Decreto cautelare 7 maggio 2021
Ordinanza cautelare 3 giugno 2021
Ordinanza collegiale 16 settembre 2021
Sentenza 5 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/04/2023, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 02126/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01961/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1961 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Marciano, Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 106 - Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Gomez D'Ayala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento:
a) del provvedimento di esclusione del 12.03.2021 con il quale è stata comunicata la non ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Amministrativo, di cui il 50% dei posti riservati al personale interno ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, indetto con deliberazione n. 1128 del 28 dicembre 2017 dall'ASL NA 1, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, al quale è stato ammesso a sostenere la prova pratica;
b) del verbale n. 21 del 29.01.2021 e dell'allegata Scheda di Valutazione A/47 della Commissione Esaminatrice nel quale viene riportato l'esito negativo della prova scritta del ricorrente, conosciuto a mezzo nota via PEC del 28.04.2021 nonché dei Verbali n. 1 del 25.6.19 e n. 2 del 8.10.19;
c) del verbale n. 25 del 02.03.2021 e dell'allegato B della Commissione Esaminatrice con il quale veniva approvata la griglia finale dei candidati ammesse e non ammessi alla prova orale;
d) dell'avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Amministrativo, di cui il 50% dei posti riservati al personale interno ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, indetto con deliberazione n. 1128 del 28 dicembre 2017 dall'ASL NA 1, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018;
e) nonché di tutti gli atti precedenti e conseguenti ed in ogni caso connessi a quelli impugnati, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della sua conoscenza;
NONCHE' per l'accertamento
del ricorrente a partecipare alla prova orale relativa al concorso in questione e fissata per i giorni dal 10.05.2021 al 12.05.2021 o in diversa data che Codesto Ill.mo Tribunale vorrà fissare.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7/7/2021:
Per l'annullamento, previa sospensione
a) del provvedimento adottato dal Direttore Generale n. 664 del 14 maggio 2021recante: “Approvazione atti e nomina vincitori del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n° 4 posti di Dirigente Amministrativo” di cui il 50% dei posti riservato al personale interno ex art. 52, co. 1 bis del D.Lgs. 165/2001” nonché della graduatoria di merito Allegato A) e l'elenco dei vincitori riportati rispettivamente nelle colonne A) e B) della Delibera adottata in virtù concorso pubblico indetto con deliberazione n. 1128 del 28 dicembre 2017 dall'ASL NA 1, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, al quale il ricorrente è stato ammesso a sostenere la prova pratica;
NONCHÉ
a reitera di tutti i provvedimenti già gravati nel ricorso principale:
b) verbale n. 21 del 29.01.2021 e dell'allegata Scheda di Valutazione A/47 della Commissione Esaminatrice nel quale viene riportato l'esito negativo della prova scritta del ricorrente, conosciuto a mezzo nota via PEC del 28.04.2021 nonché dei Verbali n. 1 del 25.6.19 e n. 2 del 8.10.19 già impugnata con il ricorso principale;
c) verbale n. 25 del 02.03.2021 e dell'allegato B della Commissione Esaminatrice con il quale veniva approvata la griglia finale dei candidati ammesse e non ammessi alla prova orale; già impugnato con il ricorso principale;
d) avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Amministrativo, di cui il 50% dei posti riservati al personale interno ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, indetto con deliberazione n. 1128 del 28 dicembre 2017 dall'ASL NA 1, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018; già impugnato con il ricorso principale;
e) nonché di tutti gli atti precedenti e conseguenti ed in ogni caso connessi a quelli impugnati, e non ancora prodotti in giudizio nonostante l'ordinanza n. 1045/2021 del 03.06.2021, con espressa riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito della sua conoscenza.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/8/2021:
per l'annullamento
a) Dei verbali da 1 a 30 della Commissione Esaminatrice esibiti e depositati interamente in giudizio solo in data 21.06.2021 con particolare riferimento ai verbali nn. 20 – 21 – 22 – 23 – 24 nei quali si riporta l'apertura e la valutazione dei 115 elaborati, ma principalmente il verbale n. 25 del 02.03.2021 con allegate le 115 schede di valutazione ed il relativo allegato B “griglia di valutazione finale”;
b) Per quanto di competenza e per connessione al giudizio dei n. 115 compiti esibiti e depositati con annesse schede di valutazione riportate nel verbale n. 25 sopra richiamato interamente in giudizio solo in data 21.06.2021;
NONCHÉ
a reitera di tutti i provvedimenti già gravati nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti:
1) del provvedimento adottato dal Direttore Generale n. 664 del 14 maggio 2021recante: “Approvazione atti e nomina vincitori del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n° 4 posti di Dirigente Amministrativo” di cui il 50% dei posti riservato al personale interno ex art. 52, co. 1 bis del D.Lgs. 165/2001” nonché della graduatoria di merito Allegato A) e l'elenco dei vincitori riportati rispettivamente nelle colonne A) e B) della Delibera adottata in virtù concorso pubblico indetto con deliberazione n. 1128 del 28 dicembre 2017 dall'ASL NA 1, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, al quale il ricorrente è stato ammesso a sostenere la prova pratica;
2) verbale n. 21 del 29.01.2021 e dell'allegata Scheda di Valutazione A/47 della Commissione Esaminatrice nel quale viene riportato l'esito negativo della prova scritta del ricorrente, conosciuto a mezzo nota via PEC del 28.04.2021 nonché dei Verbali n. 1 del 25.6.19 e n. 2 del 8.10.19 già impugnata con il ricorso principale;
3) verbale n. 25 del 02.03.2021 e dell'allegato B della Commissione Esaminatrice con il quale veniva approvata la griglia finale dei candidati ammesse e non ammessi alla prova orale; già impugnato con il ricorso principale;
4) avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Amministrativo, di cui il 50% dei posti riservati al personale interno ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, indetto con deliberazione n. 1128 del 28 dicembre 2017 dall'ASL NA 1, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018; già impugnato con il ricorso principale;
5) nonché di tutti gli atti precedenti e conseguenti ed in ogni caso connessi a quelli impugnati, e non ancora prodotti in giudizio nonostante l'ordinanza n. 1045/2021 del 03.06.2021, con espressa riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito della sua conoscenza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 106 - Napoli 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente ha dedotto in fatto le seguenti circostanze:
- di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Amministrativo, di cui il 50% dei posti riservati al personale interno ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, indetto con deliberazione n. 1128 del 28 dicembre 2017 dall’ASL NA 1, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, al quale è stato ammesso a sostenere la prova pratica;
- la selezione era stata articolata innanzitutto nell’espletamento di tre prove con l’assegnazione complessiva di massimo 80 punti, nonché in una successiva fase dedicata alla valutazione dei titoli presentati, all’esito della quale sarebbero stati attribuiti i restanti 20 punti, per complessivi 100 punti conseguibili;
- dopo aver superato la prova scritta, il ricorrente era stata convocato per sostenere la prova tecnico-pratica avente ad oggetto la predisposizione di un atto amministrativo;
- nel dettaglio, la prova era consistita nella redazione di una proposta di deliberazione avente ad oggetto: “affidamento di un incarico di Direttore di struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione di urgenza del P.O. Ospedale del Mare”, richiedendosi altresì al candidato, in applicazione della normativa vigente, la descrizione di tutte le fasi della procedura svolta, partendo dall'avviso pubblico di selezione;
- non avendo superato la predetta prova in ragione dell’insufficiente punteggio riportato (18/30 a fronte della soglia di punti 21 fissata al fine di conseguire la sufficienza), ostesi parzialmente gli atti della procedura richiesti alla resistente azienda, il ricorrente aveva contestato il punteggio attribuitogli in applicazione dei criteri di giudizio previamente fissati.
Con il presente gravame, il ricorrente è insorto avverso la surriferita valutazione adducendo l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la commissione valutatrice sotto il profilo dell’irragionevolezza e della manifesta illogicità.
In particolare, secondo il ricorrente, stante la loro generica indicazione, avrebbe dovuto ritenersi del tutto mancata l’indispensabile e compiuta predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove dei candidati, da operarsi o nel bando ovvero, successivamente, da parte della Commissione esaminatrice in appositi verbali da redigersi prima dell’esame o dello svolgimento delle prove.
La valutazione espressa dalla Commissione, inoltre, non sarebbe coerente rispetto ai criteri di valutazione dalla medesima stabiliti, oltre ad essere manifestamente irragionevole, non avendo ritenuto sufficiente l’elaborato redatto dal ricorrente sebbene lo stesso, per struttura, sviluppo logico e contenuto, fosse fondamentalmente sovrapponibile ad una recente delibera, avente il medesimo oggetto, formalmente adottata dalla stessa Amministrazione indicente.
In secondo luogo, i criteri predeterminati non consentivano di ritenere congruamente motivato il giudizio sintetico espresso con riferimento al suo elaborato, non essendo stati determinati in modo preciso ed analitico, attesa l’omessa indicazione delle modalità di attribuzione del punteggio spettante a ciascun candidato.
Infine, ha censurato la contestata motivazione poiché, da un lato, la genericità dei criteri di valutazione enunciati dalla Commissione aveva determinato l’insufficienza del solo voto numerico attribuito al candidato e, dall’altro, il contenuto tempo impiegato per la correzione dimostrava la superficialità e l’inadeguatezza di quest’ultima.
Si è costituita in resistenza l’azienda ospedaliera, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, atteso che gli articolati motivi attenevano al merito di scelte tecnico-discrezionali, in quanto le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici costituiscono l’espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sarebbero sindacabili dal giudice amministrativo se non nel caso, nella specie non ricorrente, in cui sussistano elementi idonei a evidenziare un chiaro sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi.
Con il gravame aggiuntivo depositato in data 7 luglio 2021, il ricorrente ha impugnato la deliberazione del provvedimento adottato dal Direttore Generale n. 664 del 14 maggio 2021 recante: “Approvazione atti e nomina vincitori del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n° 4 posti di Dirigente Amministrativo, di cui il 50% dei posti riservato al personale interno ex art. 52, co. 1 bis del D. Lgs. 165/2001” nonché l’approvata graduatoria di merito.
A tal fine, il ricorrente ha proposto le medesime censure articolate con il ricorso introduttivo.
Respinta la domanda cautelare con l’ordinanza collegiale n. 1046/2021, previo scambio di memorie conclusionali, la causa è stata riservata in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 21 marzo 2022.
2.- Il ricorso introduttivo e i proposti motivi aggiunti, volti a far valere l’invalidità derivata dell’approvata graduatoria finale, sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
3.- Osserva il Collegio come l’intera impostazione ricorsuale sia volta a contestare nel merito la valutazione conseguita dal ricorrente con riguardo alla sostenuta prova concorsuale, mediante una diffusa confutazione della legittimità dei voti attribuiti dalla Commissione all’elaborato corretto, lamentando sia un’illogica applicazione dei predeterminati criteri di valutazione, sia una palese errata valutazione dell’elaborato, nonostante quest’ultimo rispondesse ai canoni della correttezza e dell’esaustività con riguardo allo schema di trattazione, ai riferimenti normativi ed alla condivisibilità della soluzione adottata.
Il Collegio, in accordo con l'univoco orientamento giurisprudenziale in materia, preliminarmente osserva che le valutazioni espresse dalle commissioni di esame in merito alle prove di concorso – nonostante siano qualificabili come analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi - costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5742/2017).
Il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene, dunque, alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove i predetti profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 172 del 2006; TAR Lazio, sez. I, 6 settembre 2013, n. 4626).
Conseguentemente il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore - neppure avvalendosi, come richiesto dalla ricorrente, di specifici strumenti istruttori (verificazione o consulenza tecnica) - e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della abnormità logica, vizio la cui sostanza non può comunque essere confusa con l'adeguatezza della motivazione (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 705/2018; Consiglio di Stato, sez. IV, 18/06/2019, n. 4127).
Per tale ragione, il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, sicché deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell'elaborato, atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione medesima una - preclusa - cognizione del merito della questione.
Per quel che attiene alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, poi, occorre premettere come la giurisprudenza amministrativa sia unanime nel ritenere che tale attività rientri a pieno titolo in quell'ampia discrezionalità riservata alla Commissione esaminatrice, con conseguente sottrazione di ogni relativa determinazione al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nel caso di specie non rinvenibili (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 febbraio 2010, n. 835 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I Quater, 30 gennaio 2018, n. 1085).
4.- Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, il Collegio, nell'esprimersi - entro i consentiti limiti di relativa sindacabilità - sul giudizio reso sulla prova pratica redatta dal ricorrente, ritiene non sia ravvisabile un'effettiva manifesta irragionevolezza e arbitrarietà delle determinazioni assunte dall'amministrazione resistente nell'ambito della contestata procedura concorsuale, dovendosi concludere nel senso che le censure formulate in ricorso e la documentazione prodotta in atti non consentano di individuare con assoluta immediatezza alcun elemento a sostegno del lamentato eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errore, manifesta abnormità, disparità di trattamento, discriminatorietà e travisamento dei presupposti di fatto.
Ciò posto, risulta in atti che i criteri con cui procedere alla valutazione comparativa dei candidati sono stati puntualmente determinati dalla commissione giudicatrice nella seduta del 25 giugno 2019, come da relativo verbale n. 1, così individuandoli: “1. aderenza dell'elaborato rispetto all'argomento oggetto della prova; 2. esaustività e completezza dei contenuti rispetto all'argomento oggetto della prova; 3. capacita espositiva e di sintesi degli argomenti trattati”.
Ebbene, il Collegio è dell'avviso che alcuna omissione nella predeterminazione di tali criteri di valutazione sia possibile riscontrare nell'operato della Commissione giudicatrice, apparendo gli stessi sia adeguatamente pertinenti e coerenti al fine di accertare la preparazione richiesta per il superamento della prova pratica di un concorso selettivo come quello in esame, sia sufficientemente esaurienti nel delineare il livello di adeguatezza richiesto agli elaborati.
Si aggiunga che la previa individuazione dei citati parametri valutativi rende superflua la predisposizione di una griglia volta a chiarire il significato del giudizio attribuito (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4746/2018), tenuto anche conto dell'indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui le regole valutative delle prove scritte, in particolare, per quanto riguarda i concorsi che richiedono un'elevata specializzazione, non necessitano di particolare analiticità e devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità, non essendo sempre possibile predeterminare a priori la gamma delle soluzioni a ciascuna questione che potrebbero risultare suscettibili di positiva delibazione (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4432/2019; Sez. IV, n. 3619/2012).
Sotto distinto profilo, la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice è attività idonea a rendere intelligibile il processo logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove pratiche e rende congruo, ai fini della motivazione, il giudizio finale sinteticamente espresso con la valutazione di "insufficienza", senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1568/2021; Sez. IV, n. 5410/2009).
Attesa, dunque, la definizione puntuale dei criteri di massima con cui procedere alla valutazione degli elaborati redatti dai candidati, l'espressione del giudizio valutativo a mezzo del solo voto numerico (e non anche di un giudizio sintetico), appare pienamente legittima in ossequio a quanto stabilito nel relativo bando di concorso.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui il voto numerico attribuito dalla competente Commissione esaminatrice alle prove di un concorso pubblico sia in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale espresso dalla Commissione stessa, contenendo in sé una sufficiente motivazione, idonea, oltre a soddisfare il principio di economicità amministrativa, a dar conto del grado di idoneità o inidoneità riscontrato senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, nonché ad assicurare la necessaria chiarezza e graduazione (a seconda del parametro numerico attribuito al candidato) delle valutazioni compiute nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla Commissione i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove (in tal senso, ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 11164/2018 e Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5407/2015 nonché Corte Costituzionale, sentenze 30 gennaio 2009, n. 20 e 15 giugno 2011, n. 175).
Una siffatta significatività delle espressioni numeriche del voto è stata, inoltre, ribadita anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 settembre 2017, n. 7, ove si è, infatti, chiarito come la soddisfazione del profilo della sufficienza motivazionale richieda una "prefissazione" da parte della Commissione esaminatrice dei "criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto", nel convincimento che, dunque, il voto numerico costituisca espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espressa dalla Commissione di un concorso pubblico, che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'art. 3 della l. n. 241/1990 e, più in generale, dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Alla luce delle svolte osservazioni, il sindacato sostanzialmente di merito (quanto all'adeguatezza delle valutazioni effettuate) chiesto dalla parte ricorrente non può essere espletato poiché i criteri, valutati adeguatamente e ragionevolmente predeterminati dalla commissione di concorso, sono espressione di una discrezionalità d'ordine tecnico correttamente esercitata e, per sua natura, infungibile, non potendo essere né sostituiti, né surrogati da altri accertamenti di organi diversi ovvero eseguiti in relazione a parametri differenti da quelli contemplati dalla normativa di riferimento (fra molte, C.d.S., II, n. 1160/2022).
Deve, infatti, ritenersi infondata una censura che, al pari di quelle articolate dal ricorrente, miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell'elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una - preclusa - cognizione del merito della questione.
In sostanza, le doglianze proposte dal ricorrente hanno inteso sostenere che il suo secondo elaborato scritto non rivelasse alcun profilo suscettibile di indurre una valutazione di inidoneità, per cui la valutazione della Commissione sarebbe viziata da eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dei criteri valutati, violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, disparità di trattamento.
Così argomentando, tuttavia, appare evidente come le censure allegate sono in definitiva volte a richiedere al Giudice amministrativo di reiterare l'iter valutativo della Commissione in ordine alla sua seconda prova scritta.
In proposito, il Collegio ritiene che ciò che viene richiesto al Giudice amministrativo sia una rivalutazione della seconda prova scritta, al fine di pervenire ad una diversa attribuzione del punteggio; questa tipologia di sindacato, per costante indirizzo giurisprudenziale, non può essere svolta dall'adito Giudice, poiché si tratterebbe di entrare pienamente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell'organo appositamente nominato dall'amministrazione, cui è riservata la valutazione circa la preparazione e l’idoneità rispetto ai posti da ricoprire dei candidati, sulla base di conoscenze tecnico-specialistiche all'esito dell'espletamento dell'intera procedura concorsuale, articolata in varie fasi e prove, in cui la preparazione dei candidati viene vagliata sotto plurimi punti di vista.
A ben guardare, in realtà, ciò di cui il ricorrente si duole, e che costituisce, in definitiva, il proprium della sua impugnativa, è l'estrema scarsezza del voto attribuitogli (di soli 18/30), quasi a voler sostenere che tale bassissima valutazione dovesse, di per sé, essere sintomatica di un uso sviato del potere, da parte della Commissione; ma così, evidentemente, non è, giacché - in assenza di diversi e pregnanti elementi di valutazione, che non sono stati affatto offerti, in giudizio - è presumibile ritenere che un voto, lontano dalla sufficienza, non possa che rispecchiare il correlativo andamento della prova, caratterizzata, con ogni verosimiglianza, da incompletezze contenutistiche e limiti espositivi.
Muovendo dalla medesima prospettiva, non condurrebbe a miglior sorte neppure la perorata argomentazione censoria, volta a ravvisare l’illogicità della valutazione attribuita all’elaborato redatto, giudicato insufficiente nonostante la sua formale sovrapponibilità con il contenuto di una delibera ufficiale assunta dall’amministrazione indicente la procedura selettiva in esame con riguardo ad una fattispecie analoga.
Invero, al di là della stessa teorica proponibilità della doglianza, ne rileva il Collegio la intrinseca inconsistenza, in quanto l’impostazione "comparatistica" sostenuta dall'istante è viziata sotto un duplice profilo: da un lato, utilizza come tertium comparationis non l’elaborato di altro candidato ritenuto idoneo, ma un atto ufficiale della stessa ASL indicente; dall’altro, non considera che la valutazione che la commissione era chiamata a svolgere non poteva arrestarsi alla mera correttezza formale dell’elaborato, dovendosi per contro attendere alla necessità di considerare l'intero percorso logico-giuridico seguito da ciascun candidato nella prova presa a confronto e, comunque, un giudizio di mera sovrapponibilità formale tra l’atto richiamato e l’elaborato giudicato inidoneo non servirebbe a sanare gli errori in cui è incorso comunque il ricorrente che tale errore lamenta (TAR Lazio, Sez. I, 5.6.17, n. 6522; 6.10.16, n. 5945 e 10.11.15, n. 12704). Sono, invero, principi ampiamente consolidati in giurisprudenza quelli secondo cui:
a) come la costante giurisprudenza ha ritenuto di affermare decidendo su analoghe controversie, in termini del tutto condivisibili, "l'opinabilità delle questioni giuridiche sottese ai quesiti, spesso articolati e complessi, che connotano le prove d'esame impedisce di esaminarle come se si trattasse di domande rispetto alle quali la Commissione sarebbe chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite, laddove invece il giudizio sulle soluzioni offerte dal candidato è spesso condizionato in modo determinante dal percorso logico e dalle argomentazioni che le sostengono, nell'ambito di una più generale valutazione sulla completezza e la logica interna dell'elaborato" (C.d.S n. 3855/2011);
b) sono inammissibili verificazioni o consulenze tecniche, come pretenderebbe il ricorrente, in quanto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, apporti valutativi di tal genere sono sostanzialmente irrilevanti al fine di confutare il giudizio della commissione; spetta in via esclusiva a quest' ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico (che nella fattispecie il Collegio non rileva), non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia in discussione (per tutte Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 859; sez. IV, 17 aprile 2009, n. 1853; sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110; sez. IV, 8 febbraio 2017, n. 558).
Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, il Collegio, nell'esprimersi - entro i consentiti limiti di relativa sindacabilità - sul giudizio reso sulla prova pratica del ricorrente, mediante l'attribuzione del punteggio di 18/30, ritiene non sia ravvisabile un'effettiva manifesta irragionevolezza e arbitrarietà delle determinazioni assunte dall'amministrazione resistente nell'ambito della contestata procedura concorsuale.
Pertanto, deve concludersi nel senso che le censure formulate in ricorso e la documentazione prodotta in atti non consentano di individuare con assoluta immediatezza alcun elemento a sostegno del lamentato eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errore, manifesta abnormità, disparità di trattamento.
Non persuade, infine, l'ulteriore argomentazione riferita alla presunta superficialità o inesistenza di una reale attività di valutazione dei candidati, quale si desumerebbe dall'insufficienza del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove.
Secondo consolidato indirizzo pretorio (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 454/2021 e n. 5947/2013), non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati. Infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti ed inoltre non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati.
In definitiva, il ricorso ed i proposti motivi aggiunti devono essere respinti.
5.- La peculiare natura degli interessi sottesi e gli indubbi limiti, come sopra rimarcati, al sindacato giurisdizionale nella materia de qua, non sempre agevolmente perimetrabili, inducono a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e suoi proposti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.