto e non anche la sua nullità risultando ammesso dagli opponenti che in relazione ai millesimi di proprietà indicati sarebbero in ogni caso debitori dell'importo di 18.221,30. Ha infine dedotto che gli istanti erano stati già destinatari della notifica di un precedente precetto e di un pignoramento presso terzi infruttuoso, rispetto ai quali erano rimasti del tutto inerti. Su tali premesse ha perciò concluso per il rigetto della sospensiva e dell'opposizione con conferma del precetto opposto, in subordine anche limitatamente agli importi ritenuti dovuti, vinte le spese.
Rigettata l'istanza inibitoria in difetto di prova di fatti impeditivi e/o estintivi del titolo di formazione giudiziale e in difetto di prova della sospensione della delibera impugnata e dell'esito dell'assemblea condominiale indetta per la ratifica, venivano accordati i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.
All'esito il giudizio, ritenuta la natura documentale della controversia, è pervenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni tratta in modalità scritta, del 24 aprile
2024, allorquando è stata riservato in decisione con la concessione di giorni 20 per il
- 3 - deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
L'intimazione avversata riposa sulla sentenza n. 10133/2013 resa dal Tribunale di Napoli in data 11.09.2013 con la quale, all'esito di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riunti, veniva determinato il credito effettivamente spettante alla società opposta a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto di opere, e relative penali, commissionate dal in Napoli, al netto del Parte_4 debito di essa società per riscontrativi vizi delle opere eseguite. Il credito ivi riconosciuto in favore della società Geom. veniva ripartito tra i Controparte_1 condomini morosi con delibera assembleare del 29.05.2014 a seguito della notifica della sentenza in forma esecutiva.
La società creditrice ha dunque intimato precetto agli odierni opposti in virtù dell'anzidetto titolo giudiziario come integrato dal deliberato assembleare di riparto della debitoria.
Gli opponenti hanno agito in questa sede dolendosi della nullità del precetto perché, a loro dire, fondato su di un atto nullo, ossia sulla delibera assembleare di riparto della debitoria riconosciuta in sentenza per corrispettivo, penali, spese legali ed interessi, precedentemente impugnata in via autonoma, sostenendo di contestare, non solo e non tanto la legittimità formale della minacciata esecuzione, quanto il diritto stesso del creditore procedente di agire in executivis.
Tanto hanno sostenuto qualificandosi ripetutamente come condomini comproprietari di due unità immobiliari site all'interno del Condominio debitore ed, anzi, agendo proprio in tale qualità anche nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di riparto. Anche nelle memorie depositate ex art 183, Vi co. I° term. c.p.c. hanno precisato che, sebbene il terzo creditore stesse agendo in virtù di un titolo giudiziario, allo stesso tempo questi “sta(va) procedendo per un importo nettamente superiore rispetto a quello dovuto in base ai millesimi di Tabella A attribuiti agli attori”. All'esito delle elevate contestazioni hanno più volte concluso definendosi debitori limitatamente al diverso importo di € 18.221,30 correttamente determinato in relazione ai millesimi di proprietà degli stessi opponenti.
Solo con le note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni gli attori, nel depositare la sentenza che a definizione dell'impugnativa della delibera ha dichiarato cessata la materia del contendere, hanno ritenuto caducato il riparto
- 4 - sostenendo, per la prima volta, che ivi i nominativi degli attori non figurerebbero affatto tra i condomini debitori per cui non vi sarebbe titolo per procedere nei loro confronti.
Ebbene, l'eccezione deve ritenersi inammissibile perché proposta oltre il termine per le preclusioni assertive, nonché sconfessata dalla contraria deduzione della qualità di condomini in capo agli opposti reiteratamente sostenuta, esplicitamente ed implicitamente, dagli stessi opponenti, qualificatisi contitolari degli immobili in condominio risultanti nel riparto in capo a , germano di Persona_1 Parte_1
e deceduto nel 2015 (vd. sent. n.1788/2023 del Tribunale di Napoli), per
[...]
l'entità complessiva di 201,55 millesimi, fondando per l'appunto sul valore di tali millesimi di proprietà la contestazione del quantum preteso nei loro confronti con il precetto.
Nel merito va osservato che il titolo esecutivo a fondamento del precetto e del credito ivi rivendicato è costituito propriamente da una sentenza e, dunque, da un titolo giudiziario e non già dalla delibera assembleare di riparto del relativo debito priva di valore costitutivo e di natura puramente dichiarativa, in quanto funzionale ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (Cass. civ., S.U., sent. n. 18477/2010 e n. 2928/1980).
In merito il supremo Consesso della Corte di Cassazione chiamato a pronunciarsi sui limiti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sull'estensione del concetto di nullità delle delibere condominiali di ripartizione delle spese ha affermato che:
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”; ove l'opponente si limiti a dedure l'annullabilità della deliberazione senza chiedere una pronuncia di annullamento la stessa è inammissibile (Cass. civ., S.U. sent. n. 9839/2021).
La stessa Corte, sempre con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del ha altresì chiarito che “il giudice deve quindi accogliere CP_2
l'opposizione solo qualora la delibera condominiale (annullabile n.d.r.) abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione” (Cass. civ., sent. n. 16389/2018).
- 5 - In applicazione di su esposti principi, va rilevato che nella fattispecie, sebbene non colga nel segno l'eccezione degli attori secondo cui il precetto riposerebbe su un tiolo nullo individuato erroneamente nella delibera di approvazione del riparto, non di meno agli stessi è consentita la contestazione del quantum debeatur motivata in ordine all'erronea ripartizione del debito contenuta nella delibera di approvazione del medesimo riparto, avendone comunque provato parte attrice l'impugnazione autonoma i cui esiti, del pari documentati, questo Giudice è tenuto a valutare ai fini della fondatezza del motivo addotto e della perdurante efficacia e validità della delibera assembleare impugnata, integrante il titolo giudiziario azionato con il precetto.
Ebbene da un lato è escluso che la sentenza n. 1788/2023 di questo Tribunale, nel pronunciare la cessata materia del contendere, abbia al contempo dichiarato l'inefficacia della delibera impugnata. Piuttosto il rilievo della cessazione della materia del contendere è conseguito all'accertamento dell'avvenuta sostituzione della delibera impugnata con altra successiva di identico oggetto del 24.04.2021, ed è avvenuto in espressa adesione al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui
“in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (…)Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. civ., sent. n. 18186/2021 richiamata nella sentenza n. 1788/2023 del Tribunale di Napoli).
Tuttavia la medesima sentenza nel dare atto dell'adozione di una delibera di ratifica avente il medesimo contenuto di quella impugnata ha espressamente precisato, in punto di fatto, che “in data 24.04.2021 l'assemblea condominiale provvedeva all'adozione delle medesime determinazioni assunte con precedente delibera del 29.05.2014; in particolare, in modo esplicito, risulta attestato nel relativo verbale come: ”Sul punto sette all'ODG … L'Amministratore fa rilevare che la questione inerente la ripartizione di tali importi è stata oggetto di precedente delibera del 29 maggio 2014 … L'Assemblea , all'unanimità dei presenti, dopo ampia discussione, ratifica tale riparto che viene allegato alla presente delibera”; in altri termini, erano espressamente confermate, tra l'altro, sia la ripartizione delle spese contenute nella sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti della società
sia la morosità dei che avrebbero dovuto versare un saldo di € 18.066,65, CP_1 Pt_1 oltre le penali per i giorni di ritardo, le spese legali e gli interessi (si veda documentazione allegata alla costituzione telematica del convenuto)”. CP_2
- 6 - La stessa pronuncia, nello statuire poi sulle spese, si è limitata a delibare la fondatezza del motivo prospettante l'omessa notifica della convocazione dell'assemblea, decidendone la compensazione con assorbimento delle ulteriori questioni proposte in virtù del principio della ragione più liquida.
Orbene se è vero, com'è vero, che la nuova delibera ha sostituito la delibera impugnata, che dunque non può dirsi caducata ma ratificata, è altrettanto vero che ciò ha fatto perché avente il medesimo contenuto ed oggetto della precedente essendo stata ivi espressamente confermata “la morosità dei che avrebbero Pt_1 dovuto versare un saldo di € 18.066,65 oltre le panali per i giorni di ritardo, le spese legali e gli interessi”.
Per questo verso, deve dunque ritenersi fondata la contestazione di nullità parziale del precetto motivata in ragione della richiesta di somme eccedenti il valore delle quote millesimali di proprietà indicate sia nel riparto che nel precetto atteso che la stessa pronuncia che ha definito l'impugnativa della delibera, poi ratificata, ha accertato (richiamandolo) la diversa misura del saldo dovuto dai condomini opponenti alla società appaltatrice a titolo di corrispettivo dell'appalto oltre penali, interessi e spese legali, non trovando giustificazione il diverso e maggiore importo di
€ 73.765,78 indicato in precetto.
Dunque poiché, secondo quanto indicato nello stesso precetto, gli opponenti sono titolari di complessivi 201,55 millesimi per entrambe le unità immobiliari in condominio nella loro contitolarità, e il credito complessivamente spettante alla creditrice nei confronti del condominio in virtù della sentenza n. 10133/2013 del Tribunale di Napoli era pari ad € 97.936,78, gli istanti risultano debitori alla data del precetto dell'importo di € 19.739,15 (€ 97.936,78 :
1.000 Mil. = € 97,936; € 97,936 x 201,55 Mil. = € 19.739,00).
In ragione di quanto esposto va, dunque, dichiarata l'inefficacia del precetto per l'importo eccedente la somma innanzi determinata di € 19.739,00.
In ordine al governo delle spese di lite va evidenziato che la società creditrice ha intimato il precetto attenendosi al piano di riparto deliberato dell'organo condominiale, fatto oggetto di impugnazione per ragioni al medesimo non imputabili, cosicché non è ravvisabile la sua soccombenza con riferimento alle motivazioni rese a sostegno dell'accoglimento della domanda, ciò che induce a ritenere sussistenti le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- 7 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e da nei confronti di Geom. iscritta al
[...] Parte_2 Controparte_1
n. 11932/2021 del R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto:
2. dichiara valido ed efficace l'atto di precetto opposto nei limiti dell'importo di € 19.739,00;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 19 giugno 2024
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11932/2021 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati difesi dagli Avv.ti Alessandro Manganiello e C.F._2
Rosario Dursio, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Dell'Epomeo n.
496;
-ATTORI-
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Brindisi, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n. 20;
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 19.04.2021
Conclusioni: all'udienza del 24 aprile 2024 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e si Parte_1 Parte_2 sono opposti all'atto di precetto in oggetto, notificato loro ad istanza della società
Geom. in data 19.04.2021 per l'importo complessivo di € Controparte_1
74.285,53 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice adito: 1) Preliminarmente, accogliere l'istanza di sospensione così come proposta perché fondata e sussistendo anche il periculum in mora;
2) Dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione;
3) Accertare e dichiarare la nullità / inefficacia del precetto opposto o comunque annullarlo per tutti i motivi in premessa;
4) Emettere ogni altro provvedimento del caso;
5) Condannare in ogni caso la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in forza della sentenza n. 10133/2013 emessa dal Tribunale di Napoli l'11.09.2013, notificata in forma esecutiva in data 21.01.2014 agli odierni opponenti ed al sito in Napoli alla via Gasparrini n. 3, che a CP_2 definizione di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riuniti, promossi dal medesimo nei confronti della Geom. ha CP_2 Controparte_1 condannato il Condominio a corrispondere alla società convenuta la somma di euro € 80.155,86, per corrispettivo dell'appalto per ristrutturazione della facciata condominiale e relative penali, oltre interessi legali dal 30.04.2008 al soddisfo sull'importo di € 22.997,86 ed interessi legali dal 13.11.2099 al soddisfo sull'importo di € 57.158, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite.
Gli intimati hanno sostenuto la nullità del precetto opposto e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata perché riposante su una delibera assembleare nulla. Nello specifico, hanno premesso che il credito complessivo dell'intimante in favore del Napoli, indicato Parte_3 in € 97.936,78, come derivante dalla sentenza n. 10133/2013 del Tribunale di Napoli, era stato ripartito tra i condomini proprietari a seguito della notifica della sentenza con delibera assembleare del 29.05.2014 di approvazione del piano di riparto. In virtù di questa gli opponenti risultavano debitori nei confronti della precettante dell'importo di € 73.765,78, per capitale ed interessi, quali comproprietari di due unità immobiliari in condomino. Tanto premesso gli opponenti hanno eccepito la nullità della delibera di approvazione del piano di riparto su cui riposa il precetto, precisando di averla già autonomamente impugnata nel giudizio recante R.G. n. 3952/2021 del Tribunale di Napoli, perché priva di elementi essenziali e perché frutto di grossolani errori contabili che avrebbero determinato l'imputazione agli istanti di un debito superiore all'80% del credito complessivamente dovuto dal al CP_2 creditore intimante. Hanno precisato che il , a seguito dell'impugnazione CP_2 della delibera, aveva già convocato l'assemblea ordinaria con all'ordine del giorno, tra gli altri, “ratifica delibera assembleare del 29.05.2014 e riparto in essa già approvato” così riconoscendo l'invalidità della delibera impugnata. Hanno dunque reiterato, in sintesi, le ragioni di nullità della delibera già avanzate nel relativo giudizio concludendo affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, fosse dichiarata la nullità del precetto in accoglimento dei motivi esposti, con
- 2 - condanna dell'opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio da attribuirsi agli avvocati costituiti.
Si è costituita la società opposta deducendo l'infondatezza del motivo proposto perché inidoneo a scalfire le ragioni di credito vantate con il precetto e la legittimità dell'intimazione notificata. L'opposta, difatti, ha precisato di aver agito per la riscossione di un credito consacrato in un titolo giudiziario debitamente notificato al Condominio debitore ed ai condomini intimati. Ha aggiunto che, con la notifica della sentenza, era stato richiesto il piano di riparto del debito con l'indicazione dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c.; che l'amministratore, tenutovi ex lege, vi aveva ottemperato mediante convocazione dell'assemblea condominiale per l'approvazione del piano di riparto avvenuta con delibera del 29.05.2014; che, pertanto, alcuna influenza sulle sorti della minacciata esecuzione possono sortire le vicende giudiziarie e/o i vizi della delibera di approvazione del piano di riparto tenuto conto che è del tutto legittimo il precetto notificato ai condomini morosi per un titolo formatosi nei confronti del condominio;
che, al più, il condomino intimato potrebbe spiegare opposizione all'esecuzione deducendo il difetto di legittimazione passiva e, in tal caso, l'onere della prova della qualità di condomino in capo all'ingiunto sarebbe a carico del creditore, ma che nella specie gli opposti non avevano sollevato affatto detta eccezione qualificandosi condomini più volte nel contesto dell'atto; che, infine, l'intimato potrebbe eccepire ex art 615 c.p.c. di essere stato ingiunto per un importo eccedente il valore della propria quota millesimale ma, in tal caso l'onere della prova sarebbe a suo carico. Nella fattispecie - ha concluso - ciò determinerebbe la sola parziale inefficacia del precetto e non anche la sua nullità risultando ammesso dagli opponenti che in relazione ai millesimi di proprietà indicati sarebbero in ogni caso debitori dell'importo di 18.221,30. Ha infine dedotto che gli istanti erano stati già destinatari della notifica di un precedente precetto e di un pignoramento presso terzi infruttuoso, rispetto ai quali erano rimasti del tutto inerti. Su tali premesse ha perciò concluso per il rigetto della sospensiva e dell'opposizione con conferma del precetto opposto, in subordine anche limitatamente agli importi ritenuti dovuti, vinte le spese.
Rigettata l'istanza inibitoria in difetto di prova di fatti impeditivi e/o estintivi del titolo di formazione giudiziale e in difetto di prova della sospensione della delibera impugnata e dell'esito dell'assemblea condominiale indetta per la ratifica, venivano accordati i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.
All'esito il giudizio, ritenuta la natura documentale della controversia, è pervenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni tratta in modalità scritta, del 24 aprile
2024, allorquando è stata riservato in decisione con la concessione di giorni 20 per il
- 3 - deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
L'intimazione avversata riposa sulla sentenza n. 10133/2013 resa dal Tribunale di Napoli in data 11.09.2013 con la quale, all'esito di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo riunti, veniva determinato il credito effettivamente spettante alla società opposta a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto di opere, e relative penali, commissionate dal in Napoli, al netto del Parte_4 debito di essa società per riscontrativi vizi delle opere eseguite. Il credito ivi riconosciuto in favore della società Geom. veniva ripartito tra i Controparte_1 condomini morosi con delibera assembleare del 29.05.2014 a seguito della notifica della sentenza in forma esecutiva.
La società creditrice ha dunque intimato precetto agli odierni opposti in virtù dell'anzidetto titolo giudiziario come integrato dal deliberato assembleare di riparto della debitoria.
Gli opponenti hanno agito in questa sede dolendosi della nullità del precetto perché, a loro dire, fondato su di un atto nullo, ossia sulla delibera assembleare di riparto della debitoria riconosciuta in sentenza per corrispettivo, penali, spese legali ed interessi, precedentemente impugnata in via autonoma, sostenendo di contestare, non solo e non tanto la legittimità formale della minacciata esecuzione, quanto il diritto stesso del creditore procedente di agire in executivis.
Tanto hanno sostenuto qualificandosi ripetutamente come condomini comproprietari di due unità immobiliari site all'interno del Condominio debitore ed, anzi, agendo proprio in tale qualità anche nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di riparto. Anche nelle memorie depositate ex art 183, Vi co. I° term. c.p.c. hanno precisato che, sebbene il terzo creditore stesse agendo in virtù di un titolo giudiziario, allo stesso tempo questi “sta(va) procedendo per un importo nettamente superiore rispetto a quello dovuto in base ai millesimi di Tabella A attribuiti agli attori”. All'esito delle elevate contestazioni hanno più volte concluso definendosi debitori limitatamente al diverso importo di € 18.221,30 correttamente determinato in relazione ai millesimi di proprietà degli stessi opponenti.
Solo con le note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni gli attori, nel depositare la sentenza che a definizione dell'impugnativa della delibera ha dichiarato cessata la materia del contendere, hanno ritenuto caducato il riparto
- 4 - sostenendo, per la prima volta, che ivi i nominativi degli attori non figurerebbero affatto tra i condomini debitori per cui non vi sarebbe titolo per procedere nei loro confronti.
Ebbene, l'eccezione deve ritenersi inammissibile perché proposta oltre il termine per le preclusioni assertive, nonché sconfessata dalla contraria deduzione della qualità di condomini in capo agli opposti reiteratamente sostenuta, esplicitamente ed implicitamente, dagli stessi opponenti, qualificatisi contitolari degli immobili in condominio risultanti nel riparto in capo a , germano di Persona_1 Parte_1
e deceduto nel 2015 (vd. sent. n.1788/2023 del Tribunale di Napoli), per
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l'entità complessiva di 201,55 millesimi, fondando per l'appunto sul valore di tali millesimi di proprietà la contestazione del quantum preteso nei loro confronti con il precetto.
Nel merito va osservato che il titolo esecutivo a fondamento del precetto e del credito ivi rivendicato è costituito propriamente da una sentenza e, dunque, da un titolo giudiziario e non già dalla delibera assembleare di riparto del relativo debito priva di valore costitutivo e di natura puramente dichiarativa, in quanto funzionale ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (Cass. civ., S.U., sent. n. 18477/2010 e n. 2928/1980).
In merito il supremo Consesso della Corte di Cassazione chiamato a pronunciarsi sui limiti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sull'estensione del concetto di nullità delle delibere condominiali di ripartizione delle spese ha affermato che:
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”; ove l'opponente si limiti a dedure l'annullabilità della deliberazione senza chiedere una pronuncia di annullamento la stessa è inammissibile (Cass. civ., S.U. sent. n. 9839/2021).
La stessa Corte, sempre con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del ha altresì chiarito che “il giudice deve quindi accogliere CP_2
l'opposizione solo qualora la delibera condominiale (annullabile n.d.r.) abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione” (Cass. civ., sent. n. 16389/2018).
- 5 - In applicazione di su esposti principi, va rilevato che nella fattispecie, sebbene non colga nel segno l'eccezione degli attori secondo cui il precetto riposerebbe su un tiolo nullo individuato erroneamente nella delibera di approvazione del riparto, non di meno agli stessi è consentita la contestazione del quantum debeatur motivata in ordine all'erronea ripartizione del debito contenuta nella delibera di approvazione del medesimo riparto, avendone comunque provato parte attrice l'impugnazione autonoma i cui esiti, del pari documentati, questo Giudice è tenuto a valutare ai fini della fondatezza del motivo addotto e della perdurante efficacia e validità della delibera assembleare impugnata, integrante il titolo giudiziario azionato con il precetto.
Ebbene da un lato è escluso che la sentenza n. 1788/2023 di questo Tribunale, nel pronunciare la cessata materia del contendere, abbia al contempo dichiarato l'inefficacia della delibera impugnata. Piuttosto il rilievo della cessazione della materia del contendere è conseguito all'accertamento dell'avvenuta sostituzione della delibera impugnata con altra successiva di identico oggetto del 24.04.2021, ed è avvenuto in espressa adesione al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui
“in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (…)Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità” (Cass. civ., sent. n. 18186/2021 richiamata nella sentenza n. 1788/2023 del Tribunale di Napoli).
Tuttavia la medesima sentenza nel dare atto dell'adozione di una delibera di ratifica avente il medesimo contenuto di quella impugnata ha espressamente precisato, in punto di fatto, che “in data 24.04.2021 l'assemblea condominiale provvedeva all'adozione delle medesime determinazioni assunte con precedente delibera del 29.05.2014; in particolare, in modo esplicito, risulta attestato nel relativo verbale come: ”Sul punto sette all'ODG … L'Amministratore fa rilevare che la questione inerente la ripartizione di tali importi è stata oggetto di precedente delibera del 29 maggio 2014 … L'Assemblea , all'unanimità dei presenti, dopo ampia discussione, ratifica tale riparto che viene allegato alla presente delibera”; in altri termini, erano espressamente confermate, tra l'altro, sia la ripartizione delle spese contenute nella sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti della società
sia la morosità dei che avrebbero dovuto versare un saldo di € 18.066,65, CP_1 Pt_1 oltre le penali per i giorni di ritardo, le spese legali e gli interessi (si veda documentazione allegata alla costituzione telematica del convenuto)”. CP_2
- 6 - La stessa pronuncia, nello statuire poi sulle spese, si è limitata a delibare la fondatezza del motivo prospettante l'omessa notifica della convocazione dell'assemblea, decidendone la compensazione con assorbimento delle ulteriori questioni proposte in virtù del principio della ragione più liquida.
Orbene se è vero, com'è vero, che la nuova delibera ha sostituito la delibera impugnata, che dunque non può dirsi caducata ma ratificata, è altrettanto vero che ciò ha fatto perché avente il medesimo contenuto ed oggetto della precedente essendo stata ivi espressamente confermata “la morosità dei che avrebbero Pt_1 dovuto versare un saldo di € 18.066,65 oltre le panali per i giorni di ritardo, le spese legali e gli interessi”.
Per questo verso, deve dunque ritenersi fondata la contestazione di nullità parziale del precetto motivata in ragione della richiesta di somme eccedenti il valore delle quote millesimali di proprietà indicate sia nel riparto che nel precetto atteso che la stessa pronuncia che ha definito l'impugnativa della delibera, poi ratificata, ha accertato (richiamandolo) la diversa misura del saldo dovuto dai condomini opponenti alla società appaltatrice a titolo di corrispettivo dell'appalto oltre penali, interessi e spese legali, non trovando giustificazione il diverso e maggiore importo di
€ 73.765,78 indicato in precetto.
Dunque poiché, secondo quanto indicato nello stesso precetto, gli opponenti sono titolari di complessivi 201,55 millesimi per entrambe le unità immobiliari in condominio nella loro contitolarità, e il credito complessivamente spettante alla creditrice nei confronti del condominio in virtù della sentenza n. 10133/2013 del Tribunale di Napoli era pari ad € 97.936,78, gli istanti risultano debitori alla data del precetto dell'importo di € 19.739,15 (€ 97.936,78 :
1.000 Mil. = € 97,936; € 97,936 x 201,55 Mil. = € 19.739,00).
In ragione di quanto esposto va, dunque, dichiarata l'inefficacia del precetto per l'importo eccedente la somma innanzi determinata di € 19.739,00.
In ordine al governo delle spese di lite va evidenziato che la società creditrice ha intimato il precetto attenendosi al piano di riparto deliberato dell'organo condominiale, fatto oggetto di impugnazione per ragioni al medesimo non imputabili, cosicché non è ravvisabile la sua soccombenza con riferimento alle motivazioni rese a sostegno dell'accoglimento della domanda, ciò che induce a ritenere sussistenti le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- 7 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e da nei confronti di Geom. iscritta al
[...] Parte_2 Controparte_1
n. 11932/2021 del R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto:
2. dichiara valido ed efficace l'atto di precetto opposto nei limiti dell'importo di € 19.739,00;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 19 giugno 2024
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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