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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 1020/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Evo Parte_1
LO e MA RA Paradas;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in personale del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in
[...] virtù di procura generali alle liti per Notaio di Roma del 25.10.22, Persona_1 dall'avv. Raffaele Esposito;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.07.2025 il ricorrente, premesso di aver subito un incidente stradale in data 06/08/2021 mentre rientrava a casa dal lavoro, chiedeva che venisse accertata la sussistenza di un infortunio in itinere e che l' venisse condannato al pagamento della CP_1 rendita spettante in considerazione dei danni riportati a seguito del sinistro stradale.
1.1. L' , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il CP_1 rigetto;
evidenziava, in particolare, che l'infortunio si era verificato a causa dell'abuso di
1 alcolici da parte del ricorrente che, in un tratto di strada rettilineo, con condizioni stradali e meteorologiche perfette, aveva improvvisamente perso il controllo della propria autovettura, invadendo l'opposta corsia di marcia ed impattando contro un veicolo proveniente in senso contrario, che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente, dipendente del centro riabilitativo San Rocco S.r.l., il 6/8/2021, durante il tragitto di rientro dal lavoro a casa, ha subito un incidente stradale mentre era alla guida della propria autovettura. A seguito del sinistro il ricorrente è stato trasportato presso l'Ospedale
“SS. Annunziata” di Chieti, ricoverato nel reparto di terapia intensiva, con diagnosi di
“politrauma in incidente della strada”, e sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della frattura del femore sinistro nonché ad altro intervento per la dissezione della carotide destra
(doc. 19 ric.). Il ricorrente è stato poi trasferito presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, dove
è stato sottoposto ad intervento di duplice stabilizzazione del rachide dorsale e dimesso a novembre 2021.
2.2. Il ricorrente deduce in questa sede di aver diritto all'indennità per inabilità temporanea e alla rendita per danno biologico in misura pari all'80%, per essersi il sinistro verificato durante il tragitto per rientrare a casa dal lavoro.
L'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 prevede: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di
2 utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
2.3. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'"infortunio in itinere" assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 16282/2005). Si è poi affermato con specifico riferimento agli incidenti stradali che
“in tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (Cass. civ. sez. lav. ord. n. 3292/2015; nello stesso senso Cass. n. 5525/2004 e Cass. n. 11885/2003).
2.4. Nella specie l'infortunio si è verificato per la violazione di una norma fondamentale del codice della strada. Il sig. infatti, ha invaso la corsia opposta al suo senso di Parte_1 marcia, andando a scontrarsi frontalmente con il veicolo che percorreva la suddetta corsia
(doc. 6 ). Il ricorrente ha inoltre violato l'art. 186, comma 2, in quanto ha guidato in CP_1 stato di ebbrezza con un tasso di alcolemia superiore a 0,80, come si evince dagli esami di laboratorio eseguiti presso l'Ospedale di Chieti (doc. 6 ). I Carabinieri della Stazione di CP_1
Torino di Sangro hanno accertato che la responsabilità per il sinistro stradale è ascrivibile in via esclusiva al ricorrente, che con la sua manovra di invasione della corsia opposta ha cagionato un urto frontale con altra autovettura (doc. 6 ). Il procedimento penale per il CP_1 reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) si è concluso con una archiviazione unicamente per la
3 CP_ mancanza di querela da parte delle persone offese (doc. 7 . Al ricorrente è stata sospesa la patente di guida per la durata di 8 mesi per la guida in stato di ebbrezza (doc. 10 ). CP_1
Tale provvedimento non risulta impugnato, così come non risulta esservi alcuna tempestiva contestazione o impugnazione degli esiti del test alcolemico al quale è stato sottoposto il ricorrente subito dopo l'incidente stradale del 6 agosto 2021. Né è stato specificato nel presente giudizio per quale motivo il test non sarebbe attendibile o sarebbe erroneo. Al di là della questione relativa alla possibilità di delegare al personale sanitario l'avvertimento relativo alla facoltà di farsi assistere da un avvocato, questione meramente formale che incide unicamente sulla utilizzabilità dell'esito dell'accertamento in sede penale, deve rilevarsi che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 50973 del
05/07/2017); il tutto in riferimento al dato per cui il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento” (Cass. pen., sent. n. 19862/2025).
Nel caso di specie il ricorrente non ha né allegato né provato circostanze idonee a privare di valenza dimostrativa le analisi condotte dal personale sanitario e dalle quali è risultato un tasso alcolemico di 0,91. Né vi sono elementi sufficienti per affermare che il ricorrente abbia avuto un malore mentre era alla guida, se non il fatto che egli all'improvviso ha invaso la corsia opposta al senso di marcia, condotta, tuttavia, del tutto compatibile con l'alterazione fisica determinata dall'uso di sostanze alcoliche, che potrebbe aver determinato la perdita di controllo durante la guida del veicolo. In particolare, di tale malore non vi è alcuna traccia negli accertamenti sanitari eseguiti in ospedale subito dopo il sinistro, sicché nessun elemento utile potrebbe trarsi neppure dalla prova testimoniale richiesta. L'accertamento in ordine alla sussistenza di un malore deve fondarsi su dati medici e scientifici acquisiti nell'immediatezza del fatto, che nella specie difettano totalmente, e non su valutazioni o supposizioni di testimoni.
4 2.5. Pertanto, a fronte di una grave violazione da parte del ricorrente di norme fondamentali del codice della strada, che prescrivono di non invadere la corsia di marcia opposta e di non mettersi alla guida in stato di ebbrezza, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio da parte dell' . La condotta gravemente imprudente da parte del ricorrente, infatti, ha CP_1 interrotto il nesso di causalità tra danno e attività lavorativa.
***
3. Le conclusioni che precedono portano al rigetto del ricorso.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza di valore indeterminabile non inferiore a € 26.000,01-scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 valore medio con riduzione del 50%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € CP_1
4.636,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed oneri riflessi, in sostituzione di Iva e CPA, nella misura del 23,81%.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 19/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 1020/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Evo Parte_1
LO e MA RA Paradas;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in personale del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in
[...] virtù di procura generali alle liti per Notaio di Roma del 25.10.22, Persona_1 dall'avv. Raffaele Esposito;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.07.2025 il ricorrente, premesso di aver subito un incidente stradale in data 06/08/2021 mentre rientrava a casa dal lavoro, chiedeva che venisse accertata la sussistenza di un infortunio in itinere e che l' venisse condannato al pagamento della CP_1 rendita spettante in considerazione dei danni riportati a seguito del sinistro stradale.
1.1. L' , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il CP_1 rigetto;
evidenziava, in particolare, che l'infortunio si era verificato a causa dell'abuso di
1 alcolici da parte del ricorrente che, in un tratto di strada rettilineo, con condizioni stradali e meteorologiche perfette, aveva improvvisamente perso il controllo della propria autovettura, invadendo l'opposta corsia di marcia ed impattando contro un veicolo proveniente in senso contrario, che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente, dipendente del centro riabilitativo San Rocco S.r.l., il 6/8/2021, durante il tragitto di rientro dal lavoro a casa, ha subito un incidente stradale mentre era alla guida della propria autovettura. A seguito del sinistro il ricorrente è stato trasportato presso l'Ospedale
“SS. Annunziata” di Chieti, ricoverato nel reparto di terapia intensiva, con diagnosi di
“politrauma in incidente della strada”, e sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della frattura del femore sinistro nonché ad altro intervento per la dissezione della carotide destra
(doc. 19 ric.). Il ricorrente è stato poi trasferito presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, dove
è stato sottoposto ad intervento di duplice stabilizzazione del rachide dorsale e dimesso a novembre 2021.
2.2. Il ricorrente deduce in questa sede di aver diritto all'indennità per inabilità temporanea e alla rendita per danno biologico in misura pari all'80%, per essersi il sinistro verificato durante il tragitto per rientrare a casa dal lavoro.
L'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 prevede: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di
2 utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
2.3. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'"infortunio in itinere" assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 16282/2005). Si è poi affermato con specifico riferimento agli incidenti stradali che
“in tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (Cass. civ. sez. lav. ord. n. 3292/2015; nello stesso senso Cass. n. 5525/2004 e Cass. n. 11885/2003).
2.4. Nella specie l'infortunio si è verificato per la violazione di una norma fondamentale del codice della strada. Il sig. infatti, ha invaso la corsia opposta al suo senso di Parte_1 marcia, andando a scontrarsi frontalmente con il veicolo che percorreva la suddetta corsia
(doc. 6 ). Il ricorrente ha inoltre violato l'art. 186, comma 2, in quanto ha guidato in CP_1 stato di ebbrezza con un tasso di alcolemia superiore a 0,80, come si evince dagli esami di laboratorio eseguiti presso l'Ospedale di Chieti (doc. 6 ). I Carabinieri della Stazione di CP_1
Torino di Sangro hanno accertato che la responsabilità per il sinistro stradale è ascrivibile in via esclusiva al ricorrente, che con la sua manovra di invasione della corsia opposta ha cagionato un urto frontale con altra autovettura (doc. 6 ). Il procedimento penale per il CP_1 reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) si è concluso con una archiviazione unicamente per la
3 CP_ mancanza di querela da parte delle persone offese (doc. 7 . Al ricorrente è stata sospesa la patente di guida per la durata di 8 mesi per la guida in stato di ebbrezza (doc. 10 ). CP_1
Tale provvedimento non risulta impugnato, così come non risulta esservi alcuna tempestiva contestazione o impugnazione degli esiti del test alcolemico al quale è stato sottoposto il ricorrente subito dopo l'incidente stradale del 6 agosto 2021. Né è stato specificato nel presente giudizio per quale motivo il test non sarebbe attendibile o sarebbe erroneo. Al di là della questione relativa alla possibilità di delegare al personale sanitario l'avvertimento relativo alla facoltà di farsi assistere da un avvocato, questione meramente formale che incide unicamente sulla utilizzabilità dell'esito dell'accertamento in sede penale, deve rilevarsi che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 50973 del
05/07/2017); il tutto in riferimento al dato per cui il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento” (Cass. pen., sent. n. 19862/2025).
Nel caso di specie il ricorrente non ha né allegato né provato circostanze idonee a privare di valenza dimostrativa le analisi condotte dal personale sanitario e dalle quali è risultato un tasso alcolemico di 0,91. Né vi sono elementi sufficienti per affermare che il ricorrente abbia avuto un malore mentre era alla guida, se non il fatto che egli all'improvviso ha invaso la corsia opposta al senso di marcia, condotta, tuttavia, del tutto compatibile con l'alterazione fisica determinata dall'uso di sostanze alcoliche, che potrebbe aver determinato la perdita di controllo durante la guida del veicolo. In particolare, di tale malore non vi è alcuna traccia negli accertamenti sanitari eseguiti in ospedale subito dopo il sinistro, sicché nessun elemento utile potrebbe trarsi neppure dalla prova testimoniale richiesta. L'accertamento in ordine alla sussistenza di un malore deve fondarsi su dati medici e scientifici acquisiti nell'immediatezza del fatto, che nella specie difettano totalmente, e non su valutazioni o supposizioni di testimoni.
4 2.5. Pertanto, a fronte di una grave violazione da parte del ricorrente di norme fondamentali del codice della strada, che prescrivono di non invadere la corsia di marcia opposta e di non mettersi alla guida in stato di ebbrezza, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio da parte dell' . La condotta gravemente imprudente da parte del ricorrente, infatti, ha CP_1 interrotto il nesso di causalità tra danno e attività lavorativa.
***
3. Le conclusioni che precedono portano al rigetto del ricorso.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza di valore indeterminabile non inferiore a € 26.000,01-scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 valore medio con riduzione del 50%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € CP_1
4.636,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed oneri riflessi, in sostituzione di Iva e CPA, nella misura del 23,81%.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 19/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
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