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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 570/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza ingiunzione” e vertente
TRA
Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. A. Campanelli presso il cui studio a Monopoli in via tenente Vasco n.4 sono elettivamente domiciliati;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
P.I , rappresentata e difesa dal dirigente della sezione
[...] P.IVA_1 dott. F. Solofrizzo e dal funzionario delegato Dott. Luca Stefanelli con domicilio eletto presso il contenzioso /BR via Tor Pisana 120 Brindisi;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso del 20/02/2024, notificato in data 11/03/2024 unitamente al Decreto di Comparizione dinanzi al Tribunale di Brindisi, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione del 12/01/2024 Prot. 16549, regolarmente notificata in data 23/01/2024, con la quale il Controparte_1
– sede di Brindisi, in persona del Dirigente Dott. , ha intimato il pagamento della Controparte_2 somma complessiva di € 7.332,60, oltre spese postali per € 9,50, a causa della violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs n. 150/2012, sanzionato dall'art. 24, comma 1 del medesimo decreto in particolare, perché i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ostuni in data
01/02/2021 hanno accertato che sul terreno censito al Foglio 1 particella 43 del NCT del Comune di
Fasano, i sig.ri e sono stati trovati intenti ad eseguire lavori Parte_2 Parte_1 di diserbo su una porzione del predetto terreno, caratterizzato dalla presenza di erbe infestanti, e, in sede di accertamento, non hanno saputo esibire alcuna autorizzazione per l'uso di fitofarmaci né fornito informazioni circa l'acquisto e la provenienza dei prodotti fitosanitari utilizzati. Si è costituita in giudizio la in persona del Presidente p.t., contestando CP_1 integralmente le pretese dei ricorrenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Ha inoltre chiesto, per l'effetto, la condanna degli opponenti al pagamento della somma dovuta per le causali indicate nell'ordinanza-ingiunzione opposta, nonché al rimborso delle spese del presente giudizio, da determinarsi in via equitativa. All'udienza del 11.6.2025 sulla discussione delle parti, la causa viene decisa con sentenza e resa lettura con il contestuale deposito della motivazione. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
La controversia trae origine dal sopralluogo effettuato in data 01/02/2021, nell'ambito di un programma di controlli finalizzato a contrastare l'impiego indiscriminato di diserbanti in ambito agricolo, durante il quale i verbalizzanti hanno accertato che i sig.ri e Parte_2
sono stati trovati intenti ad eseguire lavori di diserbo su una porzione del Parte_1 terreno censito al Foglio 1 particella 43 del NCT del Comune di Fasano caratterizzato dalla presenza di erbe infestanti. L'Organo verbalizzante ha contestato che la sig.ra stava Pt_2 effettuando il diserbo mediante l'uso di una lancia di irrorazione e che sul posto si trovava anche il sig. . Parte_1
Nel corso del sopralluogo, i Carabinieri Forestali di Ostuni hanno altresì accertato la presenza sul luogo di un tino in plastica di grandi dimensioni, contenente ancora oltre 150 litri di soluzione diserbante, come desumibile dalle tacche di livello presenti all'interno del contenitore.
È stata inoltre rinvenuta una tanica da 20 litri del prodotto ” a Parte_3 base di Glifosate acido puro (30,8 g/l – 360 g/l), classificato nel gruppo G, con un contenuto residuo stimato pari a circa il 75% della capacità.
Contestualmente sono stati individuati anche una motopompa marca AXO, tubi di pescaggio, un tubo ad alta pressione e la relativa lancia utilizzata per le operazioni di irrorazione.
Infine, alla richiesta di esibire la documentazione comprovante l'autorizzazione all'impiego e alla detenzione della suddetta sostanza diserbante, i soggetti presenti non sono stati in grado di fornire alcun titolo abilitativo né di indicare elementi utili a chiarire l'origine e le modalità di approvvigionamento del prodotto fitosanitario rinvenuto.
Ciò posto, l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 150/2012 dispone testualmente:
“A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti”.
Il successivo comma 2 dello stesso articolo stabilisce che:
“I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti…”.
Gli opponenti sostengono che la violazione contestata sarebbe soltanto presunta e non effettivamente accertata, in quanto non sono state eseguite analisi di laboratorio sui campioni dei prodotti fitosanitari, come previsto dall'art. 15 della legge n. 689/1981.
Tuttavia, va precisato che la normativa non impone l'obbligo di effettuare tali analisi, ma stabilisce soltanto che, qualora vengano effettuate, l'esito debba essere comunicato all'interessato, il quale può richiedere controanalisi, i cui risultati devono, a loro volta, essere notificati.
Come sottolineato dalla dottrina e confermato dalla giurisprudenza, l'applicazione dell'art. 15 si riserva a casi particolari, in cui la natura stessa dell'illecito richiede necessariamente l'accertamento tramite analisi, rendendo impossibile una contestazione immediata.
A tal riguardo, la Suprema Corte, con ordinanza n. 12863 del 22/04/2022, ha chiarito che “quando è indispensabile ricorrere all'esame mediante analisi di campioni, la contestazione avviene necessariamente in forma differita, poiché solo a conclusione delle analisi è possibile individuare l'eventuale violazione e attribuire la responsabilità”.
Pertanto, le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 689/1981 si applicano solo in ipotesi specifiche (ad esempio, in materia di inquinamento ambientale, sicurezza alimentare, composizione dei carburanti), quando l'analisi è essenziale per la contestazione.
Nel caso di specie, dalla lettura del verbale n. 23/2021 emerge chiaramente che non ricorrono tali condizioni e che l'Organo verbalizzante ha correttamente ritenuto non necessario procedere a indagini di laboratorio sui prodotti fitosanitari rinvenuti.
Ciò posto, mentre parte resistente ha puntualmente documentato i fatti innanzi descritti attraverso la produzione di materiale fotografico (n. 5 immagini allegate al verbale n. 23/2021), che testimonia lo stato dei luoghi al momento del sopralluogo. Da tali riprese emerge in modo evidente la presenza dell'attrezzatura destinata all'impiego di prodotti fitosanitari, la disponibilità degli stessi e il loro effettivo utilizzo.
Particolarmente rilevanti sono una fotografia che ritrae chiaramente e inequivocabilmente la sig.ra mentre irrora il terreno con diserbante, utilizzando un'apposita lancia, e il video Pt_2 allegato agli atti. Al contrario, le mere deduzioni formulate dagli opponenti non trovano alcun riscontro probatorio e, pertanto, non possono inficiare l'accertata sussistenza della loro responsabilità.
Si evidenzia, inoltre, che, nell'immediatezza dell'accertamento, non è stata sollevata alcuna eccezione né formulata alcuna osservazione a discolpa, come si evince dal contenuto del verbale, che non riporta dichiarazioni difensive da parte degli interessati.
Parimenti, a seguito della notificazione del verbale di contestazione, gli opponenti non hanno presentato scritti difensivi nei termini di legge.
E ciò nonostante nel verbale redatto dai Carabinieri Forestali di Ostuni fosse chiaramente indicato che, ai sensi del suddetto art. 18, era possibile presentare scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, indirizzandoli alla medesima
Autorità ( Ufficio Contenzioso di Brindisi). Controparte_3
E' noto che l'art 3 della legge 689/1981 prevede che nei casi di violazioni in cui sono irrogabili sanzioni amministrative valga il principio della “presunzione di colpa “ in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente ( cass 14.2.2018 nr 3577) . Detto riscontro probatorio, alla luce di quanto sopra evidenziato, non può ritenersi assolto da parte opponente.
Alla luce di quanto sopra, gli odierni ricorrenti devono ritenersi responsabili delle violazioni amministrative contestate. La parte opponente, infatti, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'assenza di colpa, limitandosi a formulare mere contestazioni generiche, insufficienti a superare gli elementi istruttori posti a fondamento della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Ebbene, è facile osservare che la violazione viene rilevata direttamente dagli agenti accertatori ricadente, quindi, nella loro percezione senza alcun margine né di apprezzamento né di giudizio.
Pertanto, questo decidente non ha titolo per procedere ad una valutazione dei fatti diversa da quella resa dagli accertatori sia perché il verbale, nell'ipotesi in esame, non costituisce un mero strumento probatorio liberamente valutabile, in quanto coperto dalle fede privilegiata dell'atto pubblico, sia perché i ricorrenti non hanno prodotto elementi contrari di convincimento, tali da poter essere utilizzati ai fini di un diverso giudizio, risultando irrilevanti, nella specie, le deduzioni dei ricorrenti, a fronte della forza probatoria vincolante delle attestazioni rese dal pubblico ufficiale.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite di questo giudizio vanno a gravare su parte ricorrente, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 570/2024 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione n. del 12/01/2024
Prot. 16549, emessa da;
Controparte_1
- condanna il ricorrenti alla refusione delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano in € 2500,00, per compensi oltre 15% per rimb. forf., CPA e IVA se dovuti. Brindisi, 11.6.2025
Il gop dott.ssa Vittoria Uggenti