Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/03/2026, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13792/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13792 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Alessandrini, elettivamente domiciliata in Roma in Via dei Prati Fiscali 221 presso lo studio del difensore e con domicilio digitale presso l’indirizzo pec come da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec come da registri di giustizia;
Ater - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Bravi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci de Calboli n.20/E presso l’Avvocatura dell’ente e con domicilio digitale presso l’indirizzo pec come da registri di giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. QC/2190/2025 del 23.07.2025 prot. QC/103922/2025 del 23.07.2025 emessa dal Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative - Direzione edilizia residenziale pubblica (ERP) notificata in data 3.09.2025 con A.R con la quale respingeva l’istanza di assegnazione in regolarizzazione, presentata dalla sig.ra FI, ai sensi dell’art. 22 della l.r. 1/2020, relativamente all’immobile sito in Via Donna 2 Olimpia n. 30 Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Ater di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il cons. NA AR VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 29 ottobre 2025 (dep. 11/11) la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale, meglio descritta in epigrafe, con la quale Roma Capitale ha respinto l’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 1/2020, in quanto l’ingresso nell’alloggio si configurerebbe come illegittima cessione ai sensi dell’art. 22, comma 147, l.r. 1/2020.
La ricorrente premette di occupare l’alloggio dal 1° gennaio 2010 insieme ai tre figli minori e che per due anni ha convissuto con il sig. -OMISSIS- (come risulterebbe dal censimento Ater del 2012). Rappresenta inoltre che in capo al sig. -OMISSIS- non vi sia stato alcun provvedimento di decadenza né che vi sia stata alcun a cessione a favore dell’odierna ricorrente.
Avverso il provvedimento articola poi i seguenti motivi di doglianza:
1) “Violazione degli artt. 10, 10 bis l. 241/90 – Violazione di legge per mancata applicazione all’art. 22 comma 140 della legge regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 – Violazione del giusto procedimento ex artt. 2, 5, 25, 26 e 27 l.r. 30/2002”: la ricorrente avrebbe convissuto con il legittimo assegnatario, sig. -OMISSIS-, dal gennaio 2010 al novembre 2011, e nessuna cessione illegittima di sarebbe verificata. Il diniego gravato determinerebbe un danno grave ed irreparabile al diritto all’abitazione, riconosciuto come bisogno primario. L’Amministrazione non è entrata nel merito delle osservazioni formulate dal privato a seguito del preavviso di rigetto;
2) “Violazione dell’art 22 comma 147 L. 1/2000”: non è stato emesso alcun provvedimento di decadenza nei confronti del sig. -OMISSIS-, legittimo assegnatario, il quale ha regolarmente abitato l’immobile fino al novembre 2011, circostanza che sconfessa quanto dichiarato dall’ente gestore secondo cui “poco dopo l’ingresso nell’alloggio della S.V., l’assegnatario subentrante -OMISSIS- -OMISSIS- ha trasferito la residenza altrove, configurandosi quindi un caso di illegittima cessione (L.R. 1/2020 art. 22 comma 147”.
Il 12 novembre 2025 si è costituito l’Ater di Roma con memoria di stile.
Il 17 novembre 2025 si è costituita anche Roma Capitale in resistenza con atto formale seguito, il 20 novembre 2025, da una memoria con cui resiste nel merito delle doglianze.
Il 21 novembre 2025 anche l’Ater di Roma resiste nel merito delle doglianze.
Con memoria, depositata il 14 gennaio 2026, la ricorrente insiste nelle proprie difese.
Il 23 gennaio 2026 Roma Capitale reitera il contenuto della memoria già depositata.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Oggetto del gravame è il provvedimento con cui Roma Capitale, facendo proprie le conclusioni dell’Ater, incaricata dell’istruttoria, ha respinto la richiesta di regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio ricorrendo la circostanza ostativa di cui all’art. 22, comma 147, l.r. 1/2020.
2. 2. L’art. 22, comma 140, della citata legge regionale 1/20, ai sensi del quale la ricorrente ha presentato domanda, recita:
“In deroga all’articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, nei confronti di coloro che alla data del 23 maggio 2014, data di entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80, occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni dispongono, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio”.
L’articolo 15 della legge regionale 12/99, le cui previsioni sono derogate, a sua volta prevede:
- la perseguibilità a querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, di colui che occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo;
- la decadenza dall’assegnazione e la sanzione pecuniaria di colui che cede a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo e di chi fruisce dell’alloggio medesimo.
Il comma 141, per i requisiti rinvia all’art. 11, comma 1, della l.r. 12/1999, lettere a), b) c), d) e f), quest’ultima lettera limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato.
Resta così escluso dai requisiti per la regolarizzazione il caso della “occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4”.
Alla luce della sopra riportata previsione si pone un problema di coordinamento delle previsioni di cui al comma 140 con il comma 147 dell’art. 22 l. 1/2020 che ha trovato applicazione del caso in esame nel fondare il rigetto della domanda di regolarizzazione.
Il comma 147 citato prevede infatti che «Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo alla regolarizzazione contrattuale, ovvero all’acquisto dell’immobile».
Come deciso in un analogo precedente di questa Sezione (v. sent. 16153/24), benché riferito alla sanatoria del 2006 e premesso che la sanatoria di cui alla legge 27/2006 conteneva una disposizione del tutto sovrapponibile a quella di cui al comma 147 dell’art. 22, l. 1/2020: “secondo un indirizzo del Giudice d’appello (Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2014, n. 4422 …) la disposizione del comma 5 dell’art. 53 [della legge reg. 27/2006] “ribadisce quanto già previsto in generale dall’art. 15 l. n. 12/1999 […]. I commi 2 e 3 di quest’ultima, infatti, comminano la decadenza, rispettivamente, all’assegnatario cedente ed al cessionario del godimento di un alloggio popolare”; tuttavia, “la medesima pari causa turpitudinis non è estensibile ad una norma che intenda sanare per il passato situazioni di illegalità, regolarizzando a titolo oneroso la condicio accipientis, quale quella [art. 53, co. 1, l.r. n. 27/2006] della cui applicazione si discute nel presente giudizio”.
Questa conclusione trova conferma, in particolare, nel comma 1 dello stesso art. 53 della l.r. n. 27/2006, che prevede un’espressa deroga al richiamato articolo 15 della l.r. n. 12/1999 nei confronti di coloro i quali “alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica”: per questi ultimi, appunto, “in deroga […] all’art. 15 della l.r. 12/1999” [oltreché all’articolo 11, comma 1, lett. f della stessa legge, nell’iniziale formulazione della norma] il comune dispone, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio”.
Dal tenore letterale del comma 1 dell’art. 53 l.r. 27/2006 appena riportato si desume cioè come il legislatore, per la definizione delle domande di sanatoria di cui alla l.r. n. 27/2006, abbia individuato quale discrimen la data del 20 novembre 2006 (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 16 febbraio 2022, n. 1884), così escludendo - ai fini della regolarizzazione - sia la rilevanza di eventuali occupazioni che abbiano avuto inizio successivamente a tale data (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2018, n. 4291) sia la possibilità di applicare la deroga al menzionato art. 15 l.r. n. 12/1999 per le cessioni avvenute dopo la medesima data.
In altri termini, ai soggetti che, pure in possesso alla data del 20 novembre 2006 dei requisiti per la sanatoria, fossero stati eventualmente interessati - successivamente a tale data - da una illegittima cessione, tornerebbe ad applicarsi la disciplina dei commi 2 e 3 dell’art. 15 l.r. n. 12/1999, siccome “integrata” dal comma 5 dell’art. 53 l.r. n. 27/2006 (nella formulazione applicabile ratione temporis), con la conseguenza che la cessione in questione opererebbe quale elemento ostativo per il cessionario al godimento del bene e alla regolarizzazione della relativa posizione amministrativa”.
3. Applicando alle previsioni di cui all’art. 22, commi 140 e 147 della legge 1/2020 il medesimo criterio interpretativo adottato dal Tribunale per le previsioni di cui all’art. 53 commi 1 e 5 della legge 27/2006, ed atteso che l’asserita cessione illegittima nel caso sub judice sarebbe avvenuta anteriormente alla data del 23 maggio 2014, nulla osta alla regolarizzazione a favore della sig.ra FI dell’occupazione sine titulo decorrente da tale data.
Sulla base di quanto argomentato la causa ostativa di cui al comma 147 citato opererebbe solo nel caso in cui la cessione dell’alloggio fosse avvenuta in data successiva al 23 maggio 2014, mentre è lo stesso Comune ad attestare che il sig. -OMISSIS- in data 11/11/2010 ha spostato la propria residenza in via-OMISSIS-da via di -OMISSIS- (vedi certificato dell’anagrafe all. 2 della memoria dep. 21/11/25 del Comune).
4. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 22, co. 140 della legge regionale 1/2020 ed errata applicazione del comma 147 dell’art. 22 della legge 1/2020 e per l’effetto, va annullato il provvedimento di rigetto qui gravato.
5. Le spese di lite, attese le oscillazioni della giurisprudenza sulla questione trattata (v. Tar Lazio V stralcio 17431/23 e II 2594/2014), possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e l’ubicazione dell’immobile di cui si tratta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AR VE, Presidente FF, Estensore
NAlisa Tricarico, Referendario
Francesca Sbarra, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA AR VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.